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Corte IV D-4850/2020
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Sentenza d e l 2 5 novembre 2020 Composizione Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti A._______, nato il (…), Iraq, rappresentato dalla lic. iur. Elisabetta Luda, richiedente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Revisione (asilo ed allontanamento); sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1262/2018 del 10 aprile 2019 / N (…).
D-4850/2020 Pagina 2 Fatti: I. Antefatti A. A.a L’interessato, asserito cittadino iracheno di etnia curda, originario di B._______ (facente parte della regione del Kurdistan iracheno, detta anche Regione Autonoma del Kurdistan [di seguito: ARK]), ma con ultimo domicilio prima dell’espatrio nella città di C._______ (Iraq), ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) ottobre 2013 (cfr. atti A1/2, A6/10 [di seguito: verbale 1], p.to 1.07 segg., pag. 2 seg. e p.to 2.01 seg., pag. 4; A18/12 [di seguito: verbale 2], D16 segg., pag. 3). A.b Interrogato in merito ai suoi motivi d’asilo nel corso delle audizioni che si sono tenute il (…) ottobre 2013 (cfr. atto A6/10) rispettivamente il (…) marzo 2014 (cfr. atto A18/12), per quanto qui di rilievo, l’interessato ha asserito di essere espatriato illegalmente dal suo Paese d’origine a fine (…) del 2013 o inizio (…) 2013 verso la D._______. Nel corso della prima audizione, egli ha narrato di essere partito dall’Iraq a causa delle minacce che avrebbe ricevuto più volte telefonicamente nel mese di (…) 2013, da persone sconosciute, le quali gli avrebbero ingiunto di versare una tassa a causa della sua attività (…), altrimenti lo avrebbero ucciso. Verso la fine dello stesso mese, gli sarebbe inoltre stata recapitata, presso il (…) di (…) che egli possedeva a C._______ e ove lavorava, una lettera minatoria, dove nuovamente veniva esortato a pagare, pena la vita. A seguito di tali eventi, ad inizio (…) 2013 egli avrebbe venduto l’attività e sarebbe in seguito espatriato (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.). Mentre durante la seconda audizione, il richiedente ha ricondotto le predette minacce a dei terroristi, che gli avrebbero intimato di abbandonare il servizio militare, presso il quale in realtà egli lavorava quale ufficiale nei (…) militari iracheni (l’“[…]”) svolgendo funzioni di (…). Egli, a seguito del ricevimento della lettera minatoria presso il (…) di (…) a lui intestato, ove dall’(…) del (…) fino al suo espatrio, vi avrebbe lavorato ogni quindici giorni – dedicando invece gli altri quindici giorni mensili al militare – avrebbe disertato dal servizio militare, non presentandosi più a seguito dell’ultimo giorno di congedo dal militare. In caso di rientro in Iraq egli temerebbe le ripercussioni dei terroristi nei suoi confronti, nonché di venire arrestato a causa della sua diserzione (cfr. verbale 2, D4 segg., pag. 2 segg.). L’interessato ha altresì asserito che i genitori e la sorella si sarebbero trasferiti provvisoriamente da circa due mesi presso uno zio (…) a B._______, in quanto vi sarebbero molte problematiche a C._______ e temerebbero di essere presi di mira (cfr. verbale 2, D65 segg., pag. 7). Tuttavia, dopo il suo
D-4850/2020 Pagina 3 espatrio ai suoi famigliari non sarebbe accaduto nulla a C._______, come pure lui non avrebbe avuto notizie di essere stato ricercato dalle autorità militari (cfr. verbale 2, D77 segg., pag. 8). A.c Con decisione del 4 aprile 2014 l’allora Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, esigibile e possibile verso B._______, da ove la sua stretta famiglia sarebbe originaria e vi vivrebbe (cfr. atto A19/8). A.d Lo scrivente Tribunale, con sentenza D-2157/2014 del 10 luglio 2015 (cfr. risultanze processuali contenute nella procedura di cui ai ruoli D-2157/2014), ha dapprima respinto il ricorso del ricorrente del 22 aprile 2014 depositato avverso la precitata decisione, in punto alla questione della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo, ritenendo specialmente le dichiarazioni dell’insorgente circa le minacce ricevute e l’allegata diserzione inverosimili. Il Tribunale ha tuttavia accolto il ricorso limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente (cfr. punti 4 e 5 della decisione impugnata), con rinvio degli atti di causa all’autorità resistente (cfr. consid. 8 e 9). A.e A seguito della precitata sentenza del Tribunale, la SEM ha svolto con il richiedente un verbale d’audizione complementare in data (…) febbraio 2016, per approfondire l’aspetto del rinvio con il medesimo (cfr. atto A32/11; di seguito: verbale 3). Nel corso dello stesso, l’interessato ha soprattutto dichiarato come i suoi genitori e la sorella si sarebbero trasferiti presso lo zio (…) a B._______, verso l’(…) del 2014, ove si sarebbero registrati quali profughi. Egli ha altresì riferito di non avere mai riscontrato alcuna problematica con le autorità curde, come né lui né i suoi famigliari stretti avrebbero mai svolto delle attività politiche. Riguardo alla sua situazione con le autorità militari irachene, egli ha sostenuto di non sapere quali siano le conseguenze per un disertore, anche se dopo (…) giorni dalla fine del congedo un militare verrebbe dichiarato disertore e sicuramente, dopo un certo periodo, verrebbe emessa una condanna in contumacia. Tuttavia, nel suo caso, non conoscerebbe cosa sia successo. Se egli rientrasse ad B._______ – il cui ultimo suo soggiorno di un paio di giorni risalirebbe al (…) del 2013, per rendere visita a dei parenti – egli teme che le autorità curde possano dare seguito ad una condanna e consegnarlo alle autorità irachene del governo di E._______. Invero, tutti i decreti, leggi o condanne emesse da quest’ultimo, verrebbero diramate nell’intero Iraq,
D-4850/2020 Pagina 4 comprensivo anche del Kurdistan iracheno, ed a causa degli accordi stipulati tra le due parti, le autorità del predetto potrebbero dare seguito agli stessi arrestandolo. A.f A.f.a Per il tramite della decisione del 7 marzo 2016, la SEM, dopo aver osservato che i motivi d’asilo del ricorrente – le minacce ricevute come pure la diserzione dal militare – erano già stati ritenuti inverosimili nella decisione del 4 aprile 2014, su quest’ultimo punto poi confermata dalla sentenza del Tribunale del 10 luglio 2015 e quindi passata in giudicato; ha concluso all’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente verso la provincia di B._______, sia dal profilo securitario che da quello personale. Inoltre, la stessa misura sarebbe anche ammissibile e possibile (cfr. atto A33/7). A.f.b Lo scrivente Tribunale, per mezzo della sentenza D-2135/2016 del 9 novembre 2017, ha respinto il ricorso del 7 aprile 2016 dell’interessato presentato avverso il succitato provvedimento, relativo unicamente la questione dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente (cfr. consid. 4). II. Seconda domanda d’asilo dell’11 gennaio 2018 B. B.a L’11 gennaio 2018 l’interessato ha presentato dinanzi all’autorità inferiore, una richiesta intitolata “Domanda di riesame Con richiesta di effetto sospensivo” (cfr. atto B3/6), chiedendo nel merito l’annullamento delle decisioni della SEM rispettivamente del 4 aprile 2014 e del 7 marzo 2016 e la ripresa della procedura d’asilo in Svizzera. Nella medesima, l’istante ha in particolare osservato di aver reso verosimili i suoi motivi d’asilo, fornendo delle prove del suo espatrio mentre era ancora in servizio militare attivo. Ha peraltro allegato che la polizia militare irachena, ai primi di (…) del 2017, si sarebbe recata presso l’abitazione dello zio ad B._______, per verificare se l’istante vi si trovasse, essendo ad essa conosciuta la presenza in loco dei genitori. B.b Con decisione del 22 gennaio 2018, l’autorità di prime cure, qualificando la predetta richiesta quale nuova domanda d’asilo ai sensi dell’art. 111c LAsi (domanda multipla), l’ha respinta, pronunciando pure il passaggio in giudicato e l’esecutività delle decisioni del 4 aprile 2014 e del 7 marzo 2016.
D-4850/2020 Pagina 5 B.c Il Tribunale, con sentenza D-1262/2018 del 10 aprile 2019, ha respinto il ricorso interposto contro la succitata decisione dall’insorgente il 1° marzo 2018. Nella precitata, la scrivente autorità ha in particolare considerato che l’asserita ricerca del ricorrente presso lo zio a B._______, fosse una mera affermazione di parte prodotta ai fini di causa, non corroborata dal benché minimo elemento di consistenza (cfr. consid. 7). Inoltre, pur considerando che il mandato d’arresto del (…) – riprodotto dapprima in causa dall’insorgente in copia ed in seguito in originale (originale che nel frattempo gli è stato restituito su sua richiesta dalla SEM, cfr. copia dello scritto del 22 ottobre 2020 della SEM nella procedura di cui ai ruoli D-4850/2020) – fosse antecedente alla prima sentenza del Tribunale D-2157/2014 del 10 luglio 2015, la quale confermava l’inverosimiglianza dei suoi motivi d’asilo e che pertanto tale punto in questione fosse cresciuto in giudicato, avendo semmai dovuto l’insorgente prevalersi di tale mezzo di prova in un’istanza di revisione avverso la sentenza precitata del Tribunale, tuttavia quest’ultimo è entrato nel merito dello stesso mezzo di prova, onde fugare ogni dubbio (cfr. consid. 8.1). Circa tale documento, ha osservato dapprima che non risulterebbe chiaro come l’interessato fosse potuto entrare in possesso di tale documento, essendo stato emesso per i posti di blocco e per i quartieri generali delle forze di sicurezza e della polizia, elemento che già minerebbe la sua autenticità. Vi sarebbe peraltro da chiedersi se lo stesso risulti tutt’ora attuale, essendo trascorsi più di (...) anni dalla sua emissione. A tal proposito, diverse fonti riporterebbero di amnistie intervenute a seguito di svariate diserzioni da parte di soldati (cfr. consid. 8.1). Il Tribunale è tuttavia giunto alla conclusione che, quand’anche si dovesse partire dal presupposto che l’insorgente sia stato effettivamente ricercato per essere arrestato a causa della sua diserzione, non vi sarebbero degli indizi sufficienti nel suo caso per ritenere che le condizioni eccezionali dell’art. 3 cpv. 3 LAsi siano adempiute. Invero, d’un canto l’interessato si sarebbe arruolato volontariamente presso l’esercito iracheno e d’altro canto non avrebbe esposto alcun problema in relazione alla sua etnia o di altro tipo (cfr. consid. 8.2). Il ricorrente non avrebbe del resto neppure reso verosimile di essere esposto ad una sanzione disproporzionata in ragione della sua etnia curda. Dal documento prodotto e succitato, si evincerebbe difatti soltanto come egli debba essere fermato, ma non che egli sia già stato condannato ed a quale pena. Altresì, l’asserita diserzione del ricorrente, sarebbe da ricondurre alle minacce rivoltegli da terzi e non al servizio militare stesso. Infine, il Tribunale ha osservato come, né il ricorrente né i suoi famigliari, siano mai stati politicamente attivi o abbiano avuto qualsivoglia problematica con le autorità irachene. Per il che, anche da tale punto di vista, non risulterebbero motivi per ritenere che la pena eventuale che dovrebbe incorrere il ricorrente per diserzione possa essere aggravata
D-4850/2020 Pagina 6 per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. consid. 8.2.2). Alla luce di tali elementi, la diserzione non parrebbe pertanto rilevante ai sensi dell’asilo (cfr. consid. 8.2.3). In conclusione, sul punto della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo, il Tribunale ha confermato la decisione impugnata e di convesso respinto il ricorso del ricorrente (cfr. consid. 8.3). Uguale sorte è toccata alla pronuncia dell’allontanamento dell’insorgente (cfr. consid. 9) come pure circa l’esecuzione del suo allontanamento – sia dal profilo della situazione generale presente nell’ARK che dal profilo personale del ricorrente – avendo la precitata autorità ritenuto la stessa ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. consid. 10 e 11). III. Terza domanda d’asilo del 27 gennaio 2020 C. Con scritto del 27 gennaio 2020 intitolato “Nuova domanda di asilo” (cfr. atto SEM n. […]-2/7), il richiedente ha sostenuto esserci dei fatti nuovi e rilevanti inerenti i suoi motivi d’asilo. In proposito ha segnatamente riferito come, inaspettatamente, in data (…) gennaio 2020, avrebbe appreso dall’avvocato della sua famiglia in Iraq, via (…), di un’importante novità. Invero lo stesso legale avrebbe rinvenuto presso il (...) una sentenza di condanna nei suoi confronti emessa nel (…), nonché la dichiarazione di passaggio in giudicato della medesima sentenza nel (…). D. La SEM, con decisione del 6 febbraio 2020 (cfr. atto SEM n. […]-5/6), non è entrata nel merito della succitata domanda del richiedente, ritenendo non sussistesse la sua competenza funzionale. A mente dell’autorità decidente, i fatti ed i mezzi di prova allegati dal ricorrente con la richiesta, sarebbero antecedenti alle sentenze pronunciate dal Tribunale, nonché inerenti la questione dell’asilo punto già cresciuto in giudicato, e pertanto andrebbero trattati nell’ambito di un’eventuale istanza di revisione da presentare a quest’ultimo. L’autorità inferiore, nel provvedimento, ha peraltro nuovamente statuito che le sue decisioni del 4 aprile 2014 e del 7 marzo 2016, sono passate in giudicato e sono esecutive. E. L’interessato si è aggravato contro la succitata decisione della SEM con ricorso del 14 febbraio 2020 al Tribunale, pronunciandosi sia contro il fatto che l’autorità resistente non fosse entrata nel merito della sua domanda d’asilo, sia presentando a titolo subordinato un’istanza di revisione della sentenza del Tribunale D-1262/2018 del 10 aprile 2019, concludendo nel
D-4850/2020 Pagina 7 merito di entrambe al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera ed a titolo subordinato alla concessione dell’ammissione provvisoria, per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. F. Il Tribunale ha trattato il predetto ricorso, scindendolo in due procedure separate di cui ai ruoli D-948/2020 e D-872/2020 che, per chiarezza d’esposizione, si citeranno nella presente pure distintamente. F.a Per quanto attiene l’istanza di revisione, il Tribunale, con sentenza D-948/2020 del 1° luglio 2020, ha pronunciato l’inammissibilità della citata istanza (cfr. risultanze processuali). F.b Concernente invece il ricorso contro la non entrata nel merito per incompetenza funzionale da parte della SEM, il Tribunale ha aperto una procedura di cui ai ruoli D-872/2020. Per mezzo dello scritto del 7 settembre 2020 (rubricato quale “ricorso”), il ricorrente ha prodotto in causa gli originali dei due documenti iracheni, già prodotti in copia con il gravame del 14 febbraio 2020. In merito agli stessi, l’insorgente ha allegato le difficoltà sia tecniche che legate alla pandemia da Coronavirus (detto anche Covid-19) per riuscire a farli arrivare in Svizzera dall’Iraq. Invero, gli stessi sarebbero stati consegnati dall’avvocato di famiglia che li avrebbe reperiti, al cugino (…) del ricorrente F._______ Quest’ultimo sarebbe riuscito a farli uscire dall’Iraq tramite una persona di fiducia che si recava in G._______, ove, grazie ad una seconda persona di fiducia, sarebbero in seguito stati inviati all’interessato in Svizzera per invio assicurato, che li avrebbe ricevuti l’(…) luglio 2020 (come da copia della busta d’invio prodotta agli atti, cfr. risultanze processuali). Per supportare l’autenticità dei documenti, il ricorrente ha allegato allo scritto anche un rapporto di accertamento tecnico del (…) redatto da H._______. A mente dell’interessato, dal medesimo rapporto si evincerebbe come i mezzi di prova siano autentici e sottoscritti e timbrati in originale. Peraltro, la firma sarebbe stata apposta in colore verde, a significare che è stata sottoscritta dalla persona che avrebbe la responsabilità di comminare la condanna. Nei tribunali militari iracheni si tratterebbe di un individuo d’alto rango. Inoltre, i timbri apposti nei documenti, sarebbero quelli normalmente in uso presso gli uffici citati nei medesimi atti. Con sentenza D-872/2020 del 23 settembre 2020, il Tribunale ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso relativo alla decisione di non
D-4850/2020 Pagina 8 entrata nel merito della SEM del 6 febbraio 2020. Ha in particolare statuito che a giusta ragione la SEM avrebbe ritenuto la sua incompetenza funzionale, in quanto la domanda del 27 gennaio 2020 si fondava essenzialmente sui due mezzi di prova prodotti in copia, che rappresentavano degli pseudo nova, che sarebbero dovuti essere sottoposti al Tribunale nell’ambito di un’istanza di revisione. Invero, d’un canto gli stessi sarebbero antecedenti la sentenza del Tribunale D-1262/2018 del 10 aprile 2019 – dove si era valutato i motivi d’asilo a cui farebbero riferimento i due documenti stessi prodotti, ovvero la presunta diserzione e le sue conseguenze – e d’altro canto sarebbero però stati ritrovati soltanto successivamente all’emissione della medesima sentenza, il (…) gennaio 2020 (cfr. consid. 6.1). La tesi del ricorrente circa l’elemento di particolare novità dell’aggravio della pena, elemento che era già stato discusso nella succitata sentenza del 10 aprile 2019 dal Tribunale, non comporterebbe una valutazione differente (cfr. consid. 6.2). Allo stesso modo, la censura ricorsuale che la domanda del 27 gennaio 2020 non sia stata trasmessa d’ufficio al Tribunale in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 PA non risulterebbe rilevante per l’evasione del gravame, in quanto non avrebbe comportato alcun pregiudizio per il ricorrente, essendo la stessa segnatamente giunta al Tribunale nel rispetto del termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione prescritto dall’art. 124 cpv. 1 lett. d LTF (applicabile su rinvio dell’art. 45 LTAF; cfr. consid. 6.3). Lo scritto del 7 settembre 2020 del ricorrente (intitolato da lui quale “ricorso”) con la documentazione allegata in originale gli sono stati pertanto restituiti, perché egli avesse la possibilità, impregiudicata ogni questione relativa alla valutazione delle condizioni per farlo, di avvalersene nell’ambito di un’istanza di revisione al Tribunale entro i termini legali (cfr. consid. 8.1). IV. Istanza di revisione del 1° ottobre 2020 G. A seguito della sentenza precitata, con plico raccomandato del 1° ottobre 2020 (cfr. risultanze processuali), intitolato “istanza di revisione verso la sentenza D-1262/2018 del 10 aprile 2019”, l’istante ha concluso: in via preliminare alla concessione dell’effetto sospensivo, quindi che egli possa attendere in Svizzera l’esito della procedura; in via principale l’accoglimento dell’istanza e che la sentenza del Tribunale D-1262/2018 sia revisionata, con la conseguenza che all’istante venga riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l’asilo in Svizzera. In subordine, ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria su suolo elvetico, per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Ha altresì formulato
D-4850/2020 Pagina 9 domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Con il suo gravame, l’istante ha prodotto i due mezzi di prova in originale relativi la sentenza emessa nei suoi confronti, ovvero secondo le traduzioni allegate: l’estratto di una sentenza emessa in contumacia/Mandato di cattura del (...), (...), datata (…) (di seguito: doc. 1); e la dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza del (…), (...), (...), datata (…) (di seguito: doc. 2), già presentati nelle more della pregressa procedura D-872/2020, ma senza aver dato luogo ad alcun esame in quanto irricevibili in tale contesto (cfr. supra lett. F.b); come pure il rapporto di accertamento tecnico del (…) redatto da H._______ (di seguito: doc. 3). In sunto, e per quanto qui di rilievo, l’istante ritiene dapprima come tali mezzi di prova riguarderebbero degli elementi nuovi, o comunque non noti al momento della decisione su ricorso, che dovrebbero condurre a riconoscergli la qualità di rifugiato, esistendo in casu dei timori fondati di subire delle persecuzioni se egli venisse rinviato in Iraq. In merito alla sentenza ed alla dichiarazione prodotti in originale, egli ha dipoi ripercorso come ne sarebbe venuto in possesso. Ha pure narrato nuovamente, la sua formazione ed attività lavorativa in seno all’esercito militare, come pure i fatti che lo avrebbero condotto all’espatrio. Ha per il resto ripreso gli argomenti sostenuti e presentati già con il ricorso del 14 febbraio 2020, circa la sproporzionalità ed iniquità della pena comminatagli con la sentenza del (…), la quale sarebbe tutt’ora pendente; la ricerca seguente alla dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza delle autorità presso lo zio ad B._______ nel (…) del 2017 e l’ordine di cattura ed il mandato d’arresto spiccati nei suoi confronti nel (…). I documenti da lui prodotti con l’istanza, confermerebbero d’un canto i suoi asserti circa il fatto che egli appartenesse al (...) e che fosse in servizio attivo al momento della sua partenza dal Paese d’origine, altrimenti non sarebbe stato condannato. D’altro canto, presenterebbero due elementi di novità: il primo l’entità della pena comminatagli, che risulterebbe sproporzionata; ed il secondo la dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza, che proverebbe che il reato non possa più essere amnistiato, ovvero la pena dovrebbe essere scontata. Inoltre le autorità curde dell’ARK avrebbero tutto l’interesse a consegnarlo alle autorità militari irachene, in quanto egli avrebbe proceduto all’(…) allorché esercitava le sue funzioni per l’esercito, nonché suo padre non avrebbe mai preso posizione in seno alla causa curda. Il genitore potrebbe al momento rimanere ad B._______, soltanto a causa del suo stato di salute compromesso e della sua età, altrimenti sarebbe già stato obbligato a rientrare a C._______. Del resto, gli sarebbe
D-4850/2020 Pagina 10 pure pregiudizievole la sua lunga e nota collaborazione con le forze americane, che ultimamente avrebbero ricevuto la richiesta di abbandonare il suolo iracheno. Alla luce di tali circostanze, a mente dell’istante, le sue allegazioni che l’avrebbero condotto all’espatrio, andrebbero pertanto ritenute come verosimili ed i timori palesati nel corso della procedura ordinaria, sarebbero reali, concreti ed attuali. Circa l’inammissibilità dell’esecuzione del suo allontanamento, egli ha essenzialmente sostenuto come, nel caso di un suo rientro, vi sarebbe il rischio concreto di essere sottoposto a dei trattamenti inumani e degradanti, allorché egli venisse arrestato e recluso. Invero, il codice penale militare e di procedura iracheni, sarebbero applicabili nell’intero Iraq, province del Nord del paese comprese. Se si ripresentasse ad B._______, egli verrebbe pertanto arrestato e consegnato dalle autorità curde alle autorità militari irachene o, in alternativa, le prime procederebbero direttamente con l’esecuzione della pena. Ha per di più ribadito la situazione di condizioni disumane ed insalubri che vigerebbe nelle carceri irachene in modo generale, oltreché vi sarebbero ivi reclusi diversi componenti di (…) che egli avrebbe contribuito (…) in passato, e quindi che potrebbero ucciderlo senza temere alcuna punizione di sorta. In merito all’inesigibilità della misura d’allontanamento, l’istante ha osservato come la situazione di sicurezza del Kurdistan iracheno starebbe nuovamente deteriorandosi, con il nuovo avvento del sedicente “Stato Islamico” (IS) come pure a causa degli ultimi eventi successi. Inoltre, l’istante non potrebbe essere accolto a B._______, in quanto sarebbe altamente improbabile che egli possa ottenere un’autorizzazione di soggiorno. Ha infine fatto valere alcune informazioni da lui ritenute riservate, che ha chiesto di omettere da ogni eventuale pubblicazione della sentenza, circa l’(…) del (…) nei confronti di individui (…). H. In data 2 ottobre 2020, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento dell’istante in via supercautelare (cfr. risultanze processuali). I. Con scritto del 22 ottobre 2020 (cfr. risultanze processuali), l’istante ha prodotto una pennetta USB, contenente un video in lingua straniera. Secondo gli asserti dell’interessato, l’intervista ivi contenuta dell’emittente televisiva irachena “(…)”, al (…), sostanzierebbe ancor più i timori da lui espressi in precedenza, riguardo al suo arresto da parte delle autorità dell’ARK in caso di un suo rimpatrio.
D-4850/2020 Pagina 11 J. Il ricorrente, con missiva dell’11 novembre 2020, ha ulteriormente prodotto in allegato un rapporto di accertamento tecnico del (…) effettuato da H._______ sul documento inerente il mandato di arresto del (…) già prodotto in causa (cfr. supra lett. B.c). Delle allegazioni contenute nello scritto come pure dell’allegato, si dirà, per quanto rilevante, dappresso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. 1.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.2 Le sentenze del Tribunale in materia d’asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1). 1.3 Ai sensi dell’art. 45 LTAF, gli art. 121–128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Inoltre, giusta l’art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l’art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d’una nuova decisione del ricorso. 1.4 Per i motivi dappresso, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell’art. 127 LTF. 2. 2.1 La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza del Tribunale cresciuta in giudicato. Se l’istanza interposta viene accolta, la crescita in giudicato della
D-4850/2020 Pagina 12 sentenza impugnata sarà annullata e la fattispecie dovrà nuovamente essere giudicata (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF per rinvio dell’art. 45 LTAF; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, no. 5.36, pag. 303). Il Tribunale si investe di una domanda di revisione, solo se uno dei motivi di revisione enunciati agli art. 121–123 LTF è invocato. In altri termini, l’istante deve prevalersi di uno dei motivi legali o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Al contrario, la questione di sapere se un motivo di revisione esista effettivamente non attiene all’esame della ricevibilità dell’istanza ma al merito (cfr. sentenze del Tribunale federale 2F.24/2019 dell’11 novembre 2019 consid. 3, 2F.4/2014 del 20 marzo 2014 consid. 2.1). In maniera del tutto generale, la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario soggetto ad essere esercitato solo a severe condizioni, non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. La procedura di revisione non permette difatti di sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1F.19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3, 2F.8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici, per beneficiare di una nuova interpretazione o prassi né tantomeno per ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell’emissione della sentenza di cui viene richiesta la revisione (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3 pag. 280; sentenze del Tribunale federale 1F.27/2018 del 29 ottobre 2018 consid. 1, 2F.20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1; ELISABETH ESCHER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [ed.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 7, pag. 1887 seg. ad art. 123). 2.2 Giusta l’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione può essere domandata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47, 134 IV 48 consid. 1.2 pag. 50 con riferimenti ivi citati). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2 con ulteriori riferimenti ivi citati, 5.2.3; 2013/22 consid. 3-13; sentenza del Tribunale federale 8C.562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3). Lo scopo della revisione non è difatti in alcun caso quello di adattare la decisione all’evoluzione delle circostanze, ma soltanto ai fatti esistenti allorché è stata emanata (cfr. YVEZ DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
D-4850/2020 Pagina 13 mentaire, Berna 2008, n. 4700, pag. 1693 ad art. 123). La domanda di revisione deve inoltre rispettare i termini di presentazione di cui all’art. 124 LTF. 2.3 A questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità di riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; cfr. anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-4419/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 3.3). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. DTF 143 V 105 consid. 2.3 pag. 107 seg.; sentenza del Tribunale federale 1F.35/2018 del 9 novembre 2018 consid. 3). 2.4 Attinente i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22 consid. 13). Al contrario, dei mezzi di prova posteriori alla sentenza del Tribunale della quale si chiede la revisione, anche se riconducibili a dei fatti anteriori, non possono essere costitutivi di una domanda di revisione (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF e DTAF 2013/22 consid. 13.1). Inoltre, i mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 143 V 105 consid. 2.3 pag. 108, 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.23/2018, 1F.25/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3; DTAF 2013/31 consid. 2.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4419/2020 consid. 3.4). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti ivi citati).
D-4850/2020 Pagina 14 2.5 Tale limitazione non pregiudica però automaticamente la possibilità di avvalersi di eventuali e cosiddetti veri nova. Allorquando infatti il richiedente miri ad una rivalutazione della sua situazione giuridica sulla scorta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova posteriori ad una sentenza materiale di seconda istanza, ma che riguardino fatti anteriori, questi potrà fare capo all’istituto del riesame, rivolgendosi all’autorità di prima istanza anche se il Tribunale si è già espresso nel merito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 5.3; 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3; sentenza del Tribunale D-4419/2020 consid. 3.5 con ulteriori riferimenti ivi citati; cfr. anche art. 111b LAsi). 3. 3.1 Nel caso in parola, alla luce delle considerazioni presentate nell’istanza e dei documenti allegati alla stessa, il Tribunale considera come i soli elementi che possano costituire un motivo di revisione ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, siano i fatti nuovi proposti in relazione ai due documenti presentati in originale dall’istante (cfr. doc. 1 e doc. 2), in quanto risultano precedenti all’emanazione della sentenza D-1262/2018 del 10 aprile 2019. Invero in quest’ultima sentenza, il Tribunale, si è da ultimo nuovamente chinato materialmente sui motivi d’asilo dell’istante, e meglio circa l’asserita diserzione da parte del ricorrente (cfr. consid. 8), come pure sull’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente (cfr. consid. 11). 3.2 Al contrario, l’asserito peggioramento della situazione di sicurezza del Kurdistan iracheno, anche dovuto ai recenti avvenimenti politici ed interni legati a tale Paese, ed all’aumento della violenza, costituiscono dei fatti successivi alla sentenza succitata, e risultano pertanto irricevibili per via di revisione (cfr. supra consid. 2.2 – 2.3). Ad uguale conclusione si giunge per l’asserito ostacolo all’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’istante, dovuto alle difficoltà in cui egli incorrerebbe nel ritornare ad B._______, vista la situazione contingentale, in quanto attinenti ad una presunta modifica della situazione posteriore alla sentenza del 10 aprile 2019, ove il Tribunale aveva da ultimo analizzato la situazione vigente nell’ARK sotto l’aspetto dell’esigibilità della misura di allontanamento (cfr. consid. 11.1.1 e consid. 11.1.2). Non possono neppure essere ammessi quali fatti costitutivi di revisione, le allegazioni dell’interessato circa diversi soggetti che attualmente il (…) starebbe (…), in quanto rappresentanti palesemente degli elementi che sarebbero apparsi successivamente all’emanazione della succitata sentenza del Tribunale. 3.3 Per quanto poi attiene il video della rete televisiva irachena prodotta con lo scritto del 22 ottobre 2020, come pure le asserzioni ivi contenute, non è dato a sapere con certezza quando tali evenienze sarebbero venute
D-4850/2020 Pagina 15 a conoscenza dell’istante, e pertanto se i medesimi argomenti rispettino il termine di 90 giorni dalla loro scoperta ex art. 124 lett. d LTF (cfr. supra consid. 2.2). Neppure è dato a sapere la data esatta di quando tale intervista sarebbe stata emessa, e quindi se la stessa sia anteriore o posteriore alla sentenza del Tribunale D-1262/2018 del 10 aprile 2019 e possa pertanto essere trattata o meno in una procedura di revisione della medesima (cfr. supra consid. 2.4). Ciò posto, per quanto non verrà considerato dappresso (cfr. infra consid. 4), le allegazioni proposte con lo scritto del 22 ottobre 2020 ed il mezzo di prova ad esso annesso, non verranno analizzate oltre, in quanto ritenute inammissibili. 4. 4.1 Ora, prima di valutare se, con riferimento al motivo di revisione delimitato ai sensi di quanto precede (cfr. supra consid. 3), le condizioni per ammettere l’istanza siano adempiute, è opportuno precisare quanto segue. 4.2 Dal profilo processuale, i due documenti presentati con l’istanza di revisione in originale (cfr. doc. 1 e doc. 2), come pure buona parte delle argomentazioni ivi contenute e connesse agli stessi, a differenza di quanto sostenuto dall’istante nel gravame, non avrebbero come reale oggetto impugnato la sentenza del Tribunale D-1262/2018 del 10 aprile 2019, bensì piuttosto la sentenza del Tribunale D-948/2020 del 1° luglio 2020, ove tali documenti erano già stati presentati in copia, come pure le circostanze evidenziate nella presente istanza. Essendo che la sentenza D-948/2020 summenzionata è una sentenza processuale, ovvero in casu ove il Tribunale non è entrato nel merito di una domanda di revisione dell’istante a causa del mancato pagamento dell’anticipo spese richiesto, e quindi le allegazioni presentate con l’istanza del 1° ottobre 2020 ed i due mezzi di prova succitati, sarebbero dovuti essere presentati unicamente in riferimento alla stessa, e non al contrario alla sentenza di merito soggiacente (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1998 n. 8 consid. 3). Nell’istanza di revisione, non vi è però alcun accenno effettivo alla predetta sentenza D-948/2020, in punto alle argomentazioni presentate. Tuttavia, l’istante già con lo scritto del 7 settembre 2020 nella procedura D-872/2020 come pure nella D-948/2020 aveva presentato le motivazioni per le quali egli non avrebbe potuto produrre tale documentazione in originale entro il termine impartitogli dal Tribunale, nonché egli ha effettivamente prodotto, entro il termine di 90 giorni dal suo ricevimento – avvenuto secondo le asserzioni dell’istante e la documentazione agli atti l’(…) luglio 2020 (cfr. supra lett. F.b) – i documenti con la domanda di revisione di cui all’attuale procedura. Tale procedere gli era stato tra l’altro indicato nella sentenza D-872/2020 dallo stesso
D-4850/2020 Pagina 16 Tribunale. Orbene, a fronte di tali elementi, onde evitare ogni pregiudizio giuridico all’istante e per buona pace di quest’ultimo, la scrivente autorità, intende dappresso entrare nel merito di tali argomentazioni e documenti. 4.3 4.3.1 In ordine ai due documenti presentati in originale con l’istanza, si denota dapprima come l’agire dell’istante sia contrario al suo obbligo di collaborare e di diligenza, in quanto egli si sarebbe interessato di reperire delle sentenze emesse nei suoi confronti, soltanto nel corso del 2019 e successivamente alla sentenza del Tribunale D-1262/2018 del 10 aprile 2019 (cfr. scritto del 9 marzo 2020 dell’istante, pag. 1-2, contenuto nella procedura D-948/2020). In quest’ultima gli s’indicava proprio la mancanza d’elementi che provassero la rilevanza della sua diserzione – peraltro ritenuta inverosimile già nella sentenza del Tribunale pregressa D-2157/2014 del 10 luglio 2015 –. Il fatto che tali mezzi di prova siano apparsi soltanto a distanza di più di quattro anni dalla sentenza D-2157/2014 ove si respingevano i suoi motivi d’asilo, come pure a seguito della precitata sentenza D-1262/2018, mancando altresì nell’istanza – come pure nella documentazione agli atti – ogni argomentazione che possa scusare tale agire palesemente tardivo, sono degli elementi che instillano dei seri dubbi circa la credibilità dell’istante. Invero, la scoperta di tali mezzi di prova, è il frutto di ricerche che quest’ultimo avrebbe potuto e dovuto intraprendere già nella procedura ordinaria (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2 con ulteriori riferimenti citati). Tuttavia, anche ritenuta una presentazione tardiva dei mezzi di prova di cui ai doc. 1 e doc. 2, occorre comunque, in conformità con la giurisprudenza dell’allora Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo, in seguito pure confermata dal Tribunale, esaminare la questione appurando se nella fattispecie vi sia un rischio avverato di persecuzione o di trattamenti disumani ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dell’istante. Invero è possibile, sia in materia di revisione che di riesame, rimettere in causa una sentenza (o decisione nel caso di riesame) entrata in forza di cosa giudicata, malgrado l’invocazione tardiva di nuovi elementi, se questi ultimi rilevano manifestamente da un rischio fondato di persecuzione o di trattamento inumano che facciano apparire l’esecuzione dell’allontanamento come contrario al diritto internazionale dal profilo dell’ammissibilità della misura (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4 in fine; GICRA 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche sentenza del Tribunale D-3608/2019 del 14 settembre 2019). Persecuzione e trattamenti disumani che sono stati sollevati nell’istanza di revisione del 1° ottobre 2020 quali argomenti ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dell’istante.
D-4850/2020 Pagina 17 4.3.2 In tale ottica il Tribunale, onde poter esaminare se il timore dell’istante di essere arrestato a causa della sua presunta diserzione e condanna ricevuta per la medesima, ed in tale contesto di subire dei trattamenti proscritti dal diritto internazionale sia fondato, verificherà dapprima se i documenti presentati dallo stesso con l’istanza (cfr. doc. 1 e doc. 2) siano autentici, anche rispetto alle allegazioni da lui presentate a sostegno dei medesimi. 4.3.2.1 Risulta in primo luogo opportuno precisare quanto segue. Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). L’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’allontanamento vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 4.3.2.2 Nelle allegazioni presentate con l’istanza, e ritrovabili anche parzialmente nel doc. 1, sono innanzitutto ravvisabili degli elementi che risultano contraddittori con quanto sostenuto dall’interessato in precedenza nel corso della procedura ordinaria. Invero, nell’istanza di revisione egli ha sostenuto che il suo congedo dal militare sarebbe terminato il (…), che il (…) – data del reato che appare anche nella sentenza del (…) (cfr. doc. 1) – sarebbe stato diramato un ordine di ricerca ed il (…) sarebbe stato spiccato un mandato di cattura nei suoi confronti. Tali evenienze risultano però in antitesi palese con i suoi precedenti asserti, ovvero che egli sarebbe espatriato soltanto a fine (…) 2013 o inizio (…) 2013 (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6 e p.to 7.02, pag. 8; verbale 2, D11, pag. 3), avendo lavorato quale militare sino al (…), ed ottenendo in seguito un congedo di 15 giorni, ove si sarebbe recato dapprima a casa sua e poi espatriato (cfr. verbale 2, D10, pag. 3). Queste ultime circostanze, risultano pure discrepanti con quanto affermato dall’istante poco dopo nella stessa audizione, ovvero che il suo ultimo giorno di servizio militare sarebbe stato il (…), avendo in seguito preso 20 giorni di congedo, terminante il (…) (cfr. verbale 2, D57 segg., pag. 6 seg.). Inoltre l’ordine ed il mandato d’arresto succitato, sono stati ritenuti dal Tribunale, già con sentenza D-2135/2016 (cfr. consid. 8.1), dei
D-4850/2020 Pagina 18 documenti poco attendibili dal profilo dell’autenticità. Pertanto, le argomentazioni presentate con l’istanza a supporto degli stessi, nonché concernente il mandato d’arresto quanto contenuto nello scritto di complemento al ricorso dell’11 novembre 2020, risultano essere inammissibili per via di revisione, poiché con le medesime l’interessato tenta di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti ed esaminati al momento della sentenza di cui viene richiesta la revisione, o di completare quanto avrebbe già dovuto essere allegato in tale evenienza, ciò che quest’ultimo rimedio di diritto non ha quale scopo (cfr. supra consid. 2.1 e 2.4). Tale conclusione non viene scalfita neppure per quanto attiene il mandato di arresto del (…), dalla produzione del rapporto di accertamento tecnico effettuato sullo stesso. Difatti, le conclusioni presenti nel medesimo, ovvero circa l’originalità del documento, non sono atte a rimettere in nessun caso in discussione le argomentazioni esposte circa l’autenticità del medesimo nella sentenza D- 1262/2018, alla quale per il resto si rinvia. Altresì, la sentenza emessa in contumacia nei suoi confronti sarebbe stata presa il (…) (cfr. doc. 1 prodotto), e le autorità irachene erano a conoscenza – o potevano venire a conoscenza facilmente – dell’ubicazione dei suoi stretti parenti ad B._______, essendosi regolarmente ivi annunciati quali profughi all’inizio del loro soggiorno (cfr. verbale 3, D22 segg., pag. 4). Inoltre, appare contrario alla logica dell’agire che l’istante, il quale ha asserito di temere di subire delle persecuzioni rilevanti a causa della sua diserzione, dopo il suo espatrio – e tra l’audizione sulle generalità e quella sui suoi motivi d’asilo – sia riuscito a procurarsi il suo certificato di nazionalità, che secondo i suoi asserti aveva depositato presso la sua unità militare (cfr. verbale 2, D4 seg., pag. 2). Tale elemento di contatto con le autorità militari, in un periodo successivo alla commissione dei reati imputatigli secondo il doc. 1 presentato e le sue asserzioni in merito, risulta in modo lampante contrario ad un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti da parte delle autorità del suo Paese d’origine a causa della sua diserzione, come pure fa seriamente dubitare dell’autenticità dei documenti presentati con l’istanza. 4.3.2.3 A tali elementi incoerenti, poco plausibili ed illogici, si aggiungono in relazione ai due documenti presentati (sub doc. 1 e doc. 2), sia dal profilo formale che contenutistico, degli indizi che fanno seriamente dubitare dell’autenticità dei medesimi e di tutto il racconto reso in merito dall’istante. Invero, pur non mettendo in dubbio l’originalità degli stessi documenti, in quanto come riportato nel rapporto di accertamento tecnico del (…) prodotto con l’istanza (cfr. sub doc. 3), sia le iscrizioni manoscritte in blu, che le firme e le iscrizioni manoscritte in verde, come pure i timbri rossi apposti sui medesimi, siano stati tracciati o realizzati direttamente sui due documenti in originale, vi sono però diversi elementi che ne fanno dubitare della
D-4850/2020 Pagina 19 loro genuinità. In primo luogo appare quantomeno curioso che i due stampati, malgrado i diversi anni che li separino tra loro – essendo l’uno stato emesso il (…) e l’altro il (…) – nonché gli anni trascorsi sino ad oggi, appaiano non presentare alcuna differenza di sorta dal profilo della consistenza della carta e della qualità dello stampato, come neppure alcun segno evidente del tempo trascorso. In secondo luogo, è pure singolare che la medesima persona, a distanza di quasi (…) anni, abbia apposto con una penna di tipo a feltro con inchiostro verde, la sua firma e la data della stessa, una volta con il titolo di (…) (l’estratto della sentenza del […]) ed un’altra volta invece con il titolo di (…) (nel documento del […] del […]) – anche se quest’ultima evenienza potrebbe pure essere ascrivibile al fatto che la medesima persona avrebbe ricevuto un aumento di grado nella gerarchia militare con il trascorrere del tempo. In merito al fatto però che tali iscrizioni siano state apposte, per di più entrambe le volte, in colore verde, non può essere seguita l’asserzione dell’istante contenuta nel suo scritto del 7 settembre 2020, ovvero che sarebbe stata sottoscritta in tale colore in quanto avrebbe firmato la persona responsabile di comminare la condanna (cfr. pag. 3 dello scritto precitato), poiché quest’ultimo assunto non è verificabile tramite alcuna fonte certa. Inoltre, nell’estratto della sentenza del (…), in testa al documento, non appare alcuna dicitura riferibile al nome dell’autorità che l’avrebbe emessa, ma soltanto nei punti descrittivi al di sotto del titolo della stessa, ciò che perlomeno risulta essere insolito in un documento giudiziale ufficiale. Il numero citato del procedimento nei due documenti, risulta peraltro differente. Invero, il numero della sentenza porta il n. (…), nel procedimento n. (…) (cfr. traduzione del doc. 1), allorché invece nel documento del (…), sebbene ci si riferisca al medesimo numero di procedimento, ovvero il n. (…), la sigla successiva, ovvero (…) (cfr. traduzione del doc. 2) non risulta combaciare con alcun numero riportato nel primo documento e meno che meno con il numero della sentenza di cui sopra. Si denota peraltro come, probabilmente a causa di un refuso, circa la data di partenza per l’esecuzione della pena, è stato citato nel documento l’art. 234 del codice di procedura penale che però non riguarda in alcun modo il caso di specie. Oltracciò, nel caso dell’istante, la notifica della sentenza non v’è effettivamente mai stata, ciò che parrebbe essere contrario all’art. 243 del codice precitato. Il fatto poi che la sentenza sia passata in giudicato soltanto il (…), quindi a più di (…) anni e (…) mesi di distanza dalla pronuncia della sentenza del (…), secondo il doc. 2, appare quantomeno un elemento opinabile ed anomalo, in quanto non rispetta in alcun modo i termini disposti dall’art. 243 lett. a per l’entrata in giudicato della sentenza, ovvero al più tardi sei mesi dopo la pronuncia nel caso di un
D-4850/2020 Pagina 20 crimine. Non da ultimo, e come già evidenziato nella sentenza del Tribunale D-1262/2018, nel periodo in cui l’istante ha asserito di aver disertato, sono avvenute diverse amnistie (cfr. Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD], Anfragebeantwortung zum Irak: Strafmaß im Fall einer Desertion von Militärangehörigen [insbesondere 2015 und 2016]; Unterschiede zwischen KampferInnen und MitarbeiterInnen der Verwaltung/Versorgung, Urteilsausfertigung ohne Nennung des Delikts [a-1140], 06.12.2019, < https://www.ecoi.net/en/document/2023187.html >, consultato da ultimo il 3 novembre 2020; European Asylum Support Office [EASO], Informationsbericht über das Herkunftsland, Irak: Gezielte Gewalt gegen Individuen, marzo 2019, < https://www.ecoi.net/en/file/local/2019413/2019_03_EASO _COI_Report_Iraq_Targeting_of_Individuals _DE.pdf >, pag. 75 segg., consultato il 3 novembre 2020; Landinfo/Lifos, Iraq: Rule of Law in the Security and Legal system, 08.05.2014, < https://landinfo.no/asset/2872/1/2872_1.pdf >, consultato il 2 novembre 2020). Un’amnistia, sarebbe proprio avvenuta nel periodo in cui l’istante asserisce di aver disertato (ovvero nell’[…] del […]), che avrebbe dapprima avuto una scadenza sino al (…), ma che sarebbe in seguito divenuta indefinita, secondo una delle fonti consultate (cfr. Landinfo/Lifos, ibidem, pag. […]). Anche per quanto concerne la pena detentiva di undici anni comminatagli, sono da rilevare degli elementi anomali. La stessa, secondo il doc. 1, sarebbe fondata sull’art. 33 par. 2, sull’art. 35 par. 2 del codice penale militare iracheno, nonché sull’art. 79 del codice di procedura penale iracheno. Il disposto art. 33 par. 2 del codice penale militare n. 19 dell’anno 2007, prevede secondo le fonti consultate e le traduzioni ivi riportate che chiunque, senza alcuna motivazione giuridica, durante una sospensione della smobilitazione in tempo di pace si assenta dalla sua unità o il suo sito operativo, oppure sorpassa il suo congedo di più di 15 giorni per i bassi ranghi e di 10 giorni per gli ufficiali, verrà condannato sino ad una pena privativa di libertà di quattro anni (liberamente tradotto dall’inglese: “First, Whosoever, is absent without proper legal justification from his unit or place of duty or exceeds the duration of his leave at time of peace for more than [15] fifteen days for lower ranks and (10) ten days for officers, shall be punishable with imprisonement not exceeding (3) three years; Second: Whosoever, fails to attend or exceeds the provisions of section (First) above during termination of demobilization at time of peace, is punishable with imprisonment not exceeding [4] four years; […]”, cfr. Republic of Iraq, Military Penal Code, 10.2007, consultato in: < https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=9C6
D-4850/2020 Pagina 21 0EDC34C397A53C1257C080040F111&action=openDocument&xp_countrySelected=IQ&xp_topicSelected=GVAL-992BUA&from=state → C:/ Users/U80846869/Downloads/Iraq%20-%20Military%20Penal%20Code < %20[in%20English]%20(5) .pdf >, consultato il 2 novembre 2020). Dal canto suo, l’art. 35 par. 2 del codice penale militare dispone che chiunque, durante degli scontri, passa dalla parte del nemico o diserta da un luogo sotto assedio, è punibile con l’imprigionamento da due a sette anni (secondo la libera traduzione inglese: “[…] Second: Whosoever escapes to take enemy side during confirmations or during escape from a site under siege, is punishable with imprisonment of 2-7 years, […]”, consultato in: Republic of Iraq, Military Penal Code, 10.2007, ibidem, consultato il 2 novembre 2020; cfr. anche la versione in tedesco degli articoli disponibili in: Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), Anfragebeantwortung zum Irak: Folgen einer Desertion von der irakischen Armee [a-9672], 03.06.2016, consultabile in: https://www.ecoi.net/de/dokument/1013360.html, consultato il 2 novembre 2020). Da ultimo, l’art. 79 del codice di procedura penale statuisce in merito al procedere del magistrato incaricato dell’investigazione, per quanto attiene le ricerche dell’imputato presso il suo domicilio o in altri luoghi o presso altre persone o documenti dove vi siano indicazioni della sua presenza (cfr. secondo la traduzione della norma in inglese: “The [judicial] investigator or crime scene officer may search the person arrested in cases in which the arrest is permitted by law. In the event of the deliberate commission of a felony or misdemeanor which has been witnessed, he may inspect the house of the accused, or any place in his possession, or seize persons, papers or items which inform the investigation if there is a strong indication of their presence”, cfr. Irak, Criminal Procedure Code 23 of 1971 [As Amended to 14 March 2010], 14.03.2010, consultato in: https://www.gjpi.org/wp-content/uploads/gjpi-cpc-1971-v2-eng.doc, consultato il 2 novembre 2020). Ora, alla luce di tali norme, se d’un canto l’art. 33 par. 2 del codice penale militare, risulta essere conforme con le allegazioni dell’istante, che ha sostenuto di aver disertato e che dopo (…) giorni d’assenza indebita avrebbe riscontrato le conseguenze del caso (cfr. verbale 3, D48 seg., pag. 6), tuttavia l’art. 35 par. 2 dello stesso codice, parrebbe essere completamente in antitesi con il primo disposto citato. Invero, se l’art. 33 par. 2 del codice penale militare prevede la sanzione di un comportamento in periodo di pace, lo stesso non si può dire invece di quanto previsto all’art. 35 par. 2
D-4850/2020 Pagina 22 del medesimo, in quanto sanziona una condotta in tempi di ostilità, circostanza di cui l’istante non ha mai riferito, essendo stato poco prima l’asserita diserzione in congedo. Per un medesimo atto, di diserzione in un dato momento temporale, può pertanto essere difficilmente credibile un cumulo di reati così dissimili in una sentenza autentica, per di più con le loro pene massimali previste per giungere ad una pena detentiva di undici anni complessivi. 4.3.3 In considerazione di quanto precede, ai predetti mezzi di prova non può essere riconosciuto alcun valore probatorio, così come all’insieme delle allegazioni dell’istante relativamente a queste ultime. Pertanto, a fronte di tale valutazione complessiva, il Tribunale giunge alla conclusione che gli stessi non siano atti a fondare alcun rischio verosimile e concreto per l’istante di essere esposto, in caso di un suo rientro in Iraq, ad un trattamento proscritto dal diritto internazionale, ed in particolare contrario all’art. 3 CEDU. 5. Di conseguenza, i mezzi di prova inoltrati con l’istanza del 1° ottobre 2020 e le allegazioni ai medesimi connesse, non giustificano una revisione della sentenza del Tribunale D-1262/2018 del 10 aprile 2019. Per il che, nella misura della sua ricevibilità, la domanda di revisione deve essere respinta. 6. 6.1 Giusta l’art. 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l’istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell’avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un’ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d’arresto, atti d’accusa, documenti di viaggio e documenti d’identità inoltrati dai richiedenti l’asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull’asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1). 6.2 Nella presente fattispecie, i due documenti prodotti dal ricorrente in sede di revisione si sono rivelati dei falsi (cfr. supra consid. 4). In considerazione di ciò, onde evitarne un’ulteriore utilizzazione abusiva da parte dell’istante, se ne giustifica la confisca.
D-4850/2020 Pagina 23 7. Riguardo le altre allegazioni sollevate nell’istanza (cfr. supra consid. 3.2), il Tribunale rinuncia alla trasmissione alla SEM della domanda dell’istante, per la trattazione residuale di tali motivi (cfr. anche DTAF 2013/22 consid. 3-13). 8. Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate con decisione incidentale del 2 ottobre 2020 sono revocate. 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito dell’istanza di revisione, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto. 10. Infine, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dell’istante (cfr. art. 37 LTAF in combinato disposto con l’art. 63 cpv. 1 e 5 PA e 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni dell’istanza al momento dell’inoltro sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). (dispositivo alla pagina seguente)
D-4850/2020 Pagina 24 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, l’istanza di revisione del 1° ottobre 2020 è respinta. 2. I due mezzi di prova prodotti dal ricorrente con l’istanza di revisione del 1° ottobre 2020 (la sentenza datata […] e l’attestazione di passaggio in giudicato del […]) sono confiscati. 3. Le misure supercautelari pronunciate il 2 ottobre 2020 sono revocate. 4. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. 5. Non si prelevano spese processuali. 6. Questa sentenza è comunicata all’istante, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari
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