Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-4848/2022
Sentenza d e l 1 2 gennaio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Iraq, rappresentato dalla MLaw Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 ottobre 2022 / N (…).
D-4848/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato, il (…) agosto 2022, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Dalle investigazioni intraprese dall’autorità inferiore nell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, il (…) agosto 2022, è risultato che il richiedente avesse depositato una pregressa domanda d’asilo in Lituania il (…). A.b Il 18 agosto 2022 l’autorità elvetica preposta ha presentato alla sua omologa lituana, una domanda di ripresa in carico dell’interessato, fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In medesima data, il richiedente ha sottoscritto una procura di rappresentanza con la Protezione giuridica della Regione “Ticino e Svizzera centrale”. A.c Il (…) agosto 2022 si è tenuto con il richiedente l’asilo il verbale sul rilevamento dei suoi dati personali, allorché invece il (…) agosto 2022 egli è stato sentito nell’ambito del cosiddetto colloquio Dublino ex art. 5 RD III, dove in particolare gli è stata data la possibilità di esprimersi riguardo al suo stato di salute nonché ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Lituania. Nel corso del medesimo, egli ha presentato una copia della decisione negativa della Lituania in relazione alla sua domanda d’asilo (cfr. atto SEM n. […]-24/8). A.d Con scritto del 30 agosto 2022, l’interessato ha trasmesso alla SEM quali nuovi mezzi di prova, copia del suo passaporto iracheno e dodici pagine raffiguranti il medesimo numero di fotografie, di cui undici attesterebbero delle condizioni del Centro dove avrebbe soggiornato in Lituania ed una invece sarebbe stata da lui scattata nel campeggio dove avrebbe vissuto in primo luogo nel medesimo Paese e ritrarrebbe (…) (cfr. n. 27/2 e 28/12). A.e Il (…) settembre 2022, con l’interessato si è tenuta un’audizione riguardante dei quesiti in merito ai crimini contro il diritto internazionale e osservazioni rilevanti per la protezione dello Stato. Alla conclusione di tale audizione, il richiedente non ha dato il suo consenso per comunicare il verbale d’audizione alle autorità svizzere di procedimento penale competenti.
D-4848/2022 Pagina 3 A.f Per il tramite del messaggio elettronico del 14 settembre 2022, l’autorità svizzera competente ha informato la corrispettiva autorità lituana che non avendo quest’ultima risposto entro il termine legalmente previsto, la Svizzera ritenga che la Lituania sia diventata responsabile per l’esame della domanda d’asilo dell’interessato a partire dal 2 settembre 2022. A.g Con scritto del 14 settembre 2022, il richiedente ha trasmesso alla SEM una pennetta USB contenente tre video (che è stata copiata, depositata agli atti della SEM cfr. pennetta USB nella busta dei mezzi di prova nell’incarto N-Box […]; ed infine restituita all’insorgente), che sarebbero stati filmati da lui stesso in Lituania. A.h Per mezzo della missiva del 19 settembre 2022, il richiedente ha presentato alla SEM quale ulteriore mezzo di prova una ulteriore pennetta USB contenente sette video (pennetta USB non presente nella busta dei mezzi di prova nell’incarto N-Box […] ricevuto dal Tribunale in data 31 ottobre 2022, cfr. anche infra lett. E), che sarebbero stati filmati dal richiedente stesso in Lituania. A.i Tramite lo scritto del 22 settembre 2022, la rappresentante legale dell’interessato ha chiesto segnatamente alla SEM di procedere con l’allestimento di un rapporto medico dettagliato (cosiddetto F4), nonché ha postulato l’applicazione della clausola di sovranità e quindi di rinunciare ad un suo trasferimento in Lituania. Ciò in considerazione della sua vulnerabilità, del rischio di rivittimizzazione e delle enormi difficoltà con cui tale Paese sarebbe confrontato visto l’afflusso di rifugiati ucraini ed i problemi sistemici evidenti che vi sarebbero nella procedura d’asilo. Un suo trasferimento in tale Paese, violerebbe infatti l’art. 3 CEDU (RS 0.101) ed il principio di non-respingimento, vista la decisione negativa pronunciata nei suoi confronti. A.j Agli atti sono presenti diversi Fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2), relativi allo stato di salute dell’interessato, di cui l’ultimo è stato stilato in data 2 novembre 2022. Degli stessi si dirà in seguito, per quanto necessario. B. Con decisione del 17 ottobre 2022 – notificata il 18 ottobre 2022 (cfr. n. 50/1) – l’autorità inferiore non è entrata nel merito della summenzionata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dell’interes-
D-4848/2022 Pagina 4 sato dalla Svizzera verso la Lituania e l’esecuzione del medesimo provvedimento, nonché osservando che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Il 25 ottobre 2022 (cfr. risultanze processuali), il richiedente è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione dell’autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell’esecuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, egli ha concluso, in via principale all’annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM perché effettui l’esame nazionale della sua domanda d’asilo; ed in via subordinata invece la restituzione degli atti all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria. Contestualmente, ha inoltre presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, egli ha allegato quali nuovi mezzi di prova, copie di due fotografie di manoscritti in inglese, che egli avrebbe inoltrato alle autorità lituane per richiedere il contatto con il suo rappresentante legale. D. Il 26 ottobre 2022 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente quale misura supercautelare. E. In data 31 ottobre 2022, il Tribunale ha ricevuto dalla SEM – su sua richiesta del 26 ottobre 2022 – l’incarto N-Box (…), contenente in particolare una pennetta USB con i filmati presentati quali mezzi di prova dall’insorgente il 14 settembre 2022. Agli atti trasmessi al Tribunale, non è invece presente la pennetta USB con i video citati supra alla lett. A.h. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
D-4848/2022 Pagina 5 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5). L’autorità incorre in un accertamento inesatto quando fonda la propria decisione su fatti scorretti e non conformi agli atti. Un accertamento incompleto è invece da constatare quando non è tenuto conto di tutti gli elementi fattuali giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Il principio inquisitorio non è illimitato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Il Tribunale è tenuto ad effettuare d’ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze in tal senso, pur considerando il tenore dell’art. 61 cpv. 1 PA, spesso non ci si può esimere dal retrocedere gli atti all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem
D-4848/2022 Pagina 6 Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Il Tribunale resta difatti libero di raccogliere gli elementi essenziali al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale; non è però tenuto a farlo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.2 Dal canto suo l’obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 4.3 Nel suo gravame, l’insorgente si prevale di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore con riferimento alle condizioni di accoglienza in Lituania, anche da lui allegate, nonché in relazione all’art. 3 CEDU ed all’art. 17 RD III. Inoltre il ricorrente lamenta il fatto che l’autorità inferiore avrebbe emesso una decisione standardizzata delle condizioni presenti per i richiedenti l’asilo in Lituania e non sembrerebbe aver tenuto conto delle allegazioni specifiche da lui proposte e dei numerosi mezzi di prova da lui trasmessi a sostegno delle stesse, che attesterebbero delle condizioni di degrado in cui egli avrebbe vissuto nel predetto Stato membro (cfr. p.to 23, pag. 4 del ricorso) Quest’ultima censura, è riferibile piuttosto all’obbligo di motivazione. Tali censure verranno analizzate d’ingresso, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata, ma poiché esse riguardano in realtà anche aspetti materiali, il Tribunale tratterà dappresso anche in tal senso le medesime. 4.4 4.4.1 Ciò posto, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
D-4848/2022 Pagina 7 4.4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.4.3 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back) – come nella fattispecie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 4.4.4 Lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico – alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). Altresì, alle medesime condizioni di cui sopra, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III). 4.5 Nel caso in rassegna, le investigazioni effettuate dalla SEM, hanno potuto appurare che l’insorgente aveva già presentato una domanda d’asilo pregressa in Lituania il (…) (cfr. n. 8/1 e 9/1). Su tali presupposti, il 18 agosto 2022, l’autorità inferiore ha presentato all’autorità competente lituana – entro i termini fissati all’art. 23 par. 2 RD III – una richiesta di ripresa in carico basata sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 10/5). Non avendo le autorità lituane risposto entro il termine di cui all’art. 25 par. 1 RD III (cfr. anche n. 31/1), la Lituania è, di conseguenza, divenuta lo Stato membro responsabile per il prosieguo della procedura d’asilo dell’insorgente ex art. 25 par. 2 RD III. In tale contesto, la circostanza di aver ricevuto una decisione negativa riguardo alla sua domanda d’asilo in Lituania (cfr. n. 22/3 e 24/8), risulta essere ininfluente per la determinazione dello Stato membro competente. Peraltro non si segue il ricorrente laddove nel suo
D-4848/2022 Pagina 8 ricorso ravvisa una violazione del principio di cooperazione tra Stati membri da parte della SEM che non avrebbe riportato alle autorità lituane che egli avrebbe già ricevuto una decisione riguardo alla sua domanda d’asilo. Difatti, al momento della domanda di ripresa in carico dell’insorgente alla Lituania, l’autorità inferiore non aveva ancora effettuato né il verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. n. 14/10), né il colloquio Dublino (cfr. n. 22/3), e non era quindi ancora a conoscenza della decisione negativa emessa dalle autorità lituane e prodotta dall’insorgente in quest’ultimo contesto (cfr. n. 22/3 e 24/8). Tale informazione, non risultava peraltro, viste le risultanze dell’estratto Eurodac, per nulla determinante riguardo alla ripresa in carico dell’insorgente da parte lituana. Autorità lituane, che dal canto loro, avevano del resto tutte le informazioni necessarie ed i mezzi per intraprendere le dovute verifiche del caso. Alla luce di quanto precede, la Lituania è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l’insorgente per la continuazione della sua domanda d’asilo e d’allontanamento. 4.6 4.6.1 Giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 4.6.2 Il Tribunale ricorda in primo luogo che la Lituania è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Conv. tortura, della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e, a tale titolo, è tenuta ad applicarne le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva accoglienza e direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]).
D-4848/2022 Pagina 9 4.7 4.7.1 La succitata presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 4.7.2 Per quanto attiene alle asserzioni rese dall’insorgente in merito alle condizioni in cui avrebbe vissuto in Lituania per quasi (…) (cfr. n. 22/3), al contrario di quanto ritenuto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 7 seg.), il Tribunale è d’avviso che egli abbia reso plausibili le stesse, anche documentandole con diversi mezzi di prova, già descritti sufficientemente e correttamente dalla SEM nella decisione impugnata (per i video presentati con lo scritto del 19 settembre 2022, il Tribunale si riferisce alla descrizione data dalla SEM nella decisione impugnata, cfr. p.to II, pag. 7, non avendo potuto visionare i video prodotti per il motivo già addotto supra lett. E), e a cui può quindi senz’altro essere rinviato onde evitare inutili ripetizioni (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione avversata). A tal proposito, la motivazione dell’autorità inferiore che ritiene che, non potendo risalire al contesto né delle fotografie né dei video presentati quali mezzi di prova dal ricorrente, non si potrebbe affermare con certezza che queste ultime siano state scattate rispettivamente girati in Lituania, risulta essere insufficiente. Difatti, alla luce delle allegazioni rese dall’insorgente circa la sua permanenza in un carcere, ex centro psichiatrico, per quasi (…) – di cui la SEM non ne ha esplicitamente negato la verosimiglianza – che risultano essere coerenti anche in riferimento ad alcune fonti note al Tribunale, e pure citate dal ricorrente nel suo gravame, che denotano diverse carenze nel sistema di accoglienza e di procedura lituano e segnalano diversi abusi da parte delle autorità di polizia lituane (cfr. in particolare il rapporto di Amnesty International [di seguito: AI], Lithuania: forced out or locked up, giugno 2022, consultabile al sito internet < https://www.amnesty.org/en/documents/eur53/5735/2022/en/ >; Médecins Sans Frontières, People detained in Lithuania are experiencing abuse, violence and mental health distress, 6 maggio 2022, < https://www.msf. org/prolonged-detention-over-2500-migrants-lithuania-must-end-now >, consultati da ultimo il 17 novembre 2022), l’argomentazione dell’autorità inferiore sul punto in questione risulta essere troppo sbrigativa e non sufficientemente approfondita. Nel suo caso specifico, appaiono infatti essere per lo meno dubbie le concrete condizioni d’accoglienza che lo attenderanno in Lituania, in ragione dei suoi trascorsi plausibili in esso, nonché del suo stato di salute che secondo gli
D-4848/2022 Pagina 10 ultimi atti medici a disposizione soffre di reazione mista ansioso-depressiva, con impostati dei colloqui psichiatrici e per la farmacoterapia nonché psicologici di supporto (l’ultimo appuntamento era previsto per il 21 novembre 2022), ed una terapia farmacologica a base di Cipralex 20 mg, Trittico 50 mg e Stilnox 10 mg, ed in riserva Sequase 25 mg se tensione/insonnia (cfr. n. 47/3 e 58/2). A ciò si aggiunge che risulta essere notorio come in Lituania il sistema di accoglienza d’asilo sia attualmente sottoposto a grande pressione, dopo lo scoppio del conflitto in D._______, come allegato anche nel ricorso dall’insorgente (cfr. p.to 37 segg., pag. 8). Anche a tal proposito, la valutazione della SEM contenuta nella decisione avversata, la quale riconduce tale circostanza unicamente alla situazione bellica in essere (cfr. p.to II, pag. 8 della decisione impugnata), non risulta essere sufficientemente sostanziata, in rapporto all’effettiva situazione presente in Lituania circa le condizioni di accoglienza. Da ultimo, l’insorgente in fase ricorsuale, con la produzione di copie di due manoscritti in inglese a supporto, ha allegato di aver riscontrato delle difficoltà d’accesso alla sua rappresentanza legale in Lituania. Tali elementi supplementari, fanno sorgere agli occhi del Tribunale, dei dubbi concreti circa l’effettivo accesso del ricorrente ad un’istanza ricorsuale che abbia esaminato la decisione di rifiuto della sua domanda d’asilo nel pieno rispetto dei suoi diritti processuali, segnatamente del suo diritto di essere sentito. 4.7.3 Ne discende che il Tribunale non può seguire, per lo meno allo stato attuale degli atti, le argomentazioni troppo generiche esposte nella decisione avversata in relazione alle condizioni di accoglienza in Lituania nel caso specifico dell’interessato, senza che sul punto in questione vengano intrapresi ulteriori accertamenti dalla SEM. Lo stesso, risulta essere un elemento essenziale per la valutazione dell’ammissibilità del trasferimento del ricorrente nel succitato Paese, in particolare sotto l’aspetto dell’art. 3 CEDU e dell’art. 4 della CartaUE. Mancando però da parte dell’autorità inferiore un sufficiente approfondimento degli asseriti maltrattamenti che l’insorgente avrebbe subito in Lituania durante il suo precedente soggiorno, nonché delle condizioni di accoglienza che lo attenderebbero in concreto nel caso di un suo ritorno nel suddetto Paese, tale esame non può essere effettuato in modo completo. La lacunosità degli accertamenti in tal senso da parte dall’autorità inferiore, rende inoltre impossibile per il Tribunale esaminare se l’apprezzamento della SEM riguardo la non entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, non ritenendo quindi di conseguenza applicabili le clausole discrezionali di cui all’art. 17 par. 1 RD III e art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), rispetti i criteri legalmente previsti per l’applicazione di tali disposizioni.
D-4848/2022 Pagina 11 4.7.4 In definitiva, i presupposti sulla cui base è stata negata la non entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente da parte dell’autorità inferiore, si fondano d’un canto su di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), rispetto alle circostanze in cui ha vissuto il ricorrente durante la sua permanenza in Lituania – ivi comprese le sue effettive possibilità di impugnazione della decisione negativa lituana nel pieno rispetto dei suoi diritti procedurali – e quelle che lo attenderebbero nell’evenienza di un suo trasferimento nel predetto Stato membro. D’altro canto, sempre con riferimento all’accoglienza in Lituania – anche alla luce della recente crisi dovuta allo scoppio bellico in D._______ – si ravvisa una violazione da parte della SEM del suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione derivante dal diritto di essere sentito dell’insorgente (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). Considerati i già sopra esposti principi (cfr. consid. 4.1 e 4.2), nella presente disamina, si impone l’annullamento della decisione avversata ed il rinvio degli atti all’autorità inferiore. Ciò poiché la SEM possa – dopo il complemento dell’istruzione – esercitare il suo pieno potere d’esame per l’eventuale applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III e concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, questione sulla quale il Tribunale, invece, dispone di un potere di apprezzamento ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dall’esaminare le ulteriori e residuali censure. 5. Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è quindi accolto e la decisione della SEM del 17 ottobre 2022 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore affinché proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l’istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. L’autorità intimata è segnatamente invitata ad accertare, con la debita esaustività, quali condizioni di accoglienza avrebbe trovato l’insorgente in Lituania e quali sarebbero le stesse nel caso di un suo trasferimento nel predetto Paese, ad esempio chiedendo informazioni alla Lituania in proposito ed effettuando un’audizione complementare con il ricorrente. Tali elementi, saranno determinanti soprattutto per l’esame successivo dell’ammissibilità di un trasferimento del ricorrente nel succitato Paese ai sensi dell’art. 3 CEDU. Se la SEM, dopo tali approfondimenti ed esame, giungesse alla conclusione che un trasferimento dell’insorgente violerebbe delle norme internazionali, sarà tenuta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III e ad entrare quindi nel merito della sua domanda d’asilo in Svizzera. Se al contrario, la SEM dovesse ritenere di dover confermare la sua decisione di non entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, l’autorità precitata
D-4848/2022 Pagina 12 avrà premura di emanare una decisione negativa sufficientemente motivata confrontandosi sia con l’insieme delle risultanze deducibili dagli atti, sia spiegando in modo particolare gli elementi che supporterebbero nel caso di specie una mancata applicazione della clausola di sovranità. 6. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risultano essere senza oggetto. 7. Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. 8. Inoltre, ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto il ricorrente è assistito dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi, che viene indennizzata dalla Confederazione per le sue prestazioni ai sensi dell’art. 102k LAsi. 9. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 26 ottobre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 10. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-4848/2022 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 17 ottobre 2022 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si assegnano indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari