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Bundesverwaltungsgericht 13.09.2010 D-48/2010

13 septembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,886 mots·~19 min·5

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8...

Texte intégral

Corte IV D-48/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 3 settembre 2010 Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), con approvazione del Giudice Maurice Brodard; cancelliere Federico Pestoni. A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 dicembre 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-48/2010 Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, nato e vissuto a D._______, E._______, nella provincia di Duhok, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso dal fratello della ragazza che frequentava. Infatti, il ricorrente ha ri ferito che questa persona non ha mai accettato il fatto che egli fre quentasse sua sorella. Una prima volta, nel 2004, dopo averli scoperti insieme, li avrebbe picchiati, mentre in una seconda occasione, li avrebbe minacciati di morte. Stando alle parole del ricorrente, la ragazza sarebbe poi effettivamente stata uccisa dal fratello. Dopo questo fatto, egli avrebbe deciso di lasciare il paese. B. Con decisione dell'8 dicembre 2009, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia l'Iraq, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 4 gennaio 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità e l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. D. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale dell'8 gennaio 2010, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed ha respinto la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, fissando al ricorrente un termine, scadente il 25 gennaio 2010, per provvedere al pagamento dell'importo di fr. 600.-. Pagina 2

D-48/2010 E. In data 13 gennaio 2001, il ricorrente ha tempestivamente soddisfatto la richiesta di cui sopra, versando l'anticipo di fr. 600.-. F. Con decisione incidentale del 27 febbraio 2008, il Tribunale ammini strativo federale ha concesso all'UFM un termine, scadente l'11 febbraio 2010, per produrre l'atto di risposta. G. Con scritto dell'11 febbraio 2010, l'UFM ha integralmente confermato la propria posizione senza aggiungere alcunché, vista l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Pagina 3

D-48/2010 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente. 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'ammissione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza diverse contraddizioni emerse nelle due audizioni sostenute dal richiedente. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 4.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e suffi cienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le contraddizioni rilevate dall'UFM, causate da una cattiva comprensione dell'interprete nella prima audizione, sarebbero fondate su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti ai fini della presente procedura. Egli ritiene inoltre che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe insostenibi le dal profilo della sicurezza e della dignità umana. Per questi motivi il ricorrente ritiene siano adempiute le condizioni per un rinvio degli atti all'autorità inferiore, la quale dovrebbe procedere ad ulteriori indagini e Pagina 4

D-48/2010 che, subordinatamente, siano adempiute le condizioni per la concessione in suo favore dell'ammissione provvisoria. 4.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità e l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese processuali. 4.4 Con osservazioni dell'11 febbraio 2010, l'UFM ha integralmente confermato la propria posizione senza aggiungere alcunché, vista l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi- Pagina 5

D-48/2010 lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1). 6. Il ricorrente ha allegato di essere espatriato per il timore di essere ucciso dal fratello della ragazza che frequentava. Ciò, posto che questa persona, che non ha mai accettato la loro relazione, avrebbe già ucciso la sorella. 6.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A titolo di esempio, basti rilevare che, il richiedente ha riferito che la sua ragazza era una sua compagna di scuola. A tal proposito, in sede di prima audizione egli ha affermato che mentre i suoi genitori abitavano a D._______, lui è cresciuto a E._______ dallo zio, dove avrebbe inoltre frequentato le scuole (cfr. verbale di audizione del 18 gennaio 2008, pagg. 2 e 3), mentre nel corso della seconda audizione ha riferito di aver sempre vissuto a D._______ con i suoi genitori dove avrebbe anche frequentato le scuole (cfr. verbale di audizione del 27 marzo 2008, pagg. 3 e 6). Inoltre, il ricorrente ha affermato di aver definiti vamente interrotto la frequentazione della scuola nel mese di ottobre Pagina 6

D-48/2010 del 2006 per andare a lavorare e guadagnarsi i soldi necessari per raggiungere l'Europa (cfr. verbale di audizione del 18 gennaio 2008, pag. 2 e verbale di audizione del 27 marzo 2008, pag. 6). Ciò, oltre a provare che il richiedente meditava già da tempo il suo espatrio senza alcun motivo particolare, collide con quanto successivamente riportato, ovvero che nel 2007 fosse ancora nella medesima classe della sua ragazza (cfr. verbale di audizione del 27 marzo 2008, pag. 8). A ciò aggiungasi che l'interessato ha inizialmente dichiarato che il fratello della sua ragazza li avrebbe sorpresi nel 2004, nella qual occasione li avrebbe persino picchiati (cfr. verbale di audizione del 18 gennaio 2008, pag. 5). Questo significa che essi si frequentavano già nel 2004, differendo crassamente da quanto in seguito sostenuto, e meglio che il ricorrente avrebbe frequentato la sua ragazza unicamente nel corso del 2007 e che durante l'estate di quell'anno, dopo quattro o cinque mesi di frequentazione, il fratello li avrebbe scoperti e picchiati (cfr. verbale di audizione del 27 marzo 2008, pag. 7, 8 e 9). Pure su questo dettaglio, le versioni non collimano, posto che l'interessato ha inizialmente affermato di essere stato picchiato a bastonate (cfr. verbale di audizione del 18 gennaio 2008, pag. 5), mentre in seconda battuta a riferito che il fratello della sua ragazza lo avrebbe preso a calci e pugni (cfr. verbale di audizione del 27 marzo 2008, pag. 8). Infine, pure in merito all'asserita uccisione della sua ragazza, il ricorrente è incappato in palesi antinomie. Infatti, nel corso della prima audizione egli ha dichiarato che la sua ragazza sarebbe stata portata in montagna e che le avrebbero sparato (cfr. verbale di audizione del 18 gennaio 2008, pag. 5), mentre in sede di audizione federale egli ha riferito di non sapere come è stata uccisa (cfr. verbale di audizione del 27 marzo 2008, pag. 9 e 11). 6.2 Quo alla censura sollevata dal richiedente in merito alla cattiva comprensione dell'interprete nel corso della prima audizione, dal ricorso si evince con chiarezza se e in quali punti le dichiarazioni rilasciate siano state tradotte in modo scorretto. Egli parla infatti piuttosto di im precisioni nella traduzione, soltanto laddove gli sono state contestate delle contraddizioni. Conseguentemente, non è dato sapere concretamente dove sia ravvisabile un problema nell’attività svolta dall’interprete. Ciò posto ed avendo il ricorrente sottoscritto i propri verbali di audi zione confermandone il contenuto ed avendo affermato in occasione delle rispettive interrogazioni di aver capito bene quanto tradotto dall'interprete, egli non può ora sostenere il contrario. Il Tribunale ammini strativo federale osserva pertanto che tale censura, non sostanziata, è palesemente destituita d’ogni anche minima parvenza di fondamento. Pagina 7

D-48/2010 6.3 Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. 6.4 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibi lità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.). Stando alle dichiarazioni addotte dal richiedente, egli non si è mai ri volto alle autorità locali per denunciare le minacce rivoltegli dal fratello della sua ragazza né tantomeno la di lei uccisione (cfr. verbale di audizione del 27 marzo 2008, pag. 10). Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si deve ritenere che il ricorrente non ha intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da lui al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti. Del resto, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che le autorità ira chene non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Anzi, a detta del lo stesso richiedente egli avrebbe saputo in seguito che il fratello della sua ragazza sarebbe stato arrestato (cfr. verbale di audizione del 27 marzo 2008, pag. 10), ragion per cui v'è da credere che egli, rivolgendosi tempestivamente alle competenti autorità, avrebbe potuto ottenere adeguata protezione. 6.5 A titolo meramente abbondanziale, fatte salve le discrepanze testé citate, occorre rilevare che la domanda di asilo del ricorrente si fonda su una mera supposizione di parte. Infatti, l'interessato è espatriato senza sapere se effettivamente il fratello della sua ragazza lo sta cercando ed ha intenzione di ucciderlo. In effetti, egli, a conforto dei suoi timori, ha riferito di essere fuggito dopo aver saputo dell'uccisione del - Pagina 8

D-48/2010 la sua ragazza. Pertanto, gli asseriti timori del ricorrente, non corroborati dal benché minimo elemento probatorio, sono da ritenere total mente infondati. 6.6 Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di ri fugiato. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del l'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 8.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricor- Pagina 9

D-48/2010 rente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215). Pagina 10

D-48/2010 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iraq, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. Il ricorrente ha dichiarato di essere originario del distretto di E._______ nel governatorato di Duhok, nel nord dell'Iraq (cfr. verbale di audizione del 3 dicembre 2007, pag. 1). Ora, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha una discreta formazione avendo egli frequentato nove anni di scuola. Inoltre, ha pure una discreta esperienza lavorativa avendo operato dapprima in qualità di elettricista e poi come contadino aiutando il padre (cfr. verbale di audizione del 18 gennaio 2008, pag. 2). Dai verbali di audizione emerge inoltre che il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale in patria, dove ha sempre vissuto e dove ha lasciato i genitori e due fratelli (cfr. verbale di audizione del 18 gennaio 2008, pag. 3). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, un adeguato reinserimento sociale nel suo paese d'origine. Pagina 11

D-48/2010 Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente; 11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-48/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...] per corriere interno; in copia) - F._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 13

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