Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 13.09.2023 D-4789/2023

13 septembre 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,234 mots·~6 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 5 settembre 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4789/2023

Sentenza d e l 1 3 settembre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Adriano Alari.

Parti A._______, nato il (…), Mali, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 5 settembre 2023 / N (…).

D-4789/2023 Pagina 2

Visto: la domanda d’asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il (…) luglio 2023, l’estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (…) luglio 2023, da cui si evince che l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Germania il (…) febbraio 2018 e il (…) febbraio 2021 e in Francia il (…) giugno 2020, il verbale del colloquio Dublino del 3 agosto 2023 (cfr. atto SEM n. [{…}]- 19/3), la richiesta di ripresa in carico del (…) agosto 2023 fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità tedesche (cfr. atto SEM n. 20/5), l'accettazione del (…) agosto 2023 della suddetta richiesta da parte delle autorità tedesche in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, la decisione della SEM del (…) settembre 2023, notificata il (…) settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 31/1), di non entrata nel merito giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell’interessato verso la Germania, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del (…) settembre 2023 (data d’entrata: […] settembre 2023), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

D-4789/2023 Pagina 3 che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l’interessato ha dichiarato di non voler essere rinviato in Germania, in quanto egli avrebbe avuto problemi e sarebbe stato minacciato di morte; che inoltre le forze di polizia lo avrebbero rassicurato che i problemi sarebbero stati risolti, ma in realtà così non è stato, che l’autorità inferiore ha escluso che in Germania sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l’applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l’insorgente contesta unicamente la competenza tedesca al trattamento della propria domanda d’asilo e ciò in applicazione dell’art. 17 cpv. 1 RD III, in quanto la sua incolumità fisica in tale Paese sarebbe a rischio e ivi non avrebbe ottenuto alcun aiuto dalle autorità e pertanto sussisterebbe il rischio che la sua domanda d’asilo non verrebbe trattata correttamente; che inoltre egli non avrebbe ottenuto le cure mediche di cui necessitava, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che la Germania ha riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d’asilo in questione, che, di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data, che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; che la presunzione secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente,

D-4789/2023 Pagina 4 che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) è applicabile, che, infatti, il ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto e circostanziato – nemmeno in fase ricorsuale – a comprova di un eventuale mancato accesso alle cure mediche in Germania, Paese in cui ha soggiornato per complessivamente più di 4 anni, oltre che di una mancata protezione da parte delle forze di polizia tedesche e di una trattazione della propria domanda d’asilo ingiusta ed iniqua, che, pertanto, il trasferimento in Germania del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che la Germania dispone di autorità di polizia che garantiscono protezione nell’eventualità di minacce da parte di terzi; che anche dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 14/3, 15/1, 17/2, 23/2, 25/2 e 26/2), che la Germania è pertanto tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4789/2023 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

D-4789/2023 — Bundesverwaltungsgericht 13.09.2023 D-4789/2023 — Swissrulings