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Corte IV D-4764/2020
Sentenza d e l 1 5 ottobre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Yanick Felley, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._______, nato il (…), Turchia, patrocinato dallo Studio legale Ravi, Via Soldino 22, casella postale 747, 6903 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 agosto 2020 / N (…).
D-4764/2020 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 7 luglio 2020, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 13 luglio 2020 (cfr. atto 11/9) al colloquio Dublino del 16 luglio 2020 (cfr. atto 16/2) ed alle audizioni del 4 agosto 2020 (cfr. atto 22/11) e del 18 agosto 2020 (cfr. atto 25/14), la bozza di decisione negativa sull’asilo del 26 agosto 2020 ed il relativo parere redatto il giorno seguente dalla Protezione giuridica (cfr. atto 28/1), la decisione della SEM del 28 agosto 2020 (notificata il giorno medesimo; cfr. atto 32/1) per il cui tramite detta autorità ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile, la rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica (cfr. atto 33/1), il ricorso del 25 settembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii) con cui l’interessato, assistito da un nuovo mandatario, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato; in subordine di essere ammesso provvisoriamente; il tutto con protestate spese e ripetibili, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 29 settembre 2020 che, in assenza di motivi particolari, invitava l’insorgente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, somma poi tempestivamente confluita nelle casse del Tribunale, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
D-4764/2020 Pagina 3 che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino turco di etnia curda originario di Şahinbey (Gaziantep) è giunto illegalmente in Svizzera il 7 luglio 2020 depositando una domanda d’asilo il giorno medesimo (cfr. atti 1/2 e 11/9), che questi ha dichiarato di essersi avvicinato alle idee socialiste ed al Partito della Libertà e della Solidarietà (ÖDP),
D-4764/2020 Pagina 4 che si sarebbero quindi susseguite diverse vicissitudini, di cui si riporta di seguito quanto di rilievo per la domanda d’asilo (cfr. atti 22/11 e 25/14): – nel 2014 dei poliziotti avrebbero messo in guardia degli studenti quanto alla pericolosità dell’interessato e di altri membri della sua formazione politica; – nel 2015 l’insorgente sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine (nel corso del verbale sarebbe intervenuta anche la squadra antiterrorismo) e costretto ad ammettere di aver imbrattato un muro, azione che sarebbe tuttavia da imputare a dei suoi amici; avrebbe subito percosse; – nell’ottobre del medesimo anno, durante la partecipazione ad una manifestazione, avrebbe avuto luogo un’esplosione e la consequenziale morte di un suo amico attivista, – nel 2017 mentre rientrava dalla sede dell’ÖDP il ricorrente sarebbe stato avvicinato da dei membri della formazione nazionalista “Lupi Grigi” subendo un pestaggio ed omettendo di sporgere denuncia a causa della scarsa fiducia nelle autorità e nonostante gli fosse stato rilasciato un certificato medico attestante dei traumi e la visita di un poliziotto durante la degenza in ospedale; – duranze la frequentazione dell’Università di Istanbul (2017 – 2018) egli avrebbe subito dei controlli da parte degli addetti alla sicurezza del Campus in quanto membro dei “giovani oppositori” dell’ÖDP, abbandonando in seguito l’ateneo; – il 13 giugno 2018, i fatti alla base del fermo del 2015 si sarebbero tradotti in una condanna a dieci mesi di reclusione per danneggiamenti, pronuncia divenuta definitiva il 13 settembre 2019 con sentenza d’appello, poi tramutata in sanzione pecuniaria già versata allo Stato dal ricorrente; che ciò avrebbe comportato un successivo difficile rapporto con le forze di sicurezza, che lo fermavano spesso per identificarlo, – il 1° dicembre 2019, mentre rientrava al domicilio, l’insorgente avrebbe udito delle persone inveire nei confronti del comunismo e degli spari; si sarebbe quindi messo in salvo sul retro di un palazzo; giunto al domicilio, avrebbe scoperto che la giacca che indossava presentava un foro di proiettile; temendo per la sua incolumità, si sarebbe rifugiato nella casa di vacanza dei genitori sino all’espatrio, anche in quel caso senza rivolgersi alle autorità, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
D-4764/2020 Pagina 5 origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha considerato irrilevanti i motivi d’asilo addotti dall’insorgente; che l’aggressione di cui sarebbe stato vittima il 1° dicembre 2019 non costituirebbe una persecuzione mirata nei suoi confronti; che lo scontro del 2017 con i “Lupi Grigi” configurerebbe un fatto isolato e per il quale vi sarebbe stato modo di richiedere la protezione statale; che la militanza nell’ÖDP ed il fatto che le autorità si siano interessate alle sue attività non permetterebbe di riconoscere un fondato timore di persecuzione ai sensi della giurisprudenza in capo al ricorrente, che con ricorso l’insorgente avversa la valutazione di cui al provvedimento querelato; che egli sarebbe un membro riconosciuto dell’ÖDP; che la sparatoria occorsa nel dicembre del 2019 e gli slogan nazionalisti proferiti sarebbero stati chiaramente diretti verso la sua persona; che il fatto di non
D-4764/2020 Pagina 6 aver sporto denuncia nel 2017 non sarebbe sufficiente per ritenere che quello stesso Stato che avrebbe mostrato disinteresse nei suoi confronti, costringendolo a firmare un verbale contro la sua volontà, lo avrebbe protetto dalle azioni di terzi; che sarebbe così pienamente comprensibile che l’insorgente, privo di fiducia negli organi statali, abbia rinunciato a sporgere denuncia, tanto più che le autorità sarebbero state a conoscenza della sua appartenenze all’ÖDP; che il pestaggio e le minacce ad opera della squadra antiterrorismo lascerebbero trasparire un fondato timore di persecuzioni future, vista anche la sua schedatura, che la tesi ricorsuale va disattesa, che in primis, si constati come il procedimento avviato a carico del ricorrente per danneggiamento della pubblica proprietà risulta risolto; che avendo pagato la pena pecuniaria, l’insorgente non ha carichi pendenti (cfr. atto 24/2, pag. 12), che dipoi, nel contesto turco la sola appartenenza ad un partito legale così come la partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti non giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con rilevanza per l’asilo (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5460/2016 del 10 aprile 2018 consid. 6.3), che lo scopo dell’asilo non è quello di garantire protezione a tutte le vittime di ingiustizie, ma solo a coloro che hanno subito una violazione della loro libertà o integrità fisica di una certa intensità (cfr. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [ed.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2a ed. 2009, p. 530); che le misure, per essere assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, debbono rendere l’esistenza nel paese d’origine oggettivamente non sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1; sentenze del Tribunale D-20/2018 del 5 giugno 2018 consid. 5.3 e E- 6571/2012 del 12 agosto 2014 consid. 6.2), che le asserite azioni delle autorità turche nei confronti dell’insorgente, ch’egli riconduce al suo ruolo nell’ÖDP, non paiono d’acchito poter essere considerate tali da rendere impossibile – o difficile oltre i limiti del sopportabile – la continuazione dell’esistenza nel paese d’origine; che si tratta invero di misure alle quali ogni persona di origine curda può essere confrontata nel paese d’origine, segnatamente se attiva politicamente, e che non ossequiano alle condizioni sopra citate (cfr. sentenze del Tribunale D-791/2018 del 1° novembre 2018; D-3007/2018 del 5 luglio 2018),
D-4764/2020 Pagina 7 che per quanto concerne poi la presunta aggressione del 2017, va osservato come il timore di essere perseguitato presupponga l’esistenza di minacce attuali e concrete, che in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale; che quest’ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che a norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione, il quale fa difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1), che in casu, il preteso attacco da parte dei “Lupi grigi” risale a circa tre anni prima l’espatrio risultando così troppo distante nel tempo per giustificare un timore di persecuzione; che secondo il senso di quanto verbalizzato, tale episodio non risulta del resto nemmeno essere stato il motivo alla base della fuga, che dipoi, sia per quanto concerne tale aggressione che la successiva sparatoria del dicembre 2019, va altresì rilevato che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E- 6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3); che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine; che secondo prassi, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi
D-4764/2020 Pagina 8 quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed accessibile e che si possa ragionevolmente esigere che l’interessato vi faccia capo (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che alle autorità turche è per principio riconosciuta capacità di protezione (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 4; cfr. anche sentenze D-6290/2018 del 20 giugno 2020 e E- 5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1), che in concreto l’interessato non aveva inoltre motivi sufficienti per non farvi capo, visto che le circostanze specifiche del caso in disamina non permettono di concludere che la protezione gli sarebbe stata rifiutata (cfr. sentenze del Tribunale D-6290/2018 del 20 giugno 2020 e D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 8.4), che per sovrabbondanza, v’è altresì da constatare come, a prescindere della possibilità di far capo alla protezione statale, l’evenienza del dicembre 2019 non paia tale da giustificare il riconoscimento di un fondato timore di persecuzione ai sensi dei presupposti delimitati supra; che trattasi invero di un singolo episodio i cui autori non sono noti e che non si può determinare con certezza se fosse rivolto direttamente alla persona dell’insorgente; che se è vero che gli slogan proferiti possano lasciar intendere ad un attacco a sfondo politico, è altresì innegabile che l’interessato non è certo l’unica persona ad avere militanza di sinistra nel Paese anatolico; che in questo senso, anche l’esplosione della bomba nel corso della manifestazione a cui l’interessato aveva partecipato nel 2015 dimostra l’esistenza di azioni generalizzate nei confronti dei militanti socialisti, e meglio, di una contrapposizione con gli ambienti di estrema destra, che pertanto, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, il realizzarsi di seri pregiudizi nei confronti del qui ricorrente, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
D-4764/2020 Pagina 9 che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, nonostante attualmente la congiuntura in Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può oggi come prima partire dal presupposto che l’esecuzione dell’allontanamento verso
D-4764/2020 Pagina 10 la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D- 7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, che proviene dalla provincia di Gaziantep, ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 2 ottobre 2020, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 2 ottobre 2020. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: