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Bundesverwaltungsgericht 02.12.2016 D-4754/2014

2 décembre 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,094 mots·~30 min·3

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 23 luglio 2014

Texte intégral

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Corte IV D-4754/2014

Sentenza d e l 2 dicembre 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Contessina Theis, cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), Siria, rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Ticino, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 23 luglio 2014 / N (…).

D-4754/2014 Pagina 2

Fatti: A. A.a L’interessato, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siroortodossa nonché di etnia assira, è nato ad al-Malikiya (arabo) rispettivamente Dêrik (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) dove ha vissuto fino al suo espatrio, avvenuto a suo dire, il 24 luglio 2012 (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 3 e 4). Giunto in Svizzera in data 7 agosto 2012, ha presentato domanda d’asilo il medesimo giorno. A.b Sentito sui motivi, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato a seguito della chiamata in servizio in qualità di riservista presso le forze armate della Repubblica Araba di Siria e dei rispettivi timori correlati alle persecuzioni dovute alla sua renitenza, nonché a causa delle difficoltà riscontrate circa la situazione di violenza generale e guerra civile (cfr. verbale 1, pagg. 7 e 8; verbale d'audizione del 14 marzo 2014 [di seguito: verbale 2], Q54 e Q104). Nel corso dell’audizione federale, il richiedente ha altresì addotto ulteriori allegazioni correlate alla persecuzione collettiva dei cristiani da parte di gruppi radicali islamici (cfr. verbale 2, Q104 segg.). A.c A sostegno della sua domanda d'asilo, l’interessato ha prodotto i seguenti documenti: – la fotocopia del libretto militare rilasciato il (…); – il diploma di maturità; – l’originale della sua patente di guida per veicoli agricoli (tipo H); – l’originale della sua patente di guida per veicoli di categoria B (poi ritornata al richiedente); – l’originale del certificato di assegnazione di unità/ordine di marcia. A.d Con decisione del 23 luglio 2014, notificata il 25 luglio 2014 (cfr. atto A28/1), l’Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente l’allontanamento del richiedente

D-4754/2014 Pagina 3 dalla Svizzera. Nondimeno ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendo quindi provvisoriamente l’interessato. B. In data 25 agosto 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 26 agosto 2014), l’interessato è insorto contro la detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In primo subordine, l’insorgente ha chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ed in secondo subordine, la restituzione degli atti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria. Ha altresì presentato istanza di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali; con protestate spese e ripetibili. C. Con ordinanza dell’8 gennaio 2015, il Tribunale ha trasmesso un esemplare del ricorso all’autorità inferiore invitandola ad inoltrare una risposta in due esemplari entro il 23 gennaio 2015. D. Con presa di posizione del 22 gennaio 2015 – trasmessa all’insorgente per conoscenza – l’autorità inferiore ha rinviato ai considerandi della propria decisione proponendo la reiezione del gravame. E. Con scritto spontaneo del 7 dicembre 2015, l’insorgente ha trasmesso al Tribunale una lettera della madre, la quale confermerebbe e sosterrebbe gli argomenti relativi alla fuga esposti dinanzi all’autorità inferiore. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6

D-4754/2014 Pagina 4 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L’UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione dell’UFM del 23 luglio 2014, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1 Nella querelata decisione, l’UFM ha considerato i motivi d'asilo invocati dall'insorgente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Nel contempo non ha ravvisato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A mente dell’autorità di prime cure, il timore fondato di essere esposto a delle sanzioni penali per motivi di renitenza o diserzione, sussisterebbe unicamente qualora il richiedente fosse in grado di rendere verosimile l’esistenza di un precedente contatto diretto e concreto con le autorità del suo

D-4754/2014 Pagina 5 Paese. Da quest’ultimo dovrebbe inoltre emergere un’intenzione netta ed inequivocabile quanto alla volontà di richiamare la persona alle armi. Ora, nella fattispecie, il documento presentato dal richiedente non corrisponderebbe ad un ordine di marcia ma bensì ad un certificato di assegnazione d’unità. Pertanto, tale certificato non permetterebbe di evincere una chiara volontà di chiamare l’insorgente in servizio. I motivi addotti sarebbero dunque insufficienti da lasciare presupporre un timore fondato quanto all’esistenza di un rischio futuro di esposizione a misure persecutorie. Quest’ultimi non sarebbero quindi da considerarsi determinanti ai sensi della LAsi. Per il resto, l’autorità inferiore ha osservato che le situazioni sfavorevoli dovute alla guerra ed alla violenza generalizzata non costituirebbero una persecuzione determinante giusta l’art. 3 LAsi, in quanto non dettate dalla volontà di perseguitare una persona in particolare. L’UFM ha quindi concluso, che le allegazioni addotte in corso procedura, ed in particolare anche quelle relative alla persecuzione dei cristiani, andrebbero ricondotte alla suddetta costellazione, dal momento che il richiedente non avrebbe fatto valere motivi concreti. In sunto quindi, l'UFM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Tuttavia, tenuto conto della situazione di sicurezza in Siria, ha ammesso provvisoriamente l’interessato per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. 4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, l’insorgente contesta l'irrilevanza ritenuta dall'UFM circa i suoi motivi d'asilo. In primo luogo, il ricorrente ritiene violata la giurisprudenza vigente (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3), in quanto, contrariamente alle considerazioni della decisone impugnata, sarebbe rilevante qualsiasi contatto che dimostri l’intenzione di reclutare la persona. Conseguentemente, non sarebbe ammissibile una distinzione – nel caso di specie dovuta oltretutto ad un’errata ed insufficiente traduzione del documento in questione – tra un ordine di marcia ed un’assegnazione d’unità. Il documento avrebbe di fatto la funzione di allertare il riservista, il quale avrebbe dovuto aggregarsi alla sua unità una volta pervenutogli un secondo ordine. Quest’ultimo avrebbe potuto essergli trasmesso personalmente o tramite mezzi di comunicazione alternativi (radio, TV, altoparlante, stampa). Inoltre, nell’arco di tempo tra l’assegnazione d’unità e l’ordine finale, il riservista avrebbe l’obbligo, tra

D-4754/2014 Pagina 6 le altre cose, di rimanere a disposizione delle autorità, ed in mancanza dell’ordine definitivo, di informarsi presso la caserma. In merito a ciò, già inosservanze minime comporterebbero delle pene detentive. Infine, fondandosi su uno studio del 2011 condotto da Human Rights Watch ed intitolato “By All Means Necessary” Individual and Command Responsibility for Crimes against Humanity in Syria, il richiedente si appella alle condizioni di detenzione deplorevoli vigenti in Siria, nonché alla possibilità di essere sottoposto a percosse e tortura. 4.3 Nella risposta al ricorso, la SEM osserva che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione della sua posizione. Di conseguenza rinvia ai propri considerandi confermandoli pienamente e proponendo la reiezione del gravame. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi). È fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) (art. 3 cpv. 3 LAsi in fine). 5.2 La giurisprudenza ha confermato, anche dopo l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d’origine. Siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). Pertanto, una sanzione per renitenza o

D-4754/2014 Pagina 7 diserzione costituisce una persecuzione rilevante in materia d’asilo qualora essa risulti, per uno dei motivi ai sensi dell’art. 3 LAsi, discriminante (malus relativo) oppure in se sproporzionatamente elevata (malus assoluto) (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1 e 5.9). Il timore di essere sanzionato per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari. Detto contatto è presunto se la diserzione è avvenuta durante il servizio attivo. Decisivo deve inoltre essere considerato qualsivoglia contatto con le autorità da cui emerge una volontà di reclutamento della persona. Ciononostante, il contatto deve essere reale e concreto. Non è sufficiente invece, il timore di essere – esclusivamente a causa dell’età idonea al servizio di leva – reclutato (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo

D-4754/2014 Pagina 8 sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. A mente del Tribunale, appare opportuno procedere dapprima analizzando i motivi d’asilo individuali invocati dal ricorrente. 6.1 Innanzitutto, i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb). Nella fattispecie, l’interessato ha dichiarato, tra le altre cose, di essere espatriato a seguito delle difficoltà derivanti dalla guerra. Di essere fuggito per paura di morire e per trovare la tranquillità (cfr. verbale 2, Q104). Tali motivi sono manifestamente espressione dell’attuale situazione di guerra e quindi, in quanto non finalizzate ad una persecuzione mirata del ricorrente, non soddisfacenti le condizioni previste all’art. 3 LAsi. 6.2 Quo ai timori di subire delle persecuzioni a causa della sottrazione dagli obblighi militari va precisato che la diatriba insorta tra l’insorgente e l’autorità inferiore, concernente il documento relativo alla chiamata in servizio, non è di particolare rilievo. Pur considerandolo un ordine di marcia – e conseguentemente una chiara chiamata alle armi – non vi sono, sulla base di quanto segue, motivi che lascino presupporre una persecuzione giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi. 6.2.1 Il Tribunale ha già avuto modo di esaminare a più riprese la questione della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della Repubblica Araba di Siria. Richiamando tale giurisprudenza, occorre rilevare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori se in passato l'interessato è già stato identificato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore del regime può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona interessata appartenga ad una famiglia oppositrice o sia già nota ai servizi segreti prima dell’atto di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la stessa venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest’ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di

D-4754/2014 Pagina 9 entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.2 segg.). 6.2.2 Nella fattispecie, non traspare dagli atti alcun elemento concreto indicante che il ricorrente possa essere minacciato da sanzioni determinanti sotto l’aspetto dell’art. 3 LAsi. Lo stesso insorgente ha negato qualsivoglia coinvolgimento in attività politiche o religiose, così come di aver mai avuto problemi con le autorità o terzi. Egli ha altresì affermato di non essere mai stato vittima di avvenimenti specifici, negando quindi che gli sia personalmente e concretamente accaduto qualcosa (cfr. verbale 1, pagg. 7-8). Ne consegue che, sulla questione della renitenza, l’insorgente, in caso di rimpatrio, rischierebbe tuttalpiù di essere sanzionato dalle autorità governative siriane per la semplice violazione dei propri obblighi militari, senza tuttavia essere esposto ad un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. 6.3 In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non ossequiano le condizioni previste dagli art. 3 LAsi. 7. Di seguito verrà affrontata la questione dell’eventuale esistenza di una persecuzione collettiva ad indirizzo dei cristiani in Siria. 7.1 Una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). 7.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant’è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual

D-4754/2014 Pagina 10 misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. GICRA 1995 n. 1 consid. 6a). 7.3 In specie, l’appartenenza del ricorrente alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione. 7.4 Quo all’esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno adottare un approccio regionale (cfr. sentenza D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli). 7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Va premesso che nel contesto del conflitto risulta difficile trovare informazioni affidabili, neutrali, verificabili e valide a lungo termine sulla situazione in Siria. Essa è infatti caratterizzata dal repentino cambiamento del controllo esercitato dai partecipanti su parti del territorio siriano. Questi ultimi approfittano della quasi totale assenza di giornalisti indipendenti e di organizzazioni non governative neutrali per diffondere ciascuno le proprie informazioni parziali (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.1). Prima dello scoppio della guerra civile, la minoranza cristiana in Siria rappresentava, secondo le differenti fonti, il 9%, il 10% o il 15% della popolazione ed era concentrata perlopiù nella regione di Aleppo, nella valle del fiume Oronte e nella cosiddetta "valle dei cristiani" a nord ovest della città di Homs, così come in altri villaggi sparsi in tutto il territorio. In tempi precedenti al conflitto, i cristiani, cosi come le altre minoranze, erano tollerati dal governo al-Assad, il quale, fintanto che essi

D-4754/2014 Pagina 11 non risultassero oppositori del regime, garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Nonostante ciò, la minoranza cristiana aveva difficilmente accesso a cariche pubbliche importanti, le quali erano perlopiù destinate ad alauiti o sunniti (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2 e fonti citate). 7.6 Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest’ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei Paesi dell'ovest, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all’interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe essere motivata anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell’organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem). 7.7 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell’integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni

D-4754/2014 Pagina 12 musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate). 7.8 Come già enunciato dal Tribunale nelle precedenti occasioni, la situazione dei cristiani in Siria varia non di meno a seconda della regione a cui si fa riferimento e, segnatamente, a seconda di chi vi esercita il controllo (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3). 8. Occorre quindi procedere anche nel caso di specie verificando quale sia (o siano), nel caso che ci riguarda, la (o le) fazione(i) che attualmente controlli(no) il luogo di provenienza del ricorrente, analizzando in seguito l’esistenza di un’eventuale persecuzione collettiva su tale base. 8.1 Il ricorrente proviene dalla città di al-Malikiya nella provincia di al-Hasaka. Il Tribunale focalizza dunque il suo esame su tale regione e sulla rispettiva città, tenendo conto della situazione nel Paese d’origine dell’insorgente e prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). 8.1.1 Nella provincia di al-Hasaka dal luglio 2012, allorquando parte delle truppe del regime si sono ritirate per andare a rafforzare la difesa di Aleppo e di Damasco, le milizie curde hanno riconquistato parte di tali territori (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.1). L'Unità di protezione popolare (Yekîneyên Parastina Gel [YPG]) e l'Unità di protezione delle donne (Yekîneyên Parastina Jin [YPJ]) agiscono come forze armate delle autorità autonome curde dopo la dichiarazione di autonomia dei cosiddetti "cantoni" curdi siriani. Il PYD, il partito curdo più forte dei "cantoni" autonomi curdi – popolati in maggioranza da curdi ma anche da arabi, assiri e altre minoranze – è molto impegnato ad estendere e rafforzare il suo controllo politico e militare su gran parte della regione nord della Siria popolata da curdi. Tuttavia in tali regioni le forze armate del governo siriano sono presenti e il PYD come l'YPG sono messi sotto pressione dall'organizzazione "Stato Islamico", la quale dall'inizio del 2014 ha il controllo di alcuni territori del nord-est della Siria. L'azione militare dell'organizzazione "Stato Islamico" non è soltanto quella di attaccare le truppe del regime, bensì di conquistare la gran parte dei territori del nord controllati dai curdi. Nel settembre del 2014 l'organizzazione "Stato

D-4754/2014 Pagina 13 Islamico" ha iniziato un attacco contro il PYD e l'YPG per conquistare Ayn al-Arab (arabo) rispettivamente Kobanê (curdo) nella provincia di Aleppo: tale attacco ha causato la fuga di più di 190'000 persone verso la Turchia. All'infuori dei cosiddetti "cantoni" controllati dai curdi, tra ottobre e novembre del 2014 la provincia nord di Idlib è stata teatro di un'offensiva attuata da parte di Jabhat al-Nusra (ora Jabhat Fatah a-Sham), fronte estremista siriano legato ad al-Qaida, che ha avuto come risultato il controllo della stessa e la partenza delle truppe del regime. La situazione nel territorio controllato dai curdi è precaria e repentini cambiamenti a livello militare e politico non possono al momento attuale essere esclusi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.3). Ad al-Qamishli molti cristiani sono fuggiti all'estero e altrettanti vi hanno cercato rifugio scappando da Aleppo, Homs, ar-Raqqa e da città distrutte a causa dei bombardamenti oppure conquistate dagli islamisti radicali (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3.1). Testimone della pressione esercitata dall'organizzazione "Stato Islamico" sui territori controllati dai curdi è l'offensiva effettuata dal gruppo islamista nel febbraio 2015 presso le coste del fiume Khabur, popolate da assiri cristiani, nella provincia di al-Hasaka. In tale occasione l'organizzazione "Stato Islamico" ha rapito più di 200 assiri cristiani. L'YPG e il Consiglio militare siriaco (Mawtbo Fullhoyo Suryoyo [MFS]), un corpo militare di cristiani assiri alleato dell'YPG, hanno poi sferrato la controffensiva per evitare l'attraversamento del fiume Khabur e la conquista da parte dell'organizzazione "Stato Islamico" di Tall Tamer. La controffensiva ha avuto successo e l'organizzazione "Stato Islamico" ha dovuto retrocedere. La nuova coalizione delle forze democratiche siriane (Syrian Democratic Forces [SDF]) – formate dall'YPG e da altre milizie – hanno effettuato un'offensiva che ha permesso la retrocessione dell'organizzazione "Stato Islamico" verso il sud della provincia di al-Hasaka (cfr. D-1495/2015 consid. 9.3.1 e relativi riferimenti). Il 25 giugno 2015, inoltre, l'organizzazione "Stato Islamico" ha iniziato un’offensiva per tentare di conquistare la città di al-Hasaka e migliaia di persone, tra cui anche famiglie cristiane, sono state costrette ad abbandonare le loro case (cfr. Agenzia Fides, Thousands of Christian families fleeing Hassakè. Archbishop Hindo: jihadists have found support in the local population, 30.06.2015, < http://www.fides.org/en/news/38085- ASIA_SYRIA_Thousands_of_Christian_families_fleeing_Hassake_Archbishop_Hindo_jihadists_have_fo >, consultato il 22.09.2016). L’YPG e le altre milizie così come le forze filogovernative hanno iniziato una controffensiva durata più settimane nella quale sono riusciti a respingere all’esterno della città l'organizzazione "Stato Islamico" (cfr. Agathocle de Syracuse, Hasakah IS offensive – 27 June 2015 16:00, 27.06.2015;

D-4754/2014 Pagina 14 Agathocle de Syracuse, Hasakah Situation after repelling IS offensive – 6 August 2015, 06.08.2015, < http://www.agathocledesyracuse.com/wpcontent/uploads/2015/06/Hasakah-27-June-2015.jpg >, consultato il 22.09.2016; http://www.agathocledesyracuse.com/wp-content/uploads/ 2015/07/Hasakah-6-Aug-2015.jpg, consultato il 22.09.2016; Agathocle de Syracuse, Hasakah IS offensive [25 June – 1 August 2015] < http://www.agathocledesyracuse.com/archives/385>, consultato il 22.09.2016). Negli ultimi mesi, il fronte militare si è spostato dalla capitale della provincia verso sud e l'organizzazione "Stato Islamico" in agosto 2016 controllava unicamente dei piccoli territori nel sud della provincia, la quale è ora prevalentemente controllata dalle forze democratiche siriane (Syrian Democratic Forces [SDF], formate dall'YPG e da altre milizie). In particolare, la città di al-Hasaka non si trova più al centro di scontri armati tra l'organizzazione "Stato Islamico" e le forze nemiche, tuttavia, i centri urbani della provincia sono diventati bersagli di attentati bomba e sono stati designati dall’Institut for the Study of War (ISW) come “zone di attacco” dell’organizzazione “Stato Islamico”. A titolo d’esempio, due quartieri della città di al-Qamishli prevalentemente abitati da cristiani, in marzo ed in maggio 2016, sono stati bersaglio di due attacchi perpetrati dall'organizzazione "Stato Islamico" che hanno causato il ferimento e la morte di diversi civili. Il secondo attacco, così come l’attacco bomba del 27 luglio 2016 che ha ucciso più di quaranta persone, avevano quale bersaglio le forze di sicurezza curde. La città, nel corso del 2016, è stata inoltre a diverse riprese teatro di scontri, attentati bomba e crescenti tensioni tra le autorità autonome curde e le forze filogovernative. Particolarmente degni di nota, sono gli scontri avvenuti in aprile 2016 tra le forze di sicurezza delle autorità autonome curde e le National Defense Forces (NDF), alleate alle forze armate della Repubblica Araba di Siria i quali, si sono poi risolti in un cessate il fuoco. Malgrado questi scontri non fossero indirizzati direttamente contro i cristiani, li pongono in una situazione potenzialmente pericolosa tra regime e oppositori. Di conseguenza la situazione è ben lungi dall’essere definite come sicura (cfr. Van Linge, Thomas, the situation in Syria, 16.08.2016, < https://pietervanostaeyen.com/2016/08/16/syria-map-update-dd-august-16-2016/ >, consultato il 22.09.2016; Institute for the Study of War (ISW), ISIS Sanctuary: August 19, 2016, < http://understandingwar.org/sites/default/files/ISIS%20Sanctuary%20August%2019%2020 16.pdf >, consultato il 22.09.2016; ARA News, Terror attack hit Syria’s Qamishli, casualties reported, 08.03.2016, < http://aranews.net/2016/03/ 18835/ >; consultato il 22.09.2016; ARA News, Islamic State carries out third attack on Christian district in Qamishlo, 22.05.2016,

D-4754/2014 Pagina 15 < http://aranews.net/2016/05/islamic-state-carries-third-attack-christiandistrict-qamishlo/ >, consultato il 22.09.2016; Agence France-Presse [AFP], Massive IS bomb attack kills 44 in Syrian Kurdish city, 27.07.2016, < http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/massive-bomb-attack-kills -44-syrian-kurdish-city >, consultato il 22.09.2016; Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Clash between Al-Sotoro and Asayish in Al-Qameshly, 12.01.2016, < http://www.syriahr.com/en/?p=42532 >, consultato il 22.09.2016; Agence France-Presse [AFP], Kurds accuse Syria pro-regime militia of bombings, 25.01.2016, abgerufen am < http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/kurds-accuse-syria-pro-regime-militia-bombings >, consultato il 22.09.2016; ARA News, Syrian regime sends military reinforcements to Qamishli, 23.02.2015, < http://aranews.net/2015/02/syrian-regime-sends-military-reinforcements-to-qamishli/ >, consultato il 22.09.2016; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Heavy fighting between PYD and regime, 28.04.2016, < http://kurdwatch.org/?e3811 >, consultato il 22.09.2016). 8.1.2 La città d'origine del ricorrente, ossia al-Malikiya, è prevalentemente controllata dalle forze di sicurezza delle autorità autonome curde e dai suoi alleati. Attualmente l'organizzazione "Stato Islamico" non esercita alcun controllo sulla città. Inoltre la stessa non rientra, da quanto emerge dai rapporti dell’“Institute for the study of war”, nelle cosiddette “zone di attacco” dello “Stato Islamico” (cfr. The situation in Syria, 01-09-2016, < https://pietervanostaeyen.files.wordpress.com/2016/09/img_3665.png >, consultato il 21.09.2016; Syria Situation Report: September 1-7, 2016 < http://www.understandingwar.org/sites/default/files/September7%20 EDITS%20COT.pdf >, consultato il 22.09.2016; ISIS Sanctuary; August 19, 2016 < http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS %20Sanctuary%20August%2019%202016.pdf >, consultato il 22.09.2016) Da parte delle autorità curde che esercitano il controllo ad al-Malikiya non vi è una persecuzione collettiva contro la minoranza cristiana. Al di là di casi di criminalità dovuti alla situazione di violenza generalizzata non sono stati registrati casi di persecuzioni mirate ed intense contro i cristiani. Al momento attuale non vi sono informazioni secondo le quali le autorità autonome curde abbiano perseguitato la minoranza cristiana per la sola appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3). Quanto al fatto infine che la popolazione cristiana debba far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza, in particolare perpetrate da gruppi islamisti radicali, così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza, occorre prendere atto

D-4754/2014 Pagina 16 del fatto che queste ultimi vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa. Pure la vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nel ricorrente, e più in generale, nei residenti delle regioni prese in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell’ambito della valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall’autorità di prime cure. 8.2 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, attualmente non si può dunque concludere che nella città di al-Malikiya vi sia una persecuzione collettiva dei cristiani. 9. In definitiva, sulla base di quanto esposto nei considerandi precedenti, va quindi preso atto del fatto che dall’incarto e dagli atti processuali non emergono elementi validi a giustificare una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Ne consegue che, il ricorso in materia di annullamento della decisione, di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo, subordinatamente di riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga rispettivamente, in via ancor più subordinata, di restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione, non merita tutela ed il gravame va respinto. 10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l’UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

D-4754/2014 Pagina 17 11. Ne discende che l’UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 12. 12.1 Avendo lo scrivente Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto. 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4754/2014 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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