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Bundesverwaltungsgericht 04.02.2026 D-450/2026

4 février 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,267 mots·~16 min·2

Résumé

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi) | Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 12 gennaio 2026

Texte intégral

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Corte IV D-450/2026

Sentenza d e l 4 febbraio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lukas Müller; cancelliera Ambra Antognoli.

Parti A._______, nata il (…), con i figli B._______, nato il (…), C._______, nato il (…), Mongolia, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 12 gennaio 2026 / N (…).

D-450/2026 Pagina 2

Visto la domanda d’asilo che gli interessati, madre con due figli minorenni, hanno presentato in Svizzera il 12 agosto 2025 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. (…)-3/2, 4/2 e 5/2), il verbale dell’audizione del 23 dicembre 2025 relativa ai motivi d’asilo dell’interessata (cfr. atto SEM n. 59/14), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura dagli interessati (cfr. atto SEM n. 27/8), la decisione della SEM del 12 gennaio 2026, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 64/1), con cui essa non ha riconosciuto loro la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d’asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione di tale misura ritenendola ammissibile, esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 63/12), il ricorso del 19 gennaio 2026 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 21 gennaio 2026) per mezzo del quale gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), postulando, in via principale, l’annullamento della decisione avversata, il rinvio degli atti alla SEM al fine di riesaminare il caso, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo in Svizzera e, in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria per inammissibilità, inesigibilità e impossibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente essi hanno chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, i referti relativi alle visite mediche a cui i ricorrenti si sono sottoposti nel corso della procedura (cfr. atti SEM n. 23/4, 32/2, 33/3, 35/4, 36/4, 37/1, 38/4, 39/4, 48/2, 51/5, 52/4, 53/1, 56/3 e 57/3),

e considerato che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

D-450/2026 Pagina 3 che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo i ricorrenti addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, nella propria richiesta, l’interessata ha sostanzialmente addotto di aver conosciuto il marito nel 2012; che, nel 2013, quest’ultimo l’avrebbe percossa, provocandole un aborto; che, a far data da tale evento, ella avrebbe subito reiterate violenze, protrattesi quasi ininterrottamente sino al momento del suo espatrio, avvenuto nel 2024; che, dal 2019 sino al 2021, l’uomo avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale e che, a seguito della scoperta di tale relazione da parte dell’interessata, il suo comportamento nei confronti di quest’ultima e dei figli sarebbe divenuto ulteriormente aggressivo, riducendoli a meri strumenti per lo sfogo del proprio stress; che, in più occasioni, egli li avrebbe allontanati dall’abitazione familiare, costringendoli ad attendere all’esterno del portone; che, la prima volta in cui tale episodio si sarebbe verificato, nel 2020, una vicina di casa avrebbe contattato le forze di polizia; che gli agenti intervenuti avrebbero fatto rientrare i ricorrenti nell’abitazione e avrebbero discusso con l’uomo, per poi concludere di avere altre priorità rispetto all’intervento in simili casi; che, nel 2021, l’interessata si sarebbe separata dall’uomo con l’intento di

D-450/2026 Pagina 4 allontanarsi da lui, ma tale separazione non avrebbe comportato alcun mutamento concreto, atteso che il marito avrebbe continuato a vivere nell’appartamento familiare; che ella avrebbe vissuto in una condizione di costante timore di subire ulteriori percosse; che, in data (…), approfittando dell’assenza lavorativa dell’ex marito, ella sarebbe partita per la D._______, lasciando temporaneamente i figli presso la propria madre; che i minori sarebbero stati successivamente prelevati dal padre per vivere con lui; che l’interessata avrebbe lavorato in D._______ per un anno e avrebbe successivamente fatto giungere i figli in Europa nell’agosto 2025; che essi si sarebbero successivamente recati in Svizzera per depositare domanda d’asilo, che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Mongolia rientrerebbe tra gli Stati in cui vige la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che, inoltre, nel presente caso, non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che la Mongolia avrebbe adottato un quadro legislativo specifico in materia di lotta contro la violenza domestica e la violenza nei confronti delle donne; che, nel caso concreto, dalle dichiarazioni rilasciate si evince che la madre non avrebbe intrapreso tutte le misure necessarie per tutelarsi e richiedere protezione in Mongolia; che la ricorrente non avrebbe dimostrato né una mancanza di protezione legata alla condizione femminile, né l’assenza di una possibilità di protezione all’interno del Paese; che, infine, l’esecuzione dell’allontanamento degli interessati in Mongolia risulterebbe essere ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, in sede di ricorso, gli insorgenti hanno criticato la valutazione della SEM, ritenendo sostanzialmente che dovrebbe essere riconosciuto loro lo statuto di rifugiati ai sensi dell’art. 3 LAsi essendo stati vittime di violenza domestica in un Paese in cui la protezione offerta delle autorità non sarebbe sufficiente, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi),

D-450/2026 Pagina 5 che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, rivestono infatti un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche la sentenza del TAF D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante anche la sentenza del TAF D-1951/2023 del 1° maggio 2023 pag. 6), che l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del TAF D- 3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2),

D-450/2026 Pagina 6 che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità mongole (cfr. anche la sentenza del TAF E-2057/2019 del 5 agosto 2022 consid. 8.3.2), che, nel caso di specie, la ricorrente non è stata in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine, che, in sede di audizione, ella ha indicato che le forze di polizia sarebbero intervenute per la prima volta nel 2020, a seguito della segnalazione effettuata da una vicina di casa (cfr. atto SEM n. 59/14 D56-58); che, dopo tale episodio, la ricorrente non avrebbe più contattato la polizia, avendo compreso che gli agenti avrebbero tendenzialmente preso le parti del marito anziché le sue (cfr. atto SEM n. 59/14 D59); che, per tale ragione, ella non avrebbe mai sporto denuncia nei confronti di quest’ultimo (cfr. atto SEM n. 59/14 D60-62); che, tuttavia, in modo del tutto incongruente, ella ha successivamente dichiarato di aver contattato le forze di polizia quattro o cinque volte per una richiesta d’aiuto senza mai presentare una denuncia ufficiale (cfr. atto SEM n. 59/14 D67: “avevo solo provato a sentire cosa potessero fare”); che, anche lasciando aperta la questione della verosimiglianza di tali affermazioni, occorre rilevare come la ricorrente non abbia in ogni caso esaurito i mezzi di protezione disponibili nel proprio Paese d’origine; che, in particolare, ella non avrebbe mai tentato di sporgere denuncia nei confronti dell’ex marito, né si sarebbe rivolta a tutte le varie strutture di accoglienza protetta disponibili, a organizzazioni non governative, a un avvocato specializzato o a un servizio di consulenza per le vittime; che le dichiarazioni secondo cui le autorità di polizia non prenderebbero sul serio un’eventuale denuncia, poiché schierate a favore dell’ex marito, non appaiono essere fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza; che infine ella non avrebbe, per sua stessa ammissione, mai avuto problemi con le autorità mongole o con terze persone all’infuori dell’ex coniuge (cfr. atto SEM n. 59/14 D52-55), che, posto quanto sopra, non vi sono gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale; che inoltre la Mongolia ha segnatamente adottato la Legge sulla lotta contro la violenza domestica,

D-450/2026 Pagina 7 volta a istituire un quadro giuridico per l’individuazione e il contrasto degli atti di violenza mediante misure legali, nonché a proteggere la vita, la salute e la sicurezza delle vittime e dei loro familiari, a garantire l’erogazione dei servizi necessari e a prevenire ogni forma di violenza domestica (cfr. art. 1 di tale legge), che per i dettagli conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi), che alla luce di quanto sopra, le allegazioni della madre non risultano rilevanti in materia d’asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl (RS 142.20), il quale dispone che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI); che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del loro allontanamento verso la Mongolia, che anzitutto gli insorgenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3

D-450/2026 Pagina 8 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che in Mongolia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale dei ricorrenti non dia adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l’esecuzione dell’allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D- 1951/2023 del 1° maggio 2023 pag. 8-9; E-4021/2020 del 26 aprile 2021 consid. 9.5), che nemmeno la situazione personale degli interessati risulta d’impedimento all’esecuzione dell’allontanamento; che, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2009, la ricorrente avrebbe frequentato le scuole dell’obbligo a E._______, per poi conseguire, nel 2013, una laurea in (…) presso l’Università (…) a F._______; che, successivamente, ella sarebbe rimasta presso il medesimo ateneo svolgendo attività di (…) e conseguendo nel contempo un master in (…); che, dopo il divorzio, avrebbe lavorato per circa un mese come addetta alle (…) nella provincia di G._______; che, al fine di provvedere al proprio sostentamento, si sarebbe anche trasferita a E._______, ove risiederebbe la madre, la quale l’avrebbe supportata con la cura dei figli; che la ricorrente avrebbe inoltre collaborato con l’ex marito nella gestione della sua (…), in considerazione del fatto di essere una (…); che la madre dell’interessata risiederebbe tuttora a E._______ e trarrebbe il proprio sostentamento dalla pensione; che, prima dell’espatrio, uno dei figli avrebbe frequentato la scuola primaria, mentre l’altro l’asilo; che, inoltre, l’interesse superiore dei minori, così come protetto dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), non risulta essere contrario all’esecuzione di un loro allontanamento dalla Svizzera (per l’apprezzamento da svolgere in tale contesto cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.); che, anche tenuto conto del tempo di permanenza in Svizzera, non sussistono elementi per concludere che un loro allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio; che essi verranno infatti allontanati con la madre, la quale potrà continuare a occuparsi degli stessi sia dal profilo educativo che affettivo; che, infine, dal punto di vista medico, non emergono problematiche di una gravità tale da

D-450/2026 Pagina 9 ostacolare l’esecuzione del rinvio dei ricorrenti, circostanza che, peraltro, non viene neppure fatta valere nel gravame, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1’000.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-450/2026 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 1’000.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

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