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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2021 D-4458/2021

21 octobre 2021·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,470 mots·~22 min·4

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 28 settembre 2021

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4458/2021

Sentenza d e l 2 1 ottobre 2021 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, rappresentato dalla MLaw Tindara Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 28 settembre 2021 / N (…).

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Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 30 agosto 2021, il verbale di rilevamento dei dati personali del 7 settembre 2021 (cfr. atto SEM […]-15/9), il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 10 settembre 2021 (cfr. atto SEM 19/3), la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione alle competenti autorità polacche (di seguito: SEM; cfr. atto SEM 22/5), l'accettazione della richiesta di ripresa in carico delle autorità polacche del 28 settembre 2021, fondata sulla medesima disposizione (cfr. atto SEM 24/1), la decisione della SEM del 28 settembre 2021, notificata il 1°ottobre 2021 (cfr. atto SEM 28/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Polonia, il ricorso dell'8 ottobre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 ottobre 2021) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM tramite il quale il ricorrente ha concluso anzitutto alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione ed alla restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso; in seguito all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria; con contestuale domanda, secondo il senso, di concessione dell'assistenza giudiziaria, con protestate tasse e spese,

D-4458/2021 Pagina 3 la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 18/2, 27/2, 34/2, 35/2), lo scritto del 13 ottobre 2021 che riprende un estratto di un rapporto di ECRE sulla situazione dei richiedenti l'asilo in Polonia e con allegato il "Medical Report in Cases of Return" del 7 ottobre 2021 e due lettere del fratello del ricorrente, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nella decisione impugnata l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte della Polonia, ha ritenuto in primo luogo che la presenza del fratello del richiedente in Svizzera non permetterebbe di ritenere competenti le autorità elvetiche; che in seguito, la SEM ha escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III nello Stato di destinazione e la sussistenza o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-

D-4458/2021 Pagina 4 bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha ritenuto che non ci fossero motivi che permetterebbero di applicare l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o la clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che infatti, pur avendo il richiedente dichiarato di essere depresso e di avere dolore allo stomaco, dalle segnalazioni mediche non risulterebbe che egli avrebbe attualmente un problema di gravità o specificità tale da rendere possibile solo un trattamento in Svizzera; che inoltre non sarebbero pervenute all'autorità inferiore nuove informazioni su possibili problemi di salute; che ad ogni modo, la Polonia disporrebbe di infrastrutture mediche sufficienti, che nel proprio gravame l'insorgente rileva anzitutto di avere dei problemi di salute; che in particolare lo stato di ansia ed insonnia sarebbe già stato noto prima della notifica della decisione; che tuttavia, nella decisione avversata l'autorità inferiore avrebbe citato soltanto parzialmente la documentazione medica agli atti e l'accertamento medico risulterebbe pertanto ancora incompleto; che la SEM non avrebbe svolto alcuna indagine al fine di verificare se vi fossero ulteriori atti medici pertinenti per la procedura d'asilo del ricorrente; che altresì il documento F2 del 30 settembre 2021 non sarebbe stato considerato pur essendo stato registrato all'indice degli atti; che emergerebbe chiaramente che il ricorrente necessiterebbe di una diagnosi nel dettaglio e di una presa a carico psicoterapeutica; che altresì, la Corte di Giustizia dell'Unione europea avrebbe evidenziato la necessità di considerare lo stato di salute del richiedente prima di procedere al trasferimento; che nel caso in disamina la situazione medica dell'insorgente presenterebbe un quadro clinico non chiaro; che un corretto ed esaustivo accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti sarebbe imprescindibile per poter esaminare l'esistenza di carenze sistemiche e la conformità del trasferimento all'art. 3 CEDU; che l'autorità inferiore non avrebbe altresì tenuto conto dell'evoluzione recente del sistema d'asilo polacco e le sue criticità; che in particolare, l'accesso dei richiedenti asilo alle cure mediche in Polonia presenterebbe delle problematiche riconosciute da un rapporto di AIDA/ECRE; che altresì, l'insorgente avrebbe espresso i propri timori rispetto ad un trasferimento in tale Paese poiché sarebbe stato vittima di violenze e maltrattamenti da parte della polizia polacca il giorno in cui sarebbe stato fermato e poi posto in stato di fermo; che nel periodo trascorso in Polonia sarebbe stato spesso maltrattato da altri richiedenti senza che gli agenti intervenissero per aiutarlo; che altresì in tale Paese egli non sarebbe stato sentito in audizione, né sarebbe stato informato sulla data della stessa; che egli avrebbe poi spiegato che sarebbe stato necessario del

D-4458/2021 Pagina 5 tempo prima di trovare il coraggio di parlare dei problemi di ansia e depressione; che in Polonia egli avrebbe visto delle donne togliersi la vita; che il ricorrente parrebbe dunque avere delle difficoltà non trascurabili nell'esprimersi in modo compiuto su tutti gli elementi determinanti del proprio vissuto; che la situazione in Polonia dei richiedenti l'asilo avrebbe subito un drammatico peggioramento negli ultimi mesi; che si sarebbe registrato un aumento nel flusso di richiedenti e migranti attraverso la Bielorussia; che un nuovo Regolamento permetterebbe di respingere al confine i migranti sprovvisti di un valido titolo di entrata; che in seguito, il Tribunale avrebbe stabilito a più riprese la necessità di valutare in modo esaustivo i problemi di salute ed il trattamento necessario ai fini della valutazione dei rischi conseguenti ad un eventuale allontanamento; che la SEM, omettendo di investigare maggiormente le effettive e concrete condizioni di salute del ricorrente prima di emettere la decisione avrebbe altresì omesso di verificare la presenza di motivi giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

D-4458/2021 Pagina 6 che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente Regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO- DAC», che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Polonia il (…) (cfr. atto SEM 12/1),

D-4458/2021 Pagina 7 che la SEM il 16 settembre 2021 ha presentato alle autorità polacche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM22/5), che il 28 settembre 2021, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Polonia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto SEM 24/1), che l'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda di asilo in Polonia – pur affermando di non averla depositata volontariamente – né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda, che la presenza in Svizzera del fratello del ricorrente non permette neppure una diversa valutazione; che su questo punto, per evitare ripetizioni, può essere rinviato ai considerandi della decisione impugnata, che di conseguenza, la competenza della Polonia è di principio data, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),

D-4458/2021 Pagina 8 che ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Polonia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che preliminarmente, il ricorrente non ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1),

D-4458/2021 Pagina 9 che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che malgrado nel corso del colloquio personale Dublino l'insorgente abbia dichiarato di essere depresso e di soffrire di dolori allo stomaco, si rileva che l'autorità inferiore l'ha informato che è sua responsabilità rivolgersi all'infermeria del Centro federale per segnalare qualsiasi problematica medica (cfr. atto SEM19/3), che nella fattispecie, non risulta né che egli abbia richiesto all'infermeria del Centro un consulto medico, né che egli abbia informato il medico alla visita del 9 settembre 2021 dei suoi problemi di depressione (cfr. atto SEM 18/2); che ciò risulta pure confermato dal documento F2 del 30 settembre 2021, il quale riporta che il paziente non è noto per disturbi psichiatrici (cfr. atto SEM 27/2), che in merito a questo consulto medico, risulta evidente che essendo la decisione della SEM del 28 settembre 2021, lo stesso non poteva essere citato né preso in considerazione, essendo posteriore alla decisione; che non ci sono elementi per ritenere che vi sia stato un errore materiale nella data del provvedimento litigioso,

D-4458/2021 Pagina 10 che di conseguenza, il mancato approfondimento delle potenziali problematiche psichiche non può essere nella fattispecie imputata alla SEM, ma bensì ad un'omissione da parte del ricorrente, che il substrato fattuale non conteneva pertanto indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento; che neppure si poteva partire dall'assunto che il ricorrente rientrasse nella categoria di persone vulnerabili ai sensi della giurisprudenza in vigore, che conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Polonia nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio, che per il resto, v'è da rammentare che di principio le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2021/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6), che per quanto riguarda invece la situazione valetudinaria attuale (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), le condizioni psichiche del ricorrente fanno stato di una sindrome da disadattamento, con reazione mista ansioso depressiva (ICD 10: F43.22), con peggioramento dell'insonnia e presenza di pensieri di morte dopo aver appreso la risposta negativa della Svizzera alla richiesta di asilo (cfr. atto SEM 34/2), che la terapia prescritta dal medico curante prevede (…), (…) (entrambi i preparati a base di piante) e (…) ed una presa a carico psicoterapeutica (cfr. atti SEM 27/2 e 34/2), che un equivalente del farmaco (…), con il medesimo principio attivo, è disponibile anche in Polonia (cfr. < (…) >, consultato il 13 ottobre 2021),

D-4458/2021 Pagina 11 che l'insorgente potrà dipoi ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci con cui è in trattamento venendo trasferito con una riserva sufficiente, che la sindrome da disadattamento di cui soffre non risulta di una gravità tale da rientrare nella casistica enumerata in precedenza; che non si può dunque ritenere che il suo trasferimento comporti delle gravi sofferenze dal profilo medico, a tal punto che, dopo l'arrivo in Polonia, risulti necessaria una presa in carico medica immediata ed ininterrotta (cfr. al riguardo anche il "Medical Report in Cases of Return" del 7 ottobre 2021), che inoltre la Polonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che è d'altronde notorio che tale Paese disponga di strutture mediche efficienti, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che prima del trasferimento, sarà inoltre premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità polacche dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che proseguendo nell'analisi, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe l'insorgente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che per quanto riguarda gli asseriti maltrattamenti subiti il giorno in cui è stato fermato, va rilevato che la Polonia è uno Stato di diritto con un'autorità

D-4458/2021 Pagina 12 di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata, ch'egli potrà dunque rivolgersi alle autorità di polizia laddove confrontato con problematiche di sorta, che in seguito, per ciò che concerne il forte aumento di richiedenti l'asilo e migranti provenienti dalla Bielorussia, a cui avrebbero fatto seguito respingimenti al confine per le persone sprovviste di un valido titolo d'entrata, il Tribunale rileva che ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Polonia, che, in altre parole, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Polonia, che infine, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Polonia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005, (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2),

D-4458/2021 Pagina 13 che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Polonia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso così come di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4458/2021 Pagina 14 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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