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Bundesverwaltungsgericht 28.01.2010 D-445/2010

28 janvier 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,865 mots·~14 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-445/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 gennaio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Chiara Piras. A._______, nata il (...), ed i figli B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), E._______, nato il (...), ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 gennaio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-445/2010 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 8 agosto 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 7 settembre 2009 e del 7 ottobre 2009, la decisione dell'UFM del 20 gennaio 2010, notificata agli interessati il 21 gennaio 2010 (cfr. gravame), il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 25 gennaio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 26 gennaio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la Pagina 2

D-445/2010 lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata – sposata, medico di professione e all'epoca incinta di sei mesi – ha dichiarato di essere di etnia F._______ (mongola), di essere nata a G._______ (Mongolia) e di avervi vissuto dalla nascita fino sostanzialmente all' espatrio che sarebbe avvenuto il (...), che l'interessata ha affermato di essere espatriata a causa delle ripetute minacce da parte del figlio di un suo paziente di nome H._______., cittadino cinese deceduto nel (...) 2008; che la persona in questione l'avrebbe accusata di avere curato in modo errato il padre e ritenuta responsabile per il decesso di quest'ultimo; che, dopo e a causa di varie minacce verbali, nel (...) o (…) 2009, l'insorgente si sarebbe dimessa dal lavoro nella clinica privata “I._______” ad G._______, dove avrebbe esercitato il proprio mestiere dal 2007; che a fine (...) o inizio (...) 2009, l'interessata avrebbe subito nella propria abitazione un tentativo di stupro da parte di due persone presumibilmente seguaci del figlio di H._______; che, in seguito, il marito dell'interessata sarebbe stato picchiato da due cittadini cinesi e, a metà (...) 2009, l'abitazione della famiglia perquisita da sconosciuti; che, inoltre, in (...) 2009, il figlio di H._______ si sarebbe presentato a casa dei ricorrenti, minacciando di portare via una delle figlie per rivendicare la morte del padre; che, di conseguenza, e pur avendo denunciato le aggressioni alle autorità statali, la ricorrente ha deciso di lasciare il Paese accompagnata dalle figlie, che l'interessata e le sue figlie avrebbero lasciato la Mongolia, giungendo legalmente in treno a J._______ (Russia), da dove avrebbero poi continuato il viaggio in auto con un passatore passando per Paesi e città a loro sconosciuti - fino ad arrivare (...) giorni più tardi in Svizzera subendo dei controlli solo al confine tra la Mongolia e la Russia, che, nella decisione del 20 gennaio 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate Pagina 3

D-445/2010 dalla richiedente sono inverosimili siccome in parte contraddittorie ed illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti hanno contestato che non emergerebbero indizi di persecuzioni per procedere ad una decisione materiale nel loro caso; che, in particolare, hanno sottolineato che il racconto dell'interessata sarebbe dettagliato e preciso, di modo che dovrebbe essere considerato come verosimile; che segnatamente la ricorrente ha ribadito le proprie spiegazioni in merito alle contraddizioni elencate dall'autorità inferiore, precisando di avere vissuto le due audizioni in una situazione di stress, aggravata dalle preoccupazioni per la propria gravidanza e dalla paura per il suo futuro; che, infine, ritenuti gli evidenti atti di persecuzione e di violenza nei loro confronti, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della loro domanda d'asilo, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, Pagina 4

D-445/2010 che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che basti ancora rilevare che - oltre alle allegazioni prive di fondamento rese dalla ricorrente e già sostanzialmente rilevate dall'UFM nella decisione impugnata - il racconto a fondamento della loro domanda d'asilo è colmo di altre numerose dichiarazioni contraddittorie, vaghe ed approssimative su punti essenziali; che, a titolo d'esempio, l'insorgente, nel corso dell'audizione del 7 settembre 2009, ha affermato di avere subito molestie, di essere stata picchiata e di avere dovuto lasciare il proprio lavoro alla clinica nel (...) 2009 (pag. 7 D/15), mentre nell'audizione del 7 ottobre 2009 la medesima ha affermato di essersi licenziata nel (...) 2009 per la paura e lo stress di avere sbagliato terapia ed essere, così, responsabile della morte di B. D. (pag. 6 D/30), senza menzionare alcune minacce o molestie (cfr. segantamente verbale d'audizione del 7 ottobre 2009 pag. 9 D/45, D/52 e D/54); che, per contro, in occasione della prima Pagina 5

D-445/2010 audizione, l'interessata ha affermato di avere ricevuto delle telefonate da parte di persone cinesi, le quali “continuavano a minacciarla telefonicamente e verbalmente” (cfr. verbale d'audizione del 7 settembre 2009 pag. 7 D/15), mentre nel corso della seconda audizione non ha più menzionato di avere ricevuto delle telefonate da parte degli aguzzini del figlio di H._______ (cfr. in particolare pag. 6 D/30, pag. 9 D /51 a D/56); che, confrontata con tale contraddizione e verosimilmente nell'intento di conformarsi alle precedenti versioni, l'interessata ha asserito che sia i cittadini cinesi, che il figlio di H._______ l'avrebbero minacciata per telefono, che, quando interpellata dalla collaboratrice dell'UFM in merito alle numerose contraddizioni insorte nel corso della seconda audizione, la ricorrente si è espressa in modo vago e non convincente (cfr. verbale d'audizione del 7 ottobre 2009 pag. 14 a 16); che, infatti, non giovano all'insorgente le generiche spiegazioni, secondo cui ci sarebbero stati dei malintesi durante le due audizioni (cfr. ibidem pag. 15 D/101), di avere confuso le proprie molestie con il pestaggio del marito (ibidem D/100), di avere erroneamente utilizzato il vocabolo “minacce” intendendo invece “pressioni” (ibidem D/102) e di non avere menzionato certe cose nel suo racconto perché le sembravano “ovvie” (ibidem D/103); che, inoltre, anche in sede di ricorso, l'insorgente non è stata in grado di convincere codesto Tribunale della verosimiglianza della propria storia; che, a tal proposito, vale rilevare che le contraddizioni summenzionate ed elencate nel provvedimento litigioso non si lasciano spiegare con “equivoci linguistici”, confusione a causa dei “tanti eventi occorsi in quel periodo” e “stress durante l'audizione” (gravame pagg. 2 e 3); che, da un lato, le contraddizioni in questione riguardano dei punti essenziali del racconto della ricorrente e, di conseguenza, della sua domanda d'asilo, motivo per cui poco si comprende come quest'ultima possa confondere date ed avvenimenti o spiegarsi maldestramente in merito; che, dall'altro lato, la collaboratrice dell'UFM ha proposto alla ricorrente di posticipare l'audizione in caso di malessere, proposta però scartata dall'interessata, che si è dichiarata in grado di affrontare le domande previste (cfr. verbale d'audizione del 7 ottobre 2009 pag. 3 D/6 e pag. 7 D/32); che, infine, la censura ricorsuale, secondo cui la ricorrente sarebbe stata in grado di fornire due versioni identiche del proprio racconto solo imparando a memoria una storia precostruita (per mancanza di energie per prepararsi in un modo simile alle audizioni non lo avrebbe, però, fatto; cfr. gravame pag. 3), dimostra un Pagina 6

D-445/2010 comportamento evasivo, superficiale e cinico dell'interessata, il che non depone a favore della verosimiglianza della medesima, che, in considerazione di quanto sopraesposto e ritenuti gli altri innumerevoli elementi inconsistenti, contraddittori e vaghi presenti nel racconto della ricorrente, che sarebbe sovrabbondante enumerare, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa da quest'ultima a sostegno della loro domanda d'asilo è manifestamente inverosimile, che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che i ricorrenti non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione vigente in Mongolia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, Pagina 7

D-445/2010 che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che in Patria vive ancora il marito, rispettivamente padre, dei ricorrenti (cfr. verbale d'audizione del 7 settembre 2009 pag. 4 D/12); che la ricorrente è giovane, ha una formazione scolastica nonché professionale; che quest'ultima, avendo dichiarato di avere seguito le scuole, gli studi universitari, nonché lavorato nella capitale, dispone certamente di un'ampia rete sociale nel suo Paese d'origine, segnatamente nella capitale (cfr. verbale d'audizione del 7 settembre 2009 pag. 3 D/8), che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, nel corso della procedura d'asilo, i ricorrenti non hanno menzionato alcun disturbo; che i problemi medici fatti valere in sede di ricorso (nervosismo, stress e depressione della ricorrente, problemi d'udito di B._______ e di reni di D._______; cfr. gravame pag. 5), per i quali gli insorgenti fin'ora non hanno presentato alcun certificato medico, non giustificano una permanenza in Svizzera ai sensi della citata giurisprudenza, a causa di una mancanza di cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (GICRA 2003 n. 24 consid. 5b) nel loro Paese d'origine, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed Pagina 8

D-445/2010 art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-445/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. La presente sentenza è indirizzata: - ai ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - alla K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 10

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