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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2010 D-4432/2010

28 juin 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,555 mots·~18 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-4432/2010/cac {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 giugno 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Federico Pestoni; A._______ Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 giugno 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4432/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 10 maggio 2010 e del 1° giugno 2010; la decisione dell'UFM del 18 giugno 2010, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 18 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 21 giugno 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 21 giugno 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-4432/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Ika, nato a B._______, C._______, e trasferitosi all'età di sette anni ad D._______, E._______, e dal mese di novembre del 2008 domiciliato a F._______, C._______ (cfr. verbale d'audizione del 10 maggio 2010, pagg. 1 e 2); che il richiedente, avrebbe lasciato la Nigeria nel mese di (...) del 2010 per il timore di essere ucciso dai mussulmani che hanno dato vita agli scontri religiosi avvenuti nella regione nel mese di gennaio rispettivamente nel mese di marzo; che, in occasione dei disordini avvenuti in gennaio, il ricorrente si trovava nel proprio negozio ed avrebbe fatto in tempo a raggiungere una zona protetta dalla polizia, mentre in occasione dell'attacco occorso nel mese di marzo, il ricorrente avrebbe perso i genitori e la sua casa sarebbe stata bruciata; che egli sarebbe riuscito a fuggire, salendo su una macchina con altra gente che stava lasciando la zona e si sarebbe diretto verso G._______, dove sarebbe rimasto poco più di una settimana; che di qui, con un altro ragazzo, è espatriato grazie all'ausilio di una terza persona che avrebbe dato loro un passaggio fino ad una città sconosciuta in Niger; che dopo una breve sosta, sarebbe ripartito, sempre in compagnia dell'altro ragazzo, camminando nel deserto e giungendo da qualche parte in Algeria; che in seguito avrebbe attraversato l'Algeria in macchina e, a seconda delle versioni, si sarebbe imbarcato con destinazione Marocco, oppure avrebbe continuato il proprio viaggio in auto fino a giungere in Marocco, senza però rammentare nulla circa l'itinerario seguito ed il luogo di arrivo (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 8); che dopo una settimana, il richiedente avrebbe preso una barca con la quale Pagina 3

D-4432/2010 sarebbe sbarcato ad H._______(Spagna); che una volta giunto sulla terra ferma sarebbe scappato e si sarebbe reso irreperibile; che ad H._______ avrebbe conosciuto una signora originaria del Ghana che lo avrebbe ospitato nel proprio negozio; che il ricorrente si sarebbe successivamente diretto a I._______ (fonetico) sempre in Spagna con il bus e quindi fino a L._______ (fonetico) in Svizzera, in prossimità di M._______; che infine, in data (...) è giunto a M._______, in treno, dove ha deposto domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pagg. 7, 8 e 9); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione, e meglio di non aver mai né posseduto né avuto bisogno di documenti di identità, ribadendo inoltre, che non sa come procurarsi tali documenti non avendone mai posseduto uno e non avendo più alcun parente in patria a cui potersi rivolgere; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; Pagina 4

D-4432/2010 che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non aver mai posseduto un passaporto o una carta d'identità, allegando poi di non avere mai necessitato di possedere dei documenti di identi tà poiché si sarebbe sempre identificato verbalmente (cfr. verbale d'audizione del 10 maggio 2010, pag. 4); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assolutamente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria partendo da G._______ in auto, di aver attraversato il Niger camminando tra l'altro per sei giorni nel deserto fino a giungere in Algeria; che in seguito avrebbe attraversato l'Algeria in macchina e, a seconda delle versioni, si sarebbe imbarcato con destinazione Marocco, oppure avrebbe continuato il proprio viaggio in auto fino a giungere in Marocco, senza però rammentare nulla circa l'itinerario seguito ed il luogo di arrivo (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 8); che dopo una settimana, il richiedente si sarebbe imbarcato alla volta di H._______ (Spagna); che una volta giunto sulla terra ferma sarebbe scappato e Pagina 5

D-4432/2010 avrebbe vissuto nella clandestinità; che ad H._______ avrebbe conosciuto una signora ghanese che lo avrebbe ospitato nel proprio negozio; che egli si sarebbe successivamente diretto a I._______ (fonetico) sempre in Spagna con il bus e quindi fino a L._______ (fonetico) in Svizzera, in prossimità di M._______; che infine, in data (...) è giunto a M._______, in treno, dove ha deposto domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 10 maggio 2010, pagg. 7, 8 e 9); che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza ricordare nulla di un viaggio così lungo, e senza aver mai subito alcun tipo di controllo; che argomentazioni come queste addotte appaiono tutte assolutamente inattendibili; che, per di più ed a prescindere dalle allegazioni palesemente fantasiose di cui sopra, già varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; Pagina 6

D-4432/2010 che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il fatto di essere rimasto solo e senza un casa nonché per il timore di essere ucciso dai mussulmani; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli si è ripetutamente contraddetto persino sulle già scarne dichiarazioni a proposito dei propri motivi d'asilo, e meglio in relazione agli asseriti finti poliziotti che ha inizialmente descritto con divise di colore nero e marrone-nero (cfr. verbale d'audizione del 10 maggio 2010, pag. 6) per poi dichiarare in sede di seconda audizioni che alcuni avevano la camicia di colore nero e i pantaloni verdi mentre altri avevano sia la camicia che i pantaloni di colore verde (cfr. verbale d'audizione del 1° giugno 2010, pag. 7); che inoltre egli ha affermato, in prima battuta, di essere stato inseguito da quattro finti poliziotti (cfr. verbale d'audizione del 10 maggio 2010, pag. 6), salvo poi riferire che gli inseguitori erano soltanto tre (cfr. verbale d'audizione del 1° giugno 2010, pag. 7); che infine, per seminare i suoi aguzzini, il ricorrente ha allegato che sarebbe saltato dal primo piano di un edificio, per poi dichiarare che si Pagina 7

D-4432/2010 trattava del secondo piano e, posto davanti alla contraddizione, ritrattare nuovamente e confermare la prima versione (cfr. verbale d'audizione del 1° giugno 2010, pag. 7); che in sede di prima audizione, il ricorrente non ha saputo indicare come facesse ad essere sicuro che i suoi genitori erano morti, limitandosi a dire che il giornale riportava della morte di 500 persone e che quando stava scappando aveva visto la casa che bruciava circondata dai mussulmani, e che questi avevano sparato colpi contro la casa (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 7); che, tuttavia, nel corso della seconda audizione egli ha affermato che avrebbe sentito degli spari e le grida dei propri genitori e che, una volta giunto nella loro stanza, li avrebbe trovati a terra morti (cfr. verbale d'audizione del 1° giugno 2010, pag. 6); che, a titolo abbondanziale, mal si comprende la necessità per il ricorrente di dover fuggire all'estero, posto che avrebbe potuto senz'altro chiedere protezione alla polizia locale, ciò che si era già dimostrato efficace in occasione degli scontri avvenuti a gennaio; che, sia come sia, egli avrebbe potuto trovare riparo in altre regioni della Nigeria non toccate dagli scontri religiosi; che a questo proposito, non convince la giustificazione del ricorrente, il quale ha affermato di non sapere dove andare poiché sarebbe rimasto solo, ritenuto che all'estero oltre alla medesima solitudine, il ricorrente si trova confrontato con una realtà completamente diversa da quella del suo Paese d'origine; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18) che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.); Pagina 8

D-4432/2010 che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, pur tenendo in considerazione i disordini occorsi nella regione di B._______ ed allegati dal ricorrete, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generaliz zata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del terri - Pagina 9

D-4432/2010 torio nazionale; che, sia come sia, nel frattempo le autorità nigeriane hanno ripreso il controllo nella regione teatro dei citati disordini; che dunque, tali allegazioni non giustificano la concessione dello statuto di rifugiato, né tanto meno dell'ammissione provvisoria; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede una formazione scolastica di base, in quanto ha frequentato 6 anni di scuola primaria, 6 anni di scuola secondaria e 3 anni di istitu to tecnico; che egli inoltre ha pure una buona esperienza professionale come venditore, avendo dapprima aiutato il fratello nel suo negozio ed in seguito gestito una propria attività nel commercio di vestiti (cfr. verbale d'audizione del 10 maggio 2010, pag. 2); che inoltre, stando a quanto riferito, sarebbe nato a B._______ e cresciuto in parte a B._______ ed in parte a D._______ dove ha verosimilmente frequentato le scuole e svolto i suoi lavori e, pertanto, ove si può partire dal presupposto che abbia una rete sociale; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giu stificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; Pagina 10

D-4432/2010 che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-4432/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di M._______(Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di M._______ con ordine di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (per l' incarto N (...); allegato: copia del ricorso del 18 giugno 2010, per corriere interno; in copia); - N._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 12

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