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Bundesverwaltungsgericht 15.10.2020 D-4419/2020

15 octobre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,216 mots·~21 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento | Revisione; Revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3078/2020 del 23 giugno 2020

Texte intégral

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Corte IV D-4419/2020

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Sentenza d e l 1 5 ottobre 2020 Composizione Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Esther Marti, Mia Fuchs, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, patrocinato dalla MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, istante,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3078/2020 del 23 giugno 2020.

D-4419/2020 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, cittadino afghano, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 12 febbraio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] 1/2). B. Dalle investigazioni intraprese dall’autorità inferiore, segnatamente dai riscontri dattiloscopici nella banca dati «EURODAC», è risultato che il richiedente aveva presentato una domanda d’asilo in Grecia, il 1° dicembre 2017 e che il 12 giugno 2019, il medesimo Stato gli aveva concesso protezione (cfr. atti SEM 7/1 e 11/1). C. Il 19 febbraio 2020, l’interessato è stato sentito sulle sue generalità (cfr. atto SEM 10/9) e successivamente, il 24 febbraio 2020 nel contesto di un colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013). Egli ha confermato di aver chiesto asilo in Grecia (cfr. atto SEM 20/1). D. Su tali presupposti, il 24 febbraio 2020 le autorità svizzere preposte, hanno presentato agli omologhi ellenici una richiesta di riammissione dell’interessato, in applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 (RS 0.142.113.729), la Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva rimpatrio) e dell’Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305) (cfr. atti SEM 21/2 e 22/2). E. Il 6 marzo 2020, le autorità greche hanno risposto positivamente alla richiesta di riammissione formulata dalla Svizzera, segnalando altresì che l’inte-

D-4419/2020 Pagina 3 ressato avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria il 12 giugno 2019 disponendo così di un permesso di soggiorno valido sino al 17 giugno 2022 (cfr. atti SEM 31/1 e 32/1). F. Nel corso della procedura di prima istanza al richiedente asilo è stata diagnosticata una sindrome da stress post-traumatico (cfr. atto SEM 38/3). G. Con decisione del 4 giugno 2020, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato il suo allontanamento verso la Grecia negando l’esistenza di ostacoli per l’esecuzione dello stesso. La SEM ha segnatamente rilevato come la Grecia disporrebbe di un’infrastruttura sanitaria sufficiente in grado di curare tutte le affezioni, siano esse fisiche o psichiche ed alla quale l’interessato avrebbe accesso in quanto beneficiario della protezione sussidiaria. Sarebbe pertanto obbligo delle autorità greche di assicurargli una presa in carico medica nonché sua responsabilità di far valere i propri diritti presso le medesime. H. La sopracitata decisione è stata confermata da questo Tribunale, nel frattempo adito su ricorso il 15 giugno 2020, con la sentenza D-3078/2020 emessa il 23 giugno 2020. In tale occasione, anche il Tribunale si è a sua volta espresso sulla questione della possibilità di presa a carico medico-psichiatrica dell’interessato in Grecia. Era stato in particolare osservato come questi avesse reso allegazioni vaghe e poco dettagliate per quanto concerne il lamentato mancato accesso al sistema sanitario ellenico, essendovi invero evidenze circa il fatto ch’egli fosse stato visitato anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Le patologie in presenza non erano inoltre state ritenute di una gravità tale tali da configurare un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento. I. Con istanza di revisione del 4 settembre 2020, l’interessato si è nuovamente rivolto a questo Tribunale presentando le seguenti conclusioni: 1. L’esecuzione dell’allontanamento è sospesa in via supercautelare. 2. Alla presente istanza è conferito effetto sospensivo.

D-4419/2020 Pagina 4 3. La presente istanza di revisione è considerata ricevibile; in subordine, qualora questa Lodevole Corte ritenga insussistenti le condizioni formali per la revisione, si propone che la stessa sia trasmessa alla Segreteria di Stato della Migrazione perché possa valutare la sussistenza delle condizioni per una domanda di riesame. 4. L’istanza di revisione è accolta, con contestuale annullamento della sentenza D-3078/2020. 5. Gli atti sono restituiti alla SEM per complemento istruttorio. 6. In subordine, al ricorrente è accordata l’ammissione provvisoria in Svizzera. 7. È accolta la domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. 8. Protestate tasse e spese e ripetibili

J. Il 7 settembre 2020 il Tribunale ha sospeso in via supercautelare l’esecuzione dell’allontanamento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. 1.1. Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.2. Le sentenze del Tribunale in materia d’asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze le quali sottostanno alle condizioni di cui agli art. 121–128 LTF per rinvio dell’art. 45 LTAF (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1). 1.3. Giusta l’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla

D-4419/2020 Pagina 5 sentenza. In virtù del l’art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata sull’art. 123 cpv. 2 LTF dev’essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Per il contenuto e la forma è inoltre applicabile l’art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA. 2. 2.1. Nell’istanza del 4 settembre 2020, la patrocinatrice del richiedente asserisce che questi, il 20 giugno 2020, ossia precedentemente all’emanazione della sentenza del Tribunale D-3078/2020 del 23 giugno 2020, sarebbe stato ricoverato presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio a seguito di un tentativo di suicidio. La protezione giuridica avrebbe preso atto dei dettagli dell’episodio grazie alla lettera di dimissioni trasmessale il 9 luglio 2020. Ciò implicherebbe la necessità di una rivalutazione del caso rispetto a quanto ritenuto nella precitata sentenza segnatamente visto il rischio per l’incolumità dell’istante ai sensi dell’art. 3 CEDU e l’influsso sul carattere ragionevolmente esigibile di un suo trasferimento in Grecia. 2.2. Dipoi, viene fatto presente che a seguito della concretizzazione del rischio di trasferimento in Grecia, le condizioni di salute dell’istante sarebbero ulteriormente peggiorate, così come attestato dalle visite mediche specialistiche dell’8 luglio 2020, del 15 luglio 2020 e del 6 agosto 2020 e dalla documentazione medica ad esse inerente. La patrocinatrice attira poi l’attenzione del Tribunale su di un documento già prodotto nel corso del precedente provvedimento e sulla cui base sarebbe plausibile ritenere che il suo assistito non abbia beneficiato delle necessarie cure mediche a seguito della struttura di accoglienza ad Atene. Conto tenuto dell’attitudine proattiva dell’interessato, ella teme che il suo rinvio in Grecia, oltre a risultare inesigibile, lo possa esporre a trattamenti proibiti ai sensi dell’art. 3 CEDU. Egli, si troverebbe del resto sprovvisto di un titolo di soggiorno valido in quanto non avrebbe precedentemente ricevuto alcuna comunicazione dalle autorità elleniche. Vista l’attesa necessaria per ottenere un permesso di soggiorno in Grecia, il richiedente si ritroverebbe così inizialmente sprovvisto di ogni forma di supporto. Tutto ciò a riprova del fatto che le aggravate condizioni di salute e delle lacune nel sistema di accoglienza greco costituirebbero un ostacolo all’esecuzione del rinvio. 3. 3.1. La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza del Tribunale cresciuta in giudicato. Se l’istanza viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata viene soppressa e la fattispecie dovrà nuovamente essere giu-

D-4419/2020 Pagina 6 dicata (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF per rinvio dell’art. 45 LTAF; MOSER/ BEU- SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, no. 5.36, pag. 303). Il Tribunale si investe di una domanda di revisione, solo se uno dei motivi di revisione enunciati agli art. 121–123 LTF è invocato. Così, l’istante deve prevalersi di uno dei motivi legali o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Al contrario, la questione di sapere se un motivo di revisione esista effettivamente non attiene all’esame dell’ammissibilità dell’istanza ma al merito (cfr. sentenze del Tribunale federale 2F_24/2019 dell’11 novembre 2019 consid. 3 e 2F_4/2014 du 20 marzo 2014 consid. 2.1). In maniera del tutto generale, la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d’essere esercitato solo a severe condizioni non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1F_19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3, 2F_8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3 pag. 280; sentenze del Tribunale federale 1F_27/2018 del 29 ottobre 2019, 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). 3.2. Giusta l’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 1.2 pag. 50 e riferimenti). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3; 2013/22 consid. 3‒13; sentenza del Tribunale federale 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3). 3.3. Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F_21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.3.2). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base https://www.swisslex.ch/doc/aol/36b3d367-2872-422f-98f6-355226dd42f9/bb0e8d72-c3ef-4871-8110-c18ccd939ece/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/f05e36b9-7009-4cba-90cd-b71f26474413/citeddoc/d9732e2b-1b54-483d-958f-7f6ef4101fcc/source/document-link

D-4419/2020 Pagina 7 della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (sentenza del tribunale federale 1F_19/2018 del consid. 3.2). 3.4. Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F_26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22 consid. 13). In materia d’asilo la documentazione medica non fa di principio eccezione a tale regola (cfr. sentenze del Tribunale E-3232/2018 del 19 giugno 2018 consid. 3.3 e D-3025/2018 del 6 giugno 2018 consid. 3.2.1). Inoltre, i mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (sentenza del tribunale federale 8C_43/2012 consid. 11.1). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (sentenza del Tribunale federale 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2). 3.5. Tale limitazione non pregiudica però automaticamente la possibilità di avvalersi di eventuali veri nova. Infatti, allorquando il richiedente miri ad una rivalutazione della sua situazione giuridica sulla scorta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova posteriori ad una sentenza materiale di seconda istanza, ma che riguardino fatti anteriori, questi potrà fare capo all’istituto del riesame rivolgendosi all’autorità di prima istanza anche se il Tribunale si è già espresso nel merito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 5.3; 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA; cfr. anche art. 111b LAsi). 4. 4.1. In concreto, alla luce della motivazione dell’istanza e della documentazione ad essa allegata, questo Tribunale constata che i soli aspetti costitutivi di un potenziale motivo di revisione ex art. 123 cpv. 2 lett. a LTF sono i fatti nuovi secondo i quali l’istante, il 20 luglio 2020, e meglio prima dell’emanazione della sentenza del 23 giugno 2020, è stato oggetto di un ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale a seguito di un peggioramento del suo stato di salute. https://www.swisslex.ch/doc/unknown/7a2365bb-5441-4125-afc4-783676e709c2/citeddoc/8bdd2fad-15b3-405b-864c-b373f7d00f08/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/0f859e97-24ea-47cf-aad8-2536b20c4b0c/citeddoc/7e07c295-f872-4290-b0e1-d7c7b36d9028/source/document-link

D-4419/2020 Pagina 8 4.2. Al contrario, l’esacerbarsi e la stagnazione delle condizioni psichiche successive a detta sentenza, così come attestate dalla documentazione relativa ai colloqui di sostegno psicologico svoltisi il 2, 8, 15 e 21 luglio 2020 rispettivamente 6, 13, 20 agosto 2020 costituiscono fatti e i mezzi di prova posteriori irricevibili per via di revisione (cfr. supra consid. 3.2 – 3.4). Le restanti argomentazioni proposte e riassunte sub. consid. 2.2, segnatamente le carenze nel sistema di accoglienza in Grecia e l’assenza di presa a carico in concreto si esauriscono dipoi in una critica generalizzata di aspetti sui quali il Tribunale si è già pronunciato nella procedura ordinaria e non configurano un motivo di revisione (cfr. supra consid. 3.1). 5. 5.1. Ora, prima di valutare se con riferimento al motivo di revisione delimitato ai sensi di quanto precede le condizioni per ammettere l’istanza siano adempiute, è opportuno precisare quanto segue. 5.2. L’art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che l’esecuzione dell’allontanamento debba segnatamente essere ammissibile (cpv. 3) ed esigibile (cpv. 4). L’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Essa non è invece ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 5.3. Nella sentenza D-3078/2020 il Tribunale si è ampiamente espresso sulle condizioni di salute del richiedente e sulle possibilità di presa a carico nel Paese di destinazione. L’esistenza di una sindrome da stress post-traumatico era stata ritenuta data. La terapia farmacologica a quel tempo impostata, ossia la somministrazione di Sertralina 50mg e di Valium 5mg era altresì stata considerata. Anche il peggioramento del quadro clinico susseguente all’emanazione della decisione negativa della SEM del 4 giugno 2020 era stato discusso, così come il fatto che l’eziologia fosse in parte da ricondurre al vissuto in Grecia (cfr. sentenza D-3078/2020 consid. 4.2). In considerazione di tale situazione medica il Tribunale ha ritenuto date ammissibilità ed esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, segnatamente vista la possibilità di far capo al sistema sanitario ellenico (cfr. sentenza D-3078/2020 consid. 9-10). 5.4. Per quanto riguarda l’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 3 LStrI) per i beneficiari della protezione internazionale

D-4419/2020 Pagina 9 verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento unicamente a condizioni molto severe e sulla base di presupposti diversi rispetto ai richiedenti asilo in procedura. Si può partire dal presupposto che essendo tale paese sia legato della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati), della CEDU e della Conv. tortura, esso rispetti i suoi obblighi di diritto internazionale. Tale categoria di persone può pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all’art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’accesso all’alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati possono adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU. Sebbene il sistema di assistenza sociale greco presenti delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo ma anche per i beneficiari di protezione, nell’ambito dell’analisi circa l’esigibilità non si può inoltre a giusto titolo parlare di un rischio di esposizione ad una situazione di emergenza esistenziale, vista segnatamente la già menzionata possibilità di rivolgersi alle autorità di tale Paese (cfr. sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [pubblicata come ref.] consid. 8.2 e 9). 5.5. In maniera del tutto generale, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell’art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). La CorteEDU ha precisato che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio di un grave,

D-4419/2020 Pagina 10 rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193). Le problematiche di natura medica risultano inoltre decisive in termini di esigibilità solo laddove le cure, reputate essenziali, non sarebbero ottenibili nel paese d’origine (cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Sono da considerarsi come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Lo straniero non può invece prevalersi della suddetta disposizione per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle forme di sostegno mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche non raggiungano gli standard elvetici (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-5064/2018 del 27 settembre 2018 e D-3407/2006 dell’8 luglio 2008 consid. 3.1). 5.6. Il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa che dispone il trasferimento è casistica osservabile di frequente (sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3 e E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2 e riferimenti citati). Per prassi costante né un tentativo di suicidio né delle tendenze suicidarie precludono di per sé l’esecuzione dell’allontanamento, in quanto solo una messa in pericolo seria e concreta può essere presa in considerazione (cfr. sentenze del Tribunale E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3 e C-5384/2009 dell’8 luglio 2020 consid. 5.6 con riferimenti; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). Tuttavia, le autorità competenti per l’esecuzione sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli nel quadro del rimpatrio per garantire che la vita e la salute dell’interessato non siano compromesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 2D_14/2018 del 13 agosto 2018 consid. 7.3, 2C_98/2018 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.3, sentenza del Tribunale D-3498/2016 del 15 maggio 2018 consid. 7.5.4). 6. 6.1. Poste queste doverose premesse, il Tribunale non può che constatare come, a prescindere dalla questione di sapere se l’evenienza del ricovero del 20 giugno 2020 e del contestuale peggioramento dello stato di salute

D-4419/2020 Pagina 11 potesse o meno venir tempestivamente addotta nell’ambito della procedura ordinaria, i nuovi fatti portati all’attenzione del Tribunale non giustifichino la riconsiderazione della sentenza D-3078/2020. 6.2. Innanzitutto si deve partire dall’assunto che da un punto di vista prettamente medico non vi sia stata una modifica sostanziale della fattispecie vagliata nella sentenza di cui è chiesta la riconsiderazione. Infatti, il ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale, catalizzato dal ritrovamento dell’interessato in una situazione di impregnazione etilica, oltre ad una recrudescenza della preesistente sintomatologia dovuta alla già diagnosticata e discussa sindrome da stress post-traumatico, non ha evidenziato ulteriori problemi psichici o somatici di rilievo. La diagnosi è rimasta immutata. Durante il ricovero, la terapia farmacologica non ha peraltro subito variazioni significative, al di là dell’aumento della dosa giornaliera di Sertralina e dell’introduzione di un ulteriore farmaco, poi rimosso nel corso dell’ospedalizzazione. Peraltro, la presunta ideazione suicidaria attiva che il richiedente avrebbe verbalizzato al momento dell’ammissione non è stata riscontrata durante il ricovero. La questione, come già evidenziato, non risulta in ogni caso decisiva nella valutazione della presenza di eventuali ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento. Ora come prima ed in considerazione dei nuovi fatti portati all’attenzione del Tribunale, la situazione dell’istante non lascia dunque presagire che la sua morte appaia come una prospettiva prossima nell’eventualità di un trasferimento in Grecia. Oltracciò, nemmeno si può ritenere che con l’allontanamento verso il Paese in parola egli finisca per essere esposto ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita. 6.3. D’altro canto, in sede di revisione non sono stati proposti elementi tali da rimettere in discussione il principio per il quale, l’istante – che pure il Tribunale ha già appurato aver beneficiato di un qualche tipo di sostegno medico nel precedente soggiorno in Grecia (cfr. sentenza D-3078/2020 consid. 9.3 – 9.4) – possa far capo ai trattamenti necessari in loco (cfr. supra consid. 5.4) o altrimenti sollecitarli, atteso altresì che detto paese dispone di strutture mediche giudicate sufficienti dalla giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale D-1189/2020 del 17 marzo 2020 consid. 8.5.3.2 con ulteriore riferimento ivi citato). 7. Su tali presupposti, dal momento che i nuovi fatti ammissibili per via di revisione non sono di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata conducendo ad un giudizio diverso in funzione di un

D-4419/2020 Pagina 12 nuovo apprezzamento giuridico, l’istanza di revisione della sentenza D-3078/2020 va dunque respinta nella misura della sua ricevibilità. 8. Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 7 settembre 2020 sono revocate. 9. Si prescinde dalla trasmissione degli atti alla SEM per eventuale trattazione di elementi residuali configuranti motivo di riesame (DTAF 2013/22 consid. 13). 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito dell’istanza, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 11. Visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 1500.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dell’istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. L’istanza di revisione presentata il 4 settembre 2020 è respinta nella misura della sua ricevibilità. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 1500.– sono poste a carico dell’istante. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata all’istante, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Cotting-Schalch Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

D-4419/2020 — Bundesverwaltungsgericht 15.10.2020 D-4419/2020 — Swissrulings