Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.07.2010 D-4334/2006

6 juillet 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,638 mots·~13 min·5

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25...

Texte intégral

Corte IV D-4334/2006/cac {T 0/2} Sentenza d e l 6 luglio 2010 Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima e Gérald Bovier, cancelliere Federico Pestoni. A._______, alias B._______, C._______, alias D._______, E._______, Palestina/Libano, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 25 aprile 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4334/2006 Fatti: A. Il ricorrente, di origine libanese, etnia palestinese, con ultimo domicilio ad F._______, G._______(Libano), ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Nel corso delle audizioni sui motivi d'asilo sostenute in date 30 settembre 2003, 20 ottobre 2003 rispettivamente 22 febbraio 2005, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il fatto di essere ricercato in patria dai parenti di un ragazzo morto a causa di un errore medico da lui provocato. Egli è studente infermiere e durante il suo lavoro avrebbe somministrato una dose eccessiva di farmaci al ragazzo che era giunto in ospedale per un attacco epilet tico. I fratelli del ragazzo deceduto avrebbero aggredito il richiedente dicendogli che avrebbe fatto la stessa fine. In seguito l'insorgente è stato arrestato dai membri della Lotta Armata Palestinese, ma soltanto per calmare i parenti del defunto, visto che egli, ancora in formazione, non poteva essere ritenuto responsabile per l'errore citato. Il ricorrente è quindi stato rilasciato e avrebbe trovato rifugio presso una zia. Tuttavia, in data (...), egli è espatriato poiché la sua famiglia lo ha informato che i parenti del ragazzo morto lo stavano cercando con insistenza. B. La ricorrente, di origine sconosciuta, etnia palestinese, con ultimo domicilio nel campo profughi H._______ (Libano), ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Sentita il 17 gennaio 2005 rispettivamente l'8 febbraio 2005 sulle circostanze che l'hanno spinta a venire in Svizzera, ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata con lo scopo di raggiungere il marito e di poter vivere accanto a lui. La ricorrente non ha lamentato problemi personali a giustificazione della propria ri chiesta. A dimostrazione della propria identità, la richiedente ha prodotto una tessera di rifugiato palestinese. C. Con decisione del 25 aprile 2005, l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) ha respinto le domande d'asilo suesposte. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Pagina 2

D-4334/2006 Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Libano, siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 25 maggio 2005, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle spese processuali. E. La CRA, con decisione incidentale del 22 giugno 2005, ha informato i ricorrenti del loro diritto di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura di ricorso, rinunciando altresì a richiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. F. In data 6 dicembre 2005 è nato E._______, figlio dei ricorrenti, che segue il destino dei genitori nella presente procedura. G. Al momento dello scioglimento della CRA, il 31 dicembre 2006, l'incarto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF). H. In data 12 febbraio 2008, il ricorrente, a comprova della propria identi tà ha versato agli atti la propria tessera di rifugiato. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sul la procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu- Pagina 3

D-4334/2006 gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). Pagina 4

D-4334/2006 4. Con il gravame del 25 maggio 2005 non viene criticata la mancata concessione dello statuto di rifugiati, il conseguente rifiuto delle domande d'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, di modo che, su questi punti la decisione dell'UFM del 25 aprile 2005 è cresciuta in giudicato. Infatti, i ricorrenti contestano unicamente l'esecuzione dell'al lontanamento poiché ritenuta non ammissibile rispettivamente non ragionevolmente esigibile. L'esame che segue, pertanto, avrà come oggetto questo punto. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni dei richiedenti come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiati e pertanto all'ammissione della loro domanda d'asilo. Inoltre l'autorità di prime cure ha deciso l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera, ritenendone l'esecuzione ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nel gravame, gli insorgenti sostengono che il loro rientro in Patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU unitamente all'art. 14a cpv. 4 vLDDS, e ciò per motivi legati alla situazione di grave precarietà in cui vivono i profughi di etnia palestinese in Libano. Per conseguenza, l'allontanamento dei ri correnti non sarebbe ammissibile e dovrebbero essere ammessi provvisoriamente in Svizzera. 6. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. la sen tenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 no 1, consid. 3.2.2; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 6.1 Quo all'ammissibilità, peraltro non contestata dai ricorrenti, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Libano possa violare Pagina 5

D-4334/2006 l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre gli insorgenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli autori del gravame è ammissibile. 6.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo. La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socioeconomiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215; Sentenza del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). Pagina 6

D-4334/2006 6.3 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesi gibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Libano, da un lato, e la loro si tuazione personale, dall'altro. Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Libano (Tyro) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. Sentenza del TAF D-3462/2007 del 12 aprile 2010, consid. 7). 6.4 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei medesimi è un elemento che deve essere preso in considerazione (cfr. DTAF 2009/28, consid. 9.3.2; GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57). Il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98 e seg.). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e segg. nonché GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e segg.). 6.5 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno un figlio di 4 anni. Il TAF è cosciente delle difficoltà che questi potrebbe incontrare al suo ritorno in Libano. Tuttavia, egli, nonostante sia nato in Svizzera e vi abbia vissuto i primi anni di vita, vista la giovane età, è ancora impregnato del contesto culturale e del modo di vita dei suoi genitori, in modo che la sua reintegrazione nel Paese d'origine sarà senz'altro facilitata. Inoltre, si rileva che E._______ non ha ancora raggiunto l'età della scolarizzazione obbligatoria. Ciò significa, da un lato, che il distacco non risulterà eccessivamente traumatico non avendo egli cominciato a frequentare le scuole in Svizzera, e dall'altro, che potrà iniziare e seguire tutto il suo percorso formativo una volta ritornato in patria. Inoltre, in questi anni, ha senz'altro potuto apprendere la lingua parlata dai suoi genito ri, che potrà poi anche imparare a scrivere una volta tornato nel pro prio Paese d'origine. 6.6 A queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che l'allontanamento di E._______ verso il Libano, non rappresenta per lui Pagina 7

D-4334/2006 uno sradicamento completo che potrebbe pregiudicare il suo equilibrio e il suo sviluppo futuro. Pertanto, il suo allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 relativa ai diritti del fanciullo (RS 0.107). 6.7 Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, si rileva che il marito ha una buona formazione essendo egli studente infermiere. Egli ha inoltre esperienza lavorativa avendo effettuato degli stages in due diversi ospedali in patria (cfr. verbale di audizione del 30 settembre 2003, pag. 2). Dai verbali di audizione emerge inoltre che i ricorrenti dispongono ancora di una fitta rete sociale in Patria, dove hanno lasciato i genitori e sei fratelli, lui, e la madre e cinque fratelli, lei (cfr. verbali di audizione del 30 settembre 2003, pag. 3 e del 17 gennaio 2005, pag. 3). Infine, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti, un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell' allontanamento dei ricorrenti è da considerarsi ragionevolmente esigibile. 6.8 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, oltre a quelli già allegati con la domanda d'asilo. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6.9 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, quanto ai punti avversati, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 7. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica- Pagina 8

D-4334/2006 mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-4334/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Divisione soggiorno (allegati: incarto N 456 411 e copia del ricorso del 25 maggio 2005, per corriere interno; in copia) - Sezione della popolazione, Ufficio dei permessi, Servizio rifugiati, Bellinzona (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 10