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Bundesverwaltungsgericht 01.02.2010 D-427/2010

1 février 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,423 mots·~12 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Texte intégral

Corte IV D-427/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 ° febbraio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliere Carlo Monti; A._______, Benin, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 21 gennaio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-427/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 7 dicembre 2009 in Svizzera; i verbali d'audizione del 15 dicembre 2009 e dell'11 gennaio 2010; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 21 gennaio 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 22 gennaio 2010 (data d'entrata 25 gennaio 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) per fax in data 25 gennaio 2010; gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2

D-427/2010 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere originario di B._______, con ultimo domicilio a C._______ nel dipartimento di D._______dal 1995 fino a novembre 2009 (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2009, pagg. 1 e 2), che l'interessato ha affermato di essere espatriato a novembre 2009 per il timore di essere ucciso da parte di sua zia, la quale avrebbe voluto sacrificarlo per un rito voodoo praticato dalla sua famiglia; che per tale ragione la parente avrebbe mandato un uomo, quattro o cinque persone, oppure degli assassini, a prenderlo a partire dalla prima settimana di ottobre, una settimana prima della morte di suo padre - il quale si sarebbe sempre rifiutato di sacrificarlo -, oppure dopo tale evento dall'ottobre 2009 in poi; che l'interessato, avvertito da un certo E._______, si sarebbe quindi nascosto un “po' dappertutto”, in un angolino, oppure per strada; che sarebbe quindi espatriato con l'aiuto di un uomo bianco (cfr. verbali d'audizione del 15 dicembre 2009, pagg. 5 e 6 nonché dell'11 gennaio 2009, pagg. 3, 4 e 5), che nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale in data 8 dicembre 2006 ha inserito il Benin nell'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ritenuto che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sarebbero contraddittorie ed illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, in quanto nel suo Paese vi sarebbero ancora delle tradizioni per le quali le persone verrebbero uccise e sacrificate in nome di antichi rituali; che vi sarebbero stati degli assassini che gli avrebbero dato la caccia per ucciderlo, ragione per cui sarebbe fuggito dal villaggio; che, inoltre, la polizia non agirebbe e non farebbe alcunché per fermarli; che, peraltro, nessuno chiederebbe la protezione delle autorità, mo- Pagina 3

D-427/2010 tivo per cui non avrebbe avuto alcun senso di richiederla, in quanto non verrebbe protetto; per di più, riterrebbe preciso e ricco di dettagli il suo racconto; che non vi sarebbero contraddizioni, ma meri equivoci linguistici; che, in merito al numero delle persone che l'avrebbero cercato, ha allegato di aver pensato di essere stato chiesto sia il numero di quelli che avrebbe incontrato personalmente sia quelli che di cui saprebbe che lo cercavano, benché non li avrebbe visti personalmente, in quanto avrebbe fatto in tempo a fuggire, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35, consid. 4.3, pag. 247), che visto l'inserimento del Benin a partire dall'8 dicembre 2006 da parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, Pagina 4

D-427/2010 che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione e che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto, che il ricorrente in particolare non è riuscito a fornire dettagli né in merito allo scopo del rito al quale avrebbe dovuto essere sottoposto, né circa la ragione per la quale sarebbe stato scelto proprio lui, limitandosi a dichiarare che si tratterrebbe di “una tradizione vecchia“ senza fornire alcun dettaglio, nonostante abbia allegato di essere cresciuto in una famiglia che da sempre praticava questo rito; che, in tale ambito, risulta incredibile che suo padre non gli abbia mai raccontato di più, visto pure il fatto che sua zia abbia già provato a sacrificarlo in passato (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2009, pag. 5); che, inoltre, non ha saputo indicare la data precisa in cui sarebbe morto suo padre, ovvero il fatto alle base del suo racconto, in quanto lo stesso genitore l'avrebbe sempre protetto dal rito fino al suo decesso (cfr. ibidem); che pur essendo, a suo dire analfabeta, doveva essere al corrente di questo fatto, considerando altresì che suo padre sarebbe morto poco prima del suo espatrio; che, inoltre, non ha saputo fornire alcuna data precisa in merito agli incontri con le persone che lo volevano catturare ed al loro numero variando tra una, quattro o cinque persone (cfr. verbali d'audizione del 15 dicembre pag. 6 e dell'11 gennaio 2010, pag. 4); che, in tale ambito, non lo soccorre l'affermazione ricorsuale secondo cui non li avrebbe visti, in quanto sarebbe riuscito a fuggire, siccome dalla prima audizione si evince proprio il contrario; che, infatti, egli ha asserito di essere fuggito allorquando un ragazzo avrebbe indicato ai quattro uomini il ricorrente; che tale reazione la poteva soltanto avere nel caso in cui avesse effettivamente visto la scena di persona (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2009, pag. 6); che nella seconda audizione, l'insorgente sorprendentemente racconta tale episodio menzionando soltanto una persona (cfr. verbale d'audizione dell'11 gennaio 2010, pag. 4); che, risulta altrettanto incredibile il fatto che egli sia rimasto in loco per almeno un mese sapendo di essere ri- Pagina 5

D-427/2010 cercato dagli uomini di sua zia (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2009, pag. 6); che, ciò risulta ancora più illogico, considerato il fatto che con la morte di suo padre è pure scomparsa l'unica persona che sarebbe riuscita a prevenire che egli venisse sacrificato (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2009, pag. 5); che, infine, l'allegazione secondo cui le autorità in loco non agirebbero non può essere ritenuta, in quanto è priva di alcun fondamento; che, infatti, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Benin possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Benin non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 6

D-427/2010 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che, infatti è ancora giovane ed ha un'esperienza professionale quale falegname; che, infine, ritenuta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, si può partire dal presupposto che l'insorgente disponga in patria di una rete sociale, ovvero sua zia e verosimilmente altre persone, ossia amici, considerato il fatto che il ricorrente abbia vissuto a C._______ negli ultimi quattordici anni, che l'insorgente non ha tanto meno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che potrebbero giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 7

D-427/2010 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-427/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il F._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, F._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - G._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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