Corte IV D-4213/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 6 luglio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nata il (...), Albania, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 giugno 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-4213/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha inoltrato in Svizzera in data 19 maggio 2009, i verbali d'audizione dell'interessata del 10 giugno 2009, la decisione dell'UFM del 26 giugno 2009, notificata all'interessata lo stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dalla ricorrente) il ricorso inoltrato dalla richiedente il 30 giugno 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2
D-4213/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessata ha dichiarato di essere di etnia (...) e di aver avuto, prima dell'espatrio, dimora a B._______ (Albania), che la richiedente ha affermato di essere espatriata il (...) perchè minacciata di morte sia da membri della sua famiglia in ragione di una sua presunta relazione amorosa, sia da terze persone a causa di una sua denuncia nei confronti di L. che l'avrebbe violentata e voluta avviare alla prostituzione in C._______; che ella ha dichiarato altresì che M., un italiano residente in D._______ con cui avrebbe allacciato una relazione, non sarebbe più stato disposto – a differenza di quanto promessole inizialmente – a sposarla, ragione per cui ella non avrebbe più avuto modo di procurarsi documenti per un soggiorno legale in Svizzera ed avrebbe quindi, su consiglio del cognato B., inoltrato la domanda d'asilo di cui al caso di specie; che la ricorrente ha, infine, dichiarato di avere ricevuto una proposta di matrimonio da B. e di volere tornare in Albania con lui al fine di sposarlo; che ella avrebbe raggiunto la Svizzera il (...) in automobile, dopo essere transitata per la C._______ e l'D._______, subendo un controllo a E._______ (o, secondo un'altra versione, senza subire alcun controllo), che, nella decisione del 26 giugno 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito l'Albania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla ricorrente sono inverosimili siccome contraddittorie, vaghe e incongruenti, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, la ricorrente rimanda, in versione leggermente modificata, a quanto già esposto in sede di audizione ed ammette di avere chiesto asilo non per problemi di natura politica, etnica o religiosa nel suo Paese, bensì per disperazione e perchè questa Pagina 3
D-4213/2009 sarebbe stata l'unica via per poter provare a rimanere in Svizzera; ella dichiara altresì di essere consapevole dell'impossibilità di vedersi concesso l'asilo e sostiene che comunque un allontanamento in Patria sarebbe inesigibile alla luce delle minacce a cui sarebbe tuttora esposta e del rifiuto della sua famiglia di riaccoglierla; che l'interessata è dell'avviso che l'UFM avrebbe dovuto, alla luce di elementi da lei forniti che sarebbero idonei ad essere qualificati come indizi di persecuzione, entrare nel merito della sua domanda, che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e l'ammissione provvisoria; che la stessa ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), Pagina 4
D-4213/2009 che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 6 ottobre 1993, l'Albania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, mal si capisce come la ricorrente non sia stata in grado collocare temporalmente la prima udienza in tribunale, dato che questa sarebbe scaturita dalla sua denuncia nei confronti di L. (vale a dire l'episodio principe dell'intera vicenda) e che ella vi avrebbe presenziato (cfr. verbale audizione sui motivi del 10 giugno 2009 pag. 5/D23); che la dichiarazione della ricorrente secondo cui L. sarebbe stato condannato nel (...) (cfr. ibidem pag. 6/D37) risulta del tutto illogica alla luce delle allegazioni fornite poco prima secondo cui la vicenda a monte della denuncia sarebbe anch'essa avvenuta in tal data (cfr. ibidem pag. 4/D15) e che tra un'udienza e l'altra sarebbe trascorso un mese (cfr. ibidem pag. 6/D32); che la dichiarazione circa la data della condanna di L. (riportata ben due volte, cfr. ibidem pag. 6/ D37 e 40) viene smentita dalla ricorrente stessa appena qualche minuto dopo (cfr. ibidem pag. 6/D41: "non so quando è stato condannato"); che, confrontata con tale discrepanza, la ricorrente si limita a negare le precedenti dichiarazioni (cfr. ibidem pag. 7/D42); che l'insorgente ha, durante tutta la durata dell'audizione sui motivi, dichiarato di non sapere chi fossero gli autori delle minacce a lei dirette (cfr. ibidem pag. 7/D50 e pag. 10/D80), per poi, nel gravame, riconoscervi gli amici di L. (cfr. ricorso pag. 2); che la ricorrente si contraddice pure circa il lasso temporale in cui avrebbe subito minacce, dichiarando dapprima di non saperlo indicare con precisione (cfr. ibidem pag. 8/D54), per poi invece indicare che le minacce sarebbero iniziate nel (...) (cfr. ibidem pag. 9/D67) e che continuerebbero tuttora (cfr. ibidem pag. 7/D52); che la ricorrente si Pagina 5
D-4213/2009 contraddice palesemente pure circa le ultime minacce giunte sul suo telefono portatile (cfr. ibidem pag. 9/D68: "Nel [...]" e ibidem pag. 9/D78: "A [...]"); che alla domanda dell'auditore "Per quale motivo ha deciso di lasciare il paese, visto che comunque [...] l'ultima minaccia è arrivata nel (...)?" (cfr. ibidem pag. 10/D92), la ricorrente non ha smentito tale data ed ha in tal guisa fortemente contraddetto la dichiarazione resa poco prima secondo cui le minacce starebbero tuttora continuando (cfr. ibidem pag. 7/D52); che risulta incomprensibile che la ricorrente abbia subito minacce per più di (...) senza intraprendere alcunché per tentare di porvi fine, tantopiù che per l'episodio dell'abuso sessuale da parte di L. ella non ha mostrato remora alcuna a denunciarlo, come asserito, presso le autorità; che, essendo le minacce terminate nel (...) – come risulta dall'ultima versione resa in merito dalla ricorrente (cfr. ibidem pag. 9/D77-78) e peraltro mai smentita in seguito, come poc'anzi rilevato – mal si capisce, da un lato, che la ricorrente abbia ad ogni modo deciso di lasciare il suo Paese e, dall'altro, abbia comunque asserito, nel memoriale di ricorso, di essere esposta a gravi rischi in caso di rientro (cfr. ricorso pag. 2-3); che, in considerazione di quanto esposto, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dalla ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo sia inverosimile, che, in tale contesto, segnatamente evocata l'inverosimiglianza della vicenda resa, non appare motivo per ritenere che la ricorrente non possa ricevere, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi, tantopiù che ella ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con le autorità (cfr. verbale audizione sui motivi del 10 giugno 2009 pag. 13/D113), che a tutto ciò si aggiunge il fatto che la ricorrente, durante l'audizione sui motivi e nel memoriale di ricorso, lascia intendere, rispettivamente dichiara esplicitamente di avere lasciato l'Albania senza l'obiettivo di richiedere l'asilo, bensì di avere inoltrato, su consiglio di B. e appena in seguito all'entrata in Svizzera, la domanda d'asilo trattata in questa sede, perchè M. non sarebbe più stato disposto a sposarla e perchè non intravvedeva altra possibilità per poter rimanere in Svizzera (cfr. ibidem pag. 11/D99 e 12/103); che tale fatto come pure l'allegazione della ricorrente secondo cui vorrebbe tornare in Albania per sposare suo (...) (cfr. ibidem pag. 14), lasciano anch'essi concludere Pagina 6
D-4213/2009 all'inverosimiglianza della vicenda resa dalla ricorrente in merito alle asserite minacce subite a seguito della denuncia sporta contro L., che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Albania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Albania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), Pagina 7
D-4213/2009 che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente: ella, infatti, è (...), dispone di un'esperienza pluriennale come (...) (cfr. verbale audizione sui fatti del 10 giugno 2009 pag. 2) come pure di una rete sociale in Patria, potendo fare riferimento come minimo ai (...), alla (...) ed una (...) (cfr. ibidem pag. 2 e verbale audizione sui motivi pag. 3/D7); che la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali CHF di 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), Pagina 8
D-4213/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 9