Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-4155/2013
Sentenza d e l 5 febbraio 2014 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 giugno 2013 / N (...).
D-4155/2013 Pagina 2
Fatti: A. L'interessato, cittadino nigeriano di etnia Igbo e di religione cattolica, è nato a B._______, Imo State (Nigeria) e dal 2006 fino al suo espatrio ha vissuto a Lagos (Nigeria). Il 24 dicembre 2012 il medesimo è espatriato ed è giunto in Svizzera beneficiando di un visto Schengen per motivi di visita famigliare rilasciato dall'Ambasciata Svizzera ad Abuja (Nigeria). Il 5 gennaio 2013 si è recato in treno ad Oslo (Norvegia) dove il 7 gennaio 2013 ha depositato una domanda d'asilo. In seguito alla procedura Dublino, il 23 maggio 2013, è stato rinviato in Svizzera, dove ha depositato la domanda d'asilo in oggetto (cfr. verbale d'audizione del 28 maggio 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 5 e 6). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essere espatriato in quanto in Patria avrebbe avuto dei problemi con il gruppo terrorista Boko Haram. In particolare, sarebbe stato aggredito tre volte dal gruppo terrorista dopo che il (...) 2012, mentre effettuava il suo lavoro come autista sulla tratta Lagos-Jos (Nigeria), insospettitosi a causa di un pacco e un borsone collocati da due clienti nel bagagliaio del suo pulmino, avrebbe inviato un sms alla polizia chiedendo un controllo del mezzo. Due ore dopo la polizia avrebbe fermato il furgone nei pressi di C._______ (Nigeria) e, scoperte delle munizioni, avrebbe arrestato il richiedente e tutti i passeggeri e sequestrato il pulmino. Circa due settimane dopo il fermo, egli sarebbe stato aggredito da un gruppo di sconosciuti, secondo l'interessato appartenenti al gruppo terrorista Boko Haram, che lo riteneva responsabile del fermo stesso e del sequestro delle munizioni. Il medesimo, in seguito all'aggressione, avrebbe poi continuato a lavorare come autista tra Lagos e Jos e a fornire informazioni alla polizia. Il (...) 2012 egli avrebbe ricevuto un sms di minacce, sempre dal presunto gruppo terrorista e a (...) o (...) 2012, sarebbe stato aggredito una seconda volta a casa di suo padre a Jos, dove sarebbe stato ferito e trasportato all'ospedale e il padre ucciso. All'ospedale di Jos sarebbe stato nuovamente aggredito da sconosciuti appartenenti a Boko Haram e avrebbe infine deciso di tornare al suo villaggio e poi a Lagos in attesa di espatriare (cfr. verbale 1, pag. 7-9 e verbale d'audizione del 3 giugno 2013 [di seguito: verbale 2], pagg. 3 e 4). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto il proprio passaporto nigeriano con il visto Schengen, la riservazione dei voli per il viaggio di espatrio da Lagos a Zurigo (Svizzera), l'itinerario del viaggio da
D-4155/2013 Pagina 3 Zurigo Stazione Centrale ad Oslo, il documento di richiedente d'asilo norvegese, nonché il biglietto del treno da Zurigo Aeroporto a Chiasso (Svizzera). B. Con decisione del 25 giugno 2013, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 19 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 luglio 2013), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. Al ricorso ha inoltre allegato come mezzi di prova una copia di un rapporto di polizia del 17 agosto 2012, che confermerebbe le tre aggressioni avvenute e una copia di un documento dell'ospedale universitario di Jos del 15 agosto 2012 che confermerebbe il ricovero dell'interessato all'ospedale e la successiva aggressione subita mentre era ricoverato nello stesso, entrambi in lingua inglese. D. Il Tribunale con decisione incidentale del 25 luglio 2013 ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e nel contempo ha respinto la domanda di dispensa dal pagamento anticipato delle spese processuali, invitando l'insorgente a versare, entro il 9 agosto 2013, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso di inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. E. In data 9 agosto 2013, il ricorrente ha tempestivamente versato al Tribunale il succitato anticipo spese. F. Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
D-4155/2013 Pagina 4 Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
D-4155/2013 Pagina 5 4. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale ha rinunciato allo scambio degli scritti. 5. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4). 6. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo in rapporto con la situazione reale e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi
D-4155/2013 Pagina 6 dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato contrarie alla logica dell'agire, contraddittorie, non sufficientemente motivate e pertanto inverosimili, esimendosi dall'analizzarne la rilevanza. Innanzitutto, a mente dell'autorità inferiore apparirebbe già di per sé poco plausibile, poiché contrario alla logica dell'agire, che il richiedente, sospettando di trasportare delle munizioni, abbia informato la polizia con un semplice sms al 911. Secondo l'UFM se il richiedente avesse veramente
D-4155/2013 Pagina 7 avuto il sospetto di trasportare delle munizioni non si sarebbe limitato a scrivere un sms alla polizia, ma avrebbe senz'altro telefonato direttamente all'autorità inquirente. L'autorità inferiore ha inoltre osservato che non è possibile inviare una richiesta di aiuto al 911 con un sms. L'Ufficio ha altresì considerato come contrario alla logica dell'agire il fatto che nonostante l'aggressione subita e l'asserito timore riguardo al gruppo terrorista, il ricorrente abbia continuato ad effettuare lo stesso lavoro sulla medesima tratta, abbia continuato ad informare la polizia ed abbia continuato ad abitare a Lagos allo stesso domicilio. A detta dell'autorità inferiore, se l'interessato fosse stato realmente in pericolo di vita si sarebbe reso immediatamente irreperibile. Per di più, a mente dell'UFM il comportamento dell'interessato presenterebbe sostanziali illogicità, infatti egli sarebbe giunto in Svizzera per chiedere protezione, ma una volta giunto a Zurigo sarebbe tuttavia ripartito alla volta di Oslo per far visita ad un amico e avrebbe depositato la domanda d'asilo in Norvegia unicamente dopo essere stato fermato e arrestato dalle autorità norvegesi. Le dichiarazioni del richiedente sarebbero inoltre risultate contraddittorie poiché, per esempio, il medesimo avrebbe inizialmente dichiarato di non sapere assolutamente chi fossero i passeggeri da lui trasportati, per poi in seguito asserire di aver tenuto un registro completo contenente le loro generalità. In aggiunta, durante la prima audizione avrebbe dichiarato di aver preso la decisione di espatriare dopo l'aggressione subita a Jos e la morte del padre, per contro nella seconda audizione avrebbe affermato di aver già avuto l'intenzione di espatriare prima di quest'aggressione. Infine l'autorità inferiore non ha ritenuto sufficientemente fondate le allegazioni del ricorrente. Infatti, egli non avrebbe motivato perché ritenesse che a perseguitarlo fosse stato proprio il gruppo terrorista Boko Haram e non un gruppo terrorista qualsiasi. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. 7.2 Nel ricorso l'insorgente sostiene di non aver avvisato la polizia con un semplice sms al 911, ma avrebbe informato un poliziotto che conosceva. In sede di audizione non aveva voluto dare il numero del poliziotto in primo luogo per timore che l'interprete nigeriano presente potesse trascriverlo e in secondo luogo non voleva che l'agente di polizia nigeriano venisse a sapere che si trovava in Svizzera. Il ricorrente sostiene inoltre che
D-4155/2013 Pagina 8 sulla base della documentazione allegata la qualità di rifugiato debba ritenersi provata e chiede che l'asilo in Svizzera gli sia riconosciuto.
In conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nonché, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali, con protesta di spese e ripetibili. 8. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia di asilo rese dall'insorgente, si esauriscono in contraddittorie ed imprecise affermazioni, contrarie all'esperienza generale di vita e alla logica dell'agire e non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Nella fattispecie, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Innanzitutto il racconto del ricorrente in merito alle aggressioni subite è oltremodo lacunoso, superficiale e non sufficientemente motivato. Infatti l'interessato non ha saputo fornire alcun tipo di dettaglio riguardante le persone che l'avrebbero ripetutamente aggredito. Per quel che concerne la prima aggressione avvenuta a Lagos fuori dal suo garage, degli autori del gesto ha saputo unicamente dire che si trattava di un gruppo di ragazzi sconosciuti (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, pag. 9, D91-93). A riguardo dell'attacco subito a Jos mentre si trovava a casa del padre, ha affermato che era stato un uomo solo ad aggredirlo, ma anche qui non è riuscito a descriverlo né circostanziare con elementi oggettivi l'attacco (cfr, verbale 2, pag. 10, D103-107). Il richiedente non ha neppure fornito informazioni più precise su chi avesse messo le munizioni nel suo furgone, malgrado avesse visto la scena personalmente e malgrado tenesse un registro con l'identità dei propri passeggeri (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 8, D81-82). Non ha poi spiegato sulla base di quale elemento avesse sospettato di due suoi passeggeri. Infatti alla domanda del perché e soprattutto che cosa avesse suscitato l'attenzione sul bagaglio, ha semplicemente risposto di aver sospettato che c'era un pericolo, ma che non ne aveva idea (cfr. verbale 2, pag. 8, D74-75). Il ricorrente ha in seguito affermato di non sapere che cosa ci fosse nella scatola di cartone, di averlo saputo soltanto una volta che la polizia aveva aperto la scatola
D-4155/2013 Pagina 9 (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 8, D76). In aggiunta, le dichiarazioni concernenti il gruppo terrorista Boko Haram sono stereotipate, vaghe e infondate (cfr. verbale 1, pag. 9), infatti il ricorrente non ha circostanziato con alcun elemento oggettivo il perché ritenesse che fosse proprio questo gruppo terrorista ad averlo ripetutamente aggredito e minacciato di morte. Invero, i due mezzi di prova addotti in sede ricorsuale, peraltro solo in forma di fotocopia e quindi di dubbia autenticità e valore probatorio, anche se autentici, proverebbero unicamente le avvenute aggressioni da parte di un gruppo sconosciuto di uomini e non apporterebbero alcun elemento da cui si possa dedurre che gli aggressori fossero in qualche modo legati al gruppo terrorista Boko Haram. Infine, non ha indicato a chi costantemente avesse passato le informazioni e non ha allegato alcun dettaglio riguardante l'autorità inquirente, al contrario ha affermato di non sapere chi fossero i poliziotti che ricevevano le sue informazioni e di conoscere unicamente il numero della polizia (cfr. verbale 2, pag. 11, D123- 124). In secondo luogo, le dichiarazioni sono, in punti essenziali, incompatibili con l'esperienza generale della vita o la logica dell'agire. Per quel che riguarda l'informazione del sospetto dei suoi passeggeri passata alla polizia, è d'uopo innanzitutto rilevare che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, non è possibile inviare una richiesta d'aiuto con un sms al 911. Il ricorrente ha poi rettificato questa allegazione in sede ricorsuale ed ha dichiarato di non avere inviato il messaggio al 911, ma di averlo inviato ad un suo amico poliziotto, spiegando che l'incongruenza era dovuta al fatto che non voleva che l'interprete nigeriano presente all'audizione potesse trascrivere il numero di telefono dell'agente di polizia e in secondo luogo con il fatto che non voleva che il poliziotto venisse a sapere che lui fosse espatriato. Queste spiegazioni sono tutt'altro che convincenti e sono perdipiù contraddittorie. La censura riguardo al fatto che non volesse che l'interprete trascrivesse il numero dell'agente nigeriano va deserta. L'interessato era infatti a conoscenza del fatto che tutte le persone presenti all'audizione sottostavano all'obbligo del segreto d'ufficio per quanto riguardava le sue dichiarazioni. Inoltre, se avesse davvero inviato il messaggio ad un suo amico poliziotto, nell'audizione sui motivi d'asilo, alla domanda del perché non avesse fatto una telefonata invece di inviare un sms, non avrebbe risposto che non era fattibile perché non sapeva chi riceveva la telefonata e perché non voleva che si sapesse chi lui fosse (cfr. verbale 2, pag. 9 D86-88). Invero se aveva il numero dell'agente di polizia, era lo stesso agente che avrebbe ricevuto la telefonata e avrebbe anche saputo dalla parte di chi proveniva questa telefonata. E alla domanda di chi fosse ad occuparsi delle sue pratiche non avrebbe risposto
D-4155/2013 Pagina 10 che lui era soltanto un informatore della polizia e non sapeva chi fossero gli agenti (cfr. verbale 2, pag. 11, D123-124). Inoltre se fosse vero che conoscesse questo poliziotto avrebbe potuto chiedergli aiuto dopo essere stato aggredito ed avere ricevuto le minacce di morte. È poi piuttosto improbabile che, dopo l'invio della richiesta di aiuto, la polizia sia riuscita a rintracciare il pullmino dell'interessato e a fermarlo nel traffico di una megalopoli come Lagos. In aggiunta, appare inoltre contrario alla logica dell'agire e di conseguenza poco plausibile che il ricorrente, dopo le tre aggressioni subite, abbia continuato a lavorare sulla tratta Lagos-Jos, a fornire informazioni alla polizia e abbia vissuto allo stesso domicilio fino al suo espatrio come se nulla fosse. È lecito osservare che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, se una persona fosse minacciata, aggredita più volte e si sentisse davvero in pericolo di vita come asserito dal ricorrente, non continuerebbe a fare la stessa vita senza cambiare le sue abitudini o adottare qualche misura di sicurezza, ma cercherebbe di nascondersi e rendersi immediatamente irreperibile. Nemmeno quanto addotto nel ricorso, ovvero che avrebbe cercato di vivere con prudenza nascondendosi, può indurre il Tribunale ad una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Per quel che concerne il sequestro del pullmino e l'essere arrestato per due giorni, che il ricorrente ha giustificato come "parità di trattamento" con i suoi passeggeri, è poco credibile che la polizia lo abbia arrestato così a lungo e gli abbia sequestrato il furgone e il registro (cfr. verbale 2, pag. 6, D48-49), unicamente per trattarlo come gli altri passeggeri. Infine le allegazioni del ricorrente sono contraddittorie, poiché, per esempio, l'interessato ha inizialmente dichiarato di non sapere chi fossero le persone da lui trasportate, per poi affermare di avere sempre tenuto un registro con l'identità di tutti i passeggeri che trasportava (cfr. verbale 1, pagg. 8 e 9; verbale 2, pagg. 5 e 6, D40-45). Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore non collimano nemmeno le dichiarazioni dell'interessato circa l'intenzione di espatriare e la richiesta del visto. Egli ha infatti dapprima affermato di avere chiesto il visto per espatriare nel (...) del 2012 dopo l'aggressione di Jos (cfr. verbale 1, pagg. 7 e 9) per poi contraddirsi nella seconda audizione ed affermare di aver già avuto l'intenzione di espatriare in (...) 2012 prima della morte del padre (cfr. verbale 2, pag. 2, D5).
D-4155/2013 Pagina 11 Si può poi aggiungere che l'interessato ha dichiarato di essere giunto in Svizzera per chiedere protezione. Tuttavia una volta arrivato a Zurigo è rimasto in Svizzera solo qualche giorno, ripartendo in seguito in treno verso Oslo per visitare un amico, ed è soltanto dopo essere stato fermato e controllato dalle autorità norvegesi che ha chiesto asilo (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 6; verbale 2, pag. 4, D22-23). Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM. In conclusione, alla luce delle evocate dichiarazioni non sufficientemente motivate e circostanziate, incompatibili con l'esperienza generale della vita o della logica dell'agire e contraddittorie, vi è ragione di concludere che le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, ne consegue che il ricorso, in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente, nella fattispecie, non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr).
D-4155/2013 Pagina 12 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
D-4155/2013 Pagina 13 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF 2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Nigeria, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Nigeria sia in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione del ricorrente. Infatti è notorio che questo Paese, malgrado si verifichino occasionalmente degli scontri violenti, non conosce una
D-4155/2013 Pagina 14 situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quanto alla situazione personale del ricorrente, si rileva che egli è giovane, è istruito ed ha esperienza professionale come autista (cfr. verbale 1, pag. 4). Inoltre egli in Patria può contare sulla presenza di una solida rete sociale, in quanto vi risiedono sua moglie, i suoi due figli, tre zii e diversi cugini (cfr. verbale1, pag. 5). Quanto all'infezione al gomito di cui soffre e per cui sta efficacemente seguendo un trattamento farmacologico con degli antibiotici (cfr. verbale 2, pag. 13, D134-141), non è ostativa all'esecuzione dell'allontanamento in quanto dagli atti si evince che il ricorrente è in possesso dei medicamenti necessari al proseguio della terapia in Patria (cfr. verbale 2, pag. 13, D141). A Lagos ci sono inoltre ospedali e centri medici a cui eventualmente rivolgersi, come peraltro aveva già fatto prima di espatriare, per qualsiasi problema relativo al disturbo di salute lamentato. Visto quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto come adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole in riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 10.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti dagli atti si evince che il ricorrente dispone del suo passaporto nigeriano rilasciato il 12 marzo 2012 e valido fino all'11 marzo 2017. Questo Tribunale ritiene pertanto possibile l'esecuzione dell'allontanamento, potendosi peraltro pretendere dal ricorrente, usando della necessaria diligenza, di adoperarsi per adempiere eventuali formalità indispensabili al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 10.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento e non ha accer-
D-4155/2013 Pagina 15 tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 9 agosto 2013. 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4155/2013 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 9 agosto 2013. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
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