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Corte IV D-4128/2017
Sentenza d e l 2 1 marzo 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._______, nato il (…), Siria, patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione della SEM del 22 giugno 2017 / N (…).
D-4128/2017 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 23 dicembre 2015, i verbali d’audizione del 18 gennaio 2016 (di seguito: verbale 1) e del 15 maggio 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 22 giugno 2017, notificata il giorno seguente (cfr. atto A27), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, ritenendo però non ragionevolmente esigibile l’esecuzione dello stesso, con conseguente ammissione provvisoria, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 24 luglio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 25 luglio 2017), con cui l’insorgente ha postulato la concessione dell’asilo in svizzera; in subordine la restituzione degli atti all’autorità di prime cure per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere esentato dal versamento anticipato delle spese di giudizio, lo scritto del ricorrente del 27 luglio 2017, per mezzo del quale egli ha prodotto un nuovo mezzo di prova, la decisione incidentale del Tribunale dell’11 settembre 2017, che esentava il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, invitando nel contempo l’autorità di prima istanza ad esprimersi in merito al gravame, la risposta della SEM del 26 settembre 2017, la replica del ricorrente del 26 ottobre 2017, le ulteriori osservazioni della SEM del 5 dicembre 2017, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
D-4128/2017 Pagina 3 e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione del 22 giugno 2017, e non avendo in specie l’interessato censurato la pronuncia dell’allontanamento da parte dell’autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell’asilo e del riconoscimento dello statuto di rifugiato, che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente si è dichiarato cittadino siriano di etnia curda con ultimo domicilio a B._______, nel governatorato di al-Hasaka (cfr. verbale 1, pag. 4), che secondo le sue stesse dichiarazioni nel 2010 sarebbe stato incorporato nelle forze amate della Repubblica Araba di Siria, per svolgervi il servizio di leva; che durante l’addestramento avrebbe subito alcuni atti di nonnismo e delle punizioni; che a seguito dei primi sollevamenti popolari, l’insorgente sarebbe stato stanziato nella cittadina Al-Zabadani a far data dal 17 luglio 2011, per svolgervi compiti di polizia; che vi sarebbe rimasto dai quindici ai venti giorni; che in tale frangente, egli sarebbe dapprima stato chiamato a sorvegliare e a controllare i manifestanti; che con l’intensificarsi delle proteste, egli avrebbe assistito ad atti violenti nei confronti della popolazione; che il richiedente stesso sarebbe stato astretto ad agire nei confronti dei civili, sparando sui manifestanti su ordine dei superiori; che in seguito sarebbe stato trasferito, per poi disertare grazie all’aiuto di un commerciante
D-4128/2017 Pagina 4 di pollame; ch’egli sarebbe quindi espatriato recandosi nel Kurdistan iracheno; che dopo esservi rimasto per circa un anno, il richiedente avrebbe fatto ritorno a B._______, nel frattempo passata sotto il controllo delle milizie curde; che nel periodo successivo egli avrebbe riseduto a tratti in Siria ed a tratti in Iraq, lasciando definitivamente la regione per recarsi in Europa sul finire del 2015 (cfr. atto A6, pag. 4 e segg.; atto A20, pag. 3 e segg.), che a sostegno della sua domanda d’asilo, l’interessato ha versato agli atti una carta d’identificazione militare, una convocazione al servizio di leva ed alcuni documenti riguardanti la consegna di materiale, che nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inverosimile l’integralità delle allegazioni dell’interessato; che la SEM ha segnatamente qualificato come contraddittorie le sue dichiarazioni concernenti l’inizio del servizio di leva; che pure le affermazioni del richiedente a proposito della diserzione e del grado dell’ufficiale in comando risulterebbero gravemente discordanti; che nel corso dell’audizione sulle generalità l’interessato avrebbe inoltre omesso ogni riferimento alle azioni nei confronti dei civili nonostante gli fosse stata posta precisa domanda; che a mente dell’autorità di prime cure il racconto dei fatti occorsi ad Al-Zabadani ed in particolare dell’episodio che lo avrebbe visto nell’impossibilità di sottrarsi all’ordine di aprire il fuoco sui civili sarebbe vago, stereotipato e insufficientemente circostanziato; che del resto, nella tempistica delle allegazioni del ricorrente vi sarebbe un’evidente discrepanza, dal momento che la cronistoria degli eventi narrati, secondo le differenti letture, differirebbe di oltre un anno; che infine, i mezzi di prova prodotti non possederebbero il necessario valore probatorio, stante la notoria disponibilità all’acquisto, che nel gravame l’insorgente avversa tali valutazioni; che a suo dire, già in sede di diritto di essere sentito, egli avrebbe ricondotto le differenze con la prima audizione a proposito delle circostanze della diserzione e in merito al grado del suo superiore a delle difficoltà con il primo interprete; che inoltre, da quanto da lui dichiarato circa il fatto di aver assistito a violazioni dei diritti umani, non parrebbe potersi evincere una vera contraddittorietà, stante il fatto che parte delle risposte rese nel corso dell’audizione sulle generalità sarebbero riconducibili a domande specifiche riguardanti gruppi terroristici (che la stessa SEM avrebbe qualificato come non direttamente legate alla domanda d’asilo); che del resto, quanto all’insufficiente circostanziamento degli avvenimenti di Al-Zabadani, l’opinione dell’autorità di prima istanza non sarebbe condivisibile; che il ricorrente avrebbe infatti spiegato le mansioni che gli erano state affidate e la sorte dei sospetti fermati, così come l’evolversi della situazione e i suoi stratagemmi per tentare
D-4128/2017 Pagina 5 di non essere chiamato a compiere azioni repressive contro i manifestanti; che nel complesso, le risposte, seppur a tratti succinte, apparrebbero sufficientemente concrete e dettagliate; che quanto ai mezzi di prova prodotti, conclude il ricorrente, in mancanza di una valutazione di autenticità si necessiterebbe di attribuirgli l’usuale forza probatoria; che in definitiva, la verosimiglianza andrebbe considerata data con probabilità preponderante ed al ricorrente riconosciuto un timore fondato di persecuzioni future, che nel proprio scritto del 27 luglio 2017, l’insorgente ha prodotto un ulteriore mezzo di prova; che secondo l’annessa traduzione si tratterebbe di una convocazione a lui indirizzata dal giudice militare monocratico e facente data al 18 dicembre 2011; che il ricorrente sarebbe espatriato una decina di giorni dopo tale convocazione senza darvi seguito; che la procedura dinanzi alla giustizia militare sarebbe stata avviata a causa della sua insubordinazione; che nella medesima occasione egli ha quindi rettificato quanto allegato nel corso della procedura di prima istanza, nel senso che avrebbe disertato il 28 dicembre 2011 e non il 28 dicembre 2012, che in sede di risposta, la SEM ha anzitutto riconfermato le proprie valutazioni; che l’autorità di prime cure ha quindi rammentato come le allegazioni relative alla diserzione sarebbero grossolanamente incongruenti; che la successiva rettifica a riguardo della data della diserzione non sarebbe stata accompagnata da alcuna spiegazione; che invero, nonostante l’interessato fosse già stato confrontato in precedenza con tali incongruenze, non avrebbe colto l’occasione per modificare la data della diserzione; che del resto le incongruenze sarebbero sostanziali e pertanto non imputabili ad eventuali carenze nelle traduzione, traduzione la cui fedefacenza sarebbe inoltre stata avallata dal ricorrente stesso; che infine, a proposito della convocazione, la SEM ha constatato come le modalità di ottenimento della stessa e le ragioni della mancata produzione in prima istanza non sarebbero chiare, conto tenuto inoltre del fatto che l’insorgente non ne avrebbe nemmeno fatto menzione nel corso delle audizioni; che ad ogni modo, il valore probatorio del mezzo di prova sarebbe basso, come per tutti i documenti siriani, che nella propria replica, il ricorrente adduce aver portato con sé il documento dalla Siria ma non averlo inizialmente consegnato all’autorità intimata in quanto convinto che le sue allegazioni ed i mezzi di prova già prodotti fossero sufficienti a dimostrare il ben fondato della sua domanda di protezione,
D-4128/2017 Pagina 6 che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi); che la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d’origine; che conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi; che in altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5); che in tal senso, un’eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali; che ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall’entità della pena, quando l’incorporazione nell’esercito comporta l’esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell’interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259),
D-4128/2017 Pagina 7 che quanto alla situazione in Siria, occorre ammettere che secondo il senso della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l’incorporazione nell’esercito non vada di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6); che invero il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l’interessato sia già stato identificato come tale; che la catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell’atto di renitenza; che in una pari eventualità v’è da ritenere altamente probabile che il rifiuto di servire venga considerato quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest’ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico, atta a giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, in-
D-4128/2017 Pagina 8 fatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citata), che nel caso in esame, le dichiarazioni del ricorrente sul servizio militare risultano effettivamente contraddittorie già a proposito della data d’inizio dello stesso, ch’egli ha dapprima collocato nel 2009 (cfr. verbale 1, pag. 4) ed in seguito nel 2010 (cfr. verbale 2, pag. 5); che tuttavia, da un apprezzamento globale del resoconto dell’interessato e conto tenuto dei mezzi di prova addotti, si potrebbe quantomeno considerare che tale indicazione sia frutto di un lapsus e che ad un certo punto egli sia effettivamente stato incorporato nell’esercito siriano; che tuttavia, la questione può in specie rimanere aperta; che invero, quandanche l’insorgente sia effettivamente stato chiamato ad assolvere il servizio di leva, perché siffatta contingenza possa giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato occorrerebbe ancora ch’egli renda verosimile l’esistenza di circostanze supplementari ai sensi dei considerandi che precedono (cfr. supra), che tuttavia, proprio tali circostanze supplementari non sono in specie riscontrabili, che invero, dagli atti all’inserto non può essere dedotto che l’interessato provenga da una famiglia di oppositori al regime o che sia lui stesso stato identificato come tale dal governo siriano, che inoltre, i presunti atti di nonnismo e le punizioni, quandanche realmente svoltisi, sono notoriamente parte della vita militare e non risultano ad ogni modo di un’intensità tale da configurare una persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, che per di più, le allegazioni secondo le quali egli avrebbe disertato a causa del fatto che sarebbe stato chiamato a compiere atti vietati nei confronti della popolazione civile non adempiono ai succitati criteri di verosimiglianza, che anzitutto, è piuttosto incomprensibile che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente abbia omesso ogni riferimento a tale circostanza,
D-4128/2017 Pagina 9 nonostante la precisa domanda al riguardo da parte della SEM; che sebbene la serie di interrogativi a cui egli fa riferimento gli sia effettivamente stata sottoposta dopo un introduzione riguardante entità jihadiste, ci si poteva ad ogni modo attendere che l’interessato facesse menzione dell’evenienza vista l’asserita causalità con la fuga e la grave situazione di conflitto interiore nel quale egli ha dichiarato di essersi venuto a trovare proprio per tale motivo, che inoltre, le dichiarazioni dell’insorgente a proposito delle circostanze della sua diserzione sono incongruenti, avendo egli in un primo momento asserito essere evaso dal campo situato a Jdeidat Yabous (cfr. verbale 1, pag. 4) ed in un secondo tempo essersi reso irreperibile allorquando era di stanza a Kfeir Yabous, luogo ove sarebbe stato trasferito successivamente (cfr. verbale 2, D18, D36, D66-78); che inoltre, anche le tempistiche della narrazione risultano in ampia parte inconciliabili; che invero, il richiedente ha collocato il suo trasferimento ad Al-Zabadani al 17 luglio 2011 (cfr. verbale 2, D42), asserendo poi essere rimasto in loco per quindici o venti giorni (cfr. verbale 2, D44 e D45) prima di essere stanziato a Jdeidat Yabous per un solo giorno (cfr. verbale 2, D66-68) ed in seguito a Kfeir Yabous, ove si sarebbe trattenuto per ulteriori quindici o venti giorni prima di disertare (cfr. verbale 2, D75-77); che pertanto la data della presunta diserzione ottenibile dalla sovrapposizione di tali periodi, dovrebbe corrispondere ad un intervallo compreso tra la metà e la fine dell’agosto 2011; che tuttavia il richiedente ha a più riprese ribadito aver disertato il 28 dicembre 2012 (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, D12 e D46); che inoltre, in occasione del suo scritto del 27 luglio 2017, egli ha fornito una terza versione incompatibile, collocando tale evenienza il 28 dicembre 2011; che del resto anche le allegazioni a proposito del definitivo abbandono della regione risultano contraddittorie, avendo il ricorrente in un primo momento addotto essersi recato in Europa allorché era tornato a vivere in Siria (cfr. verbale 1, pag. 4) mentre successivamente ha lasciato intendere che avrebbe da ultimo vissuto nel Kurdistan iracheno (cfr. verbale 2, pag. 5); che su tali presupposti, nemmeno si può ritenere che la contraddittorietà sia imputabile all’insorgere di difficoltà con l’interprete nel corso dell’audizione sulle generalità, tanto più che l’insorgente risulta aver confermato il tenore delle sue allegazioni apponendovi la firma, che occorre inoltre constatare come i fatti di Al-Zabadani siano notori e ampiamente documentati (cfr. es. SyriaUntold Cities in Revolution, Zabadani, < http://cities.syriauntold.com/citypdf/Zabadani_en_pdf.pdf >, consultato il 16.02.2018); che conseguentemente, pur potendosi iscrivere in un’ottica di plausibilità, nell’apprezzamento di un tale tipo di elementi va altresì tenuto
D-4128/2017 Pagina 10 a mente che gli stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non li abbiano vissuti in prima persona; che è dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell’autorità di prime cure, la quale, anche considerate le già evidenziate incongruenze, si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione dell’esperienza che andasse oltre la descrizione della condotta notoria delle autorità militari nei confronti della popolazione in tale frangente, che infine, nemmeno i mezzi di prova prodotti permettono di giungere ad una diversa valutazione del caso; che in primis, i documenti versati agli atti nel corso della procedura di prima istanza, quandanche autentici, attesterebbero semmai l’incorporazione del richiedente nell’esercito ma non le circostanze supplementari necessarie a giustificare un diversa valutazione del caso di specie; che allo stesso modo, quo alla convocazione allegata con ulteriore scritto in sede ricorsuale, pare del tutto inconcepibile che il ricorrente non ne abbia mai fatta menzione in precedenza pur avendola sempre avuta con sé senza versarla agli atti in quanto convinto della bastevolezza di quanto già allegato; che del resto, anche a livello contenutistico e formale il documento stesso fa sorgere forti dubbi quanto alla sua autenticità, stante la notoria disponibilità all’acquisto, l’assenza di elementi identificativi di un certo spessore ed il fatto che si tratti di una copia toner multipla di scarsissima qualità con intestazioni completate a mano, che pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)
D-4128/2017 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: