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Bundesverwaltungsgericht 14.01.2009 D-4094/2008

14 janvier 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,254 mots·~11 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-4094/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 gennaio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer, cancelliere Carlo Monti. A._______, Iraq, alias B._______, Iraq, alias C._______, Iraq, alias D._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 giugno 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4094/2008 Fatti: A. L'8 luglio 2006, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Il 24 agosto 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda ed ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria. Tale decisione è cresciuta in giudicato in data 26 settembre 2006. B. L'8 ottobre 2007, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria. In data 13 novembre 2007 anche tale decisione è cresciuta in giudicato. C. Il 13 maggio 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza, di non essere rientrato in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera e di aver soggiornato in Inghilterra nel periodo tra la prima e la seconda procedura d'asilo. Ha allegato, inoltre, che i motivi d'asilo sarebbero gli stessi fatti valere nel corso della prima procedura d'asilo. D. Il 12 giugno 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome ammissibile, esigibile e possibile. E. Il 19 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato e che gli atti di causa siano trasmessi all'UFM per una decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. F. Il 23 luglio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere Pagina 2

D-4094/2008 all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. G. Il 24 luglio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. H. Il 29 luglio 2008, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al 13 agosto 2008 per introdurre una replica. I. Il succitato termine è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. Pagina 3

D-4094/2008 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente ha allegato che nulla si sarebbe aggiunto ai motivi d'asilo fatti valere in occasione della prima procedura d'asilo in Svizzera e di aver lasciato l'Inghilterra dove aveva soggiornato per cinque mesi perché non vi si sentiva bene. Inoltre, l'insorgente non avrebbe invocato alcun motivo d'asilo ritenuto valido a determinare la qualità di rifugiato. Peraltro, la procedura d'asilo avviata l'8 luglio 2006 sarebbe definitivamente chiusa dal 26 settembre 2006. Infine, l'insorgente non avrebbe fatto valere nulla che si sia verificato dopo la conclusione della suddetta procedura. Per conseguenza, l'autorità inferiore ha considerato i fatti allegati come impropri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 4.2 Nel gravame, il ricorrente ribadisce di aver chiesto nuovamente l'asilo per gli stessi motivi in quanto non sarebbe ritornato in patria dopo la sua prima domanda d'asilo. Inoltre, l'insorgente asserisce che l'UFM non avrebbe sufficientemente approfondito la questione relativa al rinvio verso l'Iraq. Egli non avrebbe più nulla e nessuno a E._______. Peraltro, avrebbe vissuto a F._______ e non più a E._______. Oltre a ciò, i suoi genitori sarebbero deceduti e una sorella si sarebbe suicidata. Gli sarebbe soltanto rimasto un fratello poliziotto a G._______. Per di più, ha allegato di non poter tornare in patria, in quanto la situazione attuale per i curdi sarebbe troppo pericolosa e vi sarebbero continui scontri e morti. Infine, non saprebbe dove sistemarsi non avendo più nessuno. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione del provvedimento litigioso e ha quindi nuovamente proposto la reiezione del gravame. 5. 5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. Pagina 4

D-4094/2008 5.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 24 agosto 2006. 5.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). 5.4 Inoltre, l'insorgente ha pure ribadito in sede di ricorso di far valere gli stessi motivi d'asilo da lui già presentati nella prima procedura d'asilo e di non essere tornato in patria dopo la conclusione della medesima (cfr. ricorso pag. 2). Peraltro, il ricorrente non ha neanche contestato la decisione dell'UFM in questo punto. Per questi motivi non si giustifica da parte del TAF un diverso apprezzamento della fattispecie rispetto a quello di cui alla decisione dell'UFM del 24 agosto 2006. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. 8.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare Pagina 5

D-4094/2008 l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto problemi nel suo Paese con le autorità (cfr. verbale d'audizione del 18 luglio 2006, pag. 5). Infine, il TAF segnala, per sovrabbondanza, che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq – fra cui Dohuk, regione dove il ricorrente ha vissuto dalla nascita fino al 2002 – hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/4 consid. 6). 8.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 8.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Pagina 6

D-4094/2008 8.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, originario di H._______ nella provincia di Dohuk e di aver vissuto a H._______ dalla nascita fino al 2002, ossia fino all'età di 20 anni. Si sarebbe poi trasferito con la sua famiglia a G._______ dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio nel 2005 oppure il 2 giugno 2006 ([...]). Inoltre, l'insorgente è giovane e celibe. In particolare, nel corso della prima procedura d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di avere a G._______ la madre, due sorelle ed un fratello e a H._______ la famiglia del suo zio paterno nonché molti parenti della sua stirpe dei Rekani ([...]). Ora, nella seconda procedura d'asilo, l'insorgente ha asserito che sua madre e una sorella sarebbero morte, la seconda sorella sarebbe espatriata in Israele e che il suo fratello sarebbe l'unico ad essere rimasto a G._______ ([...]), senza corroborare tali allegazioni. Inoltre, l'insorgente non si è né espresso sulla famiglia di suo zio paterno, né sui parenti della sua stirpe a H._______. Peraltro, non è riuscito neanche ad indicare in che modo siano deceduti tutti i suoi parenti materni ([...]). Per conseguenza, il TAF ritiene che il ricorrente abbia ancora dei parenti se non addirittura dei membri della famiglia nel senso stretto del termine, nonché dei conoscenti a H._______, disponendo così di una rete sociale a cui rivolgersi per i primi tempi al suo rientro in patria. Peraltro, l'insorgente ha la possibilità di beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). Il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq. 8.5 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 8.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni Pagina 7

D-4094/2008 documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-4094/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - I._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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