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Bundesverwaltungsgericht 29.08.2019 D-4076/2019

29 août 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,119 mots·~11 min·6

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 7 agosto 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4076/2019

Sentenza d e l 2 9 agosto 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato (…), alias B._______, nato (…), alias C._______, nato (…), Iraq, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 7 agosto 2019 / N (…).

D-4076/2019 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 3 luglio 2019, il verbale del rilevamento dati personali del 9 luglio 2019 (di seguito: verbale 1) ed il verbale d'audizione secondo l'art. 29 LAsi del 26 luglio 2019 (cfr. atto […]-28/15, di seguito: verbale), la bozza di decisione negativa della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 5 agosto 2019, il parere sulla bozza di decisione del 6 agosto 2019, la decisione della SEM) del 7 agosto 2019, notificata il medesimo giorno, (cfr. atto […]-33/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera ammettendolo tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dello stesso, il ricorso del 13 agosto 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 agosto 2019), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine al rinvio degli atti alla SEM per una nuova decisione; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse, spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,

D-4076/2019 Pagina 3 che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 7 agosto 2019, e non avendo in specie censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, che il richiedente, cittadino iracheno proveniente da Kirkuk, lavorava come capo reparto in un'azienda (…); che egli ha dichiarato essere espatriato per i problemi avuti con H., ufficiale (…), il quale lo minacciava per permettergli di prendere del (…) senza pagarlo; che inoltre, (…) aprile 2018 mentre era alla guida della sua auto, un altro veicolo si sarebbe affiancato e sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco nella sua direzione; che

D-4076/2019 Pagina 4 egli sarebbe rimasto ferito e dopo le dimissioni dall'ospedale si sarebbe trasferito dal fratello poiché H. avrebbe continuato a minacciarlo telefonicamente; che infine, il richiedente sarebbe pure stato ricercato al suo domicilio e la sua abitazione sarebbe stata perquisita (cfr. verbale, D38), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano

D-4076/2019 Pagina 5 sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni del richiedente inverosimili in quanto non sufficientemente motivate nei punti essenziali e non compatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che in particolare, egli ritiene che il fatto che non sia riuscito a fornire il nome completo di H. o il numero di incontri non potrebbe mettere in discussione la verosimiglianza delle sue allegazioni; che nel complesso, le sue dichiarazioni dovrebbero essere ritenute verosimili, che la tesi ricorsuale non può essere seguita e come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura non adempiono alle condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi, che innanzitutto, le allegazioni del ricorrente risultano contraddittorie; che segnatamente, in merito al numero di incontri con H. il ricorrente nel corso del racconto spontaneo ha riferito di non ricordarsi il numero preciso di incontri, ma sarebbero stati circa 5 (cfr. verbale, D38); che contrariamente, a domanda precisa avrebbe riferito di averlo incontrato 7 o 8 volte (cfr. verbale, D56-D57), che in seguito, pure incongruenti risultano le dichiarazioni in merito alle coordinate temporali degli incontri con H.; che l'insorgente ha da una parte collocato l'inizio dei problemi a marzo 2018, due mesi dopo il trasferimento (cfr. verbale, D38, D39), che dall'altra ha però dichiarato di essere rimasto soltanto due mesi nell'azienda (cfr. verbale, D38); che in seguito, egli ha una volta dichiarato aver incontrato per la prima volta H. il giorno del trasferimento, ovvero il 5 gennaio 2018, mentre in un'altra occasione ha

D-4076/2019 Pagina 6 chiaramente collocato tale avvenimento dopo il trasferimento (cfr. verbale, D60, D38), che in seguito, le allegazioni del ricorrente risultano stereotipate e non sufficientemente dettagliate; che egli non è stato in grado di riferire di aver subito qualcosa di concreto né ha saputo riportare alcun insulto se non quello di ricordarsi di essere sunnita (cfr. verbale, D67-D68); che lo stesso vale anche per quanto riguarda le minacce telefoniche, le quali non sono state né concretizzate né quantificate (cfr. verbale D79-D81), che per quanto concerne l'incidente della circolazione nel quale è rimasto coinvolto l'insorgente, egli non saprebbe chi avrebbe sparato al suo veicolo (cfr. verbale, D73-D75) e lo avrebbe scoperto soltanto dopo che H. gli avrebbe telefonato (cfr. verbale, D78), che altresì, egli non è stato in grado di riferire quando avrebbe dato le sue dimissioni dall'azienda (cfr. verbale, D91-D92); che ciò risulta oltretutto poco credibile, che alla luce di tutto quanto sopra, la versione dei fatti resa dal ricorrente non potrebbe essere considerata, nel complesso, in preponderanza veritiera, che neppure quanto allegato in sede ricorsuale permette una diversa valutazione della fattispecie, che pertanto, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di fondamento, va respinto e la decisione impugnata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1

D-4076/2019 Pagina 7 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4076/2019 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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