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Bundesverwaltungsgericht 28.07.2014 D-4072/2014

28 juillet 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,077 mots·~5 min·1

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 luglio 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4072/2014

Sentenza d e l 2 8 luglio 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti

A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Marocco, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 luglio 2014 / N (…).

D-4072/2014 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 27 giugno 2014; i verbali d'audizione del 1° luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 14 luglio 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 17 luglio 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A13/1); il ricorso del 21 luglio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 luglio 2014);

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);

D-4072/2014 Pagina 3 che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione ai quali considerandi si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente sono irrilevanti ai sensi dell'asilo; che i problemi economici e la disoccupazione (cfr. verbale 1, pagg. 8 e 9 e verbale 2, D29-36, pag. 4 e D66, D68, pag. 6) sono, come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi; che neppure i problemi famigliari riscontrati in Patria, specialmente con la nuova moglie del padre (cfr. verbale 2, D32, pag. 4 e D57-58, pag. 6), sono rilevanti in materia d'asilo; che, tali tensioni non rappresentano delle persecuzioni sufficientemente intense tali da rendere impossibile la continuazione del soggiorno in Patria; che, invero, il ricorrente, dopo essersi allontanato dal padre e da sua moglie, non ha più avuto ulteriori problemi (cfr. verbale 2, D57 e D59, pag. 6); che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che, inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che, pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1); che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Marocco è possibile (art. 83 cpv. 3 LStr [RS 142.20] ed art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione in Marocco, della situazione personale del ricorrente, essendo giovane, in salute ed avendo esperienza professionale come aiuto meccanico, fruttivendolo e facchino, oltre che una solida rete sociale avendo egli vissuto a C._______ (Ma-

D-4072/2014 Pagina 4 rocco) dalla nascita fino all'espatrio, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che in conclusione, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto; le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4072/2014 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

D-4072/2014 — Bundesverwaltungsgericht 28.07.2014 D-4072/2014 — Swissrulings