Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-4056/2012
Sentenza d e l 5 ottobre 2012 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), Iran, patrocinato dall'Avv. Mario Branda, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 giugno 2012 / N […].
D-4056/2012 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 20 marzo 2008 in Svizzera; i verbali d'audizione del 14 aprile 2008 (di seguito: verbale 1), del 3 giugno 2008 e dell'8 marzo 2012 (di seguito: verbale 2); il mezzo di prova depositato dal ricorrente all'UFM il 7 maggio 2012; lo scritto del 7 giugno 2012 dell'UFM con il quale ha comunicato al ricorrente di ritenere il mezzo di prova come falsificato ed ha invitato quest'ultimo a pronunciarsi e ad indicare prove contrarie entro il 18 giugno 2012; lo scritto del ricorrente del 15 giugno 2012 con il quale ha apportato delle osservazioni circa l'analisi dell'UFM relativa al mezzo di prova; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 29 giugno 2012, notificata all'interessato in data 2 luglio 2009 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 2 agosto 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 agosto 2012); la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 17 agosto 2012 con la quale il Tribunale ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed ha invitato il ricorrente a versare entro il 3 settembre 2012 un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali effettuato dall'insorgente il 23 agosto 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
D-4056/2012 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
D-4056/2012 Pagina 4 che nell'audizione l'interessato, di etnia curda e di religione sunnita, ha dichiarato di essere cittadino iraniano nato e cresciuto a B._______ nel distretto di Marivan nella provincia del Kurdistan (verbale 1, pagg. 1 seg.); che il richiedente avrebbe avuto un rapporto sessuale con una ragazza e sarebbe stato sorpreso durante l'atto dalla di lei madre; che avrebbe lasciato l'Iran illegalmente a causa del timore di subire pene sproporzionate successivamente ad una presunta denuncia sporta contro di lui da parte della famiglia della ragazza (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 3 e 10); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'insorgente in quanto sarebbero incompatibili con la logica dell'agire e insufficientemente motivate così da dare l'impressione che gli eventi addotti non sarebbero stati vissuti personalmente dal ricorrente; che, in particolare, l'UFM ha ritenuto come sorprendente che il ricorrente si sia arrampicato sul muro e sia saltato nel cortile della casa della ragazza, quando la ragazza lo stava aspettando visto che avrebbero avuto un appuntamento; che l'UFM indica, inoltre, che non sarebbe logico, vista la presenza dei genitori nella dimora della ragazza e la consapevolezza delle conseguenza di tale atto nella società iraniana, d'aver comunque fissato l'appuntamento in tale loco e per di più di avervi consumato un rapporto sessuale; che, sarebbe illogico che la madre della ragazza avrebbe potuto sentirli giacché egli ha indicato che la finestra e la porta della cucina sarebbero state chiuse; che, inoltre, parrebbe inverosimile, contrariamente da quanto dichiarato dallo stesso, che le rispettive famiglie sarebbero state all'oscuro della loro relazione amorosa durata per oltre quattro mesi; che quo al mezzo di prova prodotto, segnatamente una presunta citazione a comparire del "Consiglio di risoluzione delle controversie" iraniano, tratterebbesi di una falsificazione essendo una semplice fotocopia sulla quale sarebbero state inserite delle iscrizioni originali; che inoltre tale documento non comporterebbe un numero d'incarto o di riferimento né una data d'emissione e lascerebbe in bianco due rubriche essenziali concernenti la notifica; che le osservazioni del ricorrente in occasione dell'esercizio del diritto di essere sentito su tale questione non sarebbero credibili e non coinciderebbero con le informazioni in materia di cui dispone l'UFM; che, di conseguenza, l'UFM ritenendo adempiute le condizioni di verosimiglianza, ha ritenuto esimersi dall'esaminare la rilevanza dei fatti allegati ed ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato; che ha pure pronuncia-
D-4056/2012 Pagina 5 to l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e ordinato l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iran, siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha avantutto lamentato la durata della procedura in prima istanza ed ha indicato le differenti attività svolte dal ricorrente che gli avrebbero permesso di integrarsi in Svizzera, allegando al ricorso il certificato delle note di procedura di qualificazione della divisione della formazione professionale del 4 luglio 2012; che, per quanto attiene al merito, il ricorrente ha concluso che le argomentazioni dell'UFM configurerebbero una violazione del diritto federale, rispettivamente un accertamento incompleto o inesatto dei fatti ed andrebbero respinte; che sulle singole contestazioni ha risposto indicando che se avesse voluto passare dalla porta invece che arrampicarsi sul muro, la ragazza avrebbe dovuto aprirgli la porta, azione che l'avrebbe sicuramente esposta alla vista di eventuali osservatori; che l'aprire e il chiudere la porta provocherebbe rumori importanti e tali rumori avrebbero potuto allertare chi si trovava nella dimora; che, inoltre, in Iran accadrebbe regolarmente che qualcuno scavalchi il muro di recinzione di una casa; che, l'UFM avrebbe commesso un errore nel voler seguire la logica che prevarrebbe nella nostra società dove due persone non avrebbero difficoltà ad incontrarsi; che non sarebbe illogico che, nonostante la consapevolezza delle conseguenze, si sarebbe comunque incontrato con la ragazza e avrebbe intrattenuto un rapporto sessuale; che il fatto che la madre della ragazza avrebbe sentito dei rumori sarebbe senz'altro possibile, oltre che verosimile, visto che il locale dove i due si sarebbero incontrati sarebbe stato poco distante dalla casa; che ha indicato inoltre che se l'UFM avesse davvero giudicato le allegazioni del ricorrente come lacunose e stringate non avrebbe dovuto fare altro che porre domande complementari; che, per giunta, se i genitori fossero stati veramente a conoscenza di tale tresca sarebbero sicuramente intervenuti perché non avrebbero sicuramente mai tollerato tale situazione; che circa il mezzo di prova che l'UFM ha ritenuto come falsificato, il ricorrente fa osservare che lo avrebbe ricevuto dai propri genitori che si troverebbero a tuttora in patria; che poi, il fatto che sia una semplice fotocopia non avrebbe alcuna importanza; che, infatti, quello che sarebbe importante in tale documento sarebbe il contenuto; che infatti anche dalle nostre latitudini, i documenti prodotti dall'amministrazione costituirebbero il risultato di un processo di fotocopiatura sui quali poi verrebbero inseriti elementi in originale; che la mancanza del numero di ruolo su detto documento sarebbe giustificata dal fatto che il numero verrebbe assegnato so-
D-4056/2012 Pagina 6 lo una volta interrogato l'interessato; che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, la rubrica concernente la notifica non sarebbe stata lasciata in bianco, bensì vi sarebbe scritta la data; che non vi sarebbe una rubrica prevista per la data dell'allestimento del documento, per il che si evincerebbe che per l'autorità iraniana ciò che conta sarebbe la data di notifica, la quale, con ogni probabilità, corrisponderebbe alla data dell'emissione; che quo alle due rubriche difettose concernenti la notifica, egli ha indicato che tale documento, non essendo stato notificato direttamente al destinatario, difetti della firma dello stesso e delle sue generalità; che lo stesso ragionamento varrebbe altresì per la rubrica dell'indicazione del luogo di conferma ufficiale della notifica; che, infine, ha aggiunto che anche a voler ammettere che il documento non sia autentico, ciò non significherebbe ancora che quanto da lui riferito sia falso; che circa l'allontanamento il ricorrente ha indicato che un rientro in Iran lo esporrebbe a grave pericolo per la sua incolumità visto quanto da lui narrato e soprattutto a causa della sua uscita illegale dal paese; che, inoltre occorrerebbe tenere conto del tempo trascorso dal deposito della domanda d'asilo e le aspettative che sarebbero così generate nell'insorgente che avrebbe compiuto considerevoli sforzi per integrarsi in Svizzera; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; in via sussidiaria egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria e l'annullamento della confisca del mezzo di prova, ovvero della citazione a comparire; che in limine va osservato che criticare ora la lunghezza della procedura risulta per lo meno pretestuoso, non risultando che egli si sia particolarmente prodigato per sollecitare l'evasione della pratica, non potendosi quindi da ciò dedurre alcun diritto particolare; che questo Tribunale osserva avantutto che uno degli elementi centrali su cui l'autorità inferiore si è fondata per concludere all'inverosimiglianza delle allegazioni è proprio la questione dell'autenticità del mezzo di prova prodotto, ossia la citazione a comparire; che essa ha ritenuto che il mezzo di prova sarebbe stato falsificato, nella misura in cui costituisce una semplice fotocopia sulla quale sarebbero state apposte iscrizioni in originale; che, altresì, il documento non com-
D-4056/2012 Pagina 7 porterebbe un numero d'incarto o di riferimento né una data di emissione e lascerebbe in bianco due rubriche essenziali concernenti la notifica; che contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, per il ricorrente, il fatto che il documento costituisca una semplice fotocopia non sarebbe segno di falsificazione e nemmeno dalla mancanza del numero di dossier si potrebbe concludere alla falsificazione; che, infatti, il documento indirizzato al ricorrente non avrebbe un numero di attribuzione in quanto il numero di ruolo verrebbe attribuito solo una volta che il destinatario della citazione a comparire viene effettivamente sentito o interrogato; che, altresì il ricorrente ha contestato l'assenza della data di allestimento indicando che la suddetta data corrisponderebbe a quella della notifica, ovvero il "12 del mese Tir" non essendovi nella fattispecie una finca dedicata alla data d'emissione di tale mezzo di prova; che, infine, giusta peraltro il racconto del ricorrente, due rubriche concernenti la notifica sarebbero state lasciate in bianco in quanto tale documento non sarebbe stato notificato direttamente all'interessato; che secondo l'Ufficio, le osservazioni del ricorrente circa l'autenticità del documento non sarebbero credibili e non coinciderebbero con le informazioni in materia di cui dispone l'autorità; che per i motivi addotti, il ricorrente ravvisa una violazione del diritto federale, rispettivamente una accertamento incompleto o inesatto dei fatti; che v'è in particolare un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, allorquando la decisione impugnata si fonda, tra l'altro, su mezzi di prova apprezzati in un modo inappropriato (cfr. OLIVIER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, ad art. 49, n. 37, pag. 993); che in casu, a mente di questo Tribunale, se da una parte dalle tavole processuali non si evince di quali informazioni l'autorità inferiore dovrebbe essere in possesso per giungere alla conclusione che il documento risulti falsificato, d'altra parte le osservazioni del ricorrente circa l'autenticità del documento non sembrano d'acchito prive di fondamento logico; che nulla s'è detto poi sulla qualità del timbro apposto sul documento; che quindi, pur senza mettere in questione l'accuratezza dell'analisi interna, visto che il documento costituisce in casu un elemento concreto su
D-4056/2012 Pagina 8 cui l'Ufficio fonda la sua analisi e che potrebbe costituire un tassello nell'esame della fattispecie, la scrivente autorità non può accontentarsi di generali informazioni che l'Ufficio pretende avere senza ulteriormente indicare a quali fonti avrebbe attinto o sulla base di quali accertamenti sarebbe giunto alle sue conclusioni, ed è quindi d'uopo disporre di elementi più certi per permettere a questa autorità di esprimere in modo fondato il proprio giudizio; che, in altre parole, per poter disporre di un substrato fattuale completo, l'autorità avrebbe dovuto, in presenza di valide ragioni, procedere o disporre indagini supplementari e versarne agli atti le risultanze; che peraltro, in questa circostanza il Tribunale non ha nemmeno sufficienti elementi per potersi pronunciare sul punto del dispositivo relativo alla confisca del documento; che visto quanto precede s'impone che l'autorità inferiore completi l'accertamento dei fatti e motivi le conclusioni a cui giunge, non incombendo in questo caso a questo Tribunale ovviare al vizio del provvedimento impugnato; che nell'esito, il ricorso è accolto, la decisione del 29 giugno 2012 annullata e gli atti di causa trasmessi all'UFM per sottoporre a verifica del mezzo di prova, per esempio, tramite perizia oppure una domanda d'ambasciata onde stabilire l'autenticità del documento nonché di accertare l'originale apposizione del timbro sul documento; che dipoi, effettuati gli accertamenti indicati, pronunciarsi nuovamente sulla domanda; che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA); che ritenuto che il ricorrente ha già versato il 23 agosto 2012 un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, tale ammontare gli sarà rimborsato dalla cassa del Tribunale; che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese
D-4056/2012 Pagina 9 ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che, nonostante il ricorrente rappresentato abbia protestato le ripetibili nelle conclusioni ricorsuali, non ha presentato al Tribunale una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF), per il che l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 300.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4056/2012 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM del 29 giugno 2012 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia, una volta esperite le indagini ai sensi dei considerandi, di una nuova decisione. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, versato dal ricorrente il 23 agosto 2012, verrà rimborsato dalla cassa del Tribunale. 3. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 300.– a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: