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Bundesverwaltungsgericht 18.11.2020 D-4034/2020

18 novembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·7,366 mots·~37 min·3

Résumé

Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame) | Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione della SEM del 10 luglio 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4034/2020

Sentenza d e l 1 8 novembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jeannine Scherrer-Bänziger, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nato il (…), Iran, rappresentato dall’avv. Pascal Delprete e dal MLaw Elios Suffiotti, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Esecuzione dell’allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione della SEM del 10 luglio 2020 / N (…).

D-4034/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il (…) dicembre 2015, l’interessato, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2). A.b Sentito l’(…) dicembre 2015 nel corso di un’audizione sui dati personali (cfr. atto A7/12), nonché rispettivamente il (…) settembre 2016 (cfr. atto A18/22), il (…) ottobre 2016 (cfr. atti A21/3 e A22/27) ed il (…) agosto 2017 (cfr. atto A24/14) sui suoi motivi d’asilo, il richiedente, asserito cittadino iraniano, di etnia curda, originario di B._______, nell’C._______ (Iran), ha dichiarato di essere espatriato dall’Iran a causa di alcune problematiche che avrebbe riscontrato durante il servizio militare nell’ottobre del 2015. In merito alle stesse, egli ha segnatamente riferito che durante un’ispezione, una squadra investigativa militare, avrebbe rinvenuto delle fotografie che ritraevano l’interessato in assetti e contesti marziali, nonché un portafoglio con apposta un’effige di una bandiera del D._______ ed un deodorante di marca E._______. A causa di tali oggetti, egli sarebbe in seguito stato maltrattato e perquisito dai medesimi investigatori militari, nonché invitato a sottoscrivere un verbale di confisca degli oggetti predetti. Infine, sarebbe stato arrestato e trasferito in una cella militare provvisoria, situata in loco. Il (…) 2015, ovvero dopo quattro notti trascorse nel precitato luogo detentivo, egli sarebbe riuscito ad evadere grazie all’aiuto prestatogli da un altro militare di etnia (…), che avrebbe conosciuto durante la prima notte di prigionia, ed all’intercessione di un’altra persona. Il richiedente si sarebbe dapprima recato ad F._______ da una parente ed in seguito sarebbe espatriato verso la G._______, illegalmente, l’(…) 2015. A.c Per il tramite della decisione del 27 agosto 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha negato la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del predetto provvedimento. Nella sua decisione, l’autorità sopra nominata, ha in particolare dapprima rilevato come le dichiarazioni circa gli avvenimenti che il richiedente avrebbe vissuto durante il servizio militare – l’arresto, l’evasione dal carcere e la diserzione – e che lo avrebbero condotto all’espatrio per la loro contraddittorietà, genericità ed illogicità, non fossero verosimili ai sensi dell’art. 7 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). In seguito la SEM ha ritenuto che né la situazione presente nel suo Paese d’origine, né degli ostacoli personali, si opponessero all’ammissibilità, esigibilità e possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato.

D-4034/2020 Pagina 3 A.d Con sentenza D-5545/2018 del 24 gennaio 2020, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha respinto il ricorso presentato il 28 settembre 2018. Il Tribunale ha segnatamente ritenuto le allegazioni del ricorrente, nel loro complesso, come inattendibili, sia concernente il presunto fermo che la consequenziale diserzione (cfr. consid. 5). Alla luce di tali considerazioni, ha inoltre concluso che il solo fatto che l’insorgente sia stato incorporato nell’esercito per espletare il servizio militare non costituisce un pregiudizio pertinente in materia d’asilo. Ad uguale assunto è giunto pure concernente l’eventualità di una sanzione per renitenza e diserzione, in condizioni normali (cfr. consid. 6). Il Tribunale ha infine considerato che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente fosse ammissibile, ragionevolmente esigibile – sia tenuto conto del contesto vigente in Iran che della situazione personale dell’insorgente – nonché possibile. A.e Il 4 febbraio 2020, la SEM ha fissato all’interessato un nuovo termine di partenza, al (…), per lasciare la Svizzera (cfr. atto A37/3). B. B.a Con atto del 1° aprile 2020, A._______, ha chiesto alla SEM la riconsiderazione della sua decisione del 27 agosto 2018, postulando in via cautelare la sospensione della decisione di allontanamento dalla Svizzera ed in via principale che la sua “domanda di riesame” fosse accolta, con consequenziale annullamento della decisione dell’autorità inferiore del 27 agosto 2018 e la ripresa della procedura d’asilo in Svizzera, con la sospensione della decisione d’allontanamento dalla Svizzera. L’interessato, nella sua scrittura, ha segnatamente sollevato un deterioramento del rispetto dei diritti umani in Iran, di cui l’autorità inferiore non avrebbe tenuto adeguatamente conto nella sua decisione, in particolare delle minoranze e della dissidenza. A supporto di tali sue allegazioni, ha prodotto un estratto del rapporto del 2019 di H._______ relativo l’Iran (pag. 23-26; dal titolo: “[…]”, che il Tribunale ha anche consultato per la presente disamina agli indirizzi internet seguenti: < […] > e < […] >, entrambi consultati da ultimo il 29 settembre 2020, ove il rapporto risulta pubblicato il (…) febbraio 2020; di seguito: doc. 8), il rapporto dell’(…), (…) ([…]), del (…) agosto 2019 (di seguito: doc. 7), nonché un ulteriore rapporto di H._______, intitolato: “(…)”, pubblicato il (…) giugno 2019. Egli, a fronte della situazione nel suo Paese d’origine, in quanto disertore, evaso dal carcere ed espatriato all’estero, oltreché di origine curda, rischierebbe di subire delle ritorsioni da parte delle autorità iraniane nel caso di un suo

D-4034/2020 Pagina 4 ritorno in patria. Il richiedente ha inoltre fatto valere il timore che i suoi famigliari proverebbero di essere vittime di rappresaglie da parte del regime iraniano, e per questo i contatti con i medesimi sarebbero molto infrequenti. Infine si è prevalso della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Coronavirus (denominato anche “Covid-19”) presente in Iran e della mala gestione della stessa, anche dal profilo della divulgazione delle informazioni, da parte del governo iraniano, per ritenere come inesigibile il suo ritorno in Iran, a causa di un rischio per la sua incolumità. B.b Con scritto del 9 aprile 2020 al Tribunale, l’autorità inferiore ha trasmesso al predetto la domanda del 1° aprile 2020 dell’interessato, in quanto, a parte per il motivo relativo all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, le restanti argomentazioni sarebbero costitutive di motivi di revisione, e quindi esulerebbero dalla competenza funzionale della SEM. B.c Per mezzo della sentenza D-1973/2020 del 4 maggio 2020, il Tribunale qualificando dapprima la domanda del 1° aprile 2020 quale domanda di revisione della sentenza del Tribunale D-5545/2018 del 24 gennaio 2020 (cfr. consid. 3), ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, la predetta domanda in quanto istanza di revisione. Ha per il resto, ritrasmesso la domanda del 1° aprile 2020 alla SEM perché procedesse secondo i consid. 4.3 e 5 della medesima sentenza. Il Tribunale ha in particolare considerato come le asserzioni dell’interessato in relazione al timore generico che nutrirebbero i suoi famigliari di subire delle repressioni da parte delle autorità, come pure circa degli eventi che avrebbero riguardato un fratello dell’insorgente, fossero intempestivi ai sensi dell’art. 124 lett. d LTF. Anche volendo ammetterne la predetta tempestività, il Tribunale ha comunque ritenuto tardivi tali argomenti, non entrando nel merito degli stessi (cfr. consid. 4.1). Ad uguale conclusione è giunto il Tribunale per le allegazioni e mezzi di prova presentati a sostegno della situazione previgente in Iran. In tale contesto ha inoltre segnalato come tale situazione, anche dal profilo dei diritti dell’uomo e delle minoranze, fosse già nota al Tribunale al momento della presa di decisione di cui alla sentenza resa il 24 gennaio 2020, nonché che i mezzi di prova presentati dall’istante non avrebbero comunque d’acchito mutato l’apprezzamento del Tribunale circa il rifiuto della concessione dell’asilo e l’ammissibilità e l’esigibilità della misura d’esecuzione dell’allontanamento. Inoltre, egli si sarebbe prevalso, per motivare delle eventuali future rappresaglie da parte delle autorità iraniane, di elementi quali la fuga dal carcere e la diserzione, che sarebbero già stati ritenuti inverosimili dal Tribunale nella

D-4034/2020 Pagina 5 procedura ordinaria di cui alla sentenza del 24 gennaio 2020. Proseguendo nell’analisi, il Tribunale ha ritenuto come, in relazione alla sua origine curda ed al fatto di essere espatriato, l’istante non avrebbe spiegato come i documenti prodotti con la domanda del 1° aprile 2020 lo concernerebbero direttamente ed implicherebbero un cambiamento rilevante nella sua situazione personale rispetto a quanto già statuito nella sentenza del Tribunale D-5545/2018 (cfr. consid. 4.2). Infine il Tribunale ha ritenuto la SEM competente funzionalmente circa il rapporto di H._______ del (…) febbraio 2020 prodotto in causa dall’interessato, in quanto mezzo di prova posteriore alla sentenza D-5545/2018 del 24 gennaio 2020, nonché per le dichiarazioni dell’istante inerenti la situazione pandemica dovuta al Covid-19. Pertanto, ha ritrasmesso all’autorità inferiore la domanda perché trattasse le predette argomentazioni, impregiudicate le questioni di ricevibilità o di merito in quanto domanda di riesame rispettivamente domanda multipla (cfr. consid. 4.3 e 5). C. Con decisione del 10 luglio 2020, notificata il 13 luglio 2020 (cfr. risultanze processuali: avviso di ricevimento; atto SEM n. […]-6/1) la SEM si è pertanto investita delle succitate argomentazioni e mezzo di prova presentati dall’interessato con la richiesta del 1° aprile 2020, qualificandola in tal senso quale domanda di riesame, respingendola. Ha inoltre pronunciato che la decisione del 27 agosto 2018 è passata in giudicato ed è esecutiva, ha esonerato il richiedente dal versamento di un emolumento, ha revocato la sospensione dell’allontanamento ed ha tolto l’effetto sospensivo al ricorso. Nella sua decisione, l’autorità di prime cure, ha ritenuto in sostanza come il rapporto di H._______ del (…) febbraio 2020, fosse stato presentato tardivamente, ma comunque darebbe atto di una situazione generale che non concernerebbe però direttamente il richiedente. Per il che, il predetto documento non sarebbe suscettibile di modificare l’apprezzamento espresso dalla SEM circa l’inverosimiglianza e l’irrilevanza dei motivi dell’espatrio dell’interessato come pure relativo all’ammissibilità ed all’esigibilità del suo allontanamento. Per quanto attinente invece la situazione sanitaria in Iran dovuta al Coronavirus, a mente della SEM – esimendosi dapprima dal pronunciarsi sulla gestione della crisi sanitaria da parte delle autorità iraniane come pure sulla reale portata della malattia da Coronavirus in Iran – non vi sarebbero degli elementi che indichino che egli possa essere esposto ad un pericolo concreto in Iran, vista la sua giovane età ed il suo buono stato di salute. Tuttavia, anche se tale fosse l’evenienza, la situazione legata alla pandemia di Covid-19, non sarebbe ostativa all’ese-

D-4034/2020 Pagina 6 cuzione dell’allontanamento dell’interessato, in quanto di carattere temporaneo, e quindi, di convesso, non comportandone la pronuncia dell’ammissione provvisoria. D. Il 12 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), l’insorgente si è aggravato con ricorso in tedesco al Tribunale, postulando a titolo precauzionale la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, nonché che la decisione d’allontanamento e d’esecuzione della predetta misura siano procrastinati. A titolo principale ha chiesto l’annullamento della decisione della SEM del 10 luglio 2020, l’annullamento dei punti relativi all’allontanamento ed all’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato e la conseguente concessione dell’ammissione provvisoria allo stesso, il tutto con protesta di ripetibili e senza costi e spese a carico dell’interessato. Nel suo atto ricorsuale, l’insorgente ha dapprima riferito che la situazione attuale e generale in Iran sarebbe a tal punto critica, che il suo rinvio risulterebbe essere inammissibile ed inesigibile, sia per motivi sanitari dovuti all’emergenza pandemica del Coronavirus, che per ostacoli personali. Invero, dal profilo dell’inesigibilità del suo allontanamento, in primo luogo, il legislatore iraniano avrebbe recentemente approvato una nuova normativa, che prevedrebbe di poter punire con la pena capitale, una persona che infetterebbe qualcun altro con il Coronavirus, ciò allorché tale persona non porta la maschera o non prenda le misure necessarie. Tuttavia, le maschere in Iran sarebbero difficilmente reperibili, e pertanto la situazione generale in tale Paese sarebbe da ritenere come critica ed un rinvio del richiedente asilo come inesigibile. Inoltre il governo iraniano avrebbe delle enormi difficoltà nella gestione della pandemia in Iran, uno dei Paesi più seriamente interessati dalla propagazione del Covid-19, e le informazioni riguardo alla stessa sarebbero molto superficiali, onde tacere il vero numero di infezioni e decessi dovuti al virus. A causa della mancanza di misure statali necessarie e della carenza di strumenti medici, ciò comporterebbe per il ricorrente un concreto pericolo in caso di un suo ritorno in patria, in quanto con una verosimiglianza preponderante egli sarebbe infettato dal virus, ed in tale contesto sarebbe impossibile per lui di ottenere le necessarie cure mediche. In secondo luogo, essendo che il richiedente asilo è fuggito dall’Iran ed ha introdotto una domanda d’asilo in Svizzera, difficilmente avrà delle possibilità di potersi reintegrare in patria, essendo che di regola, una persona che ha presentato all’estero una domanda d’asilo, non reperirebbe alcun luogo di studio o di lavoro in Iran. Egli si sarebbe peraltro molto ben integrato in Svizzera. Inoltre, non apparirebbero neppure del tutto ipotetiche delle ulteriori ritorsioni che il ricorrente

D-4034/2020 Pagina 7 potrebbe subire dalle autorità del suo Paese d’origine, al momento del suo ritorno in Iran, ove egli verrà chiamato dalle medesime a spiegare i motivi della sua assenza dallo stesso. Dal profilo dell’inammissibilità, l’insorgente ha osservato come il suo rinvio nel Paese d’origine violerebbe gli art. 3 e 6 CEDU (RS 0.101). Invero, sotto l’aspetto dell’art. 3 CEDU, egli a causa della sua fuga durante l’espletamento del servizio militare, potrebbe realmente e plausibilmente subire tortura o trattamenti inumani. In merito alla sua situazione, i famigliari presenti in Iran, non gli darebbero per timore alcuna informazione. Inoltre, sarebbe notorio che chiunque partecipi in Iran a delle dimostrazioni, sarebbe passibile di repressioni da parte delle autorità. Il rinvio del ricorrente sarebbe contrario anche all’art. 6 CEDU, a causa della situazione dei diritti dell’uomo presente in Iran, che sarebbe stata in particolare denunciata da H._______ nel rapporto del 2019 prodotto in causa. In tale contesto, sarebbe più che verosimile, che al ritorno del ricorrente in Iran, verrà avviata contro di lui una procedura che violerà l’art. 6 CEDU. Questo in quanto il richiedente verrà invitato dalle autorità poiché fuggito dall’Iran e visto la presentazione di una domanda in Svizzera. In realtà, sia la famiglia del ricorrente che quest’ultimo, sarebbero già stati contattati dalle autorità iraniane perché egli spieghi la sua situazione. A fronte di tali evenienze, la decisione della SEM sarebbe lacunosa su diversi aspetti, non avendo considerato adeguatamente né la situazione sanitaria vigente in Iran, né la nuova legislazione a causa della quale l’interessato sarebbe in pericolo, né del contesto reintegrativo nello Stato d’origine e del fatto che il richiedente si sia integrato con successo in Svizzera. In particolare, il richiedente censura la conclusione dell’autorità inferiore circa la sua giovane età ed il suo stato di salute, in quanto tali elementi non lo proteggerebbero da un’infezione da Coronavirus come ormai risaputo. Infine, la pandemia non sarebbe di durata provvisoria come ritenuto dalla SEM nella decisione avversata, poiché sino a metà del 2021 non ci sarà alcun vaccino, e quindi la situazione di necessità dal profilo sanitario durerà più di dodici mesi. A sostegno delle sue allegazioni, il ricorrente ha presentato con il gravame: copia di diversi articoli tratti da svariati portali internet in lingua straniera, tradotti liberamente in tedesco, datati dal (…) luglio 2020 al (…) luglio 2020 (cfr. sub doc. B al ricorso; di seguito: doc. 1); copia di un attestato di lavoro del (…) dell’(…) del I._______ (cfr. sub doc. C al ricorso; di seguito: doc. 2); copia di un articolo online di (…), intitolato “(…)” del (…) agosto 2020 (cfr. sub doc. D al ricorso; di seguito: doc. 3); due ulteriori copie di articoli della (…) del (…) agosto 2020 in lingua inglese, relativi i numeri di infezioni e di morti per Covid-19 in Iran (cfr. sub doc. E e doc. F; di seguito: doc. 4 e

D-4034/2020 Pagina 8 doc. 5); copia di un articolo online di (…), intitolato “(…)” del (…) agosto 2020 (cfr. sub doc. G; di seguito: doc. 6). Ha inoltre nuovamente introdotto copia del rapporto dell’(…), (…) ([…]), (…), del (…), intitolato “(…)”, pubblicato il (…) agosto 2019 (cfr. sub doc. H; già supra doc. 7), nonché pure copia dell’estratto del rapporto di H._______ del 2019 inerente l’Iran e pubblicato il (…) febbraio 2020 (cfr. sub doc. I, già supra doc. 8), documenti già presentati con la domanda del 1° aprile 2020 (cfr. supra lett. B.a). E. E.a Il Tribunale, con decisione incidentale del 14 agosto 2020, ha accolto la domanda volta alla restituzione dell’effetto sospensivo presentata dal ricorrente, concedendo pertanto lo stesso al ricorso, e pronunciando che il richiedente possa attendere l’esito della presente procedura in Svizzera, nonché che il procedimento si svolga in italiano. Ha inoltre invitato il ricorrente a versare, entro il 31 agosto 2020, un anticipo di CHF 1'500.– a copertura delle presumibili spese processuali. E.b L’anticipo richiesto è stato versato tempestivamente dal ricorrente in data 21 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), ciò che il ricorrente ha pure attestato con sua missiva del 27 agosto 2020. F. Con atto del 2 ottobre 2020 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha proposto delle osservazioni completive al suo ricorso del 12 agosto 2020, ribadendo essenzialmente le allegazioni e conclusioni già esposte nel predetto, circa l’inammissibilità e l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, nonché chiedendo a titolo preliminare che i fatti ed i mezzi di prova nuovi presentati con il medesimo complemento siano ammessi. A supporto delle sue asserzioni, egli ha presentato quale nuova documentazione: copia dell’articolo online della (…) del (…) agosto 2020 intitolato: “(…)” (cfr. sub doc. M; di seguito: doc. 9); copia dell’articolo online di (…) del (…) settembre 2020, dal titolo: “(…)” (cfr. sub doc. N; di seguito: doc. 10); copia dell’articolo online di (…) del (…) settembre 2020, con il titolo: “(…)” (cfr. sub doc. O, di seguito: doc. 11); copia dell’articolo di H._______ del (…) settembre 2020, intitolato: “(…)” (cfr. sub doc. P, di seguito: doc. 12); copia del rapporto di H._______ del (…) settembre 2020, in lingua inglese e dal titolo: “(…)” (cfr. sub doc. Q e doc. R, di seguito: doc. 13).

D-4034/2020 Pagina 9 G. Il 28 ottobre 2020 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata: 29 ottobre 2020), l’insorgente ha inoltrato al Tribunale un ulteriore complemento al ricorso del 12 agosto 2020. Con il medesimo egli ritiene in sostanza che dal primo complemento al gravame proposto il 2 ottobre 2020, la situazione iraniana dal profilo della situazione sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus, si sia ulteriormente aggravata, tanto da essere stato posto dall’(…) come uno Stato con rischio elevato di contagio per Covid-19. Ha quindi ribadito l’inesigibilità della misura d’allontanamento per il ricorrente, riconfermandosi per il resto nelle sue precedenti asserzioni e conclusioni. A supporto delle sue allegazioni, ha prodotto quali nuovi documenti: copia delle Ordinanze sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID- 19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RS 818.101.27; cfr. sub doc. S e T, di seguito: doc. 14); e copia di un articolo pubblicato in “(…)” del (…) ottobre 2020, intitolato: “(…)” (cfr. sub doc. U; di seguito: doc. 15). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

D-4034/2020 Pagina 10 2. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nel caso presente, occorre in limine esaminare se l’autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto del 1° aprile 2020 del ricorrente come una domanda di riesame ai sensi dell’art. 111b LAsi in relazione con gli art. 66-68 PA (disposti applicati per analogia). 4.2 4.2.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un’autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l’hanno dedotto dall’art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). La domanda di riesame è altresì regolamentata dalla legislazione in materia d’asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza, un’autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta se non nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una “domanda di riconsiderazione qualificata”, ossia una domanda per il cui tramite l’interessato si avvale di motivi di revisione previsti all’art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una “domanda di adattamento”, vale a dire nel caso in cui l’interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti,

D-4034/2020 Pagina 11 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente dalla “domanda di riconsiderazione qualificata” in materia d’asilo la “domanda di adattamento” può vertere unicamente su aspetti relativi all’esecuzione dell’allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1998 n. 1). Tuttavia, una domanda di riesame può essere fondata anche su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale di seconda istanza ma che riguardi fatti anteriori, posto che una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3, AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA). 4.2.2 Secondo la giurisprudenza e la dottrina in materia di revisione (applicabile anche in materia di riesame), i fatti e le prove nuovi ai sensi dell’art. 66 PA, non possono comportare la revisione (o in casu il riesame) che se sono importanti e decisivi, ovvero i fatti devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; ed i mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente. Una prova è considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (cfr. DTF 144 V 245, 127 V 353 consid. 5b, 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 con riferimenti citati; cfr. anche KARIN SHERRER REBER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, ad art. 66 PA, n. 26, pag. 1357 e riferimenti citati; PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, pag. 1421 seg. e riferimenti citati). Inoltre, da una domanda di riesame risultano esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell’ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). Una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). Occorrerà quindi escludere il riesame di una decisione di prima istanza entrata in forza di cosa giudicata, allorché tende ad ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già

D-4034/2020 Pagina 12 conosciuti in procedura ordinaria o quando il richiedente lo sollecita fondandosi su dei fatti o dei mezzi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere invocati nella procedura ordinaria (art. 66 cpv. 3 PA). 4.2.3 La domanda di riesame, debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). 4.3 4.3.1 Ritornando alla presente disamina, preliminarmente il Tribunale osserva che nel suo ricorso così come nel complemento del 2 ottobre 2020, l’insorgente si prevale, tra l’altro, dell’art. 6 CEDU quale argomento per ritenere l’inammissibilità del suo rinvio verso il suo Paese d’origine. Tuttavia, tale disposizione non trova alcuna applicazione nel quadro di una decisione che porta sull’esame dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto tale questione non concerne né un diritto di carattere civile né di un’accusa penale che gli venga rivolta (cfr. sentenza del Tribunale federale 2D.41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 4.4.2). 4.3.2 Ciò posto, nella sua domanda del 1° aprile 2020 – come pure nel suo ricorso del 12 agosto 2020 e nei complementi rispettivamente del 2 ottobre 2020 e del 28 ottobre 2020 – l’interessato si è prevalso di un cambiamento della situazione vigente in Iran, sia dal profilo sanitario che dal profilo della sicurezza e del rispetto dei diritti dell’uomo. Con la stessa domanda – e nuovamente pure con il ricorso del 12 agosto 2020 –, il ricorrente ha prodotto in particolare un estratto del rapporto del 2019 di H._______ (pag. 23–26) pubblicato il (…) febbraio 2020, quindi successivamente alla sentenza del 24 gennaio 2020 del Tribunale.

Le predette evenienze tendono quindi ad ottenere un nuovo apprezzamento circa l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, in particolare sotto il profilo dell’ammissibilità e dell’esigibilità della misura, che sono qualificative di una domanda di adattamento. È quindi a giusta ragione che la SEM ha esaminato la richiesta del 1° aprile 2020 dal profilo dell’art. 111b LAsi. 4.4 Appartiene a colui che deposita una domanda di riesame di dimostrare che le condizioni per l’entrata in materia della sua richiesta sono adempiute, in particolare che la stessa è stata depositata nel termine prescritto. Ora, nel caso di specie, il ricorrente non ha minimamente motivato la sua domanda in tal senso. Si è però prevalso nella stessa di un estratto di un

D-4034/2020 Pagina 13 rapporto di H._______ pubblicato il (…) febbraio 2020. Essendo che la domanda di riesame è stata presentata soltanto il 1° aprile 2020, tale mezzo di prova sarebbe da ritenere tardivo come a ragione pure osservato dalla SEM nella decisione avversata. Tuttavia, essendo che le argomentazioni principali della domanda di riconsiderazione, portano su un peggioramento dal profilo securitario, dei diritti dell’uomo e sanitario del Paese d’origine, sarà su tali aspetti che il Tribunale esaminerà dappresso la richiesta in primo luogo. La questione a sapere se la domanda di riesame è, sotto tali aspetti, depositata tempestivamente nel termine di trenta giorni dalla scoperta del motivo di riesame, è delicata, trattandosi di una situazione in evoluzione. Tuttavia, tale questione può rimanere in specie aperta, essendo che in ogni caso la SEM è entrata nel merito della richiesta. 4.5 4.5.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 4.5.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 4.5.3 Riguardo all’evoluzione della situazione in Iran, le allegazioni del ricorrente presentate sia nel quadro della sua domanda del 1° aprile 2020, che con il suo ricorso ed il successivo complemento al medesimo, non convincono il Tribunale. Invero sia i mezzi di prova presentati sub doc. 7 e doc. 8, doc. 12 e doc. 13 – di cui il doc. 7 ha già fatto l’esame del Tribunale nella sua sentenza D-1973/2020 del 4 maggio 2020 (cfr. consid. 4.2) e pertanto non si entrerà ulteriormente nel merito dello stesso mezzo di prova – che le sue asserzioni a supporto, non risultano essere importanti e decisive da comportare una modifica dell’apprezzamento del Tribunale rispetto all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente. La situazione politica e securitaria descritta nel mezzo di prova di cui al doc. 8, in particolare di repressioni da parte delle autorità delle minoranze, degli oppositori e dissi-

D-4034/2020 Pagina 14 denti politici, come pure della restrizione e/o negazione di alcuni diritti fondamentali in alcune circostanze e di un equo processo, era già nota al Tribunale al momento della presa di decisione di cui alla sentenza D-5545/2018 del 24 gennaio 2020, ove ha ritenuto che l’esecuzione dell’allontanamento fosse ammissibile ed esigibile. Lo stesso esame permane tutt’ora attuale. Invero, la vigente situazione generale in Iran, non può essere definita come in preda ad una guerra, guerra civile o violenza generalizzata, anche se l’ordinamento statale può essere descritto come totalitario e la situazione generale può risultare sotto diversi aspetti problematica. Anche considerando tali elementi, nonché la situazione generale dei diritti dell’uomo in Iran, l’esecuzione dell’allontanamento nel predetto Paese risulta, secondo costante giurisprudenza, essere tutt’ora ammissibile ed esigibile (cfr. le sentenze del Tribunale E-4382/2020 del 22 settembre 2020 consid. 9.5.1 con ulteriori riferimenti citati, D-6908/2019 del 18 settembre 2020 consid. 8.4, E-4302/2020 del 18 settembre 2020 consid. 8.3 e 8.4.1). Per quanto poi attiene il fatto che egli potrebbe subire degli atti repressivi da parte delle autorità, segnatamente della tortura e dei trattamenti inumani come pure l’apertura di una procedura, a causa della sua fuga di prigione durante il servizio militare nonché della sua partenza all’estero per il motivo precitato, le stesse evenienze sono già state ritenute inverosimili ed irrilevanti nella procedura ordinaria di cui alla sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2020 (cfr. consid. 5 e consid. 6). Con tali allegazioni il ricorrente intende in realtà ottenere un nuovo apprezzamento di fatti noti e già esaminati nel corso della procedura ordinaria, ciò che risulta essere escluso in materia di riesame (cfr. supra consid. 4.2.2). Inoltre, l’argomento che egli subirebbe delle repressioni in caso di ritorno in Iran da parte delle autorità iraniane anche per il fatto di aver presentato una domanda d’asilo in Svizzera, oltreché essere una motivazione tardiva addotta unicamente in fase ricorsuale, che poteva e doveva essere presentata nel corso della procedura ordinaria, non è inoltre supportata da alcun elemento concreto e fondato circa tale timore del ricorrente. Invero, egli ha unicamente sostenuto di essere stato contattato dalle autorità iraniane come pure i suoi famigliari, per spiegare la sua situazione, senza però aggiungere alcun elemento maggiormente dettagliato e sostanziato in merito a tali evenienze, peraltro senza neppure spiegare quando e con quali modalità egli ed i suoi parenti sarebbero stati interrogati in merito dalle autorità del suo Paese d’origine. Le stesse risultano essere pertanto delle mere allegazioni di parte, non supportate da alcun elemento di qualsivoglia consistenza. Non si comprende inoltre l’asserzione del tutto generica inerente la repressione delle autorità iraniane nei confronti di dimostranti nel Paese d’origine contenuta

D-4034/2020 Pagina 15 nel gravame (cfr. p.to 30, pag. 8 del ricorso) e reiterata in seguito pure con il complemento al ricorso del 2 ottobre 2020 (cfr. p.to 9 seg., pag. 4), in quanto il ricorrente non ha mai allegato nel corso di procedura di aver preso parte a delle manifestazioni in patria, avendo per il resto sostenuto di non essere mai stato attivo politicamente o religiosamente nello stesso (cfr. atto A7/12, p.to 7.02, pag. 7). Questo tenuto conto anche del fatto che, a differenza di quanto allegato nel complemento al ricorso (cfr. p.to 10, pag. 4), l’evenienza che egli fosse stato incarcerato in quanto sospettato di aver lavorato contro il regime iraniano, è già stata ritenuta inverosimile nella procedura ordinaria come già sopra considerato. Inoltre, per buona pace del ricorrente, anche se non sono contenute delle argomentazioni in tal senso né nella sua domanda del 1° aprile 2020 né nel suo gravame, il fatto che egli in passato – e comunque prima delle proteste del novembre 2019 – abbia allegato di aver preso parte ad alcune manifestazioni organizzate dal partito (…) nel corso del (…) su suolo elvetico (cfr. ricorso del 28 settembre 2018, pag. 7 seg.), non risulta modificare tale conclusione. Invero egli non ha addotto alcun elemento nuovo e determinante che lo faccia ritenere avere un ruolo od un profilo particolare, o di essersi esposto in modo accresciuto durante il corso di attività politiche che lo distingua da altri partecipanti a tali azioni, e che le stesse andrebbero al di là dell’opposizione di massa, tale da poter essere identificato e di interesse per le autorità iraniane, in quanto rappresentante una minaccia concreta e seria per il regime iraniano. Per il doc. 7 vale per il resto quanto già sopra osservato, e non si entrerà pertanto nel merito dello stesso. 4.5.4 Proseguendo nell’analisi, il ricorrente si prevale della situazione critica generale in Iran dal profilo sanitario, dovuta all’emergenza della pandemia da Coronavirus, producendo anche diversa documentazione a supporto (cfr. doc. 1; da doc. 3 a doc. 6 e da doc. 9 a doc. 11; doc. 14 e doc. 15), ritenendo che in tale contesto l’esecuzione del suo allontanamento sia inammissibile ed inesigibile. Il Tribunale, in merito osserva come in primo luogo il fatto che l’emergenza mondiale dovuta al propagarsi del Covid-19, abbia comportato o stia tutt’ora comportando delle difficoltà nella gestione della stessa da parte delle autorità iraniane, anche dal profilo dell’accesso alle cure per gli abitanti o per l’eventuale reperimento di materiale sanitario come le maschere di protezione anche da parte della popolazione, non significa tuttavia che la sua situazione personale non soddisfi più le condizioni per l’esecuzione del suo allontanamento secondo la giurisprudenza in materia. Invero, al di là di mere supposizioni ed ipotesi sul fatto che egli, se rinviato, contrarrebbe con verosimiglianza preponderante il virus, ed in tale contesto non beneficerebbe delle cure necessarie ed adeguate in patria, come pure che egli rischierebbe la pena capitale nel

D-4034/2020 Pagina 16 caso in cui trasmettesse il Covid-19, vista la legislazione in essere, il ricorrente non ha presentato alcun elemento concreto e fondato per supportare tali suoi timori. Questo in quanto egli non ha provato o reso verosimile, al di là di generiche allegazioni e di mezzi di prova di uguale portata, l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a delle normative internazionali, in particolare all’art. 3 CEDU e all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti), né che il suo stato di salute – del quale non ha presentato alcun mutamento rispetto alla sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2020 – possa subire un grave, rapido ed irreversibile peggioramento comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Visto il suo buono stato di salute e la sua giovane età, appare inoltre che, anche con il propagarsi dell’epidemia da Coronavirus nel suo Stato d’origine – come peraltro è il caso anche nel resto del Mondo, non esclusa la Svizzera – egli non si ritroverebbe in una situazione di minaccia esistenziale per motivi sanitari ai sensi della giurisprudenza previgente (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti), che farebbe ritenere come inesigibile il suo rinvio nel Paese d’origine. In tal senso, egli non presenta un profilo di rischio particolare relativo alla salute, che lo esporrebbe eventualmente ad un rischio accresciuto di un’evoluzione cronica e negativa della malattia da Coronavirus nel caso in cui contraesse il virus predetto, che potrebbe nell’eventualità rendere inesigibile l’esecuzione del suo allontanamento. Peraltro, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020, citata e prodotta dal ricorrente con stato al 12 ottobre 2020 con il suo complemento del 28 ottobre 2020 (cfr. doc. 14), proprio per la situazione pandemica in Svizzera dell’ultimo periodo, con un aumento importante delle infezioni da coronavirus, è stata modificata il 28 ottobre 2020. Nell’allegato alla stessa (che è stato modificato con entrata in vigore il 29 ottobre 2020), non figura più l’Iran quale Stato con rischio elevato di contagio, ciò che prova semmai che la situazione iraniana sul piano pandemico, rispetto a quella Svizzera, risulta essere attualmente più contenuta. In secondo luogo, come denotato rettamente dalla SEM nel provvedimento impugnato, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse verosimile che il ricorrente si troverebbe esposto ad un pericolo concreto dovuto alla pandemia da Covid-19, nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, la situazione attuale legata alla propaga-

D-4034/2020 Pagina 17 zione del Coronavirus nel Mondo, non giustifica di per sé, visto il suo carattere temporaneo – che non è rimesso in discussione dagli asserti del ricorrente presenti nel gravame – di addivenire ad altre conclusioni rispetto a quelle che precedono. Ciò, in quanto la stessa esecuzione, se potrà essere momentaneamente ritardata a causa della situazione sanitaria dovuta all’emergenza da Covid-19, potrà tuttavia intervenire in tempi appropriati. Invero la stessa, all’ora attuale, non dovrebbe prolungarsi su una durata che giustificherebbe che l’interessato sia posto al beneficio dell’ammissione provvisoria. Tuttavia, nel caso contrario, una proroga del termine di partenza potrà essere sollecitata dalla SEM, autorità che risulta competente per prolungare lo stesso se la situazione straordinaria legata al Coronavirus lo esigesse (cfr. art. 9 cpv. 3 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; cfr. anche a titolo esemplificato e nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-570/2020 del 14 settembre 2020 consid. 9.6, E-1482/2020 del 14 aprile 2020, D-968/2020 del 31 marzo 2020). 4.5.5 Quanto alle supposte difficoltà d’integrazione che il ricorrente affronterebbe in caso di rinvio nel suo Paese d’origine, siccome egli avrebbe presentato una domanda d’asilo all’estero, oltreché essere un’argomentazione tardiva, poiché introdotta soltanto con il ricorso del 12 agosto 2020 (cfr. p.to 15, pag. 4), che poteva e doveva già essere presentata nel corso della procedura ordinaria, non è supportata dal benché minimo elemento concreto e fondato. Inoltre, si ricorda che le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare un pericolo concreto ai sensi della giurisprudenza, che renderebbero inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). La situazione personale del ricorrente non presenta alcun elemento nuovo e rilevante da poter far mutare l’apprezzamento del Tribunale rispetto a quanto già concluso nella sentenza D-5545/2018 del 24 gennaio 2020 (cfr. consid. 11.2), essendo per il resto osservato che egli dispone di una buona formazione scolastica e di una solida esperienza lavorativa nella (…) in patria (cfr. atto A22/27, D28 segg., pag. 4 seg.), nonché di una rete familiare – in particolare la madre, una sorella, (…) fratelli, ed una zia (…), quest’ultima che lo avrebbe già ospitato ed aiutato in passato (cfr. atto A22/27, D76 segg., pag. 10 segg.) tutti in Iran – (cfr. atti A7/12, p.to 3.01, pag. 5; atto A22/27, D45 segg., pag. 6 seg.; atto A24/14, D49 segg., pag. 7 seg.), con alcuni dei quali risulta essere tutt’ora in contatto. Tale rete sociale e risorse personali risultano essere sufficienti per permettere al ricorrente di sopperire,

D-4034/2020 Pagina 18 se del caso, alle sue necessità essenziali, nonché per aiutarlo a reintegrarsi nel Paese d’origine. 4.5.6 Infine, in relazione agli sforzi d’integrazione forniti dall’interessato in Svizzera ed al mezzo di prova prodotto in tale contesto (cfr. sub doc. 2), gli stessi non risultano essere determinanti nella presente procedura. Invero, il grado d’integrazione in Svizzera non costituisce un criterio giustificante la pronuncia dell’ammissione provvisoria ai sensi dell’art. 83 LStrI, in particolare del suo cpv. 4 (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.3). L’esame di un eventuale grave caso di rigore in ragione di un’integrazione importante dell’interessato, ai fini del rilascio di un’autorizzazione di soggiorno di diritto degli stranieri, esula difatti dall’esame delle condizioni poste dall’art. 83 cpv. 2 a cpv. 4 LStrI, in quanto, in conformità con l’art. 14 cpv. 2 LAsi, la facoltà di rilasciare una tale autorizzazione di soggiorno appartiene alle autorità cantonali competenti, con riserva dell’approvazione della SEM (cfr. DTAF 2010/8 consid. 9.6, 2009/52 consid. 10.3; cfr. anche nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-5682/2019 del 23 giugno 2020 consid. 6, D-843/2020 del 31 marzo 2020). 5. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un’evoluzione delle circostanze tale che l’esecuzione del suo allontanamento sia da ritenere inammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI o non ragionevolmente esigibile ex art. 83 cpv. 4 LStrI e della giurisprudenza applicabile in materia. Pertanto, il ricorso, nella misura della sua ricevibilità, deve essere respinto per quanto attiene le conclusioni tendenti all’annullamento della decisione della SEM del 10 luglio 2020 che respinge la domanda di riesame del ricorrente (cfr. cifra 1 del dispositivo della decisione del 10 luglio 2020), come pure all’annullamento della pronuncia del suo allontanamento e dell’esecuzione del suo allontanamento con la conseguente concessione dell’ammissione provvisoria. 6. Ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto nella misura della sua ricevibilità e la decisione impugnata confermata. 7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le misure supercautelari

D-4034/2020 Pagina 19 pronunciate dal medesimo con decisione incidentale del 14 agosto 2020 (cfr. p.to 1 del dispositivo) sono revocate. 8. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1’500.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 21 agosto 2020. Non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 7 segg. TS-TAF). 9. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4034/2020 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 1’500.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 21 agosto 2020. 3. Non si assegnano indennità ripetibili. 4. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale con decisione incidentale del 14 agosto 2020 sono revocate. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

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