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Bundesverwaltungsgericht 25.06.2007 D-4028/2007

25 juin 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,084 mots·~10 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione dell'8 giugno 2007 in materia di non ...

Texte intégral

Corte IV D-4028/2007 vav/egl/ {T 0/2} Sentenza del 25 giugno 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Walter Lang e Claudia Cotting-Schalch Cancelliere Lorenzo Egloff A._______, Russia, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione dell'8 giugno 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto A. Il 15 maggio 2007, il richiedente ha presentato domanda d’asilo in Svizzera ed è stato sentito il 22 maggio 2007 ed il 4 giugno 2007. Ha dichiarato, in sostanza, d'essere espatriato per timore d'essere ucciso da un georgiano, come già accaduto ad un amico, per una questione di soldi legata alla sua attività professionale. B. L'8 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso la Russia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 13 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata con conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera. Ha altresì presentato domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che non sono stati addotti motivi che potessero giustificare la mancata tempestiva esibizione di un documento di viaggio o d'identità. Detto Ufficio ha, inoltre, ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato. In particolare, lo stesso non è stato in grado né di rispondere in modo convincente a domande semplici riguardanti l'uccisione dell'amico né a fornire una qualsivoglia spiegazione plausibile sul motivo per cui ha rinunciato a sporgere denuncia alle autorità statali. Un siffatto comportamento è stato giudicato incompatibile con la gravità della minaccia di morte che avrebbe pesato sull'interessato, tanto più che per sua stessa ammissione nulla gli avrebbe impedito di sporgere una denuncia dinanzi alle autorità statali. Peraltro, una richiesta di pagamento della merce da parte dei suoi fornitori non costituisce manifestamente una persecuzione, ma una pretesa di diritto civile, dalla quale il diritto d'asilo non conferisce alcuna

3 protezione. Infine, e sempre secondo l'autorità inferiore, nel caso concreto non sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, il ricorrente fa valere d'aver spiegato le ragioni per cui non ha presentato alcun documento d'identità e non gli è possibile di persentarne alcuno. Sostiene, altresì, d'aver dichiarato nel corso della procedura di prima istanza di possedere un documento che certifica la sua qualità di profugo e che tale documento avrebbe dovuto essergli spedito dalla madre. Tuttavia, l'UFM non gli ha lasciato il tempo di presentare il citato documento, statuendo immediatamente sulla sua domanda d'asilo. Peraltro, l'autorità inferiore non avrebbe indicato chiaramente le ragioni per cui ha ritenuto inverosimili le sue allegazioni decisive in materia d'asilo. Il fatto di ritenere elusive le risposte da lui fornite non giustificherebbe, trattandosi di giudizio soggettivo, la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Infine, assevera che in caso di rimpatrio la sua vita è in pericolo, le autorità russe non essendo in grado di proteggerlo dal rischio di vendette private. Pertanto, una denuncia alla polizia sarebbe stata inutile. 5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 15 maggio 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente dei documenti di viaggio o d'identità, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole, tanto più che non avendo fatto valere delle persecuzioni statali avrebbe pertanto potuto rivolgersi a tal fine ad una rappresentanza del suo Paese all'estero. Pertanto, nel caso concreto può restare indecisa la questione di sapere se l'autorità di prime cure avrebbe dovuto attendere la produzione da parte dell'insorgente dell'annunciata carta di profugo (tra l'audizione del 4 giugno 2007 e la decisione impugnata sono comunque trascorse più di 48 ore), fermo restando che ad oggi – vale a dire a più d'un mese dall'inoltro della domanda d'asilo in Svizzera – detto documento non risulta essere stato esibito. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).

4 5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto in sede di ricorso, al di là di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in materia d'asilo. Peraltro, quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso, nella misura in cui riassunti nel presente giudizio, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Il ricorrente si è, altresì, limitato a formulare semplici congetture, non confortate da alcun indizio oggettivo e concreto, in merito all'evocato rischio di essere ucciso da terza persona. Inoltre, e per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che non è dato presumere, sulla base d'allegazioni generiche ed imprecise, che egli non possa ottenere in Russia un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Da quanto esposto, discende che l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto prive di fondamento le dichiarazioni decisive del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 5.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni presentate (v. considerando 5.2 del presente giudizio), non emergono elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dei ricorrenti medesimi (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 5.4 5.4.1 Per gli stessi motivi, non risultano altresì neppure indizi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Russia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 5.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 5.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Russia non vige, come noto, una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Il ricorrente non ha

5 altresì preteso di provenire dalla Cecenia. Inoltre, egli è giovane, celibe, ha una certa esperienza professionale ed oltre al russo conosce pure il georgiano. Peraltro, non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronunzia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24) né la loro esistenza emerge da un esame d'ufficio degl'atti di causa. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Russia, dove, peraltro, sia rilevato per sovrabbondanza, vivrebbe tuttora sua madre. 5.4.4 Non risultano, infine, impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 5.4. 9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabilità d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1, e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a B._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione:

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