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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2007 D-3979/2007

2 juillet 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,830 mots·~9 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione dell'8 giugno 2007 in materia di non ...

Texte intégral

Corte IV D-3979/2007 vav/mum {T 0/2} Sentenza del 2 luglio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Daniel Schmid e Fulvio Haefeli Cancelliera Marisa Murray A._______, Serbia, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione dell'8 giugno 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il richiedente ha depositato una prima domanda d'asilo il 14 giugno 2005. Il 7 luglio 2005, l'UFM ha respinto detta domanda e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento. L'interessato non ha inoltrato ricorso contro la citata decisione dell'UFM. Il 1° settembre 2005, detto Ufficio è stato informato dalle competenti autorità cantonali che il richiedente si è reso irreperibile il 30 agosto 2005. B. Il 6 maggio 2007, il richiedente ha presentato la seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 14 e del 31 maggio 2007), d'essere rientrato in patria a conclusione della prima procedura d'asilo e d'essere nuovamente espatriato nel B._______ del 2007 per timore d'essere ucciso da tre o quattro banditi (forse dieci) che avrebbero tentato di estorcere a lui ed al C._______ una somma tra i 5'000 ed i 10'000 Euro. Non disponendo di tale denaro, egli ha deciso di lasciare il Paese unitamente a C._______. C. L'8 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della menzionata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. D. L'11 giugno 2007, il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la conseguente entrata nel merito della sua domanda d'asilo e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria nella misura in cui non gli potesse essere concesso l'asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nel caso concreto, il potere cognitivo di questo Tribunale è limitato, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto. Pertanto, la conclusione tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile. La cognizione del TAF è per contro completa in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004

3 n. 34 consid. 2.1. pag. 240 e seg.). 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la precedente procedura d'asilo è definitivamente conclusa. Dall'altro lato, ha osservato che l'interessato non ha dimostrato che nel frattempo sono intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. Secondo detto Ufficio, il richiedente ha reso dichiarazioni inconsistenti su circostanze decisive, segnatamente sul numero di malviventi che si sarebbero presentati al D._______ (3 o 4), sul numero di poliziotti che sarebbero intervenuti al D._______ (2 o 3), e sul fatto se si trovasse a casa o meno quando i malviventi si sarebbero sarebbero presentati la seconda volta. 4. Nel gravame, l'insorgente fa valere, in sostanza, di non volere rientrare in patria per il timore d'essere ucciso dai banditi che hanno cercato di estorcergli 10'000 Euro (somma di cui non disporrebbe). 5. Giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d’asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall’audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6. Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha addotto in sede di ricorso argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Quest'ultime s'esauriscono in generiche ed imprecise affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Peraltro, il ricorrente non ha allegato di temere delle persecuzioni riflesse, per uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi, in relazione alla situazione di C._______ che, stante le sue dichiarazioni, è giunto in Svizzera insieme a lui. 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. Per i motivi indicati al considerando 6 del presente giudizio, non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente possa violare l'art. 25

4 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement). 10. La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 10.1 Nel caso concreto, alcun elemento emergente dagli atti di causa (v. considerando 6 della presente sentenza) consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, oppure presunzioni non contraddette, quo ad un pericolo d'esposizione personale in Serbia ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg.). 10.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è lecita. 11. Occorre quindi esaminare se per l’insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 14a cpv. 4 LDDS). 11.1 Va rilevato che, come noto, in Serbia non vige attualmente, una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo, l’esecuzione dell’allontanamento è esigibile. 11.2 Per il resto, il TAF rileva che il ricorrente è giovane, celibe ed ha maturato una certa esperienza professionale. Dalle carte processuali non emergono inoltre, né sono altresì stati fatti valere in sede di ricorso, problemi medici suscettibili d'ostare alla pronunzia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole con riferimento all’effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d’origine. Peraltro, e per sovrabbondanza, può ancora esser osservato che l'insorgente stesso ha dichiarato che in Serbia vivono tuttora i suoi genitori, tre fratelli e una sorella. 11.3 Da quanto esposto, consegue che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente

5 in Serbia deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione. 12. Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, può procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. Considerato che nessun ostacolo d’ordine tecnico si oppone al rientro in Serbia, l’esecuzione dell’allontanamento deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS). 13. Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 14. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - al E._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:

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