Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3890/2011 Sentenza del 15 luglio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Eritrea, ricorrente, a favore di B._______, e C._______, Eritrea, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento familiare (asilo); decisione dell'UFM del 10 giugno 2011 / N […].
D-3890/2011 Pagina 2 Visti: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in data 29 novembre 2007 in Svizzera; i verbali d'audizione del 17 dicembre 2007 (di seguito: verbale 1) e del 21 maggio 2008 (di seguito: verbale 2); la decisione del 2 giugno 2009, con la quale l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo all'interessato; la domanda di ricongiungimento familiare del 24 gennaio 2011 a favore della compagna B._______ e suo figlio C._______; la copia del permesso di dimora del richiedente nonché copie dei certificati di nascita della concubina e del figlio allegati alla suddetta domanda; la decisione del 10 giugno 2011, con la quale l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la citata richiesta; il ricorso del 7 luglio 2011 (cfr. timbro postale dell'8 luglio 2011; data d'entrata: 11 luglio 2011) contro la predetta decisione; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
D-3890/2011 Pagina 3 giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che precedono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può, svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
D-3890/2011 Pagina 4 argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5); che, nella domanda di ricongiungimento familiare, l'interessato ha dichiarato di aver vissuto in concubinato, come coppia di fatto, con la sua compagna, B._______, dal 2002 fino all'inizio del servizio militare nel 2004 e che, dalla loro unione, sarebbe nato il figlio C._______ in data 13 gennaio 2003; che ha altresì precisato che avrebbero convissuto in una camera presso i genitori, in quanto la situazione finanziaria non permetteva altrimenti; che nel 2007 il richiedente sarebbe riuscito a scappare all'estero giungendo poi in Svizzera; che la compagna e suo figlio sarebbero stati imprigionati dopo essere stati presi durante un tentativo d'espatrio; che nel frattempo sarebbero stati rilasciati e vivrebbero presso la famiglia a D._______ (Eritrea); che, inoltre, a sostegno della sua domanda, l'interessato ha depositato copia del suo permesso di dimora come pure copie degli atti di battesimo della compagna e del di lui figlio; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa l'allegata convivenza in comunità familiare con la compagna e il figlio; che, in particolare, dall'incarto d'asilo emergerebbe che il richiedente e la sua concubina non avrebbero vissuto insieme; che egli avrebbe dichiarato che sia lui sia la sua compagna avrebbero vissuto dai rispettivi genitori; che, nell'ambito della domanda di ricongiungimento familiare, avrebbe affermato di avere conosciuto la sua concubina mentre frequentava la scuola e che, dal 2002 avrebbero poi vissuto insieme fino al 2004 quando avrebbe iniziato il servizio militare; che, secondo l'autorità inferiore, detto lasso temporale equivarrebbe ad un anno e mezzo, in quanto avrebbe iniziato il servizio militare nel giugno 2004; che, per contro, nel corso della procedura d'asilo, avrebbe sostenuto di essere rimasto con la sua compagna soltanto per circa dieci mesi; che, peraltro, contrariamente all'affermazione secondo cui, dopo la fuga dall'Eritrea, la compagna e il figlio sarebbero stati arrestati, dall'incarto d'asilo emergerebbe che, dopo la sua fuga dall'Eritrea sarebbe invece stata arrestata sua madre; che in sede di ricorso, l'interessato ha dichiarato che quando ha presentato la domanda di ricongiungimento familiare vi sarebbero state delle incomprensioni con il signor E._______ il quale l'avrebbe aiutato con la sua richiesta; che egli allega che sua moglie e suo figlio, dal 13 gennaio 2002, avrebbero vissuto da soli a D._______ (Eritrea) in un
D-3890/2011 Pagina 5 appartamento nel periodo tra dicembre 2002 ed agosto 2003; che in quel periodo avrebbe soggiornato dai suoi genitori a D._______ e frequentava la scuola; che da settembre 2003 a giugno 2004 avrebbe convissuto con sua moglie e suo figlio a D._______; che, dal giugno 2004, avrebbe dovuto prestare il servizio militare; che avrebbe quindi potuto visitare sua moglie di nuovo a luglio 2005 per un mese dopodiché sarebbe tornato a prestare il servizio militare; che, per quanto riguarda il racconto della sua fuga, ha rinviato a quanto asserito in sede d'audizione durante la procedura d'asilo; che avrebbe conosciuto sua moglie a gennaio del 1998 e suo figlio sarebbe nato in data 13 gennaio 2003; che sua moglie avrebbe tentato di espatriare con suo figlio verso il Sudan nel settembre del 2008, ma non vi sarebbe riuscita e sarebbe quindi stata imprigionata; che al momento della sua liberazione ad aprile 2010 non le sarebbero più stati restituiti i documenti personali; che in data 17 giugno 2011 avrebbe nuovamente tentato di fuggire; che questa volta avrebbe avuto successo e sarebbe giunta in Etiopia a F._______ dove però non avrebbe né parenti, né rete sociale; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, l'entrata in Svizzera della compagna e del figlio, il conseguente ricongiungimento familiare; l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge o il partner registrato di un rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari; che, giusta dell'art. 51 cpv. 4 LAsi, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera; che quindi la concessione dell'asilo familiare ad una persona residente all'estero presuppone che al parente che vive in Svizzera sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato e che sia stato separato, a causa della fuga, dal membro della famiglia ancora all'estero con il quale intende ricongiungersi in Svizzera; che questa condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza, il rifugiato abbia vissuto in comunione familiare con la persona aspirante al ricongiungimento familiare; che, infatti, il ricongiungimento familiare ai sensi della LAsi è destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei familiari preesistenti e non alla creazione di nuove comunità familiari; che, inoltre,
D-3890/2011 Pagina 6 la comunione familiare preesistente deve aver risposto ad una necessità economica e non soltanto ad una semplice comodità; che, infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in cui il nucleo familiare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso sia, cumulativamente, indispensabile e ricercato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8, GICRA 2000 n. 11); che, in casu, l'interessato non invoca alcuna persecuzione credibile che avrebbe visto come vittima la moglie ed il figlio; che dagli atti relativi alla domanda di asilo del ricorrente emerge che egli non viveva in comunione domestica con la compagna prima della propria fuga; che, infatti, in sede di audizioni relative alla sua procedura d'asilo, il ricorrente ha riferito che sia egli stesso che la sua compagna avrebbero vissuto presso i loro rispettivi genitori (cfr. verbale 1, pag. 2; verbale 2, pag. 5); che, inoltre, l'insorgente ha dichiarato di aver formato una comunione domestica con la compagna per un periodo di massimo 17 mesi ritenuto che avrebbe cominciato la convivenza con la concubina nel 2002 ed ha iniziato il servizio militare in data 29 maggio 2004 (cfr. verbale 1, pag. 1; verbale 2, pagg. 3 seg.; domanda di ricongiungimento familiare del 24 gennaio 2011, pag. 2); che nel ricorso ha poi allegato, contraddicendosi ulteriormente, di aver convissuto con la compagna e suo figlio da settembre 2003 a giugno 2004 e che in seguito, durante il servizio militare, avrebbe solo potuto visitarli a luglio 2005 per un mese (cfr. ricorso, pag. 2); che pertanto, la presunta comunione domestica con l'asserita compagna e suo figlio prima della fuga, non è stabilita né tantomeno provata; che essa può anzi essere esclusa sulla scorta del racconto fornito dal ricorrente nel corso della procedura d'asilo; che quindi, malgrado i legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver creato con la compagna ed il presunto figlio, gli argomenti invocati non sono sufficienti ad ottenere il ricongiungimento familiare discendente dal diritto d'asilo, il quale mira – come già esposto – a ricostituire una comunità preesistente e non a crearne una nuova;
D-3890/2011 Pagina 7 che di conseguenza il ricorso dev'essere respinto; che, inoltre, l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo, presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto di B._______ e del figlio C._______ di raggiungere il compagno in Svizzera sulla base dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che codesto Tribunale si astiene formalmente, in ogni caso, dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (GICRA 2006 n. 8 e 2002 n. 6); che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;
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D-3890/2011 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: