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Bundesverwaltungsgericht 22.07.2008 D-3878/2007

22 juillet 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,933 mots·~10 min·2

Résumé

Asilo e allontanamento | la decisione del 7 maggio 2007 in materia d'asilo,...

Texte intégral

Corte IV D-3878/2007/cac {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 luglio 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Marisa Murray. A._______, B._______, C._______, Russia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 maggio 2007 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3878/2007 Fatti: A. Il 28 marzo 2007, gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 e del 25 aprile 2007), d'essere d'etnia darghina e d'essere espatriati a causa dei problemi legati alle attività del marito. Quest'ultimo, dal [...] al [...], avrebbe fornito aiuti alimentari al cugino del suo socio in affari che sarebbe stato coinvolto negli scontri intervenuti nel Daghestan contro le truppe russe. Nel [...], l'interessato avrebbe appreso dell'arresto del predetto cugino e del fatto che quest'ultimo avrebbe informato i militari delle attività svolte dal richiedente. Il [...], gli interessati sarebbero stati informati dell'irruzione in casa loro di un gruppo di persone mascherate. Saputo d'essere ricercato, l'interessato, unitamente alla moglie, si sarebbe rifugiato in una dacia appartenente al nonno dell'interessata. Il 25 marzo 2007, sarebbero espatriati. B. Il 7 maggio 2007, l'UFM ha respinto le citate domande d'asilo. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione del loro allontanamento verso la Russia. C. Il 6 giugno 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via principale, la concessione dell'asilo nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 3 luglio 2007, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità d'esito favorevole (v. decisione incidentale di tale data). Ha quindi respinto la surriferita domanda e chiesto agli insorgenti il versamento di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. Pagina 2

D-3878/2007 E. Il 17 luglio 2007, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato siccome inverosimili le allegazioni determinanti presentate dai ricorrenti. In particolare, il Pagina 3

D-3878/2007 ricorrente ha reso dichiarazioni poco dettagliate e non ha saputo fornire indicazioni precise su circostanze di rilievo, quali il motivo dell'irruzione presso la loro abitazione e in riferimento alle persone che l'avrebbero compiuta (poliziotti o militari o civili), alle pretese ricerche nei suoi confronti da parte delle autorità e alle accuse mosse nei confronti della persona a cui avrebbe fornito gli aiuti alimentari. Inoltre, la ricorrente ha dichiarato di non conoscere i dettagli concernenti l'irruzione presso la loro abitazione, perché non se ne sarebbe interessata. L'autorità inferiore ha altresì giudicato che non vi sono ostacoli alla pronunzia dell'esecuzione dell'allontanamento, anche in considerazione dell'età e dello stato di salute dei ricorrenti, peraltro proprietari della loro abitazione, i quali potranno contare su una rete sociale in patria. 6. Nel gravame, i ricorrenti contestano il giudizio d'inverosimiglianza reso dall'UFM con riferimento alle allegazioni decisive da loro rese in corso di procedura. In particolare, l'insorgente fa valere di aver fornito in maniera corretta le indicazioni in merito a quanto accadutogli e che il fatto di non sapere da chi sarebbero ricercati non può comportare l'inverosimiglianza dell'insieme del loro racconto. Infine, l'esecuzione del loro allontanamento verso la Russia sarebbe inesigibile. 7. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria. In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 23). Pagina 4

D-3878/2007 7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM che le stesse risultano inconsistenti su diverse circostanze essenziali. Giova altresì rilevare che i ricorrenti si limitano a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento alle ricerche delle autorità statali nei loro confronti in ragione delle attività che avrebbe svolto il ricorrente nel [...]. Non è inoltre seriamente credibile che – nella misura in cui realmente ricercati – essi abbiano corso il rischio di soggiornare presso la dacia del nonno della ricorrente. 7.2 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Russia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). 10. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro Pagina 5

D-3878/2007 la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 10.1 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni già indicate al considerando 7 del presente giudizio – alcun serio indizio secondo cui gli insorgenti potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, i ricorrenti non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Infine, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). 10.2 Pertanto, e come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 11. Occorre quindi esaminare se per i ricorrenti vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine (art. 83 cpv. 4 LStr). 11.1 Come noto, in Russia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile. 11.2 Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, il TAF constata che gli stessi sono giovani ed hanno una discreta esperienza professionale. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffrano di seri problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con Pagina 6

D-3878/2007 riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un loro adeguato reinserimento sociale in Russia. 11.3 Ritenuto, infine, che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione. 12. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, che posseggono dei passaporti interni russi, usando della dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni ulteriore documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7

D-3878/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti. L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 17 luglio 2007, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N; allegato: incarto UFM) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Marisa Murray Data di spedizione: Pagina 8

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