Corte IV D-3836/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 7 agosto 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi, (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Walter Lang, cancelliere Carlo Monti. A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 4 giugno 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-3836/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 27 gennaio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 6 febbraio 2009 e del 25 maggio 2009, la decisione dell'UFM del 4 giugno 2009, notificata all'interessato il 5 giugno 2009 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 12 giugno 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), il dossier dell'UFM inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 19 giugno 2009, la decisione incidentale del TAF del 3 luglio 2009 di autorizzazione a soggiornare e rinuncia al prelevamento di un anticipo spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2
D-3836/2009 che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino di etnia araba, nato a B._______, con ultimo domicilio a C._______, dove avrebbe vissuto dal 1997 fino all'8 giugno 2006, che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine l'8 giugno 2006, per trovare lavoro e per avere una vita migliore, che l'interessato, munito di un visto regolare e del suo passaporto, avrebbe preso un aereo dall'aeroporto di Tunisi in data 8 giugno 2006 per raggiungere Vienna (Austria), dove sarebbe rimasto fino al gennaio 2007, per poi recarsi a Roma in treno; che, durante il suo soggiorno di due anni in Italia, gli avrebbero rubato sia la carta d'identità, sia il passaporto e sarebbe stato condannato ad una pena di otto mesi, di cui ne avrebbe scontato sei mesi e 15 giorni per possesso di stupefacenti; che avrebbe infine proseguito sempre in treno per la Svizzera, arrivando così illegalmente a Chiasso il 27 gennaio 2009, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 4 giugno 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai Pagina 3
D-3836/2009 sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non essere in grado di procurarsi i documenti, in quanto non si trova in Tunisia e quindi non gli sarebbe possibile rifarli; che, visto il suo soggiorno illegale in Italia, non avrebbe potuto neanche rivolgersi ad una rappresentanza diplomatica, che, inoltre, la situazione di sicurezza e umanitaria in Tunisia non sarebbe tale da garantire un'esistenza dignitosa e di conseguenza non potrebbe essere rinviato nel suo Paese, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che l'UFM ha indicato nella sua decisione del 4 giugno 2009 una seconda identità del richiedente l'asilo con nazionalità algerina; che dagli atti di causa si evince che la stessa identità è stata riportata nella prima audizione e nelle risultanze AFIS, senza che la ragione per tutto ciò sia ricostruibile (cfr. audizione del 6 febbraio 2009 pag. 1 e atto A6/2); che, inoltre, non viene neanche fornita una giustificazione plausibile in merito nella predetta decisione dell'UFM; che, di conseguenza, non v'è motivo di prendere in considerazione quest'identità nella presente sentenza, ragione per la quale l'interessato verrà esclusivamente ritenuto cittadino tunisino, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione Pagina 4
D-3836/2009 della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha allegato di aver viaggiato dalla Tunisia sino in Austria munito del proprio passaporto nonché di un visto; che avrebbe poi continuato il suo viaggio verso l'Italia con i propri documenti di viaggio, che i documenti di viaggio gli sarebbero stati rubati in Italia mentre dormiva per strada, che non ha saputo datare il furto, allegando in modo generico che sarebbe successo “due anni” fa nel 2007 (audizioni del 6 febbraio 2009 pag. 5 e del 25 maggio 2009 pag. 4), che il ricorrente afferma di non avere denunciato tale fatto, in quanto avrebbe soggiornato illegalmente in Italia, che tale dichiarazione non soccorre il ricorrente, il quale, siccome sarebbe stato in carcere dal 2 febbraio 2008 per sei mesi e 15 giorni e quindi essendo noto alle autorità locali il suo stato illegale in Italia Pagina 5
D-3836/2009 - dove non ha presentato una domanda d'asilo (cfr. audizione del 6 febbraio 2009 pag.9) -, avrebbe potuto denunciare il furto ed ottenere nuovi documenti di viaggio presso la rappresentanza del suo Paese in loco, che il ricorrente non ha quindi effettuatto seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per rifare i suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, inoltre, non ha saputo indicare il giorno in cui ha lasciato l'Italia allegando genericamente “due settimane dopo capodanno”, oppure “gennaio 2009”, ciò nonostante la prima audizione si è svolta il 6 febbraio 2009, ovvero pochi giorni dopo la sua entrata in Svizzera in data 27 gennaio 2009 (cfr. audizioni del 6 febbraio 2009 pag. 9 e del 25 maggio 2009 pag. 6), che, peraltro, l'insorgente è rimasto vago nel suo racconto, segnatamente circa la data in cui avrebbe lasciato l'Italia nonché quella del furto, che, per contro, è stato in grado di datare precisamente il giorno in cui sarebbe stato incarcerato, che tali discrepanze relative alla precisione della narrazione minano la credibilità e la verosimiglianza del racconto stesso, che, vista l'inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente segnatamente circa il possesso rispettivamente il furto dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, Pagina 6
D-3836/2009 in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Tunisia per motivi economici, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, inoltre, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per sé, degli indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto), che, per conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono rettamente stati ritenuti dall'UFM come irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), Pagina 7
D-3836/2009 che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane ed ha un'esperienza professionale quale lavapiatti e pizzaiolo (cfr. verbale Pagina 8
D-3836/2009 d'audizione del 6 febbraio 2009 pag. 3); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente dispone in Patria di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia (i genitori e 2 fratelli a C._______ nonché altri parenti a D._______) vive ancora in loco (cfr. ibidem pag. 4); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-3836/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - E._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10