Corte IV D-3732/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 2 9 aprile 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Emilia Antonioni e Daniel Schmid; cancelliera Chiara Piras. A._______, Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 dicembre 2003 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-3732/2006 Fatti: A. Il 1° dicembre 2003, l'interessato – cittadino afghano d'etnia tagica – ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Successivamente è stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 10 e del 15 dicembre 2003) di essere espatriato a causa di guerre tra tribù e tra etnie, le quali avevano causato, tra l'altro, la morte di numerosi suoi familiari. Per evitare di doversi vendicare di tali perdite, avrebbe lasciato B._______ (provincia di Panshir) alla fine del (...) per il Pakistan, per proseguire poi il proprio viaggio per l'Iran, dove avrebbe vissuto per un anno. In seguito avrebbe soggiornato per circa sei mesi in Turchia e per altri sei mesi in Grecia. Dopo brevi soste in Italia ed in Francia avrebbe raggiunto la Svizzera il 1° dicembre 2003. B. Il 19 dicembre 2003, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Afghanistan. C. Il 19 gennaio 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la pronuncia dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 29 gennaio 2004, la CRA ha rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, ritenuta la sussistenza di motivi particolari. E. Il 13 febbraio 2004, l'UFM, invitato ad esprimersi, ha proposto la reiezione del gravame. Pagina 2
D-3732/2006 F. L'11 marzo 2004, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. G. Il 23 marzo 2004, nuovamente invitato ad esprimersi, l'UFM ha riproposto la reiezione del gravame. H. Il 20 settembre 2005, il ricorrente ha presentato la fotocopia del certificato medico del 14 giugno 2005 che attesta un problema di grave astenia. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all’art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). Pagina 3
D-3732/2006 3. 3.1 Conformemente all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (v. art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Nella decisione impugnata, l’UFM ha considerato che i motivi d'asilo presentati dall'insorgente – situazione sfavorevole riconducibile alle condizioni di vita politiche, economiche e sociali di carattere generale – non costituiscono persecuzioni ai sensi della LAsi. Inoltre, nel racconto del ricorrente non ci sarebbero indizi che potrebbero indicare un pericolo in caso di ritorno in patria. Il fatto che l'insorgente, pur avendo passato un anno e mezzo in altri Paesi prima di arrivare in Svizzera, non vi abbia chiesto l'asilo, dimostrerebbe altresì la mancanza di una situazione di serio pericolo. Infine, l’autorità inferiore ha rilevato che in Afghanistan non è evidenziata una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata. Nessun motivo individuale s’opporrebbe nel caso di specie all’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, considerato segnatamente che, in caso ci fossero problemi di natura etnica, il ricorrente potrebbe godere di una dimora alternativa a Kabul, dove avrebbe studiato prima di lasciare il Paese. 6. Nel gravame, il ricorrente ha fatto valere di temere in particolare – e conto tenuto della nota situazione vigente nel suo Paese d'origine (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR] il 10 marzo 2003 ed il comunicato stampa del 12 marzo 2003) – di essere arruolato di forza in un gruppo Pagina 4
D-3732/2006 armato e di essere vittima di vendette. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerare ragionevolmente inesigibile, visto che, se dovesse essere costretto a rientrare in patria, il ricorrente rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti incompatibili con l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 7. Nella risposta al ricorso, l’autorità inferiore ha proposto di respingere il ricorso, ritenuto che l'Afghanistan non è un Paese in cui predomina una situazione di violenza generalizzata. Per di più, secondo le affermazioni del ricorrente, i familiari “vivrebbero bene” a Panshir. Inoltre, a prescindere dalla situazione a Panshir, il ricorrente avrebbe un'alternativa di rifugio a Kabul, vista l'esistenza di una solida rete familiare o sociale nonché la sicurezza di poter accedere all'alloggio di famiglia. 8. Nella replica, il ricorrente ha richiamato il rapporto dell'OSAR del 1° marzo 2004, sottolineando la situazione precaria sia nel Panshir sia a Kabul e relativizzando le proprie parole secondo le quali la famiglia “vivrebbe bene”. 9. 9.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 9.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che Pagina 5
D-3732/2006 quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 10. 10.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le allegazioni determinanti rese dall'insorgente in corso di procedura sull’esposizione a seri pregiudizi nel suo Paese d'origine s'esauriscono, contrariamente a quanto genericamente preteso in sede ricorsuale, in mere affermazioni di parte, inconsistenti e non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. In particolare, egli ha dichiarato di non avere mai avuto problemi né con le autorità, né con altre persone nel suo Paese (cfr. verbale d'audizione del 10 dicembre 2003 pag. 5) e di non conoscere esattamente il numero di familiari – tra l'altro non stretti – uccisi nei combattimenti (10, 20 o 30 persone). Non soccorre, inoltre, l'insorgente la generica ed ipotetica affermazione secondo la quale, tornando in Patria sarebbe costretto a prendere le armi per vendicarsi della morte del cugino e dei parenti suesposti (ibidem pag. 5) e temerebbe di essere arruolato di forza dalle milizie armate (v. atto di replica dell'11 marzo 2004 pag. 2). Giova altresì rilevare che il comportamento del ricorrente appare dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine. Non è, infatti, seriamente credibile che il ricorrente, se in serio pericolo, abbia vissuto per un anno in Iran e complessivamente per più di un anno in altri paesi (Turchia, Grecia, Italia e Francia), senza mai chiedere l'asilo (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2003 pag. 2). Ininfluente è anche l'affermazione di avere i nervi a pezzi a causa della situazione in patria (cfr. verbale d'audizione del 10 dicembre 2003 pag. 5) e di non avere mai avuto un giorno bello Pagina 6
D-3732/2006 nella sua vita vissuta in Afghanistan (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2003 pag. 4). Infine, il fatto di non avere un lavoro, né l'andamento dell'economia in un Paese (cfr. verbale d'audizione del 10 dicembre 2003 pag. 5) non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. 10.2 Da quanto esposto, discende che, sul punto di questione dell’asilo, il ricorso va disatteso e la decisione impugnata confermata. 11. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 12. 12.1 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 12.2 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità – sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2 pag. 54 e seg.). 12.3 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi Pagina 7
D-3732/2006 necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un adeguato reinserimento. L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco. 12.4 Per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la giurisprudenza della CRA (GICRA 2006 n. 9), l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un’instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell’ovest del Paese. L’esecuzione dell’allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d’assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, celibi/nubili oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano d’alcun grave problema medico. 12.5 Nel caso di specie, il TAF considera verosimile che il ricorrente sia un cittadino afghano d’etnia tagica, nato a B._______, città sita nella provincia di Panshir (dove ha vissuto fino ai primi mesi del [...]). L’insorgente ha dichiarato che i genitori vivono ancora a B._______ e che anche i tre fratelli e le tre sorelle risiedono nella provincia di Panshir. Tale provincia non fa parte delle province verso le quali, secondo la prassi della CRA suesposta, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. Certo, l’insorgente ha anche dichiarato che i genitori hanno una casa a Kabul e che a volte vi trascorrono alcuni mesi. Tuttavia, dalle risultanze processuali emerge che i predetti parenti passano solo alcuni mesi all'anno nella capitale. Ne discende, che l’UFM non ha debitamente tenuto conto delle specificità della situazione personale del ricorrente nella valutazione di un'alternativa di rifugio a Kabul, ritenuto segnatamente che lo stesso non è originario della menzionata città, ma vi ha vissuto solo raramente durante gli studi. L'ammissione di un’alternativa di soggiorno interna al Paese presuppone altresì l'esistenza in tale luogo Pagina 8
D-3732/2006 di una solida rete sociale nonché della garanzia del minimo vitale e della sicurezza di potere trovare un alloggio (GICRA 2006 n. 9). A prescindere dal fatto che il ricorrente potrebbe usufruire di un alloggio a Kabul, né la presenza occasionale dei genitori, né il soggiorno del ricorrente per alcuni mesi durante gli studi consente di ammettere l'esistenza di una rete sociale nella capitale. Inoltre, nulla è dato sapere, in particolare sulla capacità dei genitori di sostenere adeguatamente nel tempo il ricorrente. Non è quindi consentito ritenere che vi sia una garanzia del minimo vitale e che quindi siano adempite, in casu, le condizioni restrittive previste dalla giurisprudenza (cfr. GICRA 2006 n. 9), da cui altresì non v'è attualmente ragione di scostarsi, come ribadito in diverse sentenze di questo Tribunale (v. fra le tante, la sentenza E-6546/2006 del 28 aprile 2008 consid. 6.6.1). 12.6 Da quanto esposto, discende che il ricorrente proviene da una provincia dell’Afghanistan verso la quale l’esecuzione dell’allontanamento è considerata inesigibile (GICRA 2006 n. 9 consid. 7.2. e 7.8. pag. 97 e 102; GICRA 2003 n. 30) e che non sussiste una valida alternativa di soggiorno interna nel suo Paese d'origine. 13. Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di questione dell’esecuzione allontanamento (n. 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del rimpatrio del ricorrente in Afghanistan. 14. 14.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). 14.2 Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 11 del presente giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica da parte dell'UFM la pronuncia a favore dell'insorgente dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Pagina 9
D-3732/2006 15. 15.1 Per eccezione, nonostante l’esito solo parzialmente positivo del gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto. 15.2 Peraltro, ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 300.--, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile, peraltro limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10
D-3732/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, in materia d’esecuzione dell’allontanamento; per il resto, è respinto. 2. I punti 3, 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati. 3. L'UFM accorderà al ricorrente l'ammissione provvisoria in Svizzera. 4. Non si riscuotono spese processuali. 5. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto. 6. L'UFM rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di spese ripetibili di questa sede. 7. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - C._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 11