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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2012 D-3729/2011

9 juillet 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,796 mots·~24 min·1

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 giugno 2011

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3729/2011

Sentenza d e l 9 luglio 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Sri Lanka, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 giugno 2011 / N […].

D-3729/2011 Pagina 2

Fatti: A. L'interessato, di religione hindu e di etnia tamil, nato a C._______ (Sri Lanka) ha presentato domanda di asilo in Svizzera in data 23 agosto 2010. Interrogato sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato arrestato dalle forze di sicurezza sri lankesi per strada a D._______ in data 28 gennaio 2008 poiché sospettato di appartenere al LTTE (Liberations Tigers of Tamil Eelam). Durante la sua detenzione sarebbe quindi stato interrogato a molteplici riprese e percosso poiché si sarebbe rifiutato di confessare di appartenere a detto gruppo. Nel luglio del 2008, grazie all'aiuto della moglie, l'insorgente avrebbe corrotto una guardia carceraria, la quale gli avrebbe permesso in seguito di evadere. Rientrato nel proprio luogo d'origine avrebbe dunque vissuto costantemente con la paura di essere nuovamente arrestato. Inoltre, dalla fine del 2009, alcuni membri del gruppo Karuna, che collaborerebbe con il governo dello Sri Lanka, si sarebbero presentati più volte a casa sua cercando di estorcergli denaro; poiché l'interessato si sarebbe rifiutato di pagare avrebbe avuto paura di essere rapito e consegnato alle forze di sicurezza. Per tutti questi motivi avrebbe quindi deciso di lasciare il Paese (cfr. verbale di audizione del 27 agosto 2010 [di seguito: verbale 1], pagg. 5 seg. e verbale di audizione del 7 settembre 2010 [di seguito: verbale 2], pagg. 3 seg.). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'insorgente ha inoltrato copia della conferma dell'arresto datata (…) 2008 e copia di due lettere della Human Rights Commission dello Sri Lanka indirizzate al CID (Criminal Investigation Department) datate rispettivamente (…) 2008 e (…) 2008. B. Con decisione del 3 giugno 2011 l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso lo Sri Lanka, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 30 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 1° luglio 2011), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Il Tribunale) chie-

D-3729/2011 Pagina 3 dendo, in via principale, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, subordinatamente la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione, mentre, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con ordinanza del 5 luglio 2011 ha accusato ricezione del ricorso e si è riservato di decidere sull'anticipo equivalente alle presunte spese processuali come pure sull'assistenza giudiziaria in prosieguo di procedura. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa

D-3729/2011 Pagina 4 (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità

D-3729/2011 Pagina 5 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato contrarie alla logica dell'agire, contraddittorie e pertanto inverosimili, inoltre i mezzi di prova allegati non permetterebbero una diversa valutazione. Innanzitutto a mente dell'autorità inferiore apparirebbe già di per sé poco plausibile, poiché contrario alla logica dell'agire, che una volta evaso dal carcere l'interessato si sarebbe nascosto per quasi due anni nella propria casa di C._______; infatti egli avrebbe dovuto aspettarsi di essere cercato presto o tardi dalle forze di sicurezza nel proprio luogo di origine. Non sarebbe nemmeno credibile il fatto che il richiedente in seguito alle minacce che avrebbe subito dal gruppo Karuna sarebbe rimasto a casa evitando una fuga per problemi finanziari. Le dichiarazioni del richiedente sarebbero inoltre risultate contraddittorie poiché, per esempio, l'interessato nel corso della prima audizione avrebbe dichiarato in termini puramente generici di essere stato fermato in quanto sospettato di avere sostenuto il LTTE e di avere trasportato armi per esso, mentre nel corso dell'audizione federale avrebbe asserito

D-3729/2011 Pagina 6 di essere stato fermato dopo un attacco del LTTE alle forze dell'ordine e sarebbe dunque stato arrestato, sprovvisto di documenti, in quanto sospettato dell'uccisione di un poliziotto. In aggiunta, durante l'audizione cantonale l'insorgente avrebbe affermato di essere stato trattenuto nel carcere di Welikada da gennaio a ottobre 2008, per contro nell'audizione federale avrebbe dichiarato di essere stato dapprima in un carcere del CID per una o due settimane, in seguito sarebbe stato trasferito nella prigione di Welikada e subito dopo, per motivi di spazio, nella prigione militare di Anuradhapura dove sarebbe rimasto fino al momento della fuga. Secondo le prime dichiarazioni dell'insorgente inoltre, circa un mese dopo il suo arrivo in carcere, egli avrebbe dovuto firmare un foglio bianco, in seguito tuttavia l'interessato avrebbe affermato di essere stato intimato di rendere una confessione scritta di proprio pugno. L'autorità inferiore ha in aggiunta rilevato come risulterebbe contraddittorio persino il racconto dell'interessato circa i problemi che avrebbe avuto con il gruppo Karuna. In effetti, sebbene egli avesse dapprima dichiarato di avere gestito un negozio di alimentari a C._______ dal 1998 al 2001 e di non avere più lavorato in seguito, successivamente l'insorgente avrebbe affermato che, una volta evaso nel 2008, alcuni membri del gruppo Karuna si sarebbero recati proprio presso il suo negozio per estorcergli del denaro. L'UFM ha poi considerato che i mezzi di prova presentati dall'insorgente a suffragio delle proprie allegazioni non potrebbero modificare la propria valutazione in quanto sarebbe risaputo che in Sri Lanka sarebbe possibile comprare simili documenti il cui valore probatorio sarebbe dunque estremamente basso. A ciò andrebbe aggiunto il fatto che il richiedente avrebbe presentato unicamente delle copie, le quali per giunta mostrerebbero evidenti segni di contraffazione. Vista la manifesta inaffidabilità delle allegazioni presentate, un esame più approfondito dei documenti forniti non sarebbe dunque necessario. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo del richiedente. Avendo respinto la domanda d'asilo l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Ha inoltre ritenuto che non vi sarebbero indizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel proprio Paese d'origine di essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 della

D-3729/2011 Pagina 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha poi considerato che, poiché il ricorrente proviene da C._______, nel distretto di Jaffna, dove attualmente vivono la moglie e la figlia, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile; infine l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 5.2 Nel ricorso, l'insorgente contesta innanzitutto il fatto che le proprie dichiarazioni sarebbero contrarie alla logica dell'agire. In effetti egli si sarebbe nascosto dove è nato, sapendo che le autorità disponevano di un altro indirizzo e sperando che queste non sarebbero venute a cercarlo proprio a C._______. Egli ritiene di non essersi contraddetto: nel corso della prima audizione non avrebbe infatti menzionato lo scontro a fuoco e il decesso del poliziotto poiché gli sarebbe stato detto di essere breve; non avrebbe dunque contestualizzato le circostanze del proprio arresto ritenendo di poter meglio approfondire le proprie dichiarazioni nell'audizione successiva. Per quanto concerne i luoghi nei quali sarebbe stato detenuto, l'interessato afferma di avere già spiegato nel corso delle audizioni che si sarebbe trattato di un suo errore. Il ricorrente contesta inoltre la valutazione dell'UFM circa i mezzi di prova da lui forniti in quanto questa non sarebbe stata sufficientemente approfondita; l'autorità inferiore avrebbe in particolare generalizzato in maniera eccessiva il fatto che in Sri Lanka si potrebbe acquistare di tutto. Infine, l'interessato considera che in patria non vi sarebbe ancora sicurezza per nessuno e che in caso di rientro verrebbe segnalato al CID; la sua vita tornerebbe ad essere in pericolo ed il suo rinvio non sarebbe quindi esigibile. 6. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise affermazioni, contrarie all'esperienza generale di vita e alla logica dell'agire e non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Innanzitutto il ricorrente si è grossolanamente contraddetto circa i motivi per i quali sarebbe stato arrestato dalle forze di sicurezza sri lankesi nel gennaio del 2008. In effetti nel corso della prima audizione egli ha sostenuto di essere stato sospettato di sostenere il LTTE e di trasportare armi per esso. Di seguito, alla domanda come mai proprio su di lui fossero caduti i sospetti egli si è peraltro limitato ad affermare in modo del tutto vago che tutti i tamil sono accusati di collaborare con il LTTE (cfr. verbale 1,

D-3729/2011 Pagina 8 pag. 5). Nel corso dell'audizione federale per contro l'insorgente ha esposto i fatti differentemente affermando di essere stato fermato in seguito all'uccisione di un poliziotto da parte del LTTE, poiché egli si trovava sul luogo dell'aggressione e non aveva con se documenti sarebbe quindi stato arrestato come sospetto (cfr. verbale 2, pag. 4). A mente di questo Tribunale appare poco plausibile che l'interessato non abbia assolutamente accennato a questo evento nel corso della prima audizione poiché gli sarebbe stato detto di essere breve, soprattutto se si considera che durante detta audizione è stato chiesto più volte all'insorgente per quale motivo sarebbe stato sospettato e fermato dalle autorità (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.). Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore inoltre, non collimano le dichiarazioni dell'interessato circa la sua carcerazione: egli ha infatti dapprima dichiarato di essere stato incarcerato da gennaio a ottobre 2008 nel carcere di Welikada ad Anuradhapura (cfr. verbale 1, pag. 2). In seguito ha affermato di essere stato incarcerato dal CID a Colombo nella prigione di Welikada prima di essere trasferito nella prigione militare di Anuradhapura dove avrebbe poi trascorso la sua prigionia (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.). A tale riguardo l'insorgente, nel corso dell'audizione federale come pure in sede ricorsuale, ha asserito essersi sbagliato in precedenza (cfr. verbale 2, pag. 5 e ricorso, pag. 3), tuttavia appare poco credibile che il ricorrente si sia confuso sui nomi ed i luoghi dove avrebbe trascorso quasi un anno di carcere. Risulta poi poco logico che una volta fuggito di prigione si sarebbe rifugiato al luogo di nascita e che ivi abbia potuto vivere per quasi due anni a C._______ senza essere rintracciato dall'esercito o dalla polizia. Contraddittorio risulta inoltre il racconto circa le minacce di estorsione che il richiedente avrebbe subito da parte di alcuni membri del gruppo Karuna: egli ha dapprima dichiarato di avere gestito un negozio di alimentari per tre anni, dal 1998 al 2001, dopodiché non avrebbe più lavorato e sarebbe stato mantenuto dalla madre, la quale avrebbe lavorato come infermiera (cfr. verbale 1, pag. 2); secondo le affermazioni seguenti del ricorrente tuttavia, egli avrebbe ricevuto visita da parte del succitato gruppo nel proprio negozio a più riprese tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 (cfr. verbale 2, pag. 8). Confrontato con tale contraddizione, l'interessato si è limitato ad affermare che in realtà si sarebbero presentati a casa sua e che in precedenza avrebbe solamente indicato di avere gestito per tre anni un negozio che poi avrebbe chiuso (cfr. verbale 2, pag. 9).

D-3729/2011 Pagina 9 Quo ai documenti allegati alla domanda di asilo, l'UFM ha giustamente ritenuto che, in quanto semplici fotocopie e suscettibili di manipolazioni, non avrebbero permesso di giungere ad altra conclusione. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili ovvero non realizzanti le condizioni previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 1 LStr) sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allonta-

D-3729/2011 Pagina 10 namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f). 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr, non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: CorteEDU] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Sri Lanka è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

D-3729/2011 Pagina 11 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 e giurisprudenza ivi citata). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Sri Lanka da un lato, e della sua situazione personale dall'altro. Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono

D-3729/2011 Pagina 12 dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2). Peraltro, per quanto attiene a Jaffna, la situazione è nettamente migliorata a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy nel novembre del 2009, l'approvvigionamento è migliorato e la presenza militare è diminuita. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora qualche lacuna nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione degli ospedali. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) ritiene che l'accesso alla proprietà e all'alloggio sia problematico, ma l'ACNUR stesso, unitamente ad altre organizzazioni a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il ritorno delle persone nel Paese (cfr. ibidem, consid. 13.2.1). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 – per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1) – e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli è nato ed ha vissuto per la maggior parte della sua vita a C._______, nel distretto di Jaffna, nel nord del Paese. Avendo vissuto nella medesima regione per lunghi anni è pertanto ragionevole concludere che a C._______ l'interessato disponga di una solida rete sociale su cui contare al suo ritorno, a C._______ inoltre vivono la moglie e la figlia (cfr. verbale 2, pag. 2). L'insorgente è giovane ed a un'esperienza lavorativa nella vendita avendo gestito il negozio del padre per alcuni anni (cfr. verbale 1, pag. 2); inoltre la sua famiglia dispone di diversi terreni, tra cui alcune risaie e una pian-

D-3729/2011 Pagina 13 tagione di cocco (cfr. verbale 2, pag. 9). Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e professionale in patria, segnatamente a C._______ dove – espatriato dopo la fine della guerra – potrà ritrovare le stesse condizioni di vita e di alloggio al momento della sua partenza. Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 11. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

D-3729/2011 Pagina 14 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3729/2011 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-3729/2011 — Bundesverwaltungsgericht 09.07.2012 D-3729/2011 — Swissrulings