Corte IV D-3696/2006/cac {T 0/2} Sentenza d e l 1 3 novembre 2007 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Therese Kojic, Claudia Cotting-Schalch (presidente di corte), cancelliera Marisa Murray. A._______, Bielorussia, rappresentato da B._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. la decisione del 25 ottobre 2004 in materia d'asilo, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-3696/2006 Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il 4 ottobre 2003 e successivamente è stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo (v. verbali d'audizione del 21 ottobre e del 12 novembre 2003 nonché del 20 ottobre 2004), d'avere lasciato la Bielorussia poiché perseguitato da agenti del C._______ a causa della sua appartenenza al movimento D._______. Nel [...] del [...], sarebbe altresì stato aggredito e ferito alla gamba da un uomo mascherato. L'interessato ha esibito una convocazione E._______ (v. traduzione nel verbale d'audizione del 20 ottobre 2004). B. Il 25 ottobre 2004, l'UFR (attualmente e, di seguito, UFM) ha respinto la citata domanda d'asilo. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso la Bielorussia. C. Il 13 novembre 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. D. Il 7 dicembre 2004, il ricorrente ha depositato la fotocopia di un documento presentato come una dichiarazione di alcuni membri del movimento D._______. E. Il 14 dicembre 2004, la CRA ha rinunciato a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 PA). Diritto: Pagina 2
D-3696/2006 1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Il TAF osserva che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 3. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 4. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). 5. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 6. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto siccome inverosimili le allegazioni determinanti presentate dal ricorrente, quest'ultimo avendo fornito versioni divergenti sulle modalità con cui sarebbe stato avvicinato dagli agenti del C._______, sul nome dell'agente che lo avrebbe contattato più volte (secondo le versioni F._______ o G._______) e sull'arma utilizzata per aggredirlo (secondo le versioni un coltello od un oggetto appuntito che non avrebbe visto). L'autorità Pagina 3
D-3696/2006 inferiore ha peraltro rilevato che il ricorrente ha esibito solo una fotocopia, di fattura artigianale, di una convocazione dell'ispettorato degli interni priva della data d'emissione e comportante due timbri "in originale" non completamente leggibili. 7. Nel gravame, il ricorrente contesta il giudizio d'inverosimiglianza reso dall'UFM con riferimento alle allegazioni decisive da lui rese in corso di procedura. Premessi possibili malintesi e/o imprecisioni imputabili al traduttore, le divergenze cui fa riferimento l'autorità inferiore nella decisione impugnata non sono da considerare particolarmente rilevanti. L'autorità inferiore ha pure giocato con le sue parole in merito ai luoghi in cui si sono svolti gli incontri con gli agenti del C._______. Per quanto attiene al nome dell'agente che lo avrebbe più volte contattato, l'insorgente fa valere che lo stesso si è presentato utilizzando o l'uno o l'altro nome, essendo questi dei semplici pseudonimi. Ribadisce, comunque, d'essere stato aggredito al buio (l'UFM giocherebbe pertanto anche � su sottigliezze irrilevanti� ). Adduce d'aver svolto lavori di volantinaggio per il movimento D._______ già nel [...], durante i suoi studi universitari, e di aver assunto ruoli di maggior peso e spicco in seno all'organizzazione a partire dal [...]. Teme per questo d'essere incarcerato in caso di rientro in patria. In Bielorussia vigerebbero, in effetti, le condizioni proprie ad una vera dittatura e i membri del movimento D._______ sarebbero vittime d'abusi da parte del C._______. Ha allegato al gravame una serie d'articoli tratti da Internet. 8. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. GICRA 1993 n. 21, pag. 134 e segg.). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il Pagina 4
D-3696/2006 giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM sul fatto che l'insorgente ha reso versioni divergenti su punti essenziali del suo racconto. Mentre nel corso dell'audizione del 12 novembre 2003 ha affermato che l'agente che l'avrebbe più volte avvicinato si è presentato con il nome F._______ (v. pag. 8 del verbale d'audizione), nel corso della successiva audizione non solo ha dichiarato che l'agente si è fatto conoscere sotto lo pseudonimo G._______, ma ha pure sostenuto di non conoscere alcun F._______ (v. verbale d'audizione del 20 ottobre 2004 pag. 16). In siffatta evenienza, non soccorre il ricorrente la generica giustificazione secondo la quale l'agente in questione utilizzava degli pseudonimi. Il TAF rileva, inoltre, che la versione dei fatti presentata nel gravame diverge da quella resa in corso di procedura di prima istanza. Nel gravame, il ricorrente adduce d'avere un fratello, d'essere studente universitario al terzo anno della facoltà d'economia, d'aver svolto dei lavori di volantinaggio dinanzi all'ateneo e d'aver assunto ruoli di maggior peso in seno all'organizzazione D._______ a partire dal [...]. Nel corso della procedura di prima istanza aveva per contro affermato d'essere figlio unico e d'essere iscritto all'istituto commerciale bielorusso di H._______ (v. verbale d'audizione del 12 novembre 2003 pag. 4), ma di non essere un attivista del movimento D._______, bensì un semplice membro (v. verbali d'audizione del 12 novembre 2003 pag. 9 e del 20 ottobre 2004 pag. 3 e segg.). Non giova altresì al ricorrente la generica censura ricorsuale secondo la quale le divergenze rilevate dall'UFM sarebbero da attribuirsi al traduttore. Al riguardo, va segnatamente osservato che i tre verbali sono stati riletti all'insorgente al termine delle rispettive audizioni, di modo che quest'ultimo ben avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, segnalare l'esistenza d'eventuali d'errori nella traduzione delle sue dichiarazioni, ciò che però non ha fatto. Il TAF rileva altresì, a prescindere dal quesito di sapere se la convocazione dell'ispettorato degli interni sia un documento autentico o meno, che essa è, di fatto, un semplice invito a testimoniare. Dalla stessa non è dunque desumibile alcun indizio suscettibile di corroborare l'esistenza di una Pagina 5
D-3696/2006 volontà persecutoria, ai sensi dell'art. 3 LAsi, da parte delle autorità statali o eventualmente di terzi nei confronti dell'insorgente. Parimenti, non può essere attribuita alcuna rilevanza, ai fini dell'esito della presente procedura, all'allegazione concernente l'aggressione che l'insorgente avrebbe subito nel settembre del [...] da parte di un ignoto, fermo restando che detta allegazione s'esaurisce nuovamente in mera e generica affermazione di parte non corroborata da alcun elemento della benché minima consistenza. 8.2 Con riferimento alla documentazione presentata dall'insorgente in sede ricorsuale, il TAF osserva come il documento in fotocopia esibito il 7 dicembre 2004, e presentato come attestazione del movimento D._______, nulla comprova in relazione agli evocati rischi di persecuzione in caso di rimpatrio. A prescindere dal fatto che si tratta di fotocopia non datata e che non è dato sapere se le persone che lo hanno firmato siano veramente membri di D._______, nell'attestazione ci si limita a descrivere il ruolo, invero secondario, che il ricorrente avrebbe avuto in seno a detto movimento (distribuzione di volantini, di un giornale ed esecuzione di graffiti). Non si può altresì ammettere, tanto meno in assenza d'elementi probanti al riguardo negli atti di causa, che qualsiasi semplice membro dell'organizzazione D._______ rischi per questa sola ragione l'esposizione a seri pregiudizi per uno dei motivi menzionati nell'art. 3 LAsi. Diversa è naturalmente la nota situazione d'attivisti appartenenti a movimenti giovanili. Infine, e quanto agli allegati articoli tratti da Internet, va rilevato che gli stessi sono generici e non concernono direttamente il ricorrente. Sono pertanto inidonei a dimostrare l'esposizione personale dell'insorgente a delle persecuzio-ni. 8.3 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non Pagina 6
D-3696/2006 emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Bielorussia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). 11. La portata dell'art. 14a cpv. 3 LDDS non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 11.1 Nel caso concreto non è dato rilevare - nella sostanza per le ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio - alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Infine, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). 11.2 Pertanto, e come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è lecita. Pagina 7
D-3696/2006 12. Occorre quindi esaminare se per il ricorrente vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (art. 14a cpv. 4 LDDS). 12.1 Come noto, in Bielorussia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile. 12.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF constata che lo stesso è giovane e ha una certa formazione scolastica. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici ostativi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un suo adeguato reinserimento sociale in Bielorussia. 12.3 Ritenuto, infine, che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera verso la Bielorussia, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione. 13. Considerato che il ricorrente, usando della dovuta diligenza, può procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun ostacolo d'ordine tecnico s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi come possibile. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 8
D-3696/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ) - I._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: Pagina 9