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Bundesverwaltungsgericht 04.07.2011 D-3623/2011

4 juillet 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,286 mots·~16 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 24 giugno 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3623/2011 Sentenza del 4 luglio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, alias B._______, alias C._______, Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 giugno 2011 / N […].

D-3623/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 18 maggio 2011 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; il verbale d'audizione del 24 maggio 2011 (di seguito: verbale 1), il verbale sul diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 3 giugno 2011 (di seguito: verbale 2) e il verbale d'audizione del 20 giugno 2011 (di seguito: verbale 3); la decisione dell'UFM del 24 giugno 2011 giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, notificata il medesimo giorno all'interessato (cfr. act. UFM A 16/1); il ricorso inoltrato il 24 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 giugno 2011); la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in data 27 giugno 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

D-3623/2011 Pagina 3 che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino tunisino di etnia araba, nato a D._______ e con ultimo domicilio a E._______, nel governatorato di D._______ (cfr. verbale 1, pag. 1); che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese in data 20 aprile 2011 per motivi economici, per la situazione generale d'instabilità e per il timore di dover subire delle rappresaglie da parte dei familiari della sua ex fidanzata, oppure dagli abitanti del suo villaggio per aver rinunciato al fidanzamento; che, inoltre, durante il suo soggiorno in Italia, sarebbe stato minacciato di morte da alcuni albanesi ai quali doveva del denaro (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pag. 1; verbale 3, pag. 3); che in data 20 aprile 2011 sarebbe quindi salito a bordo di una barca, oppure di un gommone a F._______ (Tunisia) con cui avrebbe raggiunto G._______ (Italia), dove sarebbe sbarcato senza subire

D-3623/2011 Pagina 4 controlli poiché i passatori avrebbero seguito una rotta sconosciuta; che avrebbe continuato il suo itinerario in treno fino a H._______; che avrebbe poi soggiornato dal 21 aprile fino al 18 maggio 2011 a I._______ senza dimora fissa nelle case abbandonate (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.; verbale 3, pag. 5); che in data 18 maggio 2011 avrebbe quindi raggiunto la Svizzera in treno dove ha inoltrato la sua domanda d'asilo il medesimo giorno a J._______ (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione; che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto il racconto circa la sua ex fidanzata ed i motivi economici; che egli sostiene, in aggiunta, che la situazione di sicurezza in Tunisia sarebbe peggiorata dopo i recenti accadimenti ed i cambiamenti nel regime; che, in particolare, non vi sarebbe più alcun controllo statale, la polizia non funzionerebbe più e non vi sarebbe né ordine, né giustizia; che le autorità statali sarebbero corrotte, agirebbero nell'arbitrio, non interverrebbero quando dovrebbero e commetterebbero abusi e soprusi; che gli atti di violenza non sarebbero più perseguiti né sanzionati e non vi si potrebbe più vivere con serenità; che, pertanto, egli ritiene che si dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua seconda domanda d'asilo; che, infine, ha

D-3623/2011 Pagina 5 presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. ibidem consid. 6); che, nel caso concreto e sebbene il 18 maggio 2011 gli è stato letto e spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare un documento d'identità (cfr. act. UFM A 2/1), il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che egli si è limitato a dichiarare di aver perso sia il passaporto che la sua carta d'identità in Libia, precisando quindi di essere rimasto sprovvisto di ogni documento (cfr. verbale 1, pag. 4); che, interrogato in merito nell'audizione federale, egli ha allegato che gli sarebbero stati rubati, oppure di averli persi durante il suo soggiorno in Libia tra giugno e luglio del 2009 (cfr. verbale 3, pag. 2); che nella prima audizione ha allegato che il passaporto avrebbe avuto una validità di cinque anni, mentre nell'audizione federale si è soffermato ad allegare che sarebbe stato

D-3623/2011 Pagina 6 emesso con una validità di sei anni (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 3, pag. 2); che, per quel che riguarda la carta d'identità, ha dapprima allegato di averla ottenuta nel 2001 per poi affermare di averla ricevuta nel 2000 (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 3, pag. 3); che risulta alquanto illogico che egli non abbia mai richiesto i suoi documenti di viaggio dopo la perdita considerando pure il fatto che nel 2008, per tornarsene in Tunisia dall'Italia, si sarebbe recato al consolato tunisino a K._______ per ottenere un lasciapassare e quindi sarebbe stato in contatto con le autorità tunisine (cfr. verbale 2, pag. 1); che, peraltro, non ha neanche tentato di procurarsi il succitato lasciapassare (cfr. verbale 3, pag. 3); che neanche nell'atto ricorsuale ha poi presentato degli argomenti atti a comprovare la sua versione dei fatti; che, infatti, si è limitato a ribadire quanto già asserito in sede d'audizione (cfr. ricorso, pag. 1); che con tale comportamento egli ha chiaramente segnalato di non volere in alcun modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera identità; che, oltre a ciò, egli ha dapprima asserito di essere partito da F._______ a bordo di una barca per poi allegare che il veicolo sarebbe stato un gommone (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 3, pag. 5); che ha altresì allegato di non avere subito controlli né durante il soggiorno di quasi un mese in Italia, né durante lo sbarco a G._______, poiché i passatori avrebbero seguito una rotta sconosciuta (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.; verbale 3, pag. 5); che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente inattendibili; che, oltracciò, giova rilevare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

D-3623/2011 Pagina 7 che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. ibidem consid. 5.6.4 seg.); che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese per motivi economici, per la situazione generale d'instabilità e per il timore di dover eventualmente subire delle rappresaglie da parte di terzi; che ha altresì dichiarato di aver chiesto l'asilo in Svizzera poiché, durante il suo soggiorno in Italia, sarebbe stato minacciato di morte da alcuni albanesi ai quali doveva del denaro; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che durante la prima procedura d'asilo l'insorgente ha dichiarato di temere le rappresaglie nei suoi confronti da parte dei familiari della ragazza, mentre nell'audizione federale ha allegato di temere gli abitanti del villaggio (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 3, pagg. 3 seg.); che, inoltre, nella terza audizione, non è nemmeno stato in grado di indicare le generalità della ex compagna nonostante le abbia indicate nella prima audizione (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 3, pag. 4); che sempre nella terza audizione ha poi, in un secondo tempo, addirittura

D-3623/2011 Pagina 8 allegato di non volerla nominare (cfr. verbale 3, pag. 4); che, peraltro, i timori di una vendetta si basano su mere supposizioni (cfr. verbale 1, pag. 5); che, in tale ambito, egli stesso ha dichiarato che, dopo la rottura del rapporto a giugno o luglio 2010 fino al suo espatrio in data 20 aprile 2011, non sarebbe successo alcunché (cfr. verbale 3, pag. 4); che, per di più, non ha menzionato i problemi economici nell'audizione federale come ha, tra l'altro, omesso di allegare l'instabilità generale del suo Paese nella prima audizione; che nel suo ricorso non ha fornito alcuna spiegazione circa le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata; che, per il resto, codesto Tribunale rimanda, per evitare ulteriori ripetizioni, al corretto giudizio circa la verosimiglianza del racconto svolto dall'autorità inferiore; che, sia come sia, codesto Tribunale rileva che motivi socio-economici o motivi d'asilo legati ad un Paese terzo, ossia gli asseriti problemi con degli albanesi in Italia, sono, come facilmente riconoscibili, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto); che, inoltre, non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Tunisia, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista

D-3623/2011 Pagina 9 dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, la situazione in Tunisia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

D-3623/2011 Pagina 10 che nemmeno la situazione venutasi a creare a fine dicembre 2010 in Nordafrica, compresa la Tunisia, è atta a rendere inesigibile l'allontanamento, trattandosi piuttosto di rivolte orientate a processi di transizione politica; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, si evince dagli atti che egli è ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale quale operaio (cfr. verbale 1, pag. 2); che egli ha altresì confermato di avere ancora parenti in patria, ossia i genitori, tre sorelle ed un fratello (cfr. verbale 1, pag. 3); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una fitta rete sociale in patria; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

D-3623/2011 Pagina 11 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-3623/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:

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