Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-3586/2020
Sentenza d e l 7 dicembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Iran, patrocinato dall'avv. Philippe Currat, Currat & Associés, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 giugno 2020 / N (…).
D-3586/2020 Pagina 2
Fatti: A. L’interessato, cittadino iraniano di etnia curda e confessione sunnita, con ultimo domicilio a C._______, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 10 gennaio 2020 dopo aver lasciato l’Iran il (…) (cfr. atto [...]-10/10 [in seguito: verbale 1]). B. B.a Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, d’essere espatriato in ragione dell’attività politica da lui svolta nel Paese di provenienza. Egli ha difatti narrato di aver collaborato con il Partito Democratico del Kurdistan (PDK), agendo quale corriere. L’interessato avrebbe mantenuto il più stretto riserbo quanto all’impegno politico e alla mansione espletata in tale contesto, evitando così di essere confrontato con atti persecutori da parte delle autorità statali. Sennonché, a seguito di una diatriba coniugale, la moglie si sarebbe impossessata di immagini compromettenti – ritraenti A._______ con altri membri del PDK − conservate dal richiedente nel proprio telefono cellulare, e sulla scorta di quest’ultime avrebbe denunciato agli organi statali l’attivismo politico del marito (cfr. atto n. [...]-36/12 [di seguito: verbale 3], pag. 7, D71). Avvertito della denuncia da un amico del padre, funzionario dell’autorità iraniana adita, e temendo ritorsioni, il richiedente sarebbe fuggito il medesimo giorno (cfr. atto n. [...]-32/12 [di seguito: verbale 2], pag. 5 e 6, D35). B.b Onde avvalorare la propria versione dei fatti, il richiedente ha versato agli atti della procedura di prima istanza la seguente documentazione: – il certificato di nazionalità (cfr. atto n. [...]-34/1); – tre atti giudiziari in lingua straniera di data (…), (…) e (…) (cfr. rispettivamente MdP 1, MdP 2 e MdP 3); – uno scritto del (…) redatto dal PDK-Iran attestante la sua iscrizione al partito (cfr. MdP 4); – una fotografia ritraente il richiedente insieme a suo cugino, D._______, e al dirigente del PDK, E._______ (cfr. MdP 5); – una fotografia ritraente il richiedente insieme a F._______, membro del PDK a G._______ (cfr. MdP 6);
D-3586/2020 Pagina 3 – una fotografia ritraente il richiedente insieme a H._______, ex segretario del PDK (cfr. MdP 7); – una serie di fotografie ritraenti il richiedente nell’ambito di una riunione del PDK tenutasi a I._______ nel (…) del 2020 (cfr. MdP 8). C. Con decisione del 15 giugno 2020, notificata all’interessato in medesima data (cfr. atto n. [...]-43/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda di asilo pronunciando contestualmente l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione del provvedimento stesso siccome ritenuta lecita, esigibile e possibile. D. In data 15 luglio 2020 (cfr. relativa ricevuta; data d'entrata: 15 luglio 2020) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in via principale l’annullamento della decisione, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, nonché il conferimento di un’autorizzazione a risiedere in Svizzera; in subordine l’annullamento del provvedimento avversato e il rinvio degli atti all’autorità inferiore per una nuova decisione. L’interessato ha inoltre demandato l’attribuzione di un termine per produrre l’attestazione di indigenza, la traduzione della documentazione versata agli atti in lingua straniera nonché per inoltrare un eventuale memoriale integrativo. Contestualmente, e con protesta di tasse, spese e ripetibili, egli ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Philippe Currat. A supporto della propria impugnativa, il ricorrente ha prodotto la documentazione seguente: – un atto medico F2 del 10 giugno 2020; – uno scritto in lingua inglese intitolato “Iranian regime’s missile attack on september 8th, 2018 to Kurdistan democratic Party headquarter located in Kurdistan region inside Iraq” estratto dai siti web “www.kurdistanukurd.com” e “www.kdpress.org” (cfr. doc. 1); – numerosa documentazione in lingua straniera (cfr. doc. 2 a doc. 18, doc. 20, 21 e 23);
D-3586/2020 Pagina 4 – uno scritto in lingua inglese, estratto da un non meglio precisato sito web (cfr. doc. 19); – un articolo in lingua tedesca estratto da un non meglio precisato sito web, concernente un’iniziativa condotta in Svizzera da membri del PDK e volta alla sensibilizzazione circa la situazione attuale in Iran (cfr. doc. 22); – documentazione fotografica ritraente il richiedente (cfr. doc. 24); – una dichiarazione del PDK-Iran di data (…), per il tramite della quale quest’ultimo certifica l’appartenenza del richiedente al partito e conferma i timori da lui espressi (cfr. doc. 25); – una serie di dichiarazioni di persone che si sono viste riconoscere asilo in Svizzera a seguito dell’appartenenza al PDK (cfr. doc. 26 a 36). E. Per il tramite della decisione incidentale del 21 luglio 2020, il Tribunale ha stabilito lo svolgimento del procedimento in lingua italiana ed ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Lo scrivente ha altresì invitato il ricorrente a presentare la traduzione in una lingua ufficiale svizzera dei documenti allegati al gravame in lingua straniera, a completare l’impugnativa con un’eventuale memoriale integrativo oltreché a produrre un’attestazione di indigenza. F. Con scritto del 29 luglio 2020, il ricorrente ha presentato un’attestazione di indigenza nonché la traduzione dei mezzi di prova n. 2 a 12, demandando nel contempo un termine supplementare per rimettere al Tribunale le traduzioni mancanti. G. Con l’ordinanza del 30 luglio 2020, il Tribunale ha accolto la summenzionata richiesta di proroga, attribuendo al richiedente un termine sino al 12 agosto 2020 per versare agli atti le traduzioni mancanti. H. Con scritto del 12 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata: 13 agosto 2020), il ricorrente ha tempestivamente prodotto le traduzioni mancanti, versando altresì agli atti documenti aggiuntivi (cfr. doc. 37 a 45)
D-3586/2020 Pagina 5 suscettibili di comprovare, a suo dire, le persecuzioni con le quali sarebbe confrontato in Iran. Il carteggio trasmesso al Tribunale si compone dei documenti seguenti: – numerosi articoli concernenti le persecuzioni dei prigionieri politici in Iran (cfr. doc. 13 a 20); – un articolo di data 12 luglio 2020, concernente un attacco terroristico avvenuto il 21 dicembre 2016, ed estratto dal sito web “www.kurdistanukurd.com”, corredato da una dichiarazione del PDK di data 24 dicembre 2016 (cfr. doc. 21); – vari atti giudiziari di autorità iraniane di data 1° luglio 2019 e 1° agosto 2019, unitamente ad una dichiarazione di data 10 giugno 2020 del PDK-Iran (cfr. doc. 23); – un rapporto redatto dall’associazione Kurdistan Human Rights dell’aprile 2020, intitolato “Human Rights Violations in Kurdistan of Iran – Periodic Summary Report for the Attention of the OHCHR Desk of the UN Special Rapporteur on the situation of Human Rights in Iran” (cfr. doc. 37); – uno scritto dell’associazione Kurdistan Human Rights del 13 luglio 2020 all’attenzione della SEM, per il tramite del quale essa ha fornito all’autorità inferiore un quadro delle persecuzioni politiche in Iran (cfr. doc. 38); – un articolo non datato e di non meglio precisata fonte, secondo cui Amnesty International avrebbe condannato la pena di morte inflitta ad un cittadino curdo (cfr. doc. 39); – un articolo del 13 settembre 2018 concernente uno sciopero avvenuto in Iran al fine di protestare contro l’esecuzione dei prigionieri curdi nonché contro i bombardamenti da parte dei guardiani della rivoluzione islamica (cfr. doc. 40); – un articolo non datato, di una non meglio precisata fonte, riportante il nome di 24 prigionieri curdi condannati a morte in Iran (cfr. doc. 41); – un articolo del 21 maggio 2020 estratto del sito web ”hengaw.net”, secondo il quale i servizi segreti di Urmia avrebbero
D-3586/2020 Pagina 6 paventato la pena di morte ad un prigioniero politico (cfr. doc. 42); – un articolo non datato, estratto dal sito web “hengaw.net” concernente una cittadina iraniana imprigionata e in sciopero della fame (cfr. doc. 43); – un articolo non datato, estratto dal sito web “pdki.org”, concernente l’anniversario dell’assassinio del leader del PDK-Iran (cfr. doc. 44); – un articolo datato 20 aprile 2020 di non meglio precisata fonte, concernente la pena capitale possibilmente pronunciata nei confronti di un prigioniero politico curdo (cfr. doc. 45); I. Il 17 novembre 2020, il patrocinatore dell’insorgente ha trasmesso al Tribunale una nota d’onorario complementare oltre a quella già versata agli atti con il gravame. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
D-3586/2020 Pagina 7 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato che le allegazioni dell’interessato circa l’attività a sostegno del PDK nonché in merito alle circostanze della denuncia inoltrata dalla moglie, non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all’art. 7 LAsi in quanto insufficientemente motivate, contradditorie oltre che incompatibili con l’esperienza generale di vita o di logica dell’agire. 3.1.1 Anzitutto, il narrato dell’interessato in merito all’attività svolta per conto del PDK sarebbe vago. In questo senso – pur asserendo di avere quale compito la trasmissione di documenti fra C._______, in Iran, e G._______, in Kurdistan iracheno – egli non sarebbe stato in grado di specificare il tipo di informazioni trasportate poiché contenute in buste chiuse e non avendo egli domandato ragguagli in merito. Oltremodo, l’interessato non avrebbe saputo indicare con esattezza il numero dei viaggi che avrebbe effettuato, così come neppure la data esatta delle consegne o, ancora, l’identità della persona alla quale avrebbe rimesso gli involucri. 3.1.2 Oltracciò, le affermazioni di A._______ sarebbero divergenti su un punto essenziale. In proposito, egli avrebbe inizialmente riferito di essere espatriato il (…) – ossia il giorno in cui la moglie l’avrebbe esposto alle autorità iraniane – salvo poi però modificare la sua versione dei fatti e ricondurre tali avvenimenti al (…).
D-3586/2020 Pagina 8 3.1.3 Infine, la SEM ha evidenziato elementi di incoerenza nel racconto dell’insorgente, incompatibili con l’esperienza generale di vita o di logica dell’agire. In primo luogo, apparirebbe del tutto sconsiderato ch’egli conservasse delle immagini così compromettenti – a tal punto, a suo dire, da giustificare persino la pena capitale – sul suo telefono cellulare, esponendosi dunque ad un enorme rischio per il caso in cui lo avesse smarrito o fosse stato oggetto di un controllo. Tale agire sarebbe tanto più inconcepibile conto tenuto del fatto che la moglie, desiderosa di ottenere il divorzio, ne avesse libero accesso. Vieppiù, apparirebbe del tutto improbabile che un funzionario pubblico possa aver riferito della supposta denuncia, esponendosi ad un importante rischio di condanna, unicamente perché amico del padre dell’interessato. 3.2 Nel prosieguo della decisione impugnata, la SEM ha poi ritenuto ininfluenti i mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno delle supposte persecuzioni. In tal senso, nessuno degli atti prodotti permetterebbe di comprovare le motivazioni che lo avrebbero spinto a fuggire dal Paese d’origine. Nel dettaglio, i MdP 1 a 3 (cfr. supra consid. B.b) riferirebbero della causa di divorzio ma non apporterebbero chiarezza sui motivi alla base della domanda d’asilo. Parimenti, il MdP 4 non permetterebbe diversa ponderazione; il medesimo consentirebbe tuttalpiù di attestare la sua appartenenza al partito politico denominato PDK, la quale – non essendo provato in specie che le autorità iraniane ne fossero a conoscenza – non giustificherebbe ad essa sola un timore di persecuzioni. Del resto, il valore probatorio della dichiarazione di iscrizione quale membro del PDK andrebbe relativizzato giacché la medesima sarebbe stata rilasciata su richiesta dell’insorgente, tramite la rappresentanza del PDK in Svizzera, per i suoi fini contingenti. Da ultimo, neppure i MdP 5 a 8 sarebbero atti ad avvalorare la tesi della fondatezza della sua persecuzione o dei suoi timori di persecuzioni. 3.3 In ultimo, l’autorità inferiore si è chinata sul parere espresso al progetto di decisione, ritenendo che il primo non contenesse fattispecie o mezzi di prova atti a modificare la predetta conclusione. 3.4 La SEM ha dunque ritenuto che nulla permetterebbe di considerare verosimili gli eventi esposti. Conseguentemente, l’autorità in parola non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo.
D-3586/2020 Pagina 9 4. Con la propria impugnativa, l’interessato, dopo aver rammentato i fatti esposti in corso di procedura, ha avversato le valutazioni della SEM. 4.1 Anzitutto, quanto riferito in merito all’attività svolta per conto del partito sarebbe sufficientemente sostanziato. In tal senso, la SEM non avrebbe debitamente considerato quanto da lui dichiarato, atto, a suo dire, a spiegare il motivo per cui non sarebbe stato a conoscenza del contenuto delle informazioni inoltrate; ciò sarebbe dovuto al carattere clandestino del partito così come al livello gerarchico occupato dall’insorgente nella medesima organizzazione. L’autorità di prima istanza avrebbe altresì erroneamente rimproverato al ricorrente di non aver riferito con sufficiente precisione il numero di viaggi da lui intrapresi, giacché egli non avrebbe mai sostenuto di aver effettuato quattro viaggi, bensì tre (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 19). Ad ogni modo, secondo il richiedente le carenze evidenziate dall’autorità inferiore sarebbero dovute alle difficoltà nel comprendere l’interprete durante le audizioni, oltre al fatto che gli auditori gli avrebbero impedito di articolare compiutamente le proprie risposte (cfr. memoriale ricorsuale, punto II.5 a II.7, pag. 8, punto III.c, pag. 18). Egli avrebbe del resto ripetutamente segnalato tali problematiche, tanto da rifiutare per quasi un’ora la sottoscrizione del verbale, cedendo infine alle pressioni formulate dai funzionari della SEM (cfr. memoriale ricorsuale, punto III.7, pag. 8 e punto III.c, pag. 18). 4.2 Quanto alla contraddizione concernente la data della denuncia della moglie e del conseguente espatrio, il suo esposto non presterebbe il fianco a critiche. L’incongruenza sarebbe infatti frutto di un’errata traduzione dell’interprete; l’interessato avrebbe spiegato di essere espatriato il (…) giorno del (…) mese del (…) – giorno in cui avrebbe appreso della denuncia della moglie − erroneamente verbalizzato come (…) giorno del (…) mese del (…) (cfr. memoriale ricorsuale, punto III.c, pag. 19). Invero, tale aspetto sarebbe proprio uno dei motivi all’origine delle reticenze del richiedente nel firmare il verbale di audizione (cfr. memoriale ricorsuale, punto III.c, pag. 19 e 20). Del resto, l’errata traduzione delle sue dichiarazioni avrebbe cagionato ulteriori incomprensioni, giacché la SEM avrebbe a torto ritenuto che le foto da lui prodotte, ritrarrebbero la moglie piuttosto ch’egli stesso (cfr. memoriale ricorsuale, punto III.c, pag. 20). 4.3 Inoltre, l’agire dell’insorgente sarebbe compatibile con l’esperienza generale di vita o di logica dell’agire. Le fotografie custodite fieramente nel
D-3586/2020 Pagina 10 suo telefono cellulare – attesa la clandestinità del PDK nonché l’assenza di elementi suscettibili di ricondurre le immagini al partito – sarebbero compromettenti unicamente se esaminate da membri di alto rango dei servizi segreti iraniani (cfr. memoriale ricorsuale, punto III.c, pag. 20). Ne discenderebbe che agendo in tal modo, l’insorgente non si sarebbe esposto a rischi sconsiderati, a maggior ragione ponendo la mente al fatto che nella regione di C._______, (…) del Kurdistan Iraniano, vigerebbe una grande solidarietà fra la popolazione curda, così ch’egli non avrebbe comunque corso particolari rischi in caso di perdita o furto del telefono. D’altro canto, le ulteriori considerazioni della SEM denoterebbero una carente conoscenza della società del Kurdistan iraniano (cfr. memoriale ricorsuale, punto III.c, pag. 21 e pag. 22). Infatti, da un lato, consentire al coniuge l’utilizzo del proprio telefono cellulare sarebbe comune nella cultura curda; dall’altro, l’aiuto fornito dal funzionario statale sarebbe giustificato dall’intima amicizia di quest’ultimo con il padre e la famiglia dell’interessato, oltre che dalla solidarietà derivante dall’appartenenza di entrambi all’etnia curda. 4.4 Altresì, il ricorrente confuta l’analisi dell’autorità inferiore sul punto dell’ininfluenza dei mezzi di prova prodotti a sostegno della domanda d’asilo. Pur riconoscendo che i documenti “MdP 1 a 3” concernono effettivamente la causa di divorzio intercorsa in Iran (cfr. memoriale ricorsuale, punto III.c, pag. 22), l’interessato ha in particolare rilevato che l’attestazione d’iscrizione al PDK (“MdP 4”) – il cui valore probatorio non potrebbe essere relativizzato essendo il partito il solo a poter testimoniarne l’appartenenza – giustificherebbe la verosimiglianza di quanto asserito. In effetti, ogni affiliato al PDK, qualora identificato come tale, sarebbe oggetto di persecuzioni, come d’altro canto dimostrato dalla documentazione allegata al gravame. Su tali presupposti, anche le fotografie prodotte – ritraenti il richiedente insieme ad altri membri del PDK (cfr. supra consid. B.b) – sarebbero atte a rendere verosimili le persecuzioni dettate dai suoi impegni politici, la cui perseveranza sarebbe peraltro dimostrata dalla documentazione fotografica raffigurante A._______ nell’ambito di una riunione partitica tenutasi a I._______ nel (…) del 2020 (cfr. “MdP 8”). 4.5 In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, al ricorrente andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi, tanto più che l’attività politica svolta dal suo arrivo in Svizzera, espressione delle
D-3586/2020 Pagina 11 convinzioni politiche già esternate nel Paese di provenienza, ossequierebbe le condizioni dell’art. 3 cpv. 4 LAsi giustificando ad essa sola il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. memoriale ricorsuale, punto III.c, pag. 24). 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 6. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferi-
D-3586/2020 Pagina 12 menti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest’ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 7. A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
D-3586/2020 Pagina 13 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure negala necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 8. Ora, a mente del Tribunale, il richiedente l’asilo non ha effettivamente reso verosimili i supposti motivi all’origine della fuga dall’Iran. 8.1 In primo luogo, è d’uopo rilevare – indipendentemente dalla diatriba concernente l’effettiva data d’espatrio, la cui questione può in casu rimanere inevasa – che le dichiarazioni dell’insorgente divergono su un punto essenziale. In effetti, nell’ambito delle audizioni sui motivi d’asilo, A._______ ha spiegato di essere fuggito dal Paese d’origine il giorno medesimo in cui la consorte lo avrebbe denunciato alle autorità iraniane (cfr. verbale 2, pag. 3, D11 e pag. 7, D52; verbale 3, pag. 8, D73-D78). Nondimeno, egli ha sostanzialmente modificato tale versione dei fatti in sede ricorsuale, sostenendo invece che la sua partenza sarebbe intervenuta solo quattro giorni dopo la denuncia, ossia nel momento in cui ne sarebbe venuto a conoscenza (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 19). A ciò si aggiunge il fatto che nel corso dell’ultimo racconto spontaneo, egli ha esposto un’ulteriore cronologia dello svolgimento di questi eventi, dichiarando di essere
D-3586/2020 Pagina 14 fuggito dall’Iran il giorno dopo essere stato avvisato della denuncia (cfr. verbale 3, pag. 3, D4). Già solo alla luce delle considerazioni di cui sopra, il richiedente l’asilo non è dunque riuscito a rendere verosimile che la moglie abbia effettivamente denunciato alle autorità iraniane la sua appartenenza al PDK. 8.2 Va parimenti rilevato, che le allegazioni del richiedente non permettono di concludere all’esistenza di un profilo politico suscettibile di esporlo a persecuzioni future da parte delle autorità iraniane. Al riguardo, egli ha dichiarato di non essere mai stato oggetto di persecuzioni da parte delle autorità prima dell’espatrio (cfr. verbale 2, pag. 6, D38). Altresì, le mansioni dell’interessato in seno all’organizzazione si sarebbero limitate a saltuari incarichi in qualità di corriere (cfr. verbale 3, pag. 4, D29), senza ch’egli abbia mai avuto contatti con altri membri del partito all’infuori del cugino e di E._______. Infine, alla luce delle considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 8.1) – unitamente al fatto che per ammissione stessa di A._______ il suo attivismo politico si sarebbe sempre svolto in assoluta clandestinità – v’è da osservare che l’allegazione secondo la quale l’Etelaat avrebbe condotto, dopo l’espatrio, ricerche presso il suo domicilio, si riduce ad una mera asserzione di parte. Del resto, per giurisprudenza costante del Tribunale, il fatto di apprendere da terzi d’essere oggetto di ricerche, minacce o intimidazioni, non permette ad esso solo di ammetterne la loro esistenza e di dedurne un rischio di persecuzioni future ex art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-5905/2018 del 17 gennaio 2020 consid. 5.4). Ebbene, nella fattispecie concreta A._______ stesso ha affermato di aver avuto notizia delle supposte ispezioni solo indirettamente, su segnalazione dei genitori, senza oltretutto essere in grado di circostanziare le date in cui si sarebbero materializzate (cfr. verbale 3, pag. 9, D88 e segg.), e facendone menzione unicamente durante la seconda audizione sui motivi d’asilo (cfr. verbale 3, pag. 9, D94). 8.3 Su quanto precede, non permettono una diversa valutazione neppure le censure proposte con il gravame, secondo le quali il richiedente non sarebbe stato in grado di intendere compiutamente l’interprete durante le audizioni, oltre a non aver potuto sufficientemente sviluppare le proprie risposte poiché continuamente interrotto dai funzionari della SEM (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punti II.5 a 7; pag. 18 a 20 punto III.c). Invero, queste asserzioni appaiono prive di qualsivoglia fondamento. Le audizioni sui motivi d’asilo sono state condotte in lingua curda sorani (cfr. verbale 2, pag. 10 e verbale 3, pag. 12) come espressamente auspicato dall’insor-
D-3586/2020 Pagina 15 gente (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 1.17.03), il quale ha del resto esplicitamente riconosciuto di capire bene il traduttore (cfr. verbale 2, pag. 1, D1 e verbale 3, pag. 1, D1), senza perdipiù che dai verbali emergano lamentele in questo senso. Oltremodo, nulla permette di sostenere che in specie sia stato impedito al ricorrente – regolarmente assistito da un legale per tutta la durata del procedimento – di esprimere pienamente i propri motivi d’asilo, questione d’altro canto evocata solamente in sede ricorsuale (cfr. atto n. [...]-40/8, pag. 1). 8.4 Da ultimo, la documentazione versata agli atti nell’ambito del procedimento di prima istanza non muta le considerazioni che precedono giacché, come giustamente ritenuto nella sindacata decisione, questa è tuttalpiù suscettibile di comprovare la relazione fra il ricorrente e il partito politico in parola, senza però suffragare né l’asserzione secondo la quale egli sarebbe nel mirino delle autorità iraniane così come neppure l’esistenza di un timore fondato di persecuzioni future ex art. 3 LAsi. Allo stesso modo, conto tenuto del loro carattere generico, che non permette di attestare una volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all’art. 3 LAsi, i mezzi di prova prodotti a sostegno del gravame non permettono diversa ponderazione. 8.5 Pertanto, quandanche si voglia partire dall’assunto che l’insorgente abbia effettivamente integrato il PDK ottemperando le mansioni riferite, non v’è modo in specie di ritenere verosimile che le autorità iraniane ne fossero a conoscenza né, tantomeno, che vi sia un rischio di persecuzioni future in ragione delle medesime. 8.6 Per il resto, il Tribunale rileva che neppure l’estrazione etnica del ricorrente è sufficiente nella fattispecie concreta a rendere verosimile l’esistenza di un timore fondato di persecuzioni future (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 23, punto III.c). Egli non ha in effetti riferito di oppressioni precedenti l’espatrio; al contrario, nel suo esposto ha affermato di aver concluso con successo lunghi studi e di aver edificato una buona esperienza lavorativa (cfr. verbale 2, pag. 3, D14 e D15), di essersi regolarmente procurato i documenti di identità presso le competenti autorità statali (cfr. verbale 2, pag. 4, D25) e di aver finanche ottenuto ragione di causa nel corso di una vertenza giudiziaria coniugale (cfr. verbale 2, pag. 5 e 6, D35). Di conseguenza, a mente dello scrivente, anche tale censura va disattesa. 8.7 Pertanto, sulla questione della concessione dell’asilo il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
D-3586/2020 Pagina 16 9. Resta da esaminare se l’interessato può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all’esclusione della concessione dell’asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione della sua dichiarata partecipazione politica in Svizzera (cfr. supra consid. 4.5). 9.1 Giusta l’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell’art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l’uscita illegale dal Paese d’origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d’asilo all’estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l’asilo che ha motivi d’asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell’asilo e concessa l’ammissione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso il suo Paese d’origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Decisiva, nell’esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se le autorità nel Paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all’estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell’art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in Patria (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e, fra le tante, sentenza del Tribunale E-6647/2015 dell’11 maggio 2020 consid. 4.2). Per invalsa giurisprudenza, comunque, solo gli oppositori in esilio che sono impegnati in un’attività sostenuta ed intensa, al di sopra della media, e che rappresentato una minaccia grave e concreta per il governo sono realmente esposti in questo senso (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3, nonché, fra le tante, sentenze del Tribunale E-6647/2015 dell’11 maggio 2020 consid. 4.2 e E-3325/2015 del 23 febbraio 2018 consid. 4.2). 9.2 Inoltre, è d’uopo rammentare che notoriamente i servizi segreti iraniani sono in grado di monitorare da vicino le attività politiche dei cittadini iraniani residenti all’estero. Tuttavia, di norma, le attenzioni delle autorità si concentrano su individui con un profilo particolare, che occupano posizioni di primo piano o si impegnano in attività che esulano dal quadro abituale dell’opposizione di massa, e costituiscono una seria e concreta minaccia per il regime. Difatti, le autorità iraniane non solo non hanno la capacità di
D-3586/2020 Pagina 17 monitorare tutte le azioni dei loro cittadini all’estero, ma sono anche consapevoli del fatto che alcuni di loro stanno dando prova di impegni politici solo per evitare di essere rimpatriati in Iran (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3; sentenza del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 [pubblicata quale sentenza di riferimento] e, fra le tante, sentenze del Tribunale E-6647/2015 dell’11 maggio 2020 consid. 4.3 e E-3325/2015 del 23 febbraio 2018 consid. 4.3, con riferimenti ivi citati). Ora, venendo alla fattispecie concreta, il ricorrente ha riferito d’essere stato politicamente attivo in Svizzera, ciò che a suo dire giustificherebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. memoriale ricorsuale, punto III.c, pag. 23). Nondimeno, dagli atti all’inserto non emergono elementi atti a dimostrare un impegno politico ossequiante la giurisprudenza poc’anzi enucleata. L’insorgente ha unicamente riferito d’aver partecipato ad una riunione del PDK tenutasi a I._______ nel (…) del 2020, guardandosi bene dal sostenere – durante le audizioni così come nelle sue successive comparse scritte − che nell’ambito della medesima egli abbia rivestito un ruolo di tale importanza da elevarlo ad una figura di leader. Parimenti, nulla permette di ritenere in casu che il raduno sia stato oggetto di una copertura mediatica di sorta. Ferme tali premesse, l’allegata attività politica svolta in Svizzera non permette a A._______ di prevalersi di un profilo particolare che vada oltre il quadro dell’opposizione di massa e che rappresenti una minaccia seria e concreta per il regime iraniano, tale da ammettere l’esistenza di un rischio di persecuzioni future. Sicché anche la censura volta all’ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).
D-3586/2020 Pagina 18 Pertanto la pronuncia dell’allontanamento va confermata. 11. Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 12. 12.1 Nella propria decisione la SEM ha considerato l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 12.2 Nel gravame, l’insorgente non si esprime al riguardo né conclude quanto alla concessione dell’ammissione provvisoria. 12.3 Ebbene, a mente del Tribunale la valutazione dell’autorità inferiore non presta il fianco a critiche, giacché non sussistono motivi per ritenere che l’esecuzione del provvedimento contravvenga ai disposti citati. 13. 13.1 Innanzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 13.2 Inoltre, stante il fatto che in Iran non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente – ivi compreso il suo stato di salute, a mente del Tribunale sufficientemente acclarato − non dà adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l’esecuzione dell’allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 4 LStrI). Del resto, come detto, con la propria impugnativa il ricorrente nulla adduce al riguardo. 13.3 Infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione
D-3586/2020 Pagina 19 all’art. 44 LAsi). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). 14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 15. 15.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).Tuttavia, visto che il ricorrente risulta essere indigente e le conclusioni del ricorso, al momento del suo deposito, non apparivano d’acchito prive di probabilità di successo, il Tribunale accoglie la domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA) e di gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi) e designa in tal senso l’avv. Philippe Currat come patrocinatore d’ufficio. 15.2 Altresì, un’indennità a titolo d’onorario e disborsi è accordata a quest’ultimo (art. 12 TS-TAF). Poiché la parte ha presentato una nota particolareggiata delle spese, prima della pronuncia della sentenza, la stessa è fissata dal Tribunale sulla base della predetta (art. 14 TS-TAF). In conformità alla prassi del Tribunale, ed in caso di rappresentanza d’ufficio in materia d’asilo, la tariffa oraria è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati e da 100 a 150 franchi per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 TS-TAF in relazione con l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nelle note presentate, il rappresentante d’ufficio ha inizialmente calcolato 14,5 ore a CHF 400.– l’ora, senza spese, per un totale di CHF 7'969,80 (IVA inclusa). A tale importo andrebbe poi sommata la nota d’onorario complementare rimessa al Tribunale in data 17 novembre 2020, ai sensi della quale sarebbero nel frattempo maturate ulteriori prestazioni per CHF 2'728,42 (IVA inclusa).
D-3586/2020 Pagina 20 Orbene, a mente del Tribunale, alcuni punti di tale parcella devono essere confacentemente adeguati. In primo luogo, il tempo necessario alla redazione del gravame – invero inutilmente prolisso viste le numerose ripetizioni e l’ampia esposizione dei fatti contraddistinta peraltro da cinque pagine di testo già presente nei mezzi di prova addotti (cfr. doc. 26 a 36) – va ridotta a cinque ore. Analogamente, lo studio della documentazione versata agli atti del presente procedimento, quantificato dal patrocinatore in 6,5 ore, va ridotta a tre ore, posta anche l’irrilevanza in specie della medesima (cfr. supra consid. 8.4). A ciò va aggiunto il tempo dedicato ai colloqui con il proprio assistito (valutato dal Tribunale in complessive quattro ore anziché delle 6,5 esposte con entrambe le note), nonché quello richiesto dalla redazione dei due scritti supplementari e dalla traduzione dei mezzi di prova – avvenuta per ammissione stessa del patrocinatore per il tramite del traduttore automatico proposto da Google – per il quale si giustifica in casu il riconoscimento di due ore al posto delle quasi quattro ore riportate. Pertanto, visto quanto sopra, il Tribunale riconosce 14 ore a CHF 220.– l’ora, per un importo globale di CHF 3’080.– a titolo d’onorario e di disborsi. 16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3586/2020 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d’ufficio del ricorrente un’indennità di complessivamente CHF 3’080.– a titolo di spese di patrocinio. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
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