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Bundesverwaltungsgericht 29.06.2023 D-3576/2023

29 juin 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,050 mots·~15 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 15 giugno 2023

Texte intégral

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Corte IV D-3576/2023

Sentenza d e l 2 9 giugno 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l’approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliere Kevin Togni.

Parti A._______, nato il (…), Turchia, patrocinato da Brian-Roberto Tomat, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 15 giugno 2023 / N (…).

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Visto: la domanda d’asilo che A._______, di nazionalità turca, ha presentato in Svizzera il 4 gennaio 2023 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) n. […]-2/2), il questionario Europa della medesima data in cui l’interessato ha dichiarato di essere partito dalla Turchia nel mese di dicembre 2022 e di aver raggiunto l’Italia nel mese di gennaio 2023, prima di giungere in Svizzera (cfr. atto SEM n. 3/2), l’estratto dalla banca dati Eurodac del 4 gennaio 2023 dal quale si evince che il 30 dicembre 2022 le autorità croate hanno rilevato le impronte digitali dell’interessato contestualmente alla sua entrata illegale in Croazia (cfr. atto SEM n. 8/2), il verbale del colloquio Dublino del 24 gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 15/2), la domanda di presa in carico del medesimo giorno della SEM fondata sull’art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: RD III; cfr. atto SEM n. 16/7), inoltrata alle competenti autorità croate (cfr. atto SEM n. 17/1, 18/1), la risposta del 24 marzo 2023 con la quale le competenti autorità croate hanno espressamente accettato tale domanda, fondata sull’art. 13 par. 1 RD III, nelle modalità stabilite dall’art. 22 par. 1 RD III (cfr. atto SEM n. 26/2), la decisione della SEM del 15 giugno 2023 (cfr. atto SEM n. 35/17), notificata all’interessato il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 36/1), mediante la quale essa non è entrata nel merito della sua domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso la Croazia, il ricorso del 23 giugno 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 26 giugno 2023) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo

D-3576/2023 Pagina 3 federale (di seguito: Tribunale), con il quale l’interessato ha concluso, preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell’esecuzione della decisione e alla concessione dell’effetto sospensivo; in via principale all’annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti all’autorità inferiore affinché questa effettui un esame nazionale della domanda d’asilo; in subordine, alla restituzione degli atti all’autorità inferiore per complemento istruttorio; altresì egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, le misure supercautelari del 26 giugno 2023 con cui il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l’esecuzione dell’allontanamento, la documentazione medica trasmessa dall’interessato al Tribunale il 28 giugno 2023 relativa al periodo in cui egli si trovava in Turchia, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1),

D-3576/2023 Pagina 4 che siccome il ricorso è manifestamente infondato, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi); il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che, nel merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento, che, nella procedura Dublino, la SEM non entra nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando conclude, in virtù dell’art. 3 par. 1 RD III, dopo aver passato in rassegna gli art. 7 - 15 RD III (criteri per determinare lo Stato membro competente), che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III – il richiedente, che la Croazia ha riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d’asilo del ricorrente, conformemente all’art. 13 par. 1 RD III, che il ricorrente si oppone tuttavia al suo trasferimento verso il suddetto Paese invocando l’art. 3 par. 2 2a frase RD III e l’art. 17 par. 1 RD III, concretizzato in diritto interno dall’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1), che, giusta l’art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CEDU, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro può essere considerato competente, che, secondo il ricorrente, vi sarebbero delle carenze sistemiche nella procedura d’asilo in Croazia siccome le autorità non sarebbero in grado di

D-3576/2023 Pagina 5 garantire una protezione adeguata dei richiedenti d’asilo contro il comportamento violento adottato, nei loro confronti, dalle forze dell’ordine, ciò che sarebbe confermato anche dalla CorteEDU; che, infatti, il trattamento al quale sarebbe stato sottoposto il ricorrente costituirebbe un esempio sufficiente per inficiare la presunzione secondo cui tale Paese rispetti il diritto internazionale; che, inoltre, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti avrebbe chiesto espressamente alle autorità croate delle azioni concrete per impedire il maltrattamento dei richiedenti l’asilo; che, d’altronde, il Tribunale avrebbe anch’esso riconosciuto l’uso eccessivo di violenza da parte delle autorità di polizia croate nella sentenza E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.2 e 9.5 e ammesso che, in casi eccezionali, le autorità svizzere dovrebbero rinunciare al trasferimento in presenza di “indizi a sostegno dell’agire illegittimo dello stato (recte: Stato) croato”; che, infine, da fonti giornalistiche risulterebbe che il sistema d’asilo e di accoglienza sia carente, che l’autorità inferiore ha invece escluso che in tale Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III, che secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – il sistema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-backs alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5), che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; che neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia; che le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese – ovvero di essere stato accolto in un stanza vuota, senza cibo né acqua a sufficienza – risultano essere sommarie e poco circostanziate, oltre che in alcun modo provate o rese verosimili; che, fra l’altro, egli non ha allegato, né asserito, di essersi rivolto alle autorità preposte croate al fine di far valere i suoi diritti se considerava che gli stessi fossero stati violati,

D-3576/2023 Pagina 6 che, pertanto, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III nel caso in esame non è giustificata, che, altresì, in deroga all’art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta clausola di sovranità); che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che prevede che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora secondo il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda d’asilo; che nell’applicazione di tale norma, la SEM dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che, al contrario, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d’asilo e il Tribunale dispone di pieno potere di esame al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che, inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che, nel caso in esame, nonostante il ricorrente sostenga che le autorità croate respingerebbero sicuramente la sua domanda d’asilo costringendolo all’allontanamento verso un Paese in cui rischierebbe di subire dei trattamenti inumani e degradanti, non vi sono elementi probanti che indichino che dette autorità non svolgerebbero correttamente la procedura di asilo e di allontanamento e che, più in particolare, non fornirebbero al medesimo una protezione efficace contro il respingimento (principio di nonrefoulement); che, di conseguenza, si può partire dal presupposto che il ricorrente non sarà esposto a una violazione dell’art. 3 CEDU, che, in merito al suo stato di salute, dagli atti presenti nell’incarto non risulta che la gravità dei suoi problemi di salute sia sufficiente per raggiungere la soglia elevata disposta dalla summenzionata giurisprudenza; che, in particolare, è stata a lui diagnosticata una (…) (cfr. atti SEM n. 10/1, 12/3), un’ipercolesterolemia (cfr. atto SEM n. 21/2), un problema di insonnia (cfr. atto SEM n. 21/2), una sindrome da disadattamento con prevalente

D-3576/2023 Pagina 7 disturbo di altri aspetti emozionali (cfr. atti SEM n. 22/1, 23/2, 24/2, 25/2), con sintomatologia stabile (cfr. atti SEM n. 27/2, 28/2, 29/2, 30/2. 33/2, 37/2), come pure una ciste sinoviale relativa al piede destro (cfr. atti SEM n. 31/2, 32/2, 40/2); (…); che, dunque, dai referti medici presenti agli atti non si evince la necessità per il ricorrente di rimanere in Svizzera, che, contrariamente a quanto sostenuto nel suo gravame, considerato che al momento dell’emissione della decisione impugnata l’incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla sua situazione valetudinaria e che tali evidenze sono state debitamente prese in considerazione dalla SEM nella sua decisione, che si è espressa – in un apprezzamento anticipato – anche riguardo alle visite mediche previste in futuro, non vi era alcuna obbligo, in virtù del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA), di istruire maggiormente la situazione medica mediante l’allestimento di un formulario F4; che, in realtà, sollevando tale censura il ricorrente sembrava piuttosto voler ottenere un apprezzamento di merito differente rispetto a quello di cui all’impugnata decisione; che, per questi motivi, tale ulteriore censura è da respingere; che per quanto riguarda la documentazione medica trasmessa successivamente al proprio ricorso, relativa al periodo in cui egli si trovava in Turchia, spetterà alle autorità croate tenerne debitamente conto nell’esame della sua domanda d’asilo, che, ad ogni modo, la Croazia dispone di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 7.5.1; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 7.4.3); che, inoltre, l’aiuto apportato da organizzazioni non governative permette segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1); che, in quanto Stato firmatario della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) GU L 180/96 del 29.6.2013, deve per di più provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva); che, pertanto, non vi è quindi neppure alcuna ragione di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia in merito alla presa in carico del ricorrente così come da lui postulato nel ricorso,

D-3576/2023 Pagina 8 che, in tali circostanze, la situazione medica del ricorrente non è, all’evidenza, suscettibile di costituire un ostacolo ostativo all’esecuzione del suo trasferimento verso la Croazia, che non traspaiono quindi elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per l’esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all’art. 44 LAsi; che, in conclusione, con il provvedimento impugnato l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata, che le misure supercautelari e cautelari statuite dal Tribunale il 26 giugno 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEI- LER, in: WALDMANN/WEISSENBERGER [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell’anticipo delle spese processuali risulta essere priva d’oggetto, che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

D-3576/2023 Pagina 9 che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3576/2023 Pagina 10 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

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