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Bundesverwaltungsgericht 09.11.2020 D-3490/2020

9 novembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·9,428 mots·~47 min·3

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 febbraio 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3490/2020

Sentenza d e l 9 novembre 2020 Composizione Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Lorenz Noli, Mia Fuchs, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, richiedente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento (rescissorio della revisione della sentenza del Tribunale amministrativo federale D-2035/2015 del 21 ottobre 2016; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-2372/2020 del 2 luglio 2020); decisione della SEM del 27 febbraio 2015 / N (…).

D-3490/2020 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, dichiaratosi cittadino afghano e minorenne (nato il […]), ha presentato il (…) marzo 2014 una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto dell’attuale Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM], in precedenza nella procedura Ufficio federale della migrazione [UFM] A1/2). B. Onde accertare l’età del richiedente, l’allora UFM ha richiesto un esame osseo della mano del medesimo in data (…) al Dr. med. B._______ (cfr. atto A7/1). La perizia inerente la stessa è stata presentata il (…), ed ha concluso per l’interessato un’età ossea maggiore di diciotto anni come pure che tale età si differenzierebbe significativamente da quella dichiarata dal medesimo (cfr. atto A8/1). C. Il (…) aprile 2014 il richiedente asilo è stato questionato in merito ai suoi dati personali, le sue relazioni, così come riguardo al viaggio intrapreso e brevemente circa i suoi motivi d’asilo (cfr. atto A10/14; di seguito: verbale 1). Alla fine della medesima audizione, l’allora UFM gli ha comunicato che, non avendo egli reso verosimile la sua minore età (ovvero di […] anni, nato il […]), l’avrebbe considerato maggiorenne per il proseguo di procedura e non gli avrebbe assegnato alcuna persona di fiducia, dandogli la possibilità di essere sentito in merito. Nel corso dei due successivi colloqui, rispettivamente tenutisi il (…) dicembre 2014 ed il (…) febbraio 2015, l’interessato ha potuto esprimersi segnatamente circa i suoi motivi d’asilo (cfr. atti A17/24, di seguito: verbale 2; A20/11, di seguito: verbale 3). In sostanza e per quanto qui di rilievo, durante le summenzionate audizioni, il richiedente ha allegato di essere appartenente all’etnia hazara, con ultimo domicilio nel Paese d’origine nel villaggio di C._______ (D._______), situato nel distretto di E._______, in provincia di F._______. Egli ha riferito di aver frequentato circa un anno di scuola, a seguito del quale avrebbe lavorato per nove o dieci anni quale (…) al (…) di E._______, e questo fino al suo espatrio. Avrebbe imparato a leggere, scrivere e a fare di conto, grazie agli insegnamenti del padre (cfr. verbale 2, D120 segg., pag. 13 seg.). Il suo Paese d’origine lo avrebbe abbandonato poiché stufo della guerra e della mancanza di sicurezza, come pure a causa della sua conversione al cristianesimo (cfr. verbale 2, D99 segg., pag. 11 seg.). In merito a quest’ultimo motivo, egli ha asserito di aver distribuito, su mandato di un amico G._______, delle Bibbie tradotte in farsi a delle persone in diversi villaggi.

D-3490/2020 Pagina 3 A causa di questo suo agire, un giorno, mentre egli era assente dal domicilio, si sarebbe presentata a casa sua la polizia chiedendo di lui e questionando sua madre e suo fratello presenti in merito al fatto che egli distribuisse delle Bibbie presso gli abitanti. Al suo ritorno, interrogato dalla madre se l’accusa della polizia fosse fondata, egli avrebbe confessato alla medesima la verità, e quest’ultima gli avrebbe consigliato di lasciare, seduta stante, il domicilio familiare, in quanto altrimenti sarebbe stato arrestato. A causa del timore di essere arrestato ed ucciso dalle autorità afghane, lo stesso giorno si sarebbe pertanto recato a F._______, ed il giorno dopo avrebbe intrapreso il viaggio d’espatrio dapprima verso il H._______, poi entrando in I._______ ed in J._______, ed infine raggiungendo prima l’K._______ a bordo di un camion ed in seguito la Svizzera in treno (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 8 segg.; verbale 2, D29 segg., pag. 4 e D75 segg., pag. 8 segg.; verbale 3, D47 segg., pag. 5 seg. e D72 segg., pag. 7 seg.). In caso di un rientro nel Paese d’origine, egli temerebbe di essere ucciso dalle autorità o dalla gente (cfr. verbale 3, D80 seg., pag. 8). A supporto della sua domanda d’asilo egli non ha presentato alcun documento. D. Per il tramite della decisione del 27 febbraio 2015, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché contestualmente ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della stessa misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. In data 30 marzo 2015 (cfr. risultanze processuali), l’interessato ha interposto un ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione dell’autorità inferiore, chiedendo il suo annullamento ed a titolo principale il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; nonché a titolo subordinato la concessione dell’ammissione provvisoria su suolo elvetico in quanto l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe inesigibile. Contestualmente ha presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. F. Con decisione incidentale dell’8 aprile 2015, il Tribunale ha respinto la

D-3490/2020 Pagina 4 domanda di assistenza giudiziaria, ed invitato parimenti l’insorgente a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura della presumibili spese processuali, entro il termine del 23 aprile 2015. L’anticipo spese è stato tempestivamente corrisposto dal ricorrente in data 20 aprile 2015 (cfr. risultanze processuali). G. Il ricorrente, per il tramite dello scritto del 13 maggio 2015, ha presentato quale mezzo di prova una supposta dichiarazione del padre in originale, redatta in lingua straniera e datata (…), con la relativa traduzione in italiano e la busta d’invio. Il successivo 26 ottobre 2015, ha invece inoltrato al Tribunale il certificato di battesimo della Chiesa persiana Cyrus del (…) (cfr. documento originale presente nel dossier N […]). Di tale documentazione si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono. H. L’autorità inferiore, ha presentato la sua risposta al ricorso il 26 novembre 2015, proponendo di respingere il medesimo. I. Il 15 dicembre 2015, il ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale la sua replica, riconfermandosi essenzialmente nelle sue precedenti allegazioni e conclusioni. Ha inoltre prodotto, a sostegno della bontà della sua conversione, l’originale della lettera indirizzata alla SEM del (…), di Don L._______, arciprete e vicario foraneo del (…), nonché copia del programma relativo i “Sacramenti dell’Iniziazione cristiana per adulti”, che il ricorrente avrebbe iniziato a seguire nel mese di novembre del 2015. J. Invitata ad esprimersi, la SEM ha inoltrato al Tribunale la sua duplica in data 28 dicembre 2015, riconfermandosi essenzialmente nelle conclusioni già precedentemente esposte e proponendo nuovamente il respingimento del gravame. K. Con scritto del 16 maggio 2016, a riprova della sua conversione alla fede cristiana – in casu cattolicesimo romano – il ricorrente ha prodotto in causa l’originale dell’attestato di “Conferimento dei sacramenti della iniziazione cristiana” (Battesimo, Confermazione ed Eucaristia) del (…), sottoscritto da Mons. M._______, Vescovo di N._______.

D-3490/2020 Pagina 5 L. In data 21 luglio 2016, l’autorità inferiore si è nuovamente pronunciata, riconfermandosi in sunto nelle proprie considerazioni esposte nelle prese di posizione precedenti. M. M.a Il Tribunale, con sentenza D-2035/2015 del 21 ottobre 2016, ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, ed ha posto le spese processuali di CHF 600.– a suo carico, prelevandole sull’anticipo spese versato il 20 aprile 2015. M.b Con sentenza del 5 novembre 2019, nella causa A.A. contro Svizzera (richiesta n. 32218/17), la Terza Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU), ha accolto il ricorso presentato il 5 maggio 2017 da parte del ricorrente, riconoscendo che vi sarebbe una violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (di seguito: CEDU; RS 0.101), se il ricorrente venisse rinviato in Afghanistan. Tale sentenza è divenuta definitiva il 5 febbraio 2020 (cfr. risultanze processuali). N. N.a A seguito della succitata sentenza della CorteEDU, il ricorrente ha presentato una domanda di revisione al Tribunale il 5 maggio 2020, chiedendo l’accoglimento dell’istanza di revisione, la revisione della sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2016, come pure il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. Contestualmente ha chiesto l’esonero dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, con protesta di spese e ripetibili. N.b Con sentenza D-2372/2020 del 2 luglio 2020, in fase rescindente, il Tribunale amministrativo federale ha accolto la domanda di revisione proposta dall’istante, di conseguenza annullando la sua sentenza D-2035/2015 del 21 ottobre 2016 e riaprendo la procedura di ricorso anteriore al numero di ruolo D-3490/2020 – di cui alla presente procedura – nonché autorizzando il ricorrente a proseguire il suo soggiorno in Svizzera fino a conclusione della procedura di ricorso e revocando le misure supercautelari che erano state pronunciate dal Tribunale il 6 maggio 2020. Altresì il Tribunale ha pronunciato che non fossero prelevate spese processuali ed ha accordato all’istante CHF 600.– a titolo di indennità ripetibili per la procedura di revisione, a carico della Cassa del Tribunale.

D-3490/2020 Pagina 6 O. Preso atto di quanto sopra, con decisione incidentale del 16 luglio 2020, il Tribunale ha trasmesso copia della domanda di revisione del 5 maggio 2020 con la documentazione annessa alla SEM, invitando quest’ultima a prendere posizione in merito al gravame e ad inoltrare una risposta allo stesso entro il 5 agosto 2020. P. Con missiva del 31 luglio 2020, la SEM ha osservato quanto segue: “Prendiamo atto che il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto la domanda di revisione del 5 maggio 2020 della sua sentenza del 21 ottobre 2016 (D-3490/2020) a seguito della sentenza positiva della Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU). Oltre a ciò, non abbiamo osservazioni particolari.” Questionata dal Tribunale circa la predetta risposta, l’autorità inferiore ha confermato la sua volontà di voler rinunciare a presentare delle osservazioni nel merito rispetto al gravame dell’insorgente (cfr. risultanze processuali). Q. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. A titolo preliminare, il Tribunale rileva come oggetto della presente procedura, risulta essere, in fase rescissoria, unicamente una nuova pronuncia sul ricorso presentato dal ricorrente il 30 marzo 2015 contro la decisione della SEM del 27 febbraio 2015, essendo che la sentenza in merito al rescindente è già intervenuta con sentenza del Tribunale D-2372/2020 del 2 luglio 2020, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli (cfr. anche supra lett. N.b). 2. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal

D-3490/2020 Pagina 7 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1–4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisitivi relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Il ricorrente ritiene dapprima che l’autorità inferiore lo abbia a torto considerato come maggiorenne in corso di procedura. 4.1 Nel contesto di una procedura riguardante il riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo nonché l’allontanamento e l’esecuzione della stessa misura, qualora la questione della minore età dell’interessato sia contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante a livello procedurale. Questo in quanto, la qualità di minore non accompagnato, impone alla SEM il rispetto

D-3490/2020 Pagina 8 di alcune esigenze procedurali nell’ambito della trattazione della domanda d’asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell’audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 vLAsi), che se non ossequiate impongono la retrocessione degli atti all’autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. anche tra le tante le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4). 4.2 4.2.1 Nel provvedimento impugnato, la SEM ha ritenuto in primo luogo che l’insorgente non sarebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Egli non avrebbe difatti consegnato alcun documento d’identità ed avrebbe rilasciato delle dichiarazioni vaghe ed errate sia circa i suoi famigliari che in merito al suo curriculum scolastico. Sulla scorta di tali elementi, l’autorità inferiore avrebbe concluso per un’età superiore a quella dichiarata, ovvero per una maggiore età. Tale asserto sarebbe pure confermato dall’esame osseo esperito – malgrado tale mezzo di prova non sarebbe sufficiente di per sé solo a smentire le sue allegazioni circa la minore età – come anche dal suo accordo in relazione alle considerazioni della SEM sulla sua maggiore età, espresse in occasione dell’audizione del (…) aprile 2014. Peraltro, egli avrebbe omesso d’assumersi, secondo l’art. 8 CC, l’onere della prova della minorità. 4.2.2 Nel suo gravame, il ricorrente ha avversato la succitata conclusione, riferendo che la data di nascita dichiarata, sarebbe stata quella fornitagli dai suoi genitori e trascritta su una copia del Corano, che continuerebbe a sostenere. Inoltre, a differenza di quanto rilevato dalla SEM nella decisione sindacata, egli non avrebbe manifestato il suo accordo circa le conclusioni espresse dall’autorità inferiore riguardo la sua età anagrafica. Egli avrebbe puramente accettato le stesse, in quanto impossibilitato a dimostrare altrimenti la sua età effettiva, e quindi a smentire le medesime. 4.3 Ora, nelle procedure d’asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. AUER/BINDER, in Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12, n. 9).

D-3490/2020 Pagina 9 4.4 Ciò nondimeno, qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova derivanti dall’applicazione analogica dell’art. 8 CC. L’onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’interessato l’abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 – 5.4 con ulteriori riferimenti ivi citati). 4.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 4.6 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell’età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità si basa sui documenti d’identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell’interessato nel paese d’origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. art. 17

D-3490/2020 Pagina 10 cpv. 3bis in relazione con l’art. 26 cpv. 2 LAsi). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5 e riferimenti ivi citati). 4.7 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell’età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull’approccio a tre pilastri, cui si fa capo attualmente, prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L’esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. L’esame osseo (radiografia della mano), utilizzato singolarmente in precedenza quale metodo standard per orientarsi sull’età dei richiedenti, viene tutt’ora regolarmente impiegato per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l’analisi dello sviluppo dentale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.6 e riferimenti citati). 4.8 La giurisprudenza precedente alla modifica di prassi quanto ai metodi utilizzati per la determinazione dell’età ha del resto già avuto modo di precisare che una deviazione standard tra l’età effettiva e quella risultante dall’esame osseo compresa tra i due anni e mezzo ed i tre anni sia da considerarsi nella norma. In una tale costellazione, non è possibile dedurre che l’età dichiarata sia fittizia (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 16 consid. 2.3, 2000 n. 19; sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.8 e D-1589/2019 del 14 maggio 2019 consid. 4.2). 4.9 4.9.1 Tornando al caso in disamina, è indubbio che facendo riferimento alla data di nascita dichiarata del (…), ovvero che al momento dell’esecuzione del referto radiologico del (…) il ricorrente avesse un’età di (…) anni e (…) mesi, la deviazione standard con l’età ossea accertata tramite la radiografia della mano in “maggiore di 18 anni”, risulta essere inferiore ad un anno. Su tali presupposti, il referto radiologico è incontestabilmente insufficiente per certificare la maggiore età e, vista la scarsa ampiezza dell’intervallo temporale, può altresì ritenersi privo di valore probatorio (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-6216/2018 consid. 3.9.1 con ulteriori rifermenti citati).

D-3490/2020 Pagina 11 4.9.2 In assenza di ulteriori elementi concludenti, in specie è dunque sulla base delle allegazioni dell’insorgente, che occorre fondarsi per determinare se il medesimo abbia o meno reso verosimile la propria minore età. A tal riguardo, occorre dapprima rilevare come il ricorrente abbia in un primo tempo, durante il controllo delle guardie di confine svizzere, riferito di essere nato il (…) (cfr. atto A3/2), mentre che nel foglio dei dati personali del Centro di registrazione, che egli ha compilato personalmente, ha indicato la data del (…) (cfr. atto A1/2). Durante l’audizione sulle generalità, ha dichiarato invece essere nato il (…) ([…], espresso nel calendario persiano) (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 2 seg.). Tali discrepanze di date non sono state in alcun modo chiarite dalle dichiarazioni seguenti rese in merito dal ricorrente. Anzi, egli interrogato più specificatamente in merito, ha d’un canto riferito di sapere unicamente di essere nato in (…), ma di non conoscere il mese preciso (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3), contraddicendo quanto dichiarato in precedenza; per poi invece riaffermare, poco più avanti, di essere nato nel (…) mese (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3). Altresì, egli ha asserito di avere (…) anni e (…) mesi al momento dell’audizione sulle generalità del (…) aprile 2014 (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3), allorché invece rispetto alla data dichiarata del (…), avrebbe avuto (…) anni e poco più di (…) mesi. Del resto, pure le allegazioni dell’insorgente riguardo al suo curriculum personale ed alle età anagrafiche dei suoi famigliari, risultano essere improntate di elementi vaghi a livello temporale (cfr. p.to 1.17.04 seg., pag. 5 e p.to 3.01, pag. 6 seg.; verbale 2, D43 segg., pag. 5 seg.), così come in alcuni aspetti incoerenti – ad esempio narrando d’un canto di aver frequentato la scuola per due anni (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 5) e d’altro canto invece che si sarebbe trattato di circa 6-7 mesi (cfr. verbale 2, D44, pag. 5). Tale mancanza di dettagli temporali, il ricorrente l’ha ricondotta al fatto di aver dovuto sopportare tante difficoltà e per questo di non ricordare le date e gli anni (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 5), come pure della sua mancanza di studi (cfr. verbale 2, D28, pag. 4). Tuttavia, tali spiegazioni appaiono essere discrepanti con il fatto che egli abbia affermato aver imparato a leggere, scrivere ed a far di conto tramite il padre, nonché abbia saputo indicare con esattezza sia la sua data d’espatrio, che altri riferimenti temporali riguardanti il suo viaggio per raggiungere la Svizzera (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 8 segg.). Tuttavia, in merito alla data di espatrio, l’insorgente si è contraddetto asserendo dapprima di essere partito il (…) o il (…) mese dell’anno 1392 (nel […] dell’anno 2013 secondo il calendario gregoriano; cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 8), per poi successivamente smentire la data precedente, allorquando il funzionario incaricato gli ha fatto presente che secondo la copia del foglio dell’(…) (in inglese: […]”, di seguito: […]), da lui consegnato al momento del fermo delle guardie di confine del (…), egli risultava già

D-3490/2020 Pagina 12 essere in J._______ il (…) 2012, affermando di essere partito dal paese d’origine circa un mese e mezzo prima quest’ultima data (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 8). Nell’audizione successiva, egli ha rilasciato una terza versione del periodo in cui sarebbe partito, ovvero nel (…) mese del 1391 (cfr. verbale 2, D75, pag. 8 [secondo il calendario afghano]). A tali elementi dissonanti e vaghi, si aggiunga che l’insorgente, dal canto suo, non ha depositato alcun documento di legittimazione o d’identità ai sensi dell’art. 1a lett. c dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), né alcun mezzo di prova a sostegno della sua minore età. Peraltro, si rileva come anche in tale contesto egli ha rilasciato delle dichiarazioni dissonanti, sostenendo dapprima di non aver mai richiesto né ottenuto una carta d’identità (cfr. verbale 1, p.to 4.03, pag. 7), salvo poi, in un secondo momento, asserire di aver tentato di farne richiesta tre anni prima per poter ottenere il permesso di condurre – rilasciabile soltanto dall’età di diciotto anni d’età – che però non si sarebbe infine procacciato a causa di problemi che avrebbe riscontrato presso l’ufficio competente con un’altra persona (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.). Il fatto che egli volesse chiedere il rilascio della tazkira diversi anni prima, peraltro tentativo di cui a differenza di quanto allegato dal ricorrente nella medesima audizione, egli non aveva mai sollevato in precedenza (cfr. verbale 2, D5, pag. 2), per poter ottenere il permesso di condurre, allorché risultava ancora ben distante secondo i suoi asserti dall’età minima per poterlo richiedere, instilla ancora maggiori dubbi circa la sua minore età. A differenza poi di quanto tenta di confutare il ricorrente nel gravame, egli si è dichiarato d’accordo con le risultanze espresse dalla SEM in merito alla sua maggiore età, senza indicare null’altro malgrado la possibilità offertagli di essere sentito su tale punto in questione (cfr. verbale 1, p.to 8.01, pag. 11). 4.9.3 Sulla scorta degli elementi succitati, ed in presenza di una fattispecie sufficientemente acclarata, è al richiedente che va imputata l’assenza di prova – da intendersi al grado della verosimiglianza – quanto all’asserita minore età, come già sopra esposto (cfr. consid. 4.4). In definitiva, v’è dunque da partire dall’assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria minore età, e che la conclusione circa la maggiore età del medesimo così come concluso dalla SEM, sia da confermare. L’autorità inferiore non ha quindi, a giusta ragione, assegnato al richiedente una persona di fiducia per i minori non accompagnati nel proseguo di procedura. 5. Proseguendo nell’analisi, occorre esaminare se, come allega l’insorgente,

D-3490/2020 Pagina 13 egli adempia le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, si rinvia mutatis mutandis a quanto già sopra esposto al consid. 4.5. 6.3 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi; cfr. anche DTAF 2007/31 consid. 5.2 – 5.6). 7. 7.1 Nella decisione querelata, l’autorità inferiore ha ritenuto in primo luogo che l’esposizione dei motivi d’asilo da parte dell’insorgente, si caratterizzerebbe per superficialità ed approssimazione, segnatamente in riferimento all’avvenimento in cui egli avrebbe appreso della ricerca della polizia al domicilio familiare e che l’avrebbe in seguito spinto all’espatrio. A mente della SEM, se egli fosse stato davvero oggetto di ricerca da parte delle autorità di polizia afghane, si sarebbe interessato maggiormente a tale evento, sollecitando la madre ed il fratello in modo accresciuto perché gli fornissero ulteriori dettagli in merito alle domande a loro poste dagli agenti di polizia, come pure se i poliziotti avessero l’intenzione di tornare, quando lo avrebbero fatto e se su di lui pendesse un concreto atto di accusa. Altresì, le sue dichiarazioni in merito al fatto che le autorità lo avrebbero ricercato a causa della distribuzione delle Bibbie non sarebbe credibile, poiché il suo avvicinamento alla fede cristiana stessa in Afghanistan non

D-3490/2020 Pagina 14 sarebbe attendibile. Questo in quanto, soltanto nel corso della seconda audizione, egli avrebbe menzionato delle conoscenze essenziali di tale religione, che in precedenza non avrebbe mai invece citato, senza riuscire a fornire alcuna valida spiegazione in merito. La comparsa tardiva di tali importanti elementi, non sarebbe giustificabile e lascerebbe presupporre che egli abbia acquisito le conoscenze del cristianesimo unicamente in Svizzera e per i bisogni della causa. La conclusione testé citata, sarebbe peraltro corroborata dalla contraddizione in merito ai destinatari delle Bibbie nelle quali l’insorgente sarebbe incorso nelle sue dichiarazioni. Le allegazioni del ricorrente in merito ai suoi motivi d’asilo, non adempirebbero quindi le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi. 7.2 Nel suo atto ricorsuale, l’insorgente ha in un primo momento contestato di non aver fornito dei dettagli concreti circa l’evento in cui sarebbe giunta al suo domicilio la polizia. Egli ha peraltro sottolineato di aver appreso tali fatti tramite la madre ed il fratello e di essere subito fuggito, non avendo pertanto avuto tempo di chiedere loro ulteriori dettagli. Se egli fosse rimasto in patria, sarebbe stato certo che la polizia sarebbe tornata a cercarlo ed a chiedergli conto del suo operato, rischiando di essere ucciso. In un secondo tempo, il ricorrente ha riferito di non condividere neppure il giudizio espresso dalla SEM nella decisione impugnata, in ordine al suo avvicinamento alla fede cristiana, che si fonderebbe su un accertamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti. Invero, quanto egli avrebbe raccontato nel corso della seconda audizione – di cui avrebbe già avuto conoscenza in precedenza – non sarebbe così dettagliato come pretenderebbe l’autorità inferiore. Inoltre egli non si sarebbe per nulla contraddetto circa i destinatari delle Bibbie, poiché avrebbe allegato di aver consegnato personalmente queste ultime soltanto a chi conosceva, mentre alle persone che non conosceva, le avrebbe lasciate dietro la porta. 7.3 Con lo scritto del 13 maggio 2015, il ricorrente ha sottolineato che la supposta missiva del padre dall’I._______ allegata allo stesso, confermerebbe le sue allegazioni circa il fatto che la sua famiglia sarebbe stata costretta a lasciare l’Afghanistan per i fatti che lo avrebbero condotto in Svizzera. In merito a tale punto, le sue dichiarazioni non sarebbero quindi da considerare come inverosimili. 7.4 Per il tramite della sua risposta del 26 novembre 2015, l’autorità inferiore ha riconfermato quanto già considerato nella propria decisione. Ha tuttavia aggiunto che, la lettera del padre del ricorrente non avrebbe alcun valore probatorio, essendo una mera presa di posizione di parte. Per quanto attinente invece il certificato che attesterebbe dell’avvenuta

D-3490/2020 Pagina 15 conversione alla religione cristiana il (…), secondo prassi della SEM, la sola conversione avvenuta in Svizzera, non comporterebbe una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo in Afghanistan. Inoltre, dagli atti nulla permetterebbe di considerare che la sua conversione, avvenuta in Svizzera, sarebbe giunta a conoscenza di qualcuno in Afghanistan. Non sussisterebbero pertanto degli elementi atti a far ritenere la presenza di un timore fondato di persecuzione attuale ed individuale ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno nel Paese d’origine. 7.5 Nella sua duplica del 15 dicembre 2015, il ricorrente ha rilevato come, anche volendo conferire allo scritto del padre una valenza probatoria ridotta, la stessa darebbe atto di quanto da egli dichiarato in corso di procedura, e di conseguenza gli andrebbe attribuita una qualche rilevanza processuale. In merito alla sua conversione alla fede cristiana, come riportato nello scritto di Don L._______, arciprete e vicario foraneo del (…), sarebbe di particolare rilievo la testimonianza apportata da un afghano agnostico circa la situazione in Afghanistan, ove un apostata verrebbe immediatamente ucciso. Seppure corrisponda alla realtà che in tale momento nessuno in Afghanistan sarebbe stato ancora al corrente della sua conversione, tuttavia, come descritto anche da Don L._______, egli non potrebbe a lungo dissimularla. 8. Nella presente fattispecie, l’insorgente ha in primo luogo asserito di essere espatriato a causa della ricerca effettuata al suo domicilio dalle autorità di polizia afghane, in quanto egli avrebbe distribuito delle Bibbie tradotte in farsi presso gli abitanti di diversi villaggi, nel distretto di E._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 10; verbale 2, D140 segg., pag. 16 segg.). 8.1 Il Tribunale non può che condividere la valutazione dell’autorità inferiore circa alcune dissonanze importanti presenti nelle dichiarazioni dell’insorgente in relazione agli eventi che lo avrebbero condotto all’espatrio, come pure che le medesime risultino essere poco sostanziate e generiche. 8.1.1 Dapprima, ed a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, le sue allegazioni circa la dinamica di distribuzione dei testi biblici, risultano essere discrepanti. Questo in quanto se dapprima il ricorrente ha riferito che avrebbe consegnato personalmente in mano un esemplare della Bibbia alle persone che conosceva e di cui si fidava, mentre che alle persone che non conosceva la lasciava presso la porta di casa (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10); in seguito ha invece sostenuto di

D-3490/2020 Pagina 16 non aver mai consegnato personalmente le Bibbie alle persone, ma che avrebbe depositato le stesse davanti alla porta di abitanti che non conosceva ma che avrebbero parlato il farsi, o ancora gettandole all’interno delle case al di sopra del muro (cfr. verbale 2, D140 segg., pag. 16). Inoltre, se d’un canto egli appare aver distribuito le stesse insieme ad altre persone (cfr. verbale 2, D140 segg., pag. 16), successivamente egli interrogato in merito se fosse l’unico a distribuire gli esemplari delle Bibbie, ha risposto affermativamente (cfr. verbale 2, D164, pag. 18). Non diradano i dubbi, neppure le asserzioni del ricorrente circa lo scopo che avrebbe avuto l’amico G._______ nel procacciarsi un elevato numero di Bibbie, avendo dapprima l’insorgente segnalato di non sapere effettivamente che cosa intendesse farne l’amico, ma che pensava avrebbe avuto l’intenzione di consegnarle alla gente (cfr. verbale 2, D116, pag. 13); salvo poco dopo – poiché interrogato specificatamente sulla risposta data precedentemente dal funzionario incaricato – rettificare tale asserto dicendosi sicuro dell’intenzione del conoscente di distribuire tali testi per informare le persone (cfr. verbale 2, D117, pag. 13). 8.1.2 Anche l’interessamento concreto del ricorrente al cristianesimo, allorquando egli si trovava ancora in patria, risulta essere dubbioso. Ciò poiché anche in merito ha rilasciato delle dichiarazioni incoerenti, asserendo dapprima di essere di religione sciita (cfr. verbale 1, p.to 1.13, pag. 3), poi riferendo invece di essersi convertito al cristianesimo circa due anni prima (cfr. verbale 1, p.to 1.13, pag. 4), salvo poi su sollecitazione del funzionario incaricato, affermare di non essersi ufficialmente ancora convertito al cristianesimo, ma di essersi avvicinato allo stesso ed allontanato dall’islam, avendo letto dei libri e sentito delle persone in merito che conoscono il cristianesimo ed i loro seguaci (cfr. ibidem). Interrogato però circa i libri che avrebbe letto, egli ha in seguito rettificato quanto in precedenza allegato, ovvero affermando di aver letto unicamente una piccola Bibbia scritta in farsi (cfr. ibidem). Tuttavia, al di fuori del fatto che il cristianesimo sarebbe lontano dalla guerra, invece il Corano inciterebbe la stessa, egli non avrebbe saputo altro in merito alla prima fede (cfr. ibidem). Invece, nel corso della successiva audizione, egli ha dato prova di conoscere un certo numero di nozioni – seppure di facile fruizione – circa la religione cristiana (ed in particolare la dottrina cattolica; cfr. verbale 2, D124 segg., pag. 14), che non sarebbe stato in grado di esporre in precedenza, malgrado avesse dichiarato di averle apprese nel suo Paese d’origine tramite la lettura della Bibbia e dei programmi televisivi (cfr. verbale 2, D104 segg., pag. 12). Tali discrepanze nozionistiche non appaiono in alcun modo spiegabili con le allegazioni, per lo più interlocutorie e confuse, nonché anche in alcuni tratti non corrispondenti con le

D-3490/2020 Pagina 17 dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso della prima audizione, addotte successivamente dal medesimo (cfr. verbale 3, D33 segg., pag. 4 seg.) e ribadite in parte anche con il gravame. 8.1.3 Inoltre, egli ha rilasciato delle dichiarazioni prive di elementi concreti e vaghe riguardo al modus operandi di distribuzione dei testi biblici, affermando unicamente di aver aiutato l’amico G._______ a depositarli presso le abitazioni di alcune persone, a volte durante la sera, altre il mattino presto, scegliendo in modo quasi aleatorio a chi consegnare gli stessi (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 10; verbale 2, D140 segg., pag. 16). Neppure le dichiarazioni circa le origini delle Bibbie in questione, appaiono essere maggiormente sostanziate, essendosi il ricorrente limitato ad asserire che il suo amico G._______ riuscisse a procurarsene un certo numero (cfr. verbale 2, D109 segg., pag. 13). Pure generiche ed inconsistenti appaiono essere le sue affermazioni circa l’episodio che lo avrebbe condotto all’espatrio, e questo malgrado le varie occasioni propostegli per fornire ulteriori dettagli. Egli infatti ha sempre reiterato quanto gli avrebbero riferito in modo generico i famigliari sulla visita al loro domicilio degli agenti di polizia – ovvero che lui sarebbe stato oggetto di ricerche a causa della distribuzione delle Bibbie – e che a seguito di tale evenienza egli intimorito avrebbe deciso di espatriare, senza tuttavia aggiungere mai ulteriori elementi maggiormente circostanziati (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 10; verbale 2, D148 segg., pag. 16 seg.; verbale 3, D47 segg., pag. 5 seg. e D72 segg., pag. 7 seg.). Neppure gli asserti ricorsuali dell’insorgente in merito, sono atti a modificare tale conclusione. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall’insorgente e come a ragione sottolineato dalla SEM nella decisione avversata, se realmente l’interessato fosse stato oggetto di ricerche da parte delle autorità del suo Paese d’origine, avrebbe posto maggiori quesiti ai suoi famigliari, onde conoscere le reali circostanze in cui si sarebbe svolta la visita della polizia, come pure quanto sarebbe successo successivamente al suo espatrio in patria ed a lui concernente, visto anche i contatti mantenuti con i genitori anche dopo la sua partenza dal Paese d’origine. 8.1.4 Infine, neppure il presunto scritto del padre del ricorrente, contribuisce a rendere verosimili le sue allegazioni al riguardo dei suoi motivi d’asilo, in quanto non dissipano in alcun modo le divergenze e lacune importanti summenzionate in re alle circostanze che lo avrebbero condotto all’espatrio, su degli aspetti centrali delle vicende esposte rispetto alle quali è quantomeno lecito attendersi una certa linearità e concretezza. Inoltre nella stessa lettera, a parte riportare dettagli circa le problematiche che

D-3490/2020 Pagina 18 avrebbero incorso in patria a causa del comportamento del ricorrente i suoi famigliari, mai allegate da quest’ultimo (cfr. verbale 2, D153, pag. 17), vi sono pure degli elementi discordanti con le stesse dichiarazioni dell’insorgente. In particolare, nella missiva viene riportato che il ricorrente sarebbe già fuggito verso F._______, allorché la polizia è intervenuta presso il domicilio familiare, mentre invece, secondo le dichiarazioni dell’insorgente, la sua fuga a F._______, sarebbe avvenuta successivamente alla visita delle autorità di polizia (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 10; verbale 2, D154 segg., pag. 17; verbale 3, D47, pag. 5). 8.2 Alla luce di quanto sopra, le dichiarazioni circa il suo interessamento concreto alla religione cristiana già prima del suo espatrio, come pure in riferimento alle azioni di distribuzione delle Bibbie ed alle ricerche conseguenti della polizia al suo domicilio – e di convesso anche che le medesime problematiche abbiano condotto i suoi genitori ed il fratello ad emigrare in I._______ – non risultano adempiere le condizioni di verosimiglianza poste dall’art. 7 LAsi. Peraltro, si rammenta che tale conclusione converte pure con quanto ammesso dalla stessa CorteEDU nella sua sentenza A.A. contro Svizzera del 5 novembre 2019 (cfr. §48). 9. 9.1 Il ricorrente ha parimenti motivato la sua domanda d’asilo, asserendo di essere stufo della guerra e della situazione d’insicurezza presente nel proprio Paese d’origine. 9.2 In relazione a quanto precede, va rammentato che gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, seppur di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una persecuzione intensa e mirata per uno dei motivi previsti all’art. 3 LAsi. Le evenienze citate dal ricorrente, non risultano pertanto rilevanti in materia d’asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb). 10. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente per i motivi da lui allegati nel Paese d’origine prima del suo espatrio, omettendo di concedergli l’asilo in Svizzera. Sulla questione della concessione dell’asilo (cfr. punto 2 del dispositivo della decisione della SEM), il ricorso va pertanto respinto. 11. Rimane tuttavia ancora da esaminare, se il ricorrente, può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all’esclusione della concessione

D-3490/2020 Pagina 19 dell’asilo, per dei motivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione della sua dichiarata conversione alla religione cristiana che sarebbe avvenuta in Svizzera (cfr. infra consid. 11.2.3). 11.1 Si rileva dapprima come in merito, la CorteEDU, nella sua sentenza A.A. contro Svizzera del 5 novembre 2019, ha ritenuto in casu che le autorità svizzere si sarebbero trovate confrontate con una conversione sul posto dell’interessato (cfr. §§48-49). Inoltre le medesime autorità interne avrebbero, in conformità con la giurisprudenza della CorteEDU, dovuto verificare se la conversione del ricorrente fosse sincera e avesse raggiunto un grado sufficiente di forza, di serietà, di coerenza e d’importanza prima di ricercare se il richiedente sarebbe esposto al rischio di subire un trattamento contrario all’art. 3 CEDU in caso di ritorno in Afghanistan (cfr. §49). Sempre nella medesima sentenza, la CorteEDU ha rilevato come emergerebbe dalle informazioni sulla situazione in Afghanistan (analizzate in precedenza ai §§21-27), che gli afghani convertitisi al cristianesimo, o sospettati di esserlo, sono esposti in patria ad un rischio di persecuzione proveniente da diversi gruppi. Tali persecuzioni possono ugualmente prendere una forma statale e condurre ad una condanna alla pena di morte, la quale sarebbe ancora applicata in Afghanistan (cfr. §50). Per stabilire se la conversione sul posto è sincera, ovvero riposa su convinzioni religiose reali e personali, secondo la CorteEDU, conformemente ai principi direttori dell’UNHCR sulla protezione internazionale relativi ai richiedenti l’asilo fondati sulla religione, l’autorità interessata è invitata ad apprezzare caso per caso se lo straniero abbia reso, in modo plausibile, che la sua conversione nel luogo è sincera. Ciò dovrebbe essere effettuato passando da un apprezzamento delle circostanze nelle quali la conversione è intervenuta e del punto a sapere se ci si possa aspettare che il richiedente viva la sua nuova fede nel suo paese d’origine al suo ritorno (cfr. §51). Tuttavia, a mente della CorteEDU, il Tribunale nella sua sentenza D-2035/2015 succitata non si sarebbe pronunciato in merito alla questione di come il richiedente viva la sua fede in Svizzera dopo il battesimo e potrebbe continuare a viverla in Afghanistan, in particolare a O._______, ove egli non ha mai vissuto e contesta di potersi ricostruire un avvenire. Arrivando ad una conclusione differente della SEM sulla questione della conversione, il Tribunale avrebbe dovuto istruire la causa su tali punti, per esempio grazie ad un rinvio della causa all’autorità inferiore oppure sottoponendo al richiedente una lista di quesiti, in particolare sul suo modo di esprimere la sua fede dal suo battesimo in Svizzera e sulla sua intenzione di esercitarla in Afghanistan. Ciò che invece il Tribunale non avrebbe ottemperato (cfr. §§52-54). In proposito, secondo la CorteEDU,

D-3490/2020 Pagina 20 risulterebbe chiaramente dalle fonti consultate, che un apostata non è libero di esprimere apertamente le sue credenze in Afghanistan. L’interessato sarebbe infatti costretto a vivere nella menzogna e potrebbe vedersi forzato a rinunciare ad ogni contatto con altre persone della sua stessa confessione per timore di essere scoperto. Del resto, il Tribunale stesso, in una sua sentenza di riferimento (cfr. D-4952/2014 del 23 agosto 2017), avrebbe concesso che la dissimulazione e la negazione quotidiane di convinzioni intime nel contesto della società afghana conservatrice potesse, in certi casi, essere qualificata quale pressione psichica insopportabile. Pertanto, a mente della CorteEDU, il Tribunale non avrebbe potuto, senza in precedenza cercare di sapere come il richiedente avrebbe praticato la sua nuova religione in Afghanistan, esigere da lui che si accontenti di nascondere le sue credenze a O._______ (cfr. §55). Il richiedente farebbe inoltre parte dell’etnia hazara, una comunità che continuerebbe ad essere oggetto di un certo grado di discriminazione, malgrado gli sforzi compiuti dal governo afghano. La CorteEDU, pur sottolineando che il richiedente non si sarebbe specificamente prevalso di tale elemento a fondamento della sua domanda d’asilo, come pure che lo stesso non sarebbe determinante per l’esito della causa, il medesimo non potrebbe però essere completamente ignorato nell’apprezzamento della causa (cfr. §56). 11.2 Il Tribunale deve fare in modo che le esigenze sopra citate siano osservate nella presente sentenza. 11.2.1 Come già sopra concluso, il Tribunale ha ritenuto inverosimile che il ricorrente si sia realmente e concretamente interessato al cristianesimo prima della sua partenza dal Paese d’origine, come pure che a causa dello stesso interessamento abbia fatto l’oggetto di ricerche da parte delle autorità del suo Paese d’origine. 11.2.2 Nella sua sentenza di riferimento D-4952/2014 del 23 agosto 2017 (cfr. consid. 6), il Tribunale ha in particolare ritenuto che la valutazione della verosimiglianza di un’asserita conversione ad un’altra religione o apostasia, a differenza di altri motivi d’asilo, in pratica possa essere fatta unicamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente l’asilo interessato. Eventualmente, anche se alcune conclusioni possono essere tratte da indizi esterni, come la frequentazione di messe, certificati o dichiarazioni di terze persone; tali atti sarebbero da prendere in considerazione assieme alle dichiarazioni del richiedente l’asilo, ma non sarebbero di regola sufficienti, di per sé soli, per rendere verosimile la conversione. Al contrario, l’interessato dovrà in ogni caso, con le sue dichiarazioni, rendere verosimile alle autorità competenti, che a causa di una sua convinzione

D-3490/2020 Pagina 21 interna, egli d’un canto è uscito dalla sua precedente religione e che – eventualmente – d’altro canto si è rivolto verso una nuova religione. In tale contesto, soltanto una conversione formale (ad esempio tramite il battesimo) senza indizi di una convinzione interna, non sarebbe di regola sufficiente per renderla verosimile. Per riuscire in tale intento, durante le audizioni della procedura d’asilo possono essere posti dei quesiti aperti sul contesto (familiare) dell’interessato, sul processo della conversione con riguardo ai rischi ad esso connessi (tra gli altri: la causa, la critica verso la precedente religione, la rapidità, la preparazione, lo svolgimento reale della conversione, le reazioni del contesto), come pure sulle conoscenze della nuova religione ed il suo significato ed esercizio nella vita quotidiana, che possano offrire degli indizi per la valutazione della succitata convinzione interna dell’interessato. Tuttavia, nel procedere al predetto esame, occorrerà sempre considerare in particolare le circostanze personali, come il contesto sociale, economico e scolastico del richiedente l’asilo (cfr. consid. 6.2). 11.2.3 Nel caso di specie, dalle risultanze processuali, si rileva dapprima come il richiedente, malgrado nel verbale d’audizione sulle generalità, abbia inizialmente riferito di essere di religione sciita, spiegando però in seguito che non si sarebbe ancora convertito al cristianesimo, ha tuttavia già espresso il suo sentimento d’appartenenza interna al cristianesimo (cfr. verbale 1, p.to 1.13, pag. 4). Tale suo sentimento l’ha in seguito nuovamente reiterato (cfr. verbale 2, D128, pag. 15), aggiungendo pure un certo numero di allegazioni nozionistiche sul cristianesimo (cfr. verbale 2, D124 seg., pag. 14), come anche, nel racconto libero, asserendo svariate volte di non accettare più un islam, ove in nome della “Jihad” si compirebbero degli atti violenti verso le persone (cfr. verbale 2, D101 segg., pag. 11 seg.). A favore della verosimiglianza della sua conversione, si aggiungono a tali allegazioni, pure lo scritto del (…) di Don L._______, arciprete e vicario foraneo del (…), che ha attestato che il ricorrente avrebbe partecipato assiduamente alle celebrazioni della parrocchia, come pure manifestando il suo desiderio di ricevere il battesimo e di approfondire e conoscere la fede cristiana, iniziando a tal fine un corso per la preparazione ai tre sacramenti dell’iniziazione cristiana, che avrebbe seguito con assiduità. Percorso che lo avrebbe condotto effettivamente ad essergli conferiti i predetti sacramenti il (…) (cfr. attestato del […] di Mons. M._______, Vescovo di N._______). Sulla scorta di tali elementi, non risultano pertanto esserci in specie dei dubbi fondati circa la verosimiglianza della conversione dell’insorgente al cristianesimo in Svizzera.

D-3490/2020 Pagina 22 11.2.4 Ciò posto, come denotato a giusta ragione dalla CorteEDU nella sua sentenza precitata, non sono tuttavia stati posti al ricorrente nel corso della procedura, dei quesiti volti a chiarire come quest’ultimo avrebbe vissuto la sua fede cristiana dal suo battesimo sino ad oggi, e come egli la intenderebbe vivere in caso di un suo ritorno in Afghanistan, in particolare con delle domande tese a determinare i timori del richiedente in tal senso. Il Tribunale, avrebbe inteso svolgere tale istruzione complementare, concedendo dapprima la possibilità all’autorità inferiore di pronunciarsi sul gravame del ricorrente con decisione incidentale del 16 luglio 2020. Tuttavia, con una presa di posizione lapidaria da parte della SEM in data 31 luglio 2020, che non ha voluto entrare nel merito della questione, la predetta autorità ha posto il Tribunale de facto nella condizione di non poter procedere regolarmente con uno scambio scritti e di dover eventualmente istruire la causa in maniera accresciuta presso il ricorrente per chiarire i punti succitati. Si rileva in merito che il Tribunale è tenuto ad effettuare d’ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Tuttavia, qualora in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza del Tribunale DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191). Malgrado nella fattispecie, per motivi d’economia processuale, la definizione della vertenza da parte del Tribunale sarebbe forse la soluzione più auspicabile. Tuttavia il Tribunale, tenuto conto del fatto che nella decisione avversata è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti da parte della SEM (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) – che in casu non appare possibile sanare neppure in fase ricorsuale da parte del Tribunale, data la volontà espressa in data 31 luglio 2020 dall’autorità inferiore di non entrare nel merito del gravame – su dei punti rilevanti e che risulteranno determinanti per la successiva presa di decisione, come pure dell’ampiezza e dell’importanza dei complementi istruttori, appare in specie essere opportuno rinviare gli atti all’autorità inferiore, perché proceda ad un’istruzione complementare rigorosa e tendente a chiarire i punti espressi sopra. Vi è inoltre la necessità per l’insorgente di poter prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie dell’autorità inferiore. Non può in effetti, nel caso in parola ed in questa sede, essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti, che richiedono dal profilo istruttorio atti di indubbia importanza ed ampiezza, precludendo di conseguenza all’insorgente un’eventuale istanza di ricorso.

D-3490/2020 Pagina 23 12. Alla luce di tutto quanto sopra, si giustifica l’accoglimento del gravame limitatamente alla questione relativa un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) attinente la qualità di rifugiato – per dei motivi insorti dopo la fuga – e l’esecuzione dell’allontanamento, nonché l’annullamento della decisione impugnata limitatamente a tali punti in questione, con conseguente rinvio della causa alla SEM per necessario completamento istruttorio (art. 61 cpv. 1 PA), nonché perché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. L’autorità inferiore è invitata in tal senso – dopo aver ottemperato alle misure istruttorie complementari necessarie nella fattispecie tenendo conto per la loro esecuzione delle considerazioni sopra esposte – a pronunciarsi nuovamente sul quesito a sapere se il ricorrente, in caso di un rinvio nel Paese d’origine, a causa in particolare del suo allontanamento dall’islam (apostasia) e del fatto che abbia abbracciato una nuova fede (cristianocattolica), come pure che sia di etnia hazara e conto tenuto del contesto attuale afghano circa la libertà religiosa, egli abbia un fondato timore di essere esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Tale valutazione rigorosa dovrà essere fatta in accordo con quanto predisposto nei considerandi della presente sentenza, così come in particolare di quanto espresso in merito nella sentenza della CorteEDU A.A. contro Svizzera del 5 novembre 2019 (segnatamente §§49 segg.) e nella sentenza di riferimento del Tribunale D-4952/2014 del 23 agosto 2017 consid. 7. Se dopo la relativa istruzione e valutazione, la SEM giungesse a rispondere affermativamente al quesito succitato, sarà tenuta a riconoscere al ricorrente la qualità di rifugiato. In caso contrario, l’autorità inferiore dovrà ancora e nuovamente esaminare se l’esecuzione dell’allontanamento sia ammissibile, esigibile e possibile (cfr. art. 83 cpv. 1 – 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), tenuto conto delle risultanze processuali e del profilo di rischio del ricorrente, così come del contesto rigido afghano in materia religiosa. 13. Visto l’esito della procedura, una parte delle spese processuali – relative la censura della concessione dell’asilo in cui il ricorrente è risultato perdente in causa – sarebbe da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, per motivi d’equità, visto in

D-3490/2020 Pagina 24 particolare il cambiamento giurisprudenziale intervenuto nel frattempo in materia di apostasia/ateismo in Afghanistan, il Tribunale rinuncia alla riscossione di spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF). Pertanto, l’anticipo spese di CHF 600.–, versato dal ricorrente a copertura delle presumibili spese processuali in data 20 aprile 2015, gli verrà debitamente restituito tramite la Cassa del Tribunale. 14. Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, il ricorrente per la procedura ricorsuale (dinanzi al Tribunale), sino al momento della domanda di revisione del 5 maggio 2020, non è stato rappresentato. In tal senso non si devono attribuire delle spese ripetibili in tale contesto. Tuttavia, visto che per la procedura di revisione il ricorrente è stato rappresentato legalmente da un mandatario, ed in difetto di una nota particolareggiata, un’indennità per spese ripetibili ridotte – visto il respingimento del punto sull’asilo, ma l’esito aperto per quanto attiene la censura del riconoscimento dello statuto di rifugiato – è fissata d’ufficio dal Tribunale, e per la parte concernente il rescissorio, sulla base degli atti di causa in CHF 450.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS- TAF), a carico della Segreteria di Stato della migrazione. 15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-3490/2020 Pagina 25 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, limitatamente ai punti 1 e da 3 a 5 del dispositivo della decisione impugnata e relativi alle questioni del riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi insorti dopo la fuga e dell’esecuzione dell’allontanamento. In tal senso la decisione della Segreteria di Stato della migrazione del 27 febbraio 2015 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi. 2. Il ricorso è respinto circa il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata relativo alla concessione dell’asilo. 3. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo spese di CHF 600.–, versato in data 20 aprile 2015, verrà restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale. 4. La SEM rifonderà al ricorrente un’indennità per spese ripetibili pari a CHF 450.–. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM, all’Ufficio federale della giustizia e all’autorità cantonale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari

Data di spedizione:

D-3490/2020 — Bundesverwaltungsgericht 09.11.2020 D-3490/2020 — Swissrulings