Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 13.12.2023 D-348/2021

13 décembre 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,341 mots·~17 min·2

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 23 dicembre 2020

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-348/2021 e D-349/2021

Sentenza d e l 1 3 dicembre 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), William Waeber, Yanick Felley, cancelliere Kevin Togni.

Parti A._______, nata l’(…), alias B._______, nata l’(…), alias C._______, nata l’(…), e la figlia D._______, nata il (…), Turchia, patrocinate da Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento; procedura celere); decisioni della SEM del 23 dicembre 2020.

D-348/2021 e D-349/2021 Pagina 2

Fatti: A. A._______ e la figlia minorenne, D._______, cittadine turche, sono espatriate l’(…) e giunte in Svizzera il 28 febbraio 2019 depositandovi, il medesimo giorno, una domanda d’asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. […]-C2/2). B. Il 14 marzo 2019, la SEM ha svolto l’audizione per il rilevamento dei dati personali della madre. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. C7/13) risulta che il 5 ottobre 2011 la medesima ha presentato una prima domanda d’asilo presso la rappresentanza svizzera in Turchia; domanda, che teneva conto dei numerosi procedimenti penali a suo carico in tale Paese, respinta con decisione del 1° novembre 2011 (cfr. atti SEM n. B5/2 e B6/9). A causa della pressione a cui sarebbe stata sottoposta successivamente alla morte del marito, avvenuta, per arresto cardiaco, il (…), ella avrebbe deciso di espatriare e giungere in Svizzera, accompagnata dalla figlia minorenne D._______. L’obiettivo sarebbe stato di presentarvi una seconda domanda di asilo. A sostegno di tale domanda, essa invoca di essere stata oggetto di persecuzione da parte di agenti della polizia turca. In particolare, ella ha dichiarato che nell’(…) lei e altre ventiquattro persone si sarebbero recate presso il sepolcro del suo defunto marito al fine di commemorare l’anniversario della di lui morte. Una volta giunti in tale luogo, essi sarebbero tuttavia stati arrestati, per il reato di commemorazione di un terrorista per poi essere successivamente rilasciati. Il (…), l’interessata si sarebbe nuovamente recata presso la tomba dell’ex marito e sarebbe stata fermata, interrogata e molestata sessualmente da due poliziotti. Ne è seguito un periodo in cui la medesima sarebbe stata oggetto di ripetuti pedinamenti, sia presso la propria abitazione che sul posto di lavoro, che l’avrebbero indotta ad espatriare, portando con sé la propria figlia. C. Il 13 ottobre 2020, la SEM ha dato l’occasione all’interessata di esporre i propri motivi d’asilo. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. C25/18) si evince che l’interessata ha precisato di ricondurre il proprio espatrio a tre avvenimenti precisi, e meglio l’arresto avvenuto presso il cimitero, il successivo fermo e i presunti pedinamenti che ne sarebbero seguiti.

D-348/2021 e D-349/2021 Pagina 3 D. A sostegno della propria domanda d’asilo, le interessate hanno consegnato all’autorità inferiore la seguente documentazione: (…). E. Il (…), la madre ha contratto matrimonio con un connazionale, E._______, riconosciuto come rifugiato in Svizzera (cfr. estratto dell’atto di matrimonio CIEC del […]). F. Con decisione del 23 dicembre 2020, notificata il giorno successivo, la SEM ha deciso di non riconoscere alla madre la qualità di rifugiato a titolo originario, ammettendo comunque tale qualità a titolo derivato in ragione del suo nuovo matrimonio, concedendole dunque l’asilo in Svizzera (cfr. atto SEM n. C29/9). Con decisione della medesima data, alla figlia minorenne, la quale non ha fatto valere alcun motivo d’asilo individuale, non è stata riconosciuta la qualità di rifugiato a titolo derivato, è stato negato l’asilo e pronunciato il suo allontanamento in Turchia, misura sostituita con un’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione della stessa verso tale Paese (cfr. atto SEM n. C32/8). G. Con ricorsi del 25 gennaio 2021 (cfr. tracciamenti degli invii; data di entrata: 26 gennaio 2021) le ricorrenti sono insorte dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione. La madre conclude al riconoscimento dello statuto di rifugiato a titolo originario. La figlia conclude al riconoscimento dello statuto di rifugiato a titolo derivato. Esse hanno altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle ricorrenti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della procedura.

D-348/2021 e D-349/2021 Pagina 4 Diritto: 1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA; cfr. per quanto concerne l’interesse degno di protezione di un richiedente l’asilo che conclude al riconoscimento dello statuto di rifugiato a titolo originario laddove ha precedentemente ottenuto lo statuto di rifugiato a titolo derivato: DTAF 2013/23 consid. 3). Le medesime sono pertanto legittimate ad aggravarsi contro quest’ultima. I ricorsi sono ammissibili essendo stati presentati nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito degli stessi. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

D-348/2021 e D-349/2021 Pagina 5 3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). 4. 4.1 Le ricorrenti chiedono, preliminarmente, che le proprie procedure di ricorso vengano congiunte in ragione della loro interdipendenza (cfr. ricorsi del 25 gennaio 2021, pag. 1). 4.2 Il Tribunale rileva a tal proposito che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura, in qualsiasi momento, durante la pendenza della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAY- SER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). 4.3 Nella presente disamina, la madre conclude al riconoscimento dello statuto di rifugiato a titolo originario (art. 3 cpv. 1e2e7 LAsi) e la figlia minorenne al riconoscimento di tale statuto a titolo derivato (art. 51 cpv. 1 LAsi). Entrambe le procedure (D-348/2021 e D-349/2021) si basano sui medesimi motivi d’asilo fatti valere dalla madre e pongono simili quesiti giuridici. A ciò si aggiunga che le insorgenti hanno presentato un ricorso, tramite il medesimo patrocinatore, dello stesso contenuto avverso le due separate decisioni rese dalla SEM il 23 dicembre 2020. 4.4 Per questi motivi, il Tribunale ritiene giudizioso congiungere le summenzionate procedure. La richiesta formulata in tal senso dalle ricorrenti nel loro gravame deve pertanto essere accolta. 5. 5.1 Nel merito, la madre censura la violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi), e meglio dei disposti legali in punto al riconoscimento dello statuto di rifugiato a titolo originario. In particolare, nonostante le sia stato riconosciuto lo statuto di rifugiato a titolo derivato ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LAsi (asilo accordato a famiglie), ella sostiene – sebbene in modo approssimativo – di aver reso verosimile la propria qualità di rifugiato a titolo originario e di adempiere le condizioni poste per il riconoscimento di tale qualità (art. 3 e 7 LAsi).

D-348/2021 e D-349/2021 Pagina 6 5.2 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. È riconosciuto quale rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). Tra la persecuzione subita e l’espatrio deve, infine, esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L’esistenza del timore di persecuzione dev’essere esaminata al momento dell’espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2) ma dev’essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d’asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2).

D-348/2021 e D-349/2021 Pagina 7 5.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest’ultima è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina più autorevole riconosce quattro elementi costitutivi della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 5.3 5.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale considera innanzitutto che le tesi ricorsuali non possono essere seguite in quanto le allegazioni della madre contengono numerosi indicatori d’inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono le dichiarazioni relative ai motivi che l’avrebbero indotta all’espatrio parzialmente inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Il Tribunale ritiene che la madre non abbia fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate in merito alle persecuzioni subite ad opera di agenti di polizia turchi nel periodo seguente l’arresto avvenuto nel (…). In effetti, il suo racconto spontaneo è estremamente vago e sintetico, nonostante si riferisca ad un periodo temporale relativamente lungo, che termina il momento del suo espatrio avvenuto l’8 novembre 2018 (cfr. atto SEM n. C25/18, R31, R60). Nel verbale relativo ai dati personali ha unicamente dichiarato, spontaneamente, che si sarebbe recata il, (…), sola, presso la tomba dell’ex marito. In quell’occasione, due uomini l’avrebbero approcciata al fine di interrogarla, presa in custodia e molestata sessualmente minacciando di fare lo stesso con la di lei figlia (cfr. atto SEM n. C7/13, R.7.01). L’assenza di dettagli nella descrizione di tali avvenimenti è tuttavia marcante. Colpisce soprattutto il fatto che la ricorrente non sappia fornire una descrizione accurata delle persone che l’avrebbero pedinata sia dinanzi alla sua abitazione che sul posto di lavoro (cfr. atto SEM n. C25/18, R57 e seg.), né l’obiettivo di tale operazione. La sola precisazione che riesce ad apportare, su domanda dell’auditore, è di aver riconosciuto che si

D-348/2021 e D-349/2021 Pagina 8 trattasse di poliziotti in borghese (cfr. atto SEM n. C25/18, R44) sulla base della propria esperienza (cfr. atto SEM n. C25/18, R46, R52). Tale dichiarazione non fa che confermare i dubbi relativi alla verosimiglianza delle sue affermazioni: esse sembrerebbero essere il frutto di mere supposizioni. Ma v’è di più. Nonostante le ulteriori richieste di precisazione sottopostele dall’auditore, la madre non è riuscita a precisare maggiormente le proprie allegazioni, limitandosi a ribadire quanto già dichiarato in precedenza (cfr. atto SEM n. C25/18, R53, R57, R76, R78). Ella non è riuscita a fornire una descrizione degli agenti di polizia stessi, del contenuto degli incontri avvenuti con questi ultimi (cfr. atto SEM n. C25/18, R58 e R59) e della loro frequenza (cfr. atto SEM n. C25/18, R61). Sentita a riguardo, ella ha d’altronde dichiarato “Was ich ihnen genau helfen sollte, weiss ich auch nicht (…)” ammettendo, in altre parole, di non sapere in che modo avrebbe potuto essere loro utile (cfr. atto SEM n. C25/18, R65). I mezzi di prova versati agli atti non permettono di concludere diversamente. In particolare, le fotografie che ritraggono delle auto civili e di polizia, non datate, avrebbero potuto essere scattate ovunque (cfr. Mdp n. C-5). 5.3.2 Ciò posto, il Tribunale deve ora esaminare se le restanti dichiarazioni della madre, relative ai suoi motivi d’asilo, adempiono le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario poste dall’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi. La madre non ha un fondato timore di essere esposta a pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi. I procedimenti penali, oggetto della domanda d’asilo presentata nel 2011 presso la rappresentanza svizzera in Turchia, sono definitivamente conclusi (cfr. atto SEM n. C25/18, R37, R43). La ricorrente stessa riconosce di aver beneficiato dell’amnistia e di essere stata prosciolta da ogni accusa (cfr. atto SEM n. C25/18, R33 e R34). Per quanto concerne invece l’arresto avvenuto presso il cimitero (…), la medesima ha dichiarato di essere stata rilasciata. Le autorità di polizia non avrebbero inoltre aperto un procedimento penale nei suoi confronti (cfr. atto SEM n. 25/18, R44). Per quanto concerne infine l’elemento centrale della sua domanda d’asilo, essendo l’evento più recente, e meglio le persecuzioni subite per mano di presunti agenti di polizia, esso si basa su dichiarazioni considerate inverosimili (cfr. supra consid. 5.3.1) per le quali è escluso un esame della rilevanza ai sensi del diritto dell’asilo. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva infine che, constatata l’inverosimiglianza delle predette dichiarazioni (cfr. supra consid. 5.3.1),

D-348/2021 e D-349/2021 Pagina 9 permangono importanti dubbi relativi all’esistenza di un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto tra gli avvenimenti descritti, considerati verosimili, e l’espatrio avvenuto l’(…). 5.4 È dunque a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni della madre relative alle presunte persecuzioni subite da parte degli agenti di polizia dopo il (…) (cfr. supra consid. 5.3.1). Per quanto riguarda invece le restanti dichiarazioni, alla madre non andava riconosciuta, in assenza di un timore fondato di persecuzione, la qualità di rifugiato a titolo originario ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. supra consid. 5.3.2). 6. 6.1 Dal canto proprio, la figlia sostiene che, siccome la madre avrebbe diritto al riconoscimento dello statuto di rifugiato a titolo originario, le debba essere riconosciuto tale statuto a titolo derivato in applicazione dell’art. 51 cpv. 1 LAsi. 6.2 I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni vengono infatti riconosciuti come rifugiati, a titolo derivato, e ottengono l’asilo, sempre che non vi si oppongono circostanze particolari (art. 51 cpv. 1 LAsi). Tra le circostanze particolari figura, segnatamente, il caso in cui al rifugiato principale è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato solamente a titolo derivato (cfr. DTAF 2013/21 consid. 3.3; GICRA 2003 n° 11 consid. 8; CONSTANTIN HRUSCHKA, in: Kommentar Migrationsrecht, Schweizerisches Ausländergesetz [AuG], Asylgesetz [AsylG] und Freizügigkeitsabkommen [FZA] mit weiteren Erlassen, 5a ed. 2019, n° 4 ad art. 51 LAsi). 6.3 Nella fattispecie, il Tribunale ha escluso il riconoscimento dello statuto di rifugiato a titolo originario alla madre (cfr. supra consid. 5.3.2 e 5.4), circostanza particolare che si oppone al riconoscimento dello statuto di rifugiato a titolo derivato in virtù dell’art. 51 cpv. 1 LAsi. 6.4 Ne consegue che alla figlia non può essere riconosciuto lo statuto di rifugiata a titolo derivato in applicazione dell’art. 51 cpv. 1 LAsi.

D-348/2021 e D-349/2021 Pagina 10 7. Alla luce di quanto sopra, l’autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). Le decisioni del 23 dicembre 2020 devono pertanto essere confermate. 8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali sono divenute prive d’oggetto. 9. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.--, oltre ad un supplemento per la congiunzione delle cause di CHF 200.--, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v’è luogo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali. 10. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-348/2021 e D-349/2021 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le procedure D-348/2021 e D-349/2021 sono congiunte. 2. I ricorsi sono respinti. 3. Le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, sono respinte. 4. Le spese processuali di fr. 950.-- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza. 5. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

Data di spedizione:

D-348/2021 — Bundesverwaltungsgericht 13.12.2023 D-348/2021 — Swissrulings