Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3438/2011 Sentenza del 22 giugno 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 giugno 2011 / N […].
D-3438/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali di audizione del 2 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 30 maggio 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 15 giugno 2011, notificata personalmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto A 11/1), il ricorso del 17 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 20 giugno 2011, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il medesimo giorno, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
D-3438/2011 Pagina 3 cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino, nato a B._______ (Tunisia) con ultimo luogo di residenza, sebbene senza fissa dimora, a C._______ (Tunisia); che egli sarebbe espatriato dal suo Paese di origine, la prima volta nell'(…) 2008, quando si sarebbe recato dapprima in Italia e poi in Francia; che, nell'(…) 2009, l'interessato sarebbe stato rimpatriato e sarebbe ritornato a C._______, da dove sarebbe espatriato nuovamente il (…) 2011, che il medesimo ha affermato di aver lasciato la Tunisia essenzialmente per motivi economici, allo scopo di trovare un lavoro, un alloggio e, dunque, costruirsi una vita migliore, rispettivamente per i problemi che avrebbe avuto sia con la sua famiglia che con le autorità tunisine, come pure con alcuni amici; che, da un lato, a causa dei disaccordi tra i suoi genitori e dell'ambiente venutosi a creare all'interno della sua famiglia, egli avrebbe bisticciato con i suoi fratelli maggiori e, dall'(…) 2008, egli non avrebbe più avuto contatti con nessuno della sua famiglia; che, tra l'(…) e il (…) 2007, nel corso di una lite scoppiata con il cugino, a causa del loro stato di ebbrezza, l'interessato sarebbe stato aggredito e minacciato con un coltello dal suo parente, che da allora non avrebbe più rivisto; che, dall'altro lato, l'interessato sarebbe stato trattenuto dalle autorità del suo Paese di origine in diverse occasioni, ovvero nel (…) 2006/2007 per (…), tra la (…) del 2006 e l'(…) del 2007 per (…), nell'(…) 2007 con l'accusa di (…), nel (…) 2007 in quanto accusato ingiustamente di (…), nonché nell'(…) 2009 per (…); che, peraltro, nel (…) 2010, egli sarebbe stato citato da alcuni amici durante un interrogatorio per una questione di (…); che, intimorito dalle autorità presso cui avrebbe dovuto presentarsi dopo che il suo nome sarebbe stato rivelato e poiché accusato ingiustamente di (…), l'interessato sarebbe espatriato, che, da C._______, l'interessato avrebbe raggiunto D._______ (Tunisia), da dove si sarebbe imbarcato su un peschereccio con tanti altri tunisini e sarebbe giunto a E._______ in F._______ (Italia); che, da questa località, sfuggendo ai controlli delle autorità italiane, avrebbe preso un treno verso G._______, dove avrebbe vissuto per un mese, nei pressi della Stazione e del centro, usufruendo degli aiuti della H._______; che, alla fine del
D-3438/2011 Pagina 4 mese di (…) 2011, egli sarebbe ripartito in treno alla volta di I._______ (Italia), dove vi sarebbe rimasto (…) giorni, e poi di J._______ (Italia); che, dopo qualche giorno, egli sarebbe ritornato a I._______ e da lì avrebbe preso un altro treno fino a giungere a K._______ (Svizzera), senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità entro il termine impartito dalla legge, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo e la decisione qui impugnata andrebbe annullata; che, in particolare, egli ribadisce di essere rimasto senza documenti poiché avrebbe perso sia il suo passaporto che la sua carta d'identità in Tunisia; che, peraltro, egli non potrebbe farsi aiutare per ottenere siffatti documenti, ritenuto che in patria vi sarebbe solo sua madre, anziana, la quale non saprebbe cosa fare; che, in secondo luogo, il ricorrente sostiene che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, segnatamente, egli fa valere che i suoi motivi sarebbero veri, nonché verosimili, mentre rimprovera all'UFM di aver valutato arbitrariamente solo gli elementi a suo sfavore; che, infatti, secondo quanto egli avrebbe spiegato in modo chiaro e coerente nel corso delle audizioni, l'insorgente sarebbe stato costretto ad espatriare per il timore di essere arrestato ed imprigionato sulla base di false accuse; che, per contro, le incongruenze sollevate dall'UFM sarebbero dovute a semplici equivoci e non sarebbero ad ogni modo tali da mettere in dubbio la verosimiglianza delle sue allegazioni; che, infine, l'autore del gravame ritiene che dovrebbe essere riconosciuto come non
D-3438/2011 Pagina 5 ragionevolmente esigibile l'esecuzione del suo allontanamento in Tunisia, vista la situazione drammatica in detto Paese, dove ogni speranza ad una vita serena e dignitosa sarebbe pregiudicata dalla povertà, dalla corruzione, nonché da una situazione di instabilità ed insicurezza, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha reso un racconto stereotipato riguardo alle modalità con cui sarebbe giunto dapprima in Italia e poi in Svizzera; che, a tal proposito, l'insorgente ha affermato di non aver pagato nulla per il suo viaggio, poiché altre persone avrebbero pagato la sua parte (cfr. verbale 1 pagg. 8-9); che non è credibile che egli
D-3438/2011 Pagina 6 abbia viaggiato nelle circostanze descritte senza pagare alcuna somma; che, peraltro, non è manifestamente plausibile che senza alcun compenso e senza subire alcun controllo, nonché senza documenti, egli sia potuto arrivare dalla Tunisia in Svizzera entrando nello spazio Schengen, che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorre l'allegazione ricorsuale del medesimo secondo cui egli avrebbe perso i suoi documenti d'identità e non potrebbe farsi aiutare, poiché la sua anziana madre non saprebbe cosa fare (cfr. ricorso pag. 2, verbale 1 pag. 3-5 e verbale 2 D5-D23); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge, tanto più che il ricorrente ha altri parenti in patria, tra cui numerosi fratelli e sorelle, oltre a zii e zie, a cui potersi rivolgere senza problemi di sorta (cfr. verbale 1 pagg. 3-4, verbale 2 D21-D23), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
D-3438/2011 Pagina 7 della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, innanzitutto, la motivazione fatta valere dal ricorrente all'inizio della procedura a sostegno della sua domanda di asilo è irrilevante in materia di asilo; che, segnatamente, i problemi di ordine economico e professionale, legati all'impossibilità di trovare un posto di lavoro ed alle difficoltà economiche (cfr. verbale 1 pagg. 6-7) non costituiscono manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, inoltre, l'ulteriore motivo addotto dal ricorrente in sede di audizione breve – secondo cui egli avrebbe avuto dei problemi con le autorità del suo Paese di origine, le quali l'avrebbero fermato in tre occasioni, accusandolo ingiustamente e l'avrebbero, infine, rilasciato – a prescindere dalla sua verosimiglianza – è altresì irrilevante ai fini dell'asilo; che, segnatamente, tali fatti – che sarebbero avvenuti nel corso dell'anno 2006/2007 – non presentano alcun nesso causale temporale con l'espatrio del ricorrente nel (…) 2011, dopo che era tornato a vivere nel suo Paese nell'(…) 2009, a causa del rimpatrio delle autorità francesi (cfr. verbale 1 pagg. 2, 6-7 e 10 e verbale 2 D59); che, infatti, secondo la giurisprudenza più recente, il nesso temporale tra i pregiudizi subiti e la fuga dal Paese di origine è interrotto, quando un tempo relativamente lungo, ovvero dai sei mesi ad un anno, è trascorso tra l'ultima persecuzione subita e la partenza all'estero (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5 pagg. 744-745; GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e segg.; 1997 n. 14 consid. 2a pag. 106 e segg.; 1996 n. 42 consid. 4a et
D-3438/2011 Pagina 8 7d pag. 367 et 370 e segg.; 1996 n. 30 consid. 4a pag. 288 e segg.; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e ed. Basilea 2009, n. 11.17 pag. 531; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 444), che, peraltro, dopo aver esposto le suddette motivazioni, il ricorrente ha chiaramente affermato in sede di audizione breve di aver detto e di aver potuto dire tutto in merito ai suoi motivi di asilo, nonché di non aver avuto altri problemi con le autorità del suo Paese, rispettivamente con terze persone (cfr. verbale 1 pagg. 6-7); che, alla luce di tali affermazioni, i nuovi fatti addotti dal ricorrente in sede di seconda audizione – ovvero gli asseriti problemi con la sua famiglia e le ulteriore accuse da parte delle autorità del suo Paese di origine per una questione di (…) – sono tardivi, nonché in totale contrapposizione con quanto precedentemente dichiarato dall'insorgente; che tale ingiustificata e palese discrepanza è già sufficiente di per sé a ritenere la manifesta inverosimiglianza degli avvenimenti resi (cfr. verbale 2 D29 e segg., D43 e segg., D47 e segg., D59-60 e segg., nonché D76-79); che, d'altronde, le allegazioni del ricorrente circa i suoi ulteriori motivi di asilo costituiscono semplici asserzioni di parte non comprovate da alcun indizio oggettivo e che appaiono essere state invocate soltanto per i bisogni della causa, che, di conseguenza, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei suddetti motivi di asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del suo racconto, che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova applicazione nella fattispecie, rispettivamente le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state rettamente considerate inverosimili dall'UFM, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
D-3438/2011 Pagina 9 del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11]; GiCRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3); che, infatti, dopo la caduta del Presidente Ben Alì all'inizio del 2011 è in atto un processo di transizione democratica, capace di garantire stabilità al Paese, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica
D-3438/2011 Pagina 10 sino alla (…) del (…), nonché ha un'esperienza professione quale (…) prima del suo espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 2-3; verbale 2 D35-38); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di una densa e importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono sua madre e i suoi numerosi fratelli e sorelle, nonché degli zii e zie (cfr. verbale 1 pagg. 3-4); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, i problemi alla schiena di cui avrebbe riferito il ricorrente in sede di audizione non sarebbero né stati circostanziati dal medesimo, il quale ha peraltro riferito di essersene abituato (cfr. verbale 2 D49-D58), né corroborati da alcun elemento oggettivo; che, del resto, l'insorgente non ha più invocato i suddetti problemi medici nell'ambito del ricorso, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
D-3438/2011 Pagina 11 (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
D-3438/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: