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Corte IV D-3390/2016
Sentenza d e l 2 6 gennaio 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), Eritrea, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 4 maggio 2016 / N (…).
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Visto: la domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera in data 2 novembre 2013, i verbali d'audizione del 6 novembre 2013 (di seguito: verbale 1), del 3 giugno 2014 (di seguito: verbale 2) ed il suo complemento del 21 aprile 2016, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; già Ufficio federale della migrazione; UFM) del 4 maggio 2016, notificata all'interessata il 6 maggio 2016 (cfr. atto A 36/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera, ritenendo nel contempo non ragionevolmente esigibile l’esecuzione del medesimo verso l’Eritrea, ammettendo quindi provvisoriamente l’interessata, il ricorso del 19 maggio 2016 inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 30 maggio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 maggio 2016), con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; in subordine, la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per un nuova decisione limitata alla questione dell’asilo; contestualmente ha presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, nello specifico di dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
D-3390/2016 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 4 maggio 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell’asilo, nonché della pronuncia dell'allontanamento, che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di essere cittadina dell’Eritrea di etnia tigrigna e confessione pentecostale, con ultimo domicilio a C._______ (Eritrea) dove avrebbe vissuto con il marito dal 2003 al 2011 quando, a suo dire, sarebbe espatriata legalmente verso l’Italia (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.); che in seguito, avrebbe risieduto per diverso tempo in Italia usufruendo a più riprese delle strutture ospedaliere (cfr. verbale 1, pag. 7 seg.), prima di giungere in Svizzera e depositarvi la sua domanda d’asilo, che sarebbe espatriata poiché non avendo a disposizione le medicine e le cure adeguate nel Paese d’origine, avrebbe deciso di curarsi in Italia; che successivamente, avrebbe preferito trasferirsi in Svizzera al fine di ottenere dei trattamenti più appropriati (cfr. verbale 1, pag. 8); che inoltre avrebbe lasciato l’Eritrea in quanto, vivendo in un campo militare, sarebbe stata oggetto di persecuzioni a causa della sua confessione religiosa (cfr. verbale 1, pag. 8 seg.; verbale 2, D40 e D42-D45); che infine, avrebbe preferito la via dell’espatrio anche per migliorare la propria situazione economica (cfr. verbale 2, D40),
D-3390/2016 Pagina 4 che nella decisione querelata la SEM ha innanzitutto considerato inverosimili e non soddisfacenti le condizioni dell’art. 7 LAsi le allegazioni della richiedente circa la possibile incarcerazione a causa della sua confessione religiosa, che in tal senso, le dichiarazioni in merito alla religione pentecostale a cui l’interessata si sarebbe convertita, sarebbero del tutto superficiali e prive di dettagli; che nella fattispecie, ella non sarebbe stata in grado né di spiegare il significato della parola pentecostale né tantomeno di delucidare il termine “glossolalia”; che interpellata in merito ai sacramenti della propria confessione, avrebbe unicamente affermato di non credere che ve ne siano; che pertanto risulterebbe sorprendente, che la richiedente non sarebbe stata in grado di fornire un esposto esaustivo in merito alle conoscenze basilari della sua religione, che inoltre, le dichiarazioni in merito al suo battesimo sarebbero caratterizzate da grande approssimazione; che a tal proposito, l’interessata avrebbe unicamente allegato, dopo numerose richieste di approfondimento, di essere stata battezzata nel gennaio 2003 nella vasca da bagno di un credente; che tenuto conto dell’importanza di tale evento, ci si aspetterebbe un racconto spontaneo preciso ed approfondito, che anche le descrizioni riguardanti la celebrazione della messa pentecostale risulterebbero prive di dettagli e stereotipate, che nell’audizione sulle generalità la richiedente avrebbe oltracciò dichiarato, che malgrado i suoi vicini di casa fossero venuti a conoscenza della sua conversione, ella non sarebbe stata imprigionata, ma bensì tollerata in quanto non vedente; che tuttavia, nella seconda audizione avrebbe asserito di temere di poter prima o poi essere incarcerata; che pertanto, la richiedente si sarebbe contraddetta su di un aspetto cruciale della sua domanda d’asilo; che confrontata con tali incongruenze, si sarebbe limitata a sostenere di non aver mai effettuato quell’affermazione nell’audizione sulle generalità, che infine, le ulteriori dichiarazioni dell’interessata sarebbero da analizzare dal punto di vista della rilevanza; che in tal senso le situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato non costituirebbero persecuzioni ai fini dell’asilo; che pertanto, i motivi correlati al suo stato di salute, nonché le precarie condizioni economiche della famiglia, non rappresenterebbero un motivo d’asilo,
D-3390/2016 Pagina 5 in quanto riconducibili al contesto generale del suo Paese e conseguentemente non volgenti ad una persecuzione diretta nei suoi confronti; che tali allegazioni non sarebbero quindi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento della richiedente dalla Svizzera; che tuttavia, tenuto conto della sua precaria situazione medica, non ha ritenuto ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontanamento, ammettendola quindi provvisoriamente in Svizzera, che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore sostenendo il soddisfacimento delle condizioni dell’art. 3 e dell’art. 7 LAsi; che segnatamente, ella ritiene incontestabile la sua appartenenza alla religione pentecostale, la quale potrebbe essere confermata da tutti coloro che frequentano la sua Chiesa in Ticino; che l’opinione contraria dell’autorità inferiore sarebbe quindi frutto di un’impressione soggettiva e di una lettura parziale, affrettata nonché rigida dei verbali d’audizione, che in aggiunta, la ricorrente ritiene di aver esposto il significato di pentecostale nella domanda D95 (cfr. verbale 2, D95) di modo che la SEM avrebbe erroneamente fondato la sua decisione limitandosi a ritenere la risposta fornita alla domanda D100 (cfr. verbale 2, D100) ove le sarebbe stata posta la stessa questione; che ella non avrebbe risposto a tale richiesta, poiché le sarebbe sfuggito il motivo per il quale le sarebbe stata rivolta la medesima domanda, che inoltre, la sua ignoranza circa la parola “glossolalia” sarebbe riconducibile all’insufficiente traduzione dell’interprete; che a seguito di ricerche l’interessata ne avrebbe appreso il significato e che, nonostante non abbia risposto direttamente alla domanda, ella avrebbe comunque fornito una spiegazione indiretta (cfr. verbale 2, D99); che oltracciò, anche le incertezze concernenti i sacramenti della religione pentecostale sarebbero dovute ad un’inadeguata traduzione dell’interprete, che non da ultimo, ella avrebbe esposto adeguatamente gli avvenimenti riguardanti il proprio battesimo; che in tal senso, vi sarebbe da tenere conto della sua cecità, la quale avrebbe un’influenza sulla sua capacità descrittiva, che infine, la ricorrente pur riconoscendo l’incongruenza quo ai suoi timori di essere incarcerata, tiene a ribadire che le sue allegazioni non sarebbero
D-3390/2016 Pagina 6 contraddittorie, giacché il rischio di persecuzione sarebbe aumentato gradualmente con l’accrescere dei sospetti; che la tolleranza sarebbe comunque stata correlata al fatto che ella rinunciasse alla sua religione; che pertanto, le contraddizioni riscontrate dall’autorità di prime cure non sarebbero fondate e le sue asserzioni andrebbero conseguentemente considerate, nel loro insieme, coerenti, che a sostegno delle sue allegazioni ricorsuali la ricorrente ha prodotto i seguenti documenti: – una fotocopia della tessera di legittimazione per cechi ed ipovedenti dell’unione dei trasporti pubblici (VÖV/UTP; allegato A); – una fotocopia del certificato medico del (…) rilasciato dall’Ospedale Regionale di D._______ (allegato B); – una fotocopia della lettera della Dr. Med. E._______ del (…) (allegato C); – una fotocopia del certificato medico del (…) rilasciato dall’Ospedale Regionale di D._______ (allegato D); – una fotocopia del certificato medico del (…) rilasciato dal pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di F._______ (allegato E); – una fotocopia della ricetta medica del (…) rilasciata dall’Ospedale Regionale di F._______ (allegato F); – una fotocopia del “foglio di trasmissione informazioni mediche” della G._______ (allegato G); – una fotocopia della ricetta medica del (…) rilasciata dall’Ospedale Regionale di F._______ (allegato H); – un attestato di frequenza originale della chiesa Evangelica di H._______ (allegato I), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
D-3390/2016 Pagina 7 sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
D-3390/2016 Pagina 8 che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dalla ricorrente in corso di procedura sono inverosimili rispettivamente irrilevanti ai sensi dell’art. 7 e art. 3 LAsi, che in particolare, le sue lacune riguardanti la religione pentecostale sono evidenti; che infatti, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, l’insorgente non è stata in grado di fornire, nell’insieme, delle spiegazioni adeguate alle domande poste, limitandosi a più riprese a rispondere con semplici “non lo so”, “non so nulla” nonché “non l’ho mai sentito” (cfr. verbale 2, D87, D94, D100, D102, D104); che in tal senso, risulta poco credibile che ella si sia confrontata, al fine di convertirsi ad un determinato credo, con la dottrina ecclesiastica pertinente (cfr. verbale 2, D59) allorché non risulta essere stata in misura di rispondere a delle domande basilari riguardanti tale religione (cfr. verbale 2, D94, D100, D101, D102); che a tal riguardo, non giova alla ricorrente sostenere che le incongruenze emerse in corso di procedura d’asilo vadano imputate a delle difficoltà di comprensione, giacché lei stessa ha confermato a precisa domanda ed in entrambe le audizioni di ben comprendere l’interprete (cfr. verbale 1, pag. 2 e pag. 9; verbale 2, D1) ed ha apposto la propria firma previa ritraduzione nella propria lingua dei verbali, che inoltre, se è comprensibile che la cecità progressiva abbia indubbiamente un’influenza sulle capacità descrittive della ricorrente, va sottolineato che, al momento del battesimo nel gennaio 2003 (cfr. verbale 2, D58), ella era, stando alle sue stesse dichiarazioni, ancora in grado di vedere; che di fatto, l’insorgente ha perso la vista nel 2011 (cfr. verbale 2, D27-D28 e D33) e pertanto non si giustifica la vaghezza con cui ha risposto alle domande riguardanti il battesimo, che quo alle censure sulla sua possibile incarcerazione, la ricorrente ha inizialmente esposto, che le sue attività venivano tollerate a causa della sua cecità; che in tal senso, ella ha affermato di non aver riscontrato particolari problemi con le autorità e di non di aver subito pregiudizi in ragione della sua confessione religiosa, se non qualche intimidazione da parte del vicino di casa (cfr. verbale 1, pag. 9); che tuttavia, l’interessata ha successivamente dichiarato di essere espatriata siccome avrebbe temuto un’incarcerazione (cfr. verbale 2, D109); che confrontata in merito a tale incongruenza, ella si è limitata a sostenere di non aver effettuato una pari dichiarazione nella prima audizione (cfr. verbale 2, D149); che peraltro, nemmeno quanto allegato nel memoriale ricorsuale può indurre il Tribunale ad una diversa valutazione della fattispecie; che segnatamente, la ricorrente
D-3390/2016 Pagina 9 ha esplicitamente ammesso di essersi confusa nell’audizione federale, sostenendo un peggioramento graduale della propria situazione ed allegando pertanto un’ulteriore versione dei fatti (cfr. ricorso, pag. 4); che pertanto, le allegazioni concernenti un eventuale arresto sono palesemente tardive nonché contraddittorie, che inoltre v’è da sottolineare, che l’interessata, nonostante abbia affermato di non doversi esporre, conduceva uno stile di vita contrario a tale logica; che in particolare, ella intraprendeva azioni – quali mettere della musica pentecostale ed ammettere esplicitamente di essere contro la divinazione dei santi (cfr. verbale 2, D72, D77 e D81) – chiaramente in contraddizione con i suoi timori, che infine, i motivi di ordine economico e medici invocati dalla ricorrente non rientrano in tutta evidenza nelle diverse fattispecie previste all'art. 3 LAsi e sono pertanto da considerarsi irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell’asilo, che nemmeno quanto addotto nel ricorso e i nuovi mezzi di prova ad esso allegati possono indurre il Tribunale a una diversa valutazione, poiché non è mai stato posto in dubbio lo stato di salute e la situazione economica della ricorrente, che in definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi), che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
D-3390/2016 Pagina 10 (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3390/2016 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: