Corte IV D-3370/2007 vav/mum {T 0/2} Sentenza del 5 giugno 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Daniel Schmid e Robert Galliker Cancelliera Marisa Murray A._______, Liberia, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione dell'11 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Ritenuto in fatto: A. Il richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 12 aprile 2007. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 25 aprile e del 3 maggio 2007), d'essere cittadino della Liberia, d'aver lasciato Monrovia all'età di 6 anni e d'essersi trasferito dapprima in Camerun ed in seguito presso uno zio in Nigeria. Nel B._______ del C._______, sarebbe stato interrogato dalla polizia nigeriana (sulle attività del figlio dello zio che sarebbe stato coinvolto nelle attività dell'organizzazione D._______). Durante l'interrogatorio sarebbe emerso che egli è cittadino liberiano. Gli sarebbe pertanto stato intimato di lasciare la Nigeria, poiché non avrebbe regolarizzato il suo statuto in tale Paese. Non sarebbe però rientrato in Liberia – benché non abbia mai avuto problemi né con le autorità né con terzi – perché non vi conoscerebbe nessuno (sarebbe stato informato del fatto che i familiari avrebbero lasciato il Paese). B. L'11 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo verso la Liberia, o subordinatamente verso la Nigeria, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 15 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto che sia annullata la decisione impugnata e che gli sia concessa la facoltà di risiedere in Svizzera fintanto che diventi possibile il suo ritorno in Liberia nella sicurezza. D. Il 18 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato un complemento al ricorso. Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli non ha intrapreso nulla alfine di procurarsi un siffatto documento. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato, segnatamente sulla data in cui la polizia nigeriana si sarebbe presentata alla ricerca del figlio dello zio nonché sul luogo in cui egli sarebbe stato
3 portato dalla polizia per essere interrogato e sull'indicato soggiorno illegale in Nigeria. Infine, l'autorità inferiore ha considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso e successivo complemento, l'insorgente sostiene di non possedere documenti d'identità siccome avrebbe lasciato la Liberia all'età di 6 anni. Fa altresì valere che in caso di rimpatrio teme per la sua incolumità, ritenuto che in Liberia la sua vita sarebbe in grave pericolo a causa dei crimini commessi dalla sua famiglia durante il conflitto. Peraltro, non potrebbe fare rientro in Nigeria poiché sarebbe esposto a grave pericolo in ragione delle attività contrarie al governo svolte dal figlio dello zio. 5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al più tardi il 25 aprile 2007. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un simile documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. In effetti, e considerato che l'insorgente non ha fatto valere persecuzioni statali da parte delle autorità liberiane (v. considerando 5.2 del presente giudizio), egli avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese d'origine (Liberia) all'estero per ottenere un documento ai sensi di legge. Inoltre, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Da un lato, gli invocati timori d'esposizione a future persecuzioni in Nigeria – peraltro fondati su dichiarazioni inconsistenti per i motivi indicati nella decisione impugnata cui può essere in sostanza e su questo punto rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA) – sono irrilevanti, conto tenuto del fatto che il ricorrente s'è dichiarato cittadino liberiano e che la protezione internazionale è sussidiaria a quella nazionale (GICRA 1998 n. 15 consid. 9a pag. 126). Per quanto attiene alla Liberia, giova osservare che l'insorgente ha dichiarato in procedura di prima istanza di non avere mai avuto problemi né con le autorità né con terzi nel
4 suo Paese d'origine, ma di non volervi fare ritorno perché non vi conosce più nessuno. Ora, l'assenza di una di rete sociale in patria non costituisce manifestamente un motivo suscettibile di giustificare l'entrata nel merito di una domanda d'asilo. Certo, nel ricorso l'insorgente ha allegato, per la prima volta, di temere un rimpatrio a causa del fatto che i genitori avrebbero commesso dei crimini durante la guerra in Liberia. Si tratta, però, d'allegazione generica, imprecisa ed in contrasto con quanto dichiarato in procedura di prima istanza, senza che sia stata fornita una qualsivoglia spiegazione plausibile su tale incompatibilità. Peraltro, giova ancora osservare che nel complemento al ricorso il ricorrente ha indicato la Libia quale suo Paese d'origine, ciò che costituirebbe, qualora non si trattasse di svista manifesta, un ulteriore elemento di chiara inattendibilità del suo racconto. Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento le dichiarazioni determinanti del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 5.3 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 5.2 del presente giudizio), non v'è necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 5.4 5.4.1 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente possa violare gli art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 5.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 5.4.3 Ciò premesso, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, va osservato nondimeno che in Liberia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha dell’esperienza professionale. Non emerge altresì dagli atti di causa che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili
5 d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Liberia, considerato che le allegazioni secondo le quali non avrebbe più vissuto in patria da quando ha sei anni e che non vi avrebbe più nessuno, tanto meno una sufficiente rete sociale (indicativa in merito la dichiarazione secondo la quale gli sarebbe stato detto che la sua famiglia aveva lasciato la Liberia [cfr. verbale d'audizione del 3 maggio 2007 pag. 6]), sono da qualificare d'inconsistenti perché stereotipate ed approssimative. Peraltro, e come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, alcun indizio concreto permetterebbe d'escludere l'eventualità di un suo rientro in Nigeria qualora vi avesse effettivamente vissuto, come preteso, la maggior parte della sua vita e vi fosse stato cresciuto dalla moglie di un suo zio (cfr. verbale d'audizione del 25 aprile 2007 pag. 2). Peraltro, in sede di ricorso l'insorgente non ha presentato su questo punto alcun argomento o prova suscettibili d'implicare un diverso apprezzamento rispetto a quello del provvedimento litigioso. 5.4.4 Non risultano altresì impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). In effetti, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio o eventualmente al rientro in Nigeria. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 5.4. 9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - all'E._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: