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Bundesverwaltungsgericht 31.08.2012 D-3361/2010

31 août 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,857 mots·~9 min·2

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 aprile 2010

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3361/2010

Sentenza d e l 3 1 agosto 2012 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Martin Zoller, Contessina Theis, cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nata il (…), ed i figli B._______, nato il (…), C._______, nato il (…), Siria, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 aprile 2010 / N (…).

D-3361/2010 Pagina 2

Visti: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 6 maggio 2008; l'audizione sommaria avvenuta a Chiasso il 4 giugno 2008 condotta in lingua italiana; la decisione del 16 giugno 2008 di ripartizione della richiedente al cantone Ticino (cfr. act. A 9/6); l'audizione federale sui motivi d'asilo del 4 agosto 2008 condotta in lingua francese; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione [di seguito: UFM] dell'8 aprile 2010, notificata ai ricorrenti il 9 aprile 2010 (cfr. risultanze processuali), redatta in lingua francese con la quale detto Ufficio ha ammesso gli interessati provvisoriamente e ha respinto la domanda d'asilo; il ricorso del 10 maggio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 maggio 2010) dei ricorrenti redatto in lingua italiana i quali hanno contestato il misconoscimento della qualità di rifugiato e la mancata concessione dell'asilo e hanno contestualmente chiesto l'esenzione dal versamento d'un anticipo delle spese di giustizia; l'ordinanza del 23 agosto 2011 con la quale il Tribunale ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; l'ordinanza del 28 febbraio 2012 con la quale il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare delle eventuali osservazioni entro il 14 marzo 2012 conformemente agli ivi citati articoli e alla ivi citata prassi del Tribunale in relazione alla lingua della procedura; le osservazioni del 1° marzo 2012, trasmesse ai ricorrenti per conoscenza, con le quali l'UFM ha indicato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione della sua posizione ed ha pertanto rinviato ai considerandi della sua decisione confermandola pienamente; la nascita di C._______ il (…);

D-3361/2010 Pagina 3 ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa; che, vista la nascita del figlio C._______ dell'insorgente dopo l'inoltro dell'atto ricorsuale, quest'ultimo viene incluso nella presente procedura; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ed il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano;

D-3361/2010 Pagina 4 che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5); che, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura davanti all'Ufficio federale si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente; che ai sensi dell'art. 29 LAsi, di cui il nuovo testo è in vigore dal 1° gennaio 2008, l'audizione sui motivi d'asilo è, di norma, di competenza dell'UFM e non più dell'autorità cantonale (cfr. RU 1999 2269); che quindi l'audizione non può più essere sussunto a criterio nell'enumerazione dei criteri per la determinazione della lingua ufficiale in cui va redatta o notificata la decisione; che, pertanto, l'art. 16 cpv. 2 LAsi enuncia il principio della territorialità unicamente relativo al luogo di residenza del richiedente l'asilo indipendentemente dalla lingua nella quale ha avuto luogo l'audizione federale diretta (cfr. DTAF 2009/56); che, secondo l'art. 4 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM può scostarsi eccezionalmente dalla regola generale giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi se: il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale (lett. a); in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b); o il richiedente l'asilo è sentito in un centro di registrazione giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale (lett. c); che la giurisprudenza ha precisato che la pronuncia dell'UFM di una decisione, ai sensi dell'art. 4 lett. b o c OAsi 1, è eccezionalmente possibile se accompagnata dall'adozione d'adeguate misure correttive, che tutelino il diritto ad un ricorso effettivo ed all'equo processo, come per esempio la traduzione orale della decisione resa in una lingua conosciuta dal ricorrente;

D-3361/2010 Pagina 5 che se l'UFM non ha adottato alcuna misura correttiva appropriata e non ha rimediato alla lacuna neppure in sede ricorsuale, conseguirà di principio la cassazione della decisione impugnata per i ricorrenti non rappresentati da un mandatario professionale, nella misura in cui risulta dal ricorso che non hanno sufficientemente compreso la decisione litigiosa; che la cassazione della decisione impugnata per la sola violazione delle norme sulla lingua della decisione impugnata è invece esclusa, di principio, nel caso di ricorrenti difesi in sede ricorsuale da un mandatario professionale (cfr. DTAF 2009/56 consid. 3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 22 consid. 3, GICRA 2004 n. 29); che, innanzitutto, l'UFM non ha indicato nella decisione impugnata il motivo per cui si è scostata dal principio generale consacrato all'art. 16 cpv. 2 LAsi; che, per giunta, dalle tavole processuali, non si evince che la ricorrente parli il francese; che, altresì, i ricorrenti non sono rappresentati e la decisione è stata loro notificata per il mezzo della posta, per il che si può escludere che l'UFM abbia proceduto, come misura correttiva, alla traduzione orale della decisione in una lingua a loro comprensibile; che, oltretutto, richiamati i disposti e la giurisprudenza suesposta ed invitato ad esprimersi nel senso, l'UFM si è limitato ad asserire nel solito modo laconico che il ricorso non conteneva nulla di nuovo, ignorando in modo inspiegabile le domande del Tribunale; che, in casu, la ricorrente è stata attribuita al cantone Ticino in data 16 giugno 2008 e che l'UFM ha deciso nel merito solo il 4 aprile 2010, ovvero quasi due anni più tardi; che non risulta quindi, che l'UFM avrebbe dovuto trattare la domanda d'asilo dei ricorrenti in un modo particolarmente celere giusta l'art. 4 lett. b LAsi; che, inoltre, la ricorrente non è stata sentita giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi sui motivi d'asilo in un centro di registrazione (art. 4 lett. c OAsi 1); che, nel caso in cui l'autorità inferiore volesse eccezionalmente redigere la sua decisione conformemente all'art. 4 lett. b e c OAsi 1, essa dovrà

D-3361/2010 Pagina 6 indicare in modo facilmente comprensibile perché si è avvalsa di una delle menzionate eccezioni, in ossequio all'obbligo di motivazione di cui all'art. 35 PA (cfr. GICRA 2004 n. 29 consid. 11.2); che, in casu, la decisione impugnata difetta di tale motivazione; che, pertanto, le condizioni previste dall'art. 4 OAsi 1 che permettono di scostarsi dal principio generale enunciato all'art. 16 cpv. 2 LAsi non sono adempiute; che, visto quanto sopra, le condizioni giurisprudenziali per la cassazione in caso di violazione dell'art. 16 cpv. 2 LAsi sono adempiute; che il ricorso è accolto, la decisione dell'8 aprile 2010 è annullata per vizio di procedura e gli atti sono trasmessi all'UFM per pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi; che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA); che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che i ricorrenti, non rappresentati, non hanno sopportato spese indispensabili e relativamente elevate, per il che non si assegnano spese ripetibili; che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3361/2010 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione dell'UFM dell'8 aprile 2010 è annullata. 3. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Ai ricorrenti non vengono assegnate spese ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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