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Bundesverwaltungsgericht 30.01.2023 D-336/2023

30 janvier 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,315 mots·~22 min·4

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 13 gennaio 2023

Texte intégral

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Corte IV D-336/2023

Sentenza d e l 3 0 gennaio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nato il (…), Russia, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 12 gennaio 2023 / N (…).

D-336/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2022. Da ricerche intraprese dalla SEM il 1° dicembre 2022, in base ad un confronto delle impronte dattiloscopiche del richiedente con le informazioni contenute nella banca dati dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, è risultato che l’interessato aveva depositato una domanda d’asilo pregressa in Croazia il (…). A.b Sempre il 1° dicembre 2022, sulla base delle predette informazioni, l’autorità elvetica preposta ha formulato all’indirizzo della sua omologa croata, una domanda di ripresa in carico dell’interessato sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c Il (…) dicembre 2022 il richiedente è stato sentito nell’ambito di un colloquio personale Dublino ex art. 5 RD III, nell’ambito del quale gli è stata in particolare offerta la possibilità di essere sentito riguardo al suo stato di salute ed ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Croazia. A supporto della sua domanda d’asilo, l’interessato ha presentato una copia del suo passaporto russo. A.d La Croazia, in data (…) dicembre 2022, ha accettato la ripresa in carico dell’insorgente, fondandosi sull’art. 20 par. 5 RD III. A.e Il 15 dicembre 2022 ed il 12 gennaio 2023, l’insorgente è stato visitato da un medico per i suoi disturbi psicologici allegati. B. Con decisione del 12 gennaio 2023, notificata il 17 gennaio 2023 (cfr. atto della SEM n. […]-26/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia e l’esecuzione del predetto provvedimento, constatando inoltre l’assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione.

D-336/2023 Pagina 3 C. Il 17 gennaio 2023 il rappresentante legale ha sottoscritto la cessazione del mandato di rappresentanza iniziato con procura del (…) dicembre 2022. D. Con ricorso datato 19 gennaio 2023 (ma secondo l’invio postale inoltrato il 20 gennaio 2023, cfr. busta dell’invio postale raccomandato), presentato in lingua inglese dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), il ricorrente, secondo il senso, ha avversato la predetta decisione dell’autorità inferiore, opponendosi al suo trasferimento in Croazia, chiedendo inoltre la sospensione dell’esecuzione del suo allontanamento durante la pendenza della causa. Ha inoltre formulato richiesta, secondo il senso, di assistenza giudiziaria comprensiva del gratuito patrocinio con la nomina di un gratuito patrocinatore. Al ricorso sono stati allegati quali documenti a supporto: un foglio A4 con riprodotte copie di 6 fotografie di parti del corpo e del viso di una persona che il ricorrente riferisce di conoscere, nonché copia di quello che pare essere un estratto di una decisione croata, senza traduzione, nonché di uno scritto in lingua straniera. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2. In applicazione dell’art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito THOMAS PFISTERER in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502). In casu, il ricorrente ha presentato il suo ricorso in lingua inglese, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Ai sensi dei motivi che seguono ed in applicazione dell’art. 33a cpv. 4 PA, il Tribunale rinuncia ad

D-336/2023 Pagina 4 ordinare una traduzione del memoriale ricorsuale. Tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata. 3. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA, essendo rilevato per queste ultime due disposizioni che anche se l’atto ricorsuale non contiene delle conclusioni esplicite, le stesse risultano essere evincibili alla lettura del medesimo. Per questo motivo, ed in quanto manifestamente infondato, come si vedrà di seguito, il Tribunale si esime in specie dall’accordare un breve termine suppletorio all’insorgente per rimediare a tali condizioni ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 5. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 6. Nella fattispecie occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

D-336/2023 Pagina 5 6.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell’art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 6.2 Giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6.3 Inoltre, ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 7. 7.1 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, che l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo pregressa in

D-336/2023 Pagina 6 Croazia il (…) (cfr. n. 9/1 e 10/1). Su tali presupposti, il 1° dicembre 2022, l’autorità inferiore ha presentato all’autorità croata competente – entro i termini fissati all’art. 23 par. 2 RD III – una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 12/6). La Croazia ha esplicitamente accolto la stessa il (…) (cfr. n. 19/2) precisando di accettarla, in vista di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 20 par. 5 RD III (“in order to continue to determine responsability for the above mentioned person”). Il ricorrente ha dal canto suo confermato unicamente che in tale Paese gli sarebbero state rilevate le impronte digitali, ma che non era sua intenzione richiedervi l’asilo (cfr. n. 18/3). A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all’incarto non attestano in alcun modo come l’interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino – e ciò nonostante le sue asserzioni, non supportate da alcun elemento dimostrativo, di essersi recato in B._______ prima di giungere in Svizzera (cfr. n. 18/3 e ricorso, pag. 1) – o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell’intervallo, si giustifica di fare applicazione dell’art. 20 par. 5 RD III in casu, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48–50; cfr. anche nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2- 4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). Peraltro, come chiaramente desumibile da quanto sopra già considerato, si tratta in specie di una ripresa in carico dell’insorgente. 7.2 Visto quanto precede, il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico l’insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. Il desiderio espresso nell’ambito del colloquio Dublino che il suo scopo finale fosse giungere in Svizzera, risulta essere ininfluente per la determinazione della competenza nell’ambito dello Stato Dublino, essendo rammentato che nel meccanismo previsto dal RD III, il richiedente non può liberamente scegliere in quale Paese membro del RD III desidera che la sua domanda d’asilo sia trattata (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.3 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – in materia, il sistema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-backs alla frontiera con la B._______, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già depositato una

D-336/2023 Pagina 7 domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.4 con rif. cit.; D- 4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 8.5 con ulteriori rif. cit.). Ciò è il caso anche per la presente disamina, e le argomentazioni generiche dell’insorgente in merito, non sono atte in alcun modo a ribaltare tale presunzione. Per di più, l’agito violento che sarebbe stato messo in atto da parte di alcuni agenti della polizia croata ai danni del ricorrente, che l’avrebbero maltrattato ed avrebbero alzato la voce, nonché in particolare detto di essere un vigliacco in quanto scappato dalla Russia e non andato in guerra (cfr. n. 18/3 e ricorso, pag. 1), come pure i maltrattamenti che avrebbe subito nel corso del viaggio su una vettura da parte degli agenti di polizia, in quanto gli avrebbero urlato nonché scaricato in mezzo alla strada, non risultano essere per nulla sostanziate da elementi concreti e probanti. Inoltre, segnatamente la durata della sua permanenza in Croazia come pure come si sarebbero comportati gli agenti di polizia dopo il viaggio in macchina, risultano essere delle dichiarazioni parzialmente discordanti con quanto da egli asserito durante il colloquio Dublino, o soltanto allegate al momento del ricorso, e non permettono quindi di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Tale conclusione non muta neppure alla luce dei mezzi di prova presentati con il ricorso, ovvero le copie di fotografie di un’altra persona con ferite al corpo ed una copia di un estratto di una decisione croata, in quanto non sono riferibili direttamente al richiedente, rispettivamente non si può risalire a chi è indirizzata. Per quanto poi riguarda le fotografie prodotte in copia, le ferite visibili possono essere state provocate nei più disparati contesti, che il Tribunale non è tenuto in alcun modo a vagliare. Pertanto, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applicazione di tale disposizione normativa, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra

D-336/2023 Pagina 8 cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.2 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato. Le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese – ovvero il fatto che non avrebbe avuto accesso né ad un interprete né ad un medico – come pure delle evenienze che egli ha addotto soltanto in ambito ricorsuale (cfr. supra consid. 7.3), risultano essere sommarie e poco circostanziate, e non sono in tal senso in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l’altro, egli non ha allegato di essersi rivolto alle autorità preposte croate, onde far valere i suoi diritti in merito, se considerava fossero stati violati in qualsiasi modo gli stessi, ma ha invece deciso di lasciare dopo pochi giorni il campo dove si trovava (cfr. n. 18/3; ricorso, pag. 1). Inoltre, tali fatti, anche se fossero realmente successi – ciò che non appare essere il caso di specie – non rivestirebbero un tale grado di gravità da essere costitutivi di un trattamento contrario all’art. 3 CEDU (RS 0.101) o ancora all’art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105). L’insorgente, con le sue asserzioni, non ha quindi apportato alcun indizio oggettivo, concreto e serio che sarebbe privato durevolmente in Croazia, di ogni accesso alle condizioni materiali d’accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbe beneficiare dell’aiuto necessario per far valere i suoi diritti. Altresì, non si evince dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese.

D-336/2023 Pagina 9 8.3 8.3.1 Dal profilo del suo stato di salute, il ricorrente nel suo ricorso implicitamente lamenta di non essere stato preso in carico psichicamente, malgrado il suo stato di salute e l’avere richiesto svariate volte presso il campo per richiedenti l’asilo dove si trova, uno psichiatra (“When I arrived to Switzerland the first thing I asked was a psychiatrist because my condition was bad [.] It was caused by anxiety and panic about what happened to me in Croatia and C._______. In both cities D._______ and E._______ at the camps I asked many times to get me a Psychiatrist [.] But my lawyers always came up with excuses even the doctors. I often have thoughts of hurting myself or doing something to myself just to escape from this life and suffering […]”, cfr. ricorso, pag. 2). Il Tribunale, al contrario di quanto addotto nel ricorso dall’insorgente, rileva dagli atti di causa come egli abbia avuto accesso ad un medico dal suo arrivo in Svizzera. Invero, egli ha effettuato due colloqui medici, il primo il 15 dicembre 2022 – con diagnosi di stato ansioso ed insonnia, ed una terapia farmacologica impostata a base di Escitalopram 10 mg, Imovane 7.5 e Temesta 1 mg in riserva se forte ansia – (cfr. n. 20/2) ed il secondo il 12 gennaio 2023 (cfr. n. 23/2), con diagnosi di disturbo di elaborazione ed insonnia, quale colloquio di controllo. Non si può pertanto seguire l’insorgente nella sua censura, manifestamente inconsistente, laddove lamenta una mancata sua presa in carico medica, essendo rammentato in tale sede, come in tali circostanze non apparteneva alla SEM, come neppure nell’ambito della presente procedura ricorsuale al Tribunale, determinarsi circa le giuste diagnosi e gli eventuali ulteriori colloqui medici che sarebbero necessari, ma soltanto agli specialisti del settore rispettivamente all’infermeria del Centro federale dove si trova alloggiato il ricorrente. 8.3.2 Ciò posto, in relazione al suo stato di salute, occorre inoltre rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa

D-336/2023 Pagina 10 riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 8.3.3 Nel caso di specie, lo stato di salute dell’interessato, così come risulta dagli atti all’incarto (cfr. n. 18/3, 20/2 e 23/2) e già sopra descritto per quanto attiene le diagnosi ed il trattamento medico (cfr. supra consid. 8.3.1), non è manifestamente in grado di raggiungere la soglia di gravità elevata disposta dalla giurisprudenza topica sopra referenziata. In ogni caso, non risulta inopportuno evidenziare come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 7.5.1 con ulteriori riferimenti citati; D-5838/2022 consid. 7.4.3). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Sarà inoltre compito delle autorità svizzere incaricate dell’esecuzione, di prendere le misure destinate ad evitare ogni rischio nel quadro del rinvio e di assicurare una presa a carico adeguata dell’interessato al suo ritorno in Croazia, informando in maniera precisa e completa le autorità croate dell’arrivo e dei problemi di salute dell’insorgente prima del suo trasferimento (cfr. art. 31 RD III). 8.3.4 A tali condizioni, la situazione medica del ricorrente non è, all’evidenza, suscettibile di costituire un ostacolo ostativo all’esecuzione del suo trasferimento verso la Croazia. 8.4 Ne discende, che il trasferimento dell’interessato verso la Croazia non è contrario agli obblighi che derivano dalle disposizioni convenzionali alle quali la Svizzera è legata. 8.5 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

D-336/2023 Pagina 11 8.6 Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l’esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III. 9. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all’art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti d’un canto alla sospensione dell’esecuzione, e d’altro canto all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano essere senza oggetto. 11. 11.1 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11.2 Poiché l’insorgente non è dispensato dal pagamento delle spese procedurali, la richiesta di gratuito patrocinio, comprensiva della nomina di un gratuito patrocinatore, così come richiesto nel gravame, è pure respinta (cfr. a contrario art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi). 12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-336/2023 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio con nomina di un gratuito patrocinatore, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

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