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Bundesverwaltungsgericht 19.04.2016 D-335/2016

19 avril 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,399 mots·~22 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 16 dicembre 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-335/2016

Sentenza d e l 1 9 aprile 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), alias C._______, nata il (…), con i figli D._______, nato il (…), alias E._______, nato il (…), e F._______, nata il (…), alias G._______, nata il (…), Eritrea, tutti rappresentati dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrenti

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 16 dicembre 2015 / N (…).

D-335/2016 Pagina 2

Fatti: A. L'interessata e i due figli, tutti cittadini eritrei, hanno depositato domanda d'asilo in Svizzera il 13 luglio 2015. In occasione del diritto di essere sentito in vista dell'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), la richiedente ha indicato di non voler tornare in Italia in quanto ivi l'avrebbero obbligata a registrare le sue impronte digitali. Le autorità italiane le avrebbero mentito poiché le avrebbero detto che le impronte erano necessarie per il transito in Italia e che non avrebbero avuto conseguenze (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2015 [di seguito: verbale], pag. 10). B. Con decisione del 16 dicembre 2015, notificata ai richiedenti in data 8 gennaio 2016 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia. C. In data 15 gennaio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 gennaio 2016) gli interessati sono insorti contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per acquisizione di garanzie concrete ed individuali che i ricorrenti verranno ospitati in strutture adeguate in Italia. Altresì hanno richiesto la sospensione, con misura cautelare urgente, dell'esecuzione dell'allontanamento, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso come pure dell'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali, con protestate spese e ripetibili. D. Il provvedimento del 18 gennaio 2016, con il quale il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti. E. L'incarto originale della SEM pervenuto al Tribunale il 19 gennaio 2016. F. La decisione incidentale del 22 gennaio 2016 con la quale il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, esentato

D-335/2016 Pagina 3 i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e trasmesso il ricorso all'autorità inferiore invitandola ad esprimersi. G. La SEM, con risposta del 18 febbraio 2016, trasmessa ai ricorrenti con possibilità di replica, ha confermato la decisione impugnata, proposto la reiezione del gravame e allegato la nuova circolare italiana del 15 febbraio 2016. H. Con replica del 14 marzo 2016 i ricorrenti hanno nuovamente chiesto l'accoglimento del ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto

D-335/2016 Pagina 4 federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7). Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni

D-335/2016 Pagina 5 di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 3.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III). 3.4 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 4. Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessata è stata interpellata in data 10 luglio 2015 a H._______ (Italia) (cfr. atti A3/1 e A4/1). Tale circostanza è stata inoltre confermata dalla ricorrente stessa (cfr. verbale, pag. 10). Il 7 agosto 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto A10/7). Queste autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, hanno tacitamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III). Avendo riconosciuto la propria competenza nella trattazione delle domande d'asilo in questione e non avendo i ricorrenti contestato di essere stati interpellati in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la

D-335/2016 Pagina 6 loro domanda (cfr. verbale, pag. 10), di conseguenza, la competenza dell'Italia è in casu data. 5. Quo alla procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, il Tribunale ha più volte ribadito che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III). L'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. La CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12 § 114 ha peraltro espressamente indicato che la situazione attuale dell'Italia non è comparabile alla situazione della Grecia constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della loro domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]). Tali direttive abrogano e sostituiscono le vecchie direttive 2005/85/CE (art. 53 direttiva procedura) e 2003/9/CE (art. 32 direttiva accoglienza) con effetto dal 21 luglio 2015 e a partire da tale data possono essere invocate dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, ove quest'ultimo non abbia recepito nei termini tale direttiva nel diritto interno o non l'abbia recepita correttamente (cfr. sentenza della CGUE del 24 novembre 2011 C-468/10 e C-469/10, ASNEF e FECEMD/Administración del Estado punto 51). Conseguentemente, visto tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

D-335/2016 Pagina 7 6. 6.1 I ricorrenti contestano esclusivamente la questione delle garanzie, a loro dire, insufficienti ottenute dalla SEM in vista del loro trasferimento verso l'Italia giacché appartenenti ad un gruppo vulnerabile. Con tale argomento i ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali) rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr. DTAF 2015/9). 6.2 Sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di persone vulnerabili in Italia questo Tribunale si è pronunciato con DTAF 2015/4, riprendendo quanto stabilito nella sentenza Tarakhel § 122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia. In assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU. Come ritenuto nella citata sentenza del Tribunale, le garanzie individuali richieste dalla CorteEDU all'Italia circa l'alloggio di minori conformemente ai diritti del fanciullo ed al rispetto dell'unità della famiglia non è una questione inerente alle modalità di trasferimento bensì costituisce un presupposto materiale di ammissibilità dello stesso, in conformità al diritto internazionale. In quanto tali le garanzie devono poter essere sottoposte al controllo del Tribunale. L'autorità preposta al trasferimento deve essere in possesso di garanzie individuali e concrete, che facciano riferimento al nome ed all'età degli interessati; assumendosi il compito di assicurarsi, presso le autorità italiane, che al loro arrivo in Italia i richiedenti saranno accolti in strutture e condizioni adatte all'età dei bambini e nel rispetto del principio dell'unità della famiglia. Garanzie astratte e generali preliminari alla decisione della SEM, come pure garanzie specifiche ed individuali al momento del trasferimento, non sono né sufficienti, né ritenute conformi alla giurisprudenza sopracitata. 6.3 Nella decisione impugnata la SEM ha indicato che sebbene l'Italia abbia accettato la sua competenza tacitamente – dopo la richiesta di presa in carico del 7 agosto 2015 della SEM nella quale sarebbe stato debitamente segnalata la costituzione di un nucleo familiare – il 15 dicembre 2015 le

D-335/2016 Pagina 8 autorità italiane avrebbero tardivamente trasmesso un'accettazione esplicita della loro competenza, dalla quale si evincerebbe che il trasferimento della famiglia deve essere eseguito a destinazione dell'aeroporto di I._______. Nella regione sarebbero attualmente disponibili diversi posti di accoglienza. Il 2 febbraio 2015, l'Italia avrebbe trasmesso agli Stati membri una prima presa di posizione con la quale confermerebbe che ogni nucleo familiare con figli minorenni trasferito in Italia sarà alloggiato in modo congiunto e in una struttura conforme all'età dei bambini. Dipoi il Prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, il 15 aprile 2015 avrebbe indirizzato un messaggio elettronico alla Commissione europea trasmettendo un elenco di progetti territoriali d'accoglienza, aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), in seno ai quali sarebbero stati riservati dei posti di accoglienza ai nuclei familiari con figli minorenni trasferiti in Italia in applicazione del Regolamento Dublino III. Con circolare dell'8 giugno 2015 l'elenco dei progetti SPRAR sarebbe stato trasmesso agli Stati membri. Le autorità avrebbero precisato che i progetti SPRAR sono interventi di "accoglienza integrata" continuativi nel tempo che, oltre a vitto e alloggio, prevedono misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali e familiari di inserimento socio-economico, anche specifici per minori. Inoltre con la sentenza del TAF D-4394/2015 del 27 luglio 2015, il Tribunale avrebbe concluso che la lista SPRAR della suddetta circolare costituirebbe già di per sé la garanzia che l'Italia assicurerà un alloggio consono alla famiglia qui ricorrente nel rispetto dell'unità familiare. Inoltre, allo stato attuale, sarebbero disponibili diversi posti di accoglienza nella regione. In conclusione la SEM ritiene di avere ottenuto la garanzia individuale e sufficientemente concreta che al momento del trasferimento degli interessati in Italia, gli stessi saranno ospitati in una struttura conforme all'età dei bambini e nel rispetto dell'unità familiare. 6.4 Nel loro ricorso gli insorgenti hanno lamentato la mancanza di garanzie individuali e concrete. Invero, conformemente alla DTAF 2015/4 non sarebbe sufficiente che l'Italia in generale e in astratto abbia garantito accoglienza in strutture adatte a tutte le famiglie con minorenni. Si tratterebbe infatti più di un'enunciazione di un principio che non della garanzia concreta che i ricorrenti verranno ospitati in strutture adeguate una volta trasferiti in Italia. Nulla sarebbe dato sapere circa la struttura precisa di destinazione dei ricorrenti in Italia, sulle condizioni materiali di accoglienza e sul rispetto dell'unità della famiglia. L'Italia avrebbe riconosciuto i ricorrenti quale nucleo familiare indicato che saranno presi in carico secondo quanto indicato

D-335/2016 Pagina 9 nella circolare dell'8 giugno 2015, ma nulla sarebbe dato sapere circa l'esistenza di garanzie individuali e concrete. In una recente sentenza il Tribunale avrebbe ritenuto, a differenza della sentenza D-4394/2015, che a distanza di diversi mesi dalla circolare dell'8 giugno non era possibile sapere se la disponibilità di posti all'interno del sistema SPRAR fosse quella indicata in quel periodo. Non sarebbe inoltre conosciuta l'esatta disponibilità di posti a disposizione delle famiglie all'interno del sistema SPRAR. Di conseguenza, la SEM non disporrebbe di alcuna garanzia concerta ed individuale della presa in carico dei ricorrenti dall'Italia in maniera adeguata. In caso di rinvio verso l'Italia senza l'ottenimento di tali garanzie precise vi sarebbe dunque violazione dell'art. 3 CEDU. 6.5 Nella risposa al ricorso del 18 febbraio 2016, la SEM ha rilevato che il ricorso non conterrebbe alcun elemento suscettibile di modificare la sua decisione. La SEM avrebbe poi ribadito che per ogni famiglia annunciata alle autorità italiane, l'Italia si è ingaggiata a garantire una presa in carico adeguata. Nel caso specifico la famiglia in questione non farebbe l'oggetto di un'eccezione, le garanzie da parte delle autorità sarebbero state ottenute in data 15 dicembre 2015 quando l'Italia avrebbe menzionato tutti i membri che la compongono e comunicato un aeroporto di destinazione per il trasferimento. La dichiarazione della ricorrente, con riferimento a una recente sentenza del Tribunale, la quale avrebbe indicato che a distanza di diversi mesi della circolare dell'8 giugno 2015 non sarebbe dato sapere se la disponibilità di posti all'interno del sistema SPRAR fosse quella indicata in quel periodo non sarebbe più pertinente in quanto le autorità italiane avrebbero trasmesso a tutti gli Stati membri in data 15 febbraio 2016 una lista aggiornata dei posti disponibili. Secondo le informazioni contenute nella nuova circolare italiana del 15 febbraio 2016, allo stato attuale, nella regione della L.________ alla quale fa capo l'aeroporto di I._______ sarebbero riservati quindici posti d'accoglienza nell'ambito di progetti territoriali adeguati all'accoglienza di una famiglia con minori. Quando le autorità elvetiche annunceranno il trasferimento, è stabilito che l'Italia sarà in misura di accogliere e di prendere in carico questa famiglia in una struttura adeguata e prevista a tale costellazione. Di conseguenza, sarebbero date le garanzie necessarie previste dalla sentenza Tarakhel e il trasferimento dei ricorrenti verso l'Italia non costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU e potrebbe pertanto essere eseguito.

D-335/2016 Pagina 10 6.6 Nella replica del 14 marzo 2016 i ricorrenti hanno riconfermato le allegazioni e le conclusioni già avanzate in sede di ricorso e hanno chiesto l'accoglimento di quest'ultimo. 7. Sulla scorta dei considerandi che seguono, il Tribunale ritiene che la SEM ha ottenuto dall'Italia garanzie individuali sufficienti da poter escludere un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU. Innanzitutto il Tribunale constata che i ricorrenti sono stati riconosciuti dalle autorità italiane, seppur unicamente in seguito all'accettazione tacita, come nucleo familiare (cfr. atto A15/1). Nella comunicazione di riammissione del 15 dicembre 2015 sono state riportate inoltre le generalità precise degli stessi come pure il grado di parentela e le loro date di nascita. Tale riammissione menziona esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015. Infine è indicato che il nucleo familiare si deve recare all'aeroporto I._______ e presentarsi all'Ufficio di Polizia di Frontiera (cfr. ibidem). La circolare dell'8 giugno 2015 del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Unità Dublino) intitolata Dublin Regulation Nr. 604/2013 Guarantees for vulnerable cases; familiy groups with minors si riferisce espressamente ai centri di accoglienza SPRAR e ne allega una lista dettagliata. Il Servizio centrale dello SPRAR è stato istituito dal Ministero dell'Interno ed affidato con convenzione all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). A sua volta ANCI, per l'attuazione delle attività, si avvale del supporto della Fondazione Cittalia. La missione del Servizio centrale è quello di ricoprire il suolo di coordinamento e consulenza verso servizi speciali di accoglienza, attivati nell'ambito del Sistema di protezione e dedicati alle persone appartenenti alle cosiddette categorie più vulnerabili, quali minori non accompagnati, disabili anche temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e prolungata, anziani e vittime di torture e di violenze. Nonostante il nucleo familiare con minore a carico non rientri nelle categorie vulnerabili testé elencate, il Tribunale non ha motivo di credere che tali centri di accoglienza non siano adatti oppure in grado di accogliere la famiglia nucleare con minore a carico. La lista stilata degli alloggi dello SPRAR per famiglie Dublino conformemente alla sentenza Tarakhel è di per sé già una fondamentale garanzia da parte dell'Italia di garantire un alloggio consono al nucleo familiare con

D-335/2016 Pagina 11 minore a carico. Il Tribunale non ha pertanto indizi concreti per dubitare che l'Italia, nonostante l'importante flusso migratorio che caratterizza il Paese, non sia in grado di accogliere la famiglia nucleare garantendo un alloggio adeguato all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia (cfr. sentenza del TAF D-6358/2015 del 7 aprile 2016 consid. 5.2 [prevista per la pubblicazione]). Altresì con la nuova circolare del 15 febbraio 2016 l'Italia ha trasmesso a tutti gli Stati membri una versione aggiornata della lista dei progetti SPRAR riservati alle famiglie. Ciò dimostra che l'Italia è impegnata continuativamente a provvedere alloggi consoni alle famiglie. Pertanto l'allegazione ricorsuale secondo la quale la circolare, quale atto giuridico, non sarebbe atto a garantire le garanzie sufficienti e costituirebbe unicamente un'enunciazione di principio, non trova fondamento poiché è invece sufficiente stabilire che l'Italia, Stato di diritto, si è impegnata e si impegna a garantire un alloggio consono alle famiglie da accogliere giusta il Regolamento Dublino III (cfr. ibidem). Per le autorità svizzere d'asilo è sufficiente escludere un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU: non conoscere il nome del centro SPRAR nel quale alloggeranno i ricorrenti non implica dunque un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU avendo l'Italia, nella presente fattispecie, fornito sufficienti garanzie di garantire un alloggio adeguato all'età dei bambini ed alla preservazione dell'unità della famiglia conformemente alla sentenza Tarakhel (cfr. ibidem). In sunto, avendo la SEM verificato che l'Italia ha a) riconosciuto, nella comunicazione del 15 dicembre 2015 (cfr. atto A15/1), i ricorrenti come famiglia nucleare indicandone le precise generalità, le date di nascita di ciascuno e il loro grado di parentela e b) riservato degli alloggi in conformità al progetto SPRAR consoni alla preservazione dell'unità della famiglia come pure all'età dei fanciulli, il Tribunale parte dal principio che l'Italia ha fornito sufficienti garanzie individuali così da poter escludere una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. ibidem). In conclusione non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. 8. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della clausola di sovranità da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda

D-335/2016 Pagina 12 d'asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli stessi non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti). Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento degli interessati dalla Svizzera verso l'Italia, confermata: le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-335/2016 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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