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Bundesverwaltungsgericht 17.05.2010 D-3347/2010

17 mai 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,190 mots·~16 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-3347/2010/gam {T 0/2} Sentenza d e l 1 7 maggio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Carlo Monti; A._______, alias B._______, Macedonia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 maggio 2010 / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3347/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 14 marzo 2010 in Svizzera; i verbali d'audizione di A._______ del 30 marzo e del 22 aprile 2010; le segnalazioni di casi medici del 9 aprile 2010 e del 13 aprile 2010; la decisione dell'UFM del 5 maggio 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 10 maggio 2010 ed i relativi documenti forniti in allegato, ossia due fogli di trasmissione di informazioni mediche redatte dal dott. C._______ dell'8 e del 13 aprile 2010, un certificato medico redatto in lingua macedone del 28 luglio 1998 in originale, la tessera di membro del ricorrente in originale ed una conferma da parte del partito socialista delle persecuzioni subite congiunta alla tessera di membro di suo figlio in copia (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 11 maggio 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in copia tramite fax in data 11 maggio 2010; gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionata all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-3347/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che con il gravame, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere d'etnia rom e cittadino della Macedonia con ultimo domicilio a D._______ (cfr. verbale d'audizione del 30 marzo 2010, pagg. 1-2 e ricorso, pag. 4); che, inoltre, ha asserito di essere espatriato per maltrattamenti perpetrati dagli albanesi a causa della sua etnia rom menzionando, in particolare, un'aggressione subita 10 anni fa, oppure nel 1998, nel corso della quale sarebbe stato colpito con un martello ed avrebbe subito una commozione cerebrale (cfr. verbali d'audizione del 30 marzo 2010, pag. 5 e del 22 aprile 2010, pag. 2); che l'interessato ha allegato di avere subito persecuzioni e minacce dovute alla propria appartenenza al partito politico Socijaldemokratski sojuz na Makedonija (SDSM) (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 3); che da ultimo sarebbero stati picchiati suo figlio e sua nuora in data 11 marzo, oppure 12 marzo 2010, da un gruppo di 200 o 300 persone mafiose sotto il commando di un certo E._______ appartenenti al partito Vnatreš makedonska revolucionerna organizcija - Demokratska partija za makedonsko nacionalno edinstvo (VMRO-DPMNE) (cfr. verbali d'audizione del 30 marzo 2010, pag. 5-6 nonché del 22 aprile 2010, pagg. 4 e 8); che gli stessi avrebbero pure demolito la sua casa lanciandovi contro dei sassi (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pagg. 4-5); che, a causa di suddetti avvenimenti, sarebbe espatriato il giorno seguente, ossia in data 11 o 12 marzo 2010 recandosi dapprima a F._______ per poi giungere in Svizzera il 14 marzo 2010 a bordo di un furgone (cfr. verbale d'audizione del 30 marzo 2010, pag. 7); Pagina 3

D-3347/2010 che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale in data 25 giugno 2003 ha inserito la Macedonia nell'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ha ritenuto che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sarebbero contraddittorie ed inverosimili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, infatti, si sarebbe contraddetto per quanto concernerebbe la presenza della polizia in data 11 marzo 2010 dichiarando nella prima audizione che dopo la discussione con la polizia, il VMRO si sarebbe ritirato, mentre nella seconda audizione avrebbe asserito che la polizia sarebbe venuta mezz'ora dopo il ritiro di tale partito; che, inoltre, non sarebbe stato in grado di indicare né il cognome, né il nome della donna della coppia che gli avrebbe dato rifugio durante i pretesi attacchi da parte dei membri del VMRO, nonostante si conoscevano dalla scuola; che, peraltro, sarebbe totalmente inverosimile e non corrispondente all'esperienza di vita che il VMRO faccia pressione in tal modo e in tale frequenza ad un ex-membro del SDS, il quale avrebbe soltanto svolto un ruolo minore ed avrebbe lasciato tale partito già da tre anni; che, per di più, il certificato medico presentato dal richiedente non farebbe riferimento alle cause dell'aggressione del 1998; che, in tale ambito, sarebbero pure intervenute le autorità macedoni ed avrebbe altresì perso la causa in tribunale; che, infine, l'UFM ha ritenuto che non risulterebbero dagli atti problemi medici che non possano essere curati in patria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha rimandato a quanto già dichiarato in sede d'audizione ed ha ribadito la verosimiglianza del proprio racconto circa i suoi motivi d'asilo basandosi altresì sui documenti forniti in allegato all'atto ricorsuale; che, inoltre, ha precisato che la gente di E._______ avrebbe distrutto la sua abitazione in data 11 marzo 2010 e le contraddizioni sarebbero dovute ad equivoci di traduzione come da quest'ultimo già spiegato nella seconda audizione; che, peraltro, non potrebbe rientrare in patria, in quanto sarebbe stata distrutta la sua casa e non avrebbe alcuna rete familiare in loco visto il soggiorno in Svizzera di suo figlio e della sua famiglia quali richiedenti l'asilo; Pagina 4

D-3347/2010 che, infine, ostacolerebbero un suo rinvio pure i suoi problemi di salute e la sua etnia rom; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato, comprendendo non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18); che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35, consid. 4.3, pag. 247); che, visto l'inserimento della Macedonia con decisione del 25 giugno 2003 a partire dal 1° agosto 2003 da parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, posto che le allegazioni agli atti di causa non sono tali ai sensi dell'asilo; Pagina 5

D-3347/2010 che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto; che, in particolare, il ricorrente ha allegato durante la prima audizione che le persone responsabili delle persecuzioni da lui subite - dovute alla sua etnia rom - sono degli albanesi guidati da un certo E._______, mentre nella seconda audizione ha dichiarato che i suoi problemi sono iniziati a causa della sua attività politica in seno al partito SDSM ed ha precisato che le suddette persone sono membri del partito VMRO- DPMNE (cfr. verbale d'audizione del 30 marzo 2010, pagg. 5 e 6 nonché del 22 aprile 2010, pagg. 4 e 5); che codesto Tribunale ritiene incomprensibile che l'insorgente non abbia già puntualizzato tale fatto in occasione della prima audizione; che, inoltre, non è riuscito a spiegare il significato del partito VMRO-DPMNE indicando “sono dei mafiosi”, oppure “Vostanie Vo Republika Makedonja” (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 4); che, peraltro, non è stato in grado né di precisare quando il partito VMRO-DPMNE sarebbe salito al potere, né il periodo in cui sarebbe stato membro del SDSM (cfr. ibidem, pagg. 3 e 6); che, considerato tali risposte, non si può che concludere che - pur ammettendo il caso in cui la tessera di membro del SDSM allegata al ricorso dovesse essere un originale - egli non ha svolto un ruolo esposto in seno al suo partito - come tra l'altro da lui stesso menzionato -, in quanto risulta poco probabile che abbia tali lacune di conoscenze politiche dopo 13 anni di appartenenza a suddetto partito (cfr. ibidem, pag. 3); che, pertanto, risulta poco probabile che sia stato un obbiettivo centrale per i membri del VMRO-DPMNE ritenuto altresì il fatto che non farebbe più parte del SDSM da ben tre anni (cfr. ibidem, pag. 3); che, di conseguenza, codesto Tribunale non ritiene le persecuzioni allegate di natura politica; che egli durante la prima audizione non ha accennato a quanto fatto valere durante la seconda, ossia che in seguito ad un attacco perpetrato da persone non precisate (“200-300” persone), l'abitazione in cui Pagina 6

D-3347/2010 egli risiedeva con la propria famiglia sarebbe stata distrutta (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 4); che, inoltre, l'insorgente non è stato in grado di precisare quando sarebbe successa l'ultima aggressione allegando l'11 o il 12 marzo 2010 (cfr. verbale d'audizione del 30 marzo 2010, pagg. 5-6 e del 22 aprile 2010, pagg. 4-5); che, peraltro, non ha nemmeno saputo indicare il nome del negozio - situato vicino a casa sua di cui conosce un impiegato fin dai tempi dalla scuola dove si sarebbe nascosto “circa trenta volte” solo nel 2010 (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pagg. 5-6); che, del resto, non è riuscito a dimostrare che le autorità macedone non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, difatti, l'autore del gravame stesso ha dichiarato che le forze dell'ordine sono intervenute in seguito alle telefonate da parte del proprietario del negozio dove si nascondeva (cfr. verbale d'audizione del 20 aprile 2010, pag. 6); che sono altrettanto intervenute in occasione dell'ultima aggressione, allorquando egli stesso le ha chiamate tenendo altresì conto della contraddizione - peraltro rettamente rilevata dall'UFM - tra la prima e la seconda audizione, in quanto si sono ritirati gli aggressori in seguito alla discussione con la polizia, oppure sono arrivate le autorità statali dopo che i membri del VMRO-DPMNE erano già spariti (cfr. verbali d'audizione del 30 marzo 2010, pag. 6 e del 20 aprile 2010, pag. 10); che, inoltre, il ricorrente non ha prodotto alcun documento atto ad attestare le varie denunce sporte dal ricorrente; che l'interessato non ha saputo controbattere a quanto contenuto nella decisione predetta, se non limitandosi a confermare le proprie allegazioni e comunque senza fornire alcuna spiegazione attendibile; che nemmeno i documenti allegati al ricorso del 10 maggio 2010 pendente dinanzi a codesto Tribunale costituiscono elementi decisivi per giungere a diversa conclusione rispetto a quella a cui è giunta l'autorità inferiore circa i motivi di asilo invocati; che, in conclusione, le allegazioni del ricorrente non sono state rese verosimili; che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi; Pagina 7

D-3347/2010 che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Macedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; vista l'esperienza lavorativa quale dipendente comunale, il fatto che - a suo dire - avrebbe diritto ad uno stipendio da disoccupato ed ha sempre vissuto a D._______, si può partire dal presupposto che l'insorgente disponga in patria di una rete sociale ancora intatta; che, in particolare, avrà altresì a suo canto suo figlio e la sua famiglia, i quali saranno allontanati in patria considerato che la decisione Pagina 8

D-3347/2010 dell'UFM nei loro confronti è cresciuta in giudicato con sentenza del TAF D-3152/2010 dell'11 maggio 2010; che l'insorgente non ha tanto meno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, quo ai problemi di salute del ricorrente, vi è da evidenziare che dagli atti di causa si rileva che tali sono stati definiti come bagatella (cfr. atto A9/1); che dai certificati medici allegati pendente causa dinanzi a questo Tribunale non si evincono elementi per giungere a diversa conclusione alla quale è giunta l'autorità inferiore; che non vi è dunque ragione di ritenere che il ricorrente non possa ricevere le cure necessarie in patria; che, se date le condizioni, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il TAF segnala che il ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; Pagina 9

D-3347/2010 che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-3347/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, […] (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - G._______ (via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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