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Bundesverwaltungsgericht 29.01.2015 D-3338/2014

29 janvier 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,868 mots·~24 min·2

Résumé

Visto Schengen | Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014

Sentenza d e l 2 9 gennaio 2015 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Robert Galliker, cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti

A._______ rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen concernente le sorelle B._______, C._______ e D._______ / (…), (…), (…).

D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014 Pagina 2 Fatti: A. Il 27 gennaio 2014 le sorelle B.________, C._______ e D._______ – cittadine siriane nate a Hasaka (Siria) – congiuntamente al fratello E._______ hanno sollecitato il rilascio di un visto Schengen presso la rappresentanza svizzera a Beirut (Libano) per recarsi in Svizzera presso l'ospite, lo zio A._______, cittadino svizzero naturalizzato. B. Con decisione del 18 marzo 2014 la rappresentanza svizzera a Beirut ha emanato una decisione negativa tramite modulo standard Schengen respingendo le richieste di rilascio del visto dei (…) fratelli. C. L'8 aprile 2014 A._______ ha inoltrato opposizione all'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) contro la summenzionata decisione della rappresentanza svizzera a Beirut ed ha versato l'anticipo sulle spese. Ha rilevato che l'invito per i richiedenti sarebbe stato fatto entro il periodo di validità delle Istruzioni del 4 settembre 2013 inerenti il rilascio agevolato di visti per visita a familiari siriani (di seguito: Istruzioni Siria, < http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/ bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20130904-weis- SYR-i.pdf >), che i suoi nipoti sarebbero da soli in Libano e che dovrebbero dunque poter raggiungere la famiglia in Svizzera. Egli ha inoltre ripetuto che potrebbe garantire l'alloggio e le spese per i richiedenti durante il loro soggiorno e che anche la Croce Rossa Svizzera avrebbe dato la sua garanzia finanziaria. D. Con decisioni del 16 maggio 2014, l'UFM ha respinto l'opposizione dell'8 aprile 2014 ed ha confermato il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, i richiedenti non avrebbero presentato garanzie che lasceranno la Svizzera alla scadenza del visto, le condizioni per il rilascio di un visto Schengen tipo C non sarebbero pertanto adempiute. Per ciò che è del legame di parentela tra i richiedenti e l'ospite in Svizzera (rispettivamente nipoti e zio) non sarebbe contemplato nelle Istruzioni Siria, i richiedenti non potrebbero dunque prevalersi delle disposizioni in esse contenute. L'aver depositato domanda di rilascio del visto insieme ai genitori, benché essi pretenderebbero abitare con loro, non permetterebbe una diversa valutazione della fattispecie vista la loro età. Infine, circa le condizioni relative al rilascio di un visto

D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014 Pagina 3 con validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari l'UFM ha rilevato che gli elementi all'incarto non permetterebbero di considerare che la vita o l'integrità fisica degli interessati sarebbe direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di origine o in quello di residenza. I richiedenti non si troverebbero in una situazione di rigore particolare che renderebbe indispensabile l'intervento delle autorità, di conseguenza, la necessità di concedere un visto d'ingresso in Svizzera ai sensi dell'Istruzione del 28 settembre 2012 relativa alle domande di visto per motivi umanitari non sarebbe stata dimostrata a sufficienza. E. In data 16 maggio 2014, il nuovo rappresentante dell'ospite in Svizzera ha presentato un complemento all'opposizione dell'8 aprile 2014. Egli ha specificato che i genitori ed i fratelli minori dei richiedenti sarebbero già in Svizzera dal 20 febbraio 2014 quali richiedenti l'asilo. I (…) fratelli richiedenti si troverebbero attualmente in Libano in quanto l'autorizzazione d'ingresso in Svizzera sarebbe stata loro negata. Tale circostanza andrebbe pertanto adeguatamente presa in considerazione in quanto si tratterebbe di un unico nucleo familiare la cui attuale separazione sarebbe determinata dalle decisioni impugnate su opposizione. Mal si comprenderebbe inoltre la decisione dell'Ambasciata di negare il visto d'ingresso in Svizzera. A tale complemento l'UFM non ha tuttavia dato seguito avendo già statuito in merito alle opposizioni presentate dal signor A._______ con le decisioni del 16 maggio 2014 (cfr. scritto dell'UFM del 22 maggio 2014, Atto 10). F. In data 17 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 giugno 2014), l'ospite in Svizzera è insorto con atto unico contro le suddette decisioni dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli rileva che il fatto di non aver garantito la partenza al termine del soggiorno non sarebbe rilevante poiché nelle Istruzioni Siria tale condizione non andrebbe esaminata in maniera approfondita. In secondo luogo, l'ospite in Svizzera avrebbe depositato la richiesta di visto umanitario in favore del fratello e della di lui famiglia, i quali membri dovrebbero essere considerati parenti stretti secondo il significato che le Istruzioni Siria attribuirebbero a tale locuzione. In questo senso, i richiedenti andrebbero dunque considerati parenti stretti del fratello del signor A._______ ed autorizzati ad entrare in Svizzera, così come avvenuto per il coniuge ed i figli minorenni del fratello dell'ospite in Svizzera. Infine, le (…) sorelle si troverebbero ad Homs (Siria) dove la situazione, dal profilo umanitario, sarebbe definita preoccupante dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dove si susseguirebbero attentati e

D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014 Pagina 4 scontri di varia natura. I richiedenti rischierebbero dunque quotidianamente la loro vita. A titolo d'esempio, si sarebbero trovate ad una cinquantina di metri dall'attentato con autobombe del 25 maggio 2014 e per puro caso non sarebbero perite. Non avrebbero poi una dimora fissa poiché la loro casa sarebbe andata completamente distrutta, dormirebbero dove sembrerebbe loro più sicuro, sarebbero costrette a spostarsi in continuazione e non disporrebbero di mezzi finanziari. Sarebbero poi di fede cristiana e dunque ancora più esposte a rappresaglie, torture e persecuzioni di vario genere. Le (…) giovani donne non potrebbero neppure contare sulla protezione e l'assistenza del fratello il quale in questo momento si troverebbe in Libano per sottrarsi al rischio di essere arruolato nell'esercito siriano. Pertanto, contrariamente all'avviso dell'UFM, la loro vita e la loro integrità fisica sarebbe direttamente, seriamente e concretamente minacciata. G. Con decisione incidentale del 24 luglio 2014, il Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, ha congiunto le cause dei (…) fratelli ed ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso. H. Con risposta al ricorso del 20 agosto 2014, trasmessa al ricorrente con possibilità di replica, l'UFM ha confermato le decisioni impugnate e proposto la reiezione del gravame considerando che in sede di ricorso non sarebbero state addotte argomentazioni che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento. Gli interessati non rientrerebbero nella cerchia dei beneficiari previsti dalle Istruzioni Siria e non adempirebbero né le condizioni per il rilascio di un visto Schengen tipo C né per un visto di validità territoriale limitata per motivi umanitari. I. Con replica del 15 settembre 2014, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito alla risposta al ricorso dell'UFM confermando le conclusioni presentate in sede ricorsuale e chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014 Pagina 5 1. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM (art. 33 lett. d LTAF) possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). La procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). A._______, che ha precedentemente inoltrato opposizione davanti all'UFM (cfr. scritto dell'8 aprile 2014, atto 4), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa (art. 48 cpv. 1 PA). Il suo ricorso soddisfa i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto (art. 52 cpv. 1 PA). Occorre dunque entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso (art. 49 PA). Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. Preliminarmente, va rilevato che vista la differenza di situazione in cui si trovano le (…) sorelle ed il fratello E._______ – essendo egli in Libano e non in Siria con le sorelle – la procedura di ricorso di B._______, C._______ e D._______ viene disgiunta da quella del fratello E._______. 4. La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio.

D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014 Pagina 6 Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata e il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento delle condizioni per l'ottenimento del visto e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve essere in principio rilasciato al richiedente. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un grande margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale l'ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem). Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza, tiene conto della giurisprudenza della CGUE evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti). 5. Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr). Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204) rinvia al regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.4.2006 pag. 1-32]) il cui art. 5 è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013 (GU L 182 del 29.6.2013). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, alle condizioni poste dall'art. 5 LStr (cfr. DTAF 2009/27, consid. 5.1 e 5.2).

D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014 Pagina 7 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15.11. 2009, pag. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà del richiedente di lasciare gli Stati membri di Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr). Segnatamente, egli deve offrire garanzia che lascerà lo spazio Schengen alla scadenza del visto richiesto (cfr. ibidem, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.4). Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen non sono adempiute uno Stato membro può rilasciare un visto di validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a Codice dei visti e art. 5 par. 4 lett. c Codice frontiere Schengen). 6. In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 509/2014 [GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67]), il cui art. 1 par. 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono essere in possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo la Siria, contemplata nel sopracitato allegato I, le invitate, quali cittadine siriane, soggiacciono all'obbligo del visto. 7. Con la modifica urgente della legge sull’asilo, del 28 settembre 2012, il Parlamento ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (art. 20 aLAsi, RU 1999 2262). L'abrogazione di tale disposizione ha reso necessario la possibilità di accordare la protezione della Svizzera alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'estero. In virtù dell'art. 2 cpv. 4 OEV, nel tenore in vigore dal 1° ottobre 2012, e conformemente alla normativa

D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014 Pagina 8 di Schengen, l'UFM può, in determinati casi, accordare un visto d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una domanda d'asilo in Svizzera. Se non deposita tale domanda dovrà lasciare la Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi. Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di provenienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, di qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso per esempio in situazioni di conflitto armato particolarmente gravi, situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia personale reale e imminente. La domanda di visto va esaminata con cura tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato. Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, 3923 e 3924; Istruzione dell'UFM del 25 febbraio 2014 relativa alle domande di visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanitario], < https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/ weisungen/auslaender/einreise-ch/20120928-weis-visum-humanitaeri.pdf >, che sostituisce l'Istruzione dell'UFM del 28 settembre 2012 [di seguito: Istruzione del 28 settembre 2012], < https://www.bfm.admin.ch/ dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20120 928-weis-visum-humanitaer-alt-i.pdf >). 8. 8.1 Il 27 luglio 2012, in reazione all'aggravarsi della situazione in Siria, l'UFM ha emanato un'istruzione destinata alla rappresentanza svizzera a Beirut al fine di velocizzare il rilascio del visto a determinati gruppi di persone. Anche le rappresentanze svizzere ad Amman (Giordania), Istanbul ed Ankara (Turchia) erano a conoscenza dell'istruzione. Tenuto conto dell'aggravarsi della situazione in Siria e poiché un numero molto esiguo di

D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014 Pagina 9 persone aveva fruito delle agevolazioni, l'UFM in settembre 2013 ha rilasciato delle nuove istruzioni per permettere ad una più ampia cerchia di persone, ossia i parenti di cittadini siriani in Svizzera, di usufruire di tali agevolazioni. 8.2 Le Istruzioni del 4 settembre 2013 concernenti il rilascio agevolato di visti per visita a familiari (Istruzioni Siria) avevano lo scopo di agevolare la procedura per rilascio di un visto per un determinato gruppo di persone. Né la normativa Schengen, né il diritto nazionale ostano a tal estensione. L'art. 5 Codice frontiere Schengen e l'art. 2 cpv. 4 OEV autorizzano infatti gli Stati Schengen a prevedere deroghe alle condizioni d'entrata nel rispettivo territorio per motivi umanitari. La nozione giuridica di "motivi umanitari" è intesa in senso molto lato e, data la situazione prevalente in Siria, rende ammissibile dal punto di vista legale la concessione di agevolazioni speciali a membri della famiglia. Per quanto concerne i beneficiari di tali agevolazioni, nelle Istruzioni Siria l'UFM ha stabilito che le agevolazioni sono valevoli per i parenti stretti, parenti in linea ascendente e discendente e loro parenti stretti (nonni, genitori, figli maggiori di 18 anni, abbiatici), nonché fratelli e sorelle e loro parenti stretti, di cittadini siriani in Svizzera titolari di un permesso B o C oppure naturalizzati (cifra I lett. a Istruzioni Siria). Al momento della domanda di rilascio del visto, i beneficiari delle agevolazioni devono risiedere in Siria oppure in uno Stato limitrofo alla Siria o in Egitto ed essersi recati nello Stato limitrofo o in Egitto soltanto dopo l'inizio della crisi siriana nel marzo 2011 e non devono essere titolari di un regolamento del soggiorno nello Stato estero in cui risiedono (cifra I lett. b Istruzioni Siria). A differenza delle condizioni d'entrata ordinarie, considerata la situazione in Siria, non viene esaminata in maniera approfondita né la garanzia della partenza al termine del soggiorno autorizzato, né, contrariamente a quanto previsto dall'Istruzione del 28 settembre 2012, l'esistenza di una minaccia personale diretta (cifra II lett. a Istruzioni Siria). I presupposti finanziari non sono neppure esaminati (cifra II lett. c Istruzioni Siria). Per ciò che concerne il rilascio del visto, se la competente rappresentanza all'estero considera soddisfatte le condizioni per il rilascio trasmette la domanda di visto all'UFM in vista del rilascio di un VTL, valido soltanto per la Svizzera e per un'entrata e un soggiorno di 90 giorni. Se la competente rappresentanza all'estero considera che non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del visto, respinge la richiesta di propria competenza. In caso di dubbio può consultare l'UFM (cifra III Istruzioni Siria).

D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014 Pagina 10 8.3 In data 4 novembre 2013 l'UFM ha rilasciato dei Commenti alle Istruzioni Siria del 4 settembre 2013 (di seguito: Commenti, < https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20131104-erlaeut-weis-SYR-i.pdf >). I commenti, oltre a definire un ordine di priorità per il trattamento delle domande, pongono come condizione imprescindibile per il loro trattamento una lettera d'invito dei parenti in Svizzera contenente la garanzia di accogliere i familiari al proprio domicilio per l'intera durata del soggiorno (cifra I/II lett. a Commenti). 8.4 Con Istruzione del 29 novembre 2013 (di seguito: Istruzione revoca, < https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20131129-weis-SYR-i.pdf >), l'UFM ha revocato con effetto immediato le Istruzioni Siria. Le domande di visto presentate dopo il 29 novembre 2013 saranno trattate in procedura ordinaria conformemente alle disposizioni sull'entrata dell'OEV. In tale senso, i colloqui preliminari (fissazione di un appuntamento) con la rappresentanza svizzera sono equiparati al deposito di una domanda di visto. Le persone provenienti dalla Siria la cui vita o integrità fisica è seriamente e concretamente minacciata possono essere autorizzate ad entrare in Svizzera come sinora in virtù di un visto umanitario (art. 2 cpv. 4 OEV) (cifra 1 Istruzione revoca). Le domande di visto di persone annunciatesi prima del 29 novembre 2013 per fissare un pertinente appuntamento oppure presentate prima di tale data, vanno trattate conformemente alle Istruzioni Siria e ai pertinenti Commenti del 4 novembre 2013 (cifra 2 Istruzione revoca). 9. Nella fattispecie, come non appare contestato nel ricorso (cfr. ricorso pagg. 4 e 5) e come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nelle decisioni impugnate alle quali si rinvia, un visto Schengen tipo C non può essere rilasciato in quanto le condizioni per il rilascio non sono adempiute. In particolare, tenuto conto della situazione di guerra civile e violenza generalizzata in Siria, nonché della situazione personale delle richiedenti – giovani, nubili e con i genitori e i fratelli minorenni presenti in Svizzera – esse non hanno fornito garanzie che lasceranno la Svizzera a scadenza del visto. Pertanto, essendoci legittimi dubbi quanto all'intenzione delle richiedenti di lasciare lo spazio Schengen entro la scadenza del visto richiesto, un visto Schengen tipo C non può essere rilasciato (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.4). 10. Non essendo adempiute le condizioni per il rilascio di un visto Schengen

D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014 Pagina 11 uniforme, di seguito verrà analizzato se le condizioni per il rilascio agevolato di un visto per visita a cittadini siriani con parenti in Svizzera, sulla base delle Istruzioni Siria, sono date. 10.1 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istruzioni emesse dall'UFM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430). 10.2 Circa l'applicabilità temporale delle Istruzioni Siria, nel caso in disamina, l'ospite in Svizzera e zio delle richiedenti ha inoltrato alla rappresentanza svizzera a Beirut una lettera d'invito per l'intera famiglia F._______ – moglie, figli minorenni e figli maggiorenni di G._______, fratello dell'ospite in Svizzera – in data 10 ottobre 2013, ossia quando le Istruzioni Siria erano ancora in vigore. Contrariamente, la richiesta di rilascio di un visto Schengen è stata depositata dalle richiedenti all'Ambasciata svizzera di Beirut unicamente in data 27 gennaio 2014, quindi dopo l'abrogazione delle Istruzioni Siria avvenuta il 29 novembre 2014. Tuttavia, come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 8.4), i colloqui preliminari con la rappresentanza svizzera sono equiparati al deposito della domanda di visto. All'occorrenza, dal dossier dell'istanza inferiore non può essere determinato quando questi colloqui preliminari siano avvenuti. Sia come sia, tale questione può rimanere aperta all'occorrenza in quanto l'UFM non ha contestato l'applicabilità temporale delle Istruzioni Siria e le ha applicate nella fattispecie, pertanto, lo scrivente Tribunale non ha motivo di scostarsene e considera applicabili nella presente procedura, dal punto di vista temporale, le Istruzioni Siria. 10.3 Per quanto riguarda il campo di applicazione personale, l'ospite in Svizzera e le richiedenti sono in un legame di parentela – rispettivamente zio e nipoti – che non è contemplato dalle Istruzioni Siria. Invero, ci troviamo nella situazione prevista alla cifra I lett. a terzo punto delle Istruzioni Siria, ovvero fratelli e sorelle e loro parenti stretti. Ora, nella definizione di parenti stretti sono compresi i coniugi ed i figli fino a 18 anni (cifra I lett. a primo punto dell'Istruzione Siria), pertanto, i figli maggiorenni non rientrano nella definizione di parenti stretti. Di conseguenza, non rientrando nel campo di applicazione personale, le richiedenti non possono prevalersi delle disposizioni contenute nelle Istruzioni Siria e non possono pertanto ottenere un visto d'entrata in Svizzera in maniera agevolata.

D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014 Pagina 12 11. Infine, a questo Tribunale non resta che analizzare se nella fattispecie le richiedenti adempiono le condizioni per il rilascio di un visto di validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 OEV. Questo Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nei provvedimenti querelati, le interessate non si trovano in una situazione di particolare emergenza che rende indispensabile l'intervento delle autorità. Innanzitutto, va rilevato che, pur ammettendo – quand'anche non sono stati forniti ulteriori indizi a sostegno di tale allegazione ricorsuale – che le interessate si trovano al momento in Siria, segnatamente ad Homs (cfr. ricorso, pagg. 5 e 6), esse non appaiono essere in pericolo più di quanto non siano altri cittadini siriani residenti ad Homs. Le interessate non hanno infatti conseguito ad esporre fatti o comprovare una situazione di pericolo concreto che renderebbe necessario l'intervento delle autorità. Per quanto concerne gli attentati e scontri di varia natura avvenuti ad Homs, in particolare lo scontro del 25 maggio in cui le interessate si trovavano ad una cinquantina di metri dallo scoppio degli ordigni, va rilevato che non sono stati apportati elementi di rilievo che dimostrerebbero che tali attentati siano stati direttamente e personalmente rivolti contro di esse. Quanto alla distruzione della loro casa, supponendo che tale avvenimento sia effettivamente accaduto, permetterebbe semmai di attestare dei danneggiamenti materiali quale conseguenza di avvenimenti che potrebbero avvenire a Homs, ma non dimostrano ancora, o in ogni caso non è possibile dedurre senz'altro, che il bersaglio di tale distruzione siano state le richiedenti stesse. Pertanto, non è in alcuno modo evincibile per il Tribunale che esse siano il bersaglio di operazioni violente se non, come potrebbe essere il caso specifico, frutto di una situazione incidentale. Neppure la situazione generale ad Homs permette di ritenere un serio pericolo. Infatti, malgrado la situazione in tale città non sia affatto facile, va tuttavia rilevato che è comunque migliorata poiché gran parte della città è ormai controllata dalle forze governative dopo la capitolazione dei ribelli avvenuta a maggio 2014 e anche se la guerra non è ancora finita, la situazione ora è sicura, l'acqua corrente è stata ripristinata e il combustibile è distribuito settimanalmente. Inoltre, le persone stanno facendo rientro in città, anche grazie al sostegno offerto dal governo soprattutto nei quartieri "ripresi" ai ribelli (cfr. The Guardian, Syrian city of Homs shows signs of life amid moonscape of devastation, 31.07.2014 < http://www.theguardian.com/world/2014/jul/31/-sp-homs-syria-life-devastation-residents-rebel-assad-forces >, consultato il 27.01.2015 e le persone stanno lentamente tornando in città (cfr. Al-Monitor, Homs beginning

D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014 Pagina 13 to rise from the ashes, 06.01.2015, < http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2015/01/syria-homs-city-under-reconstruction. html# >, consultato il 27.01.2015). Infine, per ciò che è delle difficoltà finanziarie delle richiedenti, si può supporre, che in caso di bisogno l'ospite in Svizzera le possa sostenere. Di conseguenza, certamente la situazione in cui si trovano le (…) sorelle è una situazione difficile, essendo la loro famiglia in Svizzera, tuttavia non vi sono elementi o indizi concreti per poter concludere che esse si trovano in una situazione di pericolo concreto tale da ritenere indispensabile l'intervento delle autorità. 12. Pertanto, visto quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che le interessate non si trovano in una situazione di pericolo concreta giustificante il rilascio di un visto per motivi umanitari, il ricorso non merita tutela e le decisioni impugnate vanno confermate. 13. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'100.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-3338/2014, D-3339/2014, D-3342/2014 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La procedura di ricorso di B._______, C._______ e D._______ è disgiunta dalla procedura di E._______. 2. Il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali di CHF 1'100.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ambasciata svizzera a Beirut.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

D-3338/2014 — Bundesverwaltungsgericht 29.01.2015 D-3338/2014 — Swissrulings