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Corte IV D-3337/2023
Sentenza d e l 3 0 ottobre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli; cancelliere Adriano Alari.
Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo e allontanamento (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 11 aprile 2023 / N (…).
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Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il (…) luglio 2022, il verbale relativo all’audizione sui motivi d’asilo del (…) febbraio 2023 (cfr. atto SEM n. [{…}] - 25/15), la decisione di assegnazione alla procedura ampliata del (…) marzo 2023 (cfr. atto SEM n. 26/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione dell’(…) aprile 2023, notificata il (…) maggio 2023 (cfr. atto SEM n. 33/1), per mezzo della quale tale autorità ha negato al ricorrente la qualità di rifugiato e ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera, salvo però ammetterlo provvisoriamente per causa d’inesigibilità dell’esecuzione dello stesso, il ricorso datato (…) giugno 2023, inviato il (…) giugno 2023 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d’entrata: […] giugno 2023), con il quale il ricorrente è insorto contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo all’accoglimento dell’impugnativa, all’annullamento della decisione avversata, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo in Svizzera; contestualmente, l’insorgente ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia, e ha protestato spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il
D-3337/2023 Pagina 3 ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che questionato in merito ai suoi motivi d’asilo, l’interessato ha riferito che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, i talebani, il (…), avrebbero prelevato il padre ed il fratello dalla loro casa e starebbero tutt’ora ricercando il ricorrente, per via, a suo dire, della sua attività quale soldato semplice in seno all’esercito nazionale afghano prima della caduta del precedente governo, che l’insorgente, a sostegno delle proprie allegazioni, ha prodotto una fotocopia di una tessera bancaria e sei fotografie che lo ritrarrebbero in uniforme militare, che nella decisione impugnata la SEM ha osservato come i motivi d’asilo invocati non fossero stati resi verosimili dal richiedente ex art. 7 LAsi; che, infine, la SEM ha pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, rinunciando tuttavia all’esecuzione dello stesso provvedimento per inesigibilità, che con il suo ricorso, l’insorgente avversa le valutazioni di cui al provvedimento impugnato, che ciò posto, oggetto d’esame qui a seguire è il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato, la mancata concessione dell’asilo e l’allontanamento dalla Svizzera,
D-3337/2023 Pagina 4 che ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LAsi la Svizzera accorda in principio asilo ai rifugiati; che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chi domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante; che inverosimili sono le dichiarazioni le quali risultano contraddittorie in punti essenziali, che sono incongrue ai fatti o che si fondano su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 LAsi; cfr. sul tema della verosimiglianza DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 e relativi riferimenti), che, per quanto concerne l’analisi della verosimiglianza effettuata dall’autorità di prime cure, la stessa è stata contestata solo genericamente dal ricorrente, che non ha apportato alcun nuovo elemento concreto a sostegno delle proprie allegazioni nemmeno in sede d’impugnativa, che per quanto riguarda la propria asserita attività quale soldato semplice in forza all’esercito afghano, il Tribunale condivide l’analisi effettuata dall’autorità di prime cure; che infatti l’interessato ha descritto in modo molto generico le proprie mansioni e che i dettagli forniti dopo essere stato questionato in merito non sono compatibili con il livello di approfondimento che ci si aspetterebbe da una persona che avrebbe svolto, a suo dire, tale pericolosa attività tra il (…) ed il (…); che neppure con l’allegato ricorsuale l’interessato ha circostanziato la propria attività, mancando altresì di produrre ulteriori mezzi di prova relativi all’asserito periodo trascorso nell’esercito, nonostante egli ne abbia avuto il tempo e sia in contatto regolare con la madre in Afghanistan, che, in relazione alle asserite persecuzioni da parte dei talebani nei suoi confronti e della sua famiglia, le stesse sono state riferite dall’interessato in modo generico e riportate unicamente per sentito dire da parte della madre; che inoltre, egli non ha neppure circostanziato le discussioni avute con quest’ultima nonostante sia stato questionato molteplici volte in tal senso (cfr. atto SEM n. 25/15, D81, D82, D83, D84, D85 e D86); che per stessa ammissione del ricorrente, né lui, né la madre, sarebbero a conoscenza
D-3337/2023 Pagina 5 del motivo per cui i talebani siano alla sua ricerca, se non per le supposizioni della madre (cfr. atto SEM n. 25/15, D74, D76, D77 e D87); che pertanto l’interessato non ha reso verosimili neppure le asserite persecuzioni per mano dei talebani, che, nemmeno i mezzi di prova prodotti dal richiedente forniscono elementi a favore della verosimiglianza dei motivi addotti; che per quanto concerne le sei fotografie che lo ritrarrebbero in divisa militare e in una stanza con molte armi, le stesse risultano facilmente producibili ai fini dei bisogni di causa e pertanto non comprovano l’asserita attività in seno all’esercito afghano; invece, la tessera bancaria, prodotta unicamente in copia, risulta facilmente falsificabile e non è possibile ricondurla al richiedente, vista l’assenza del nome completo del detentore, oltre che la presenza sulla stessa di una fotografia di qualità insufficiente per poter identificare la persona ritratta, che quindi, nel caso in rassegna, il Tribunale sottoscrive l’apprezzamento dell’autorità inferiore, ossia che il ricorrente non ha reso verosimili i motivi d’asilo ex art. 7 LAsi, che a giusto titolo l’autorità inferiore non ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato e ha negato la concessione dell’asilo al ricorrente, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che visto quanto precede, e non adempiendo il ricorrente le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va quindi respinto,
D-3337/2023 Pagina 6 che essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3337/2023 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione: