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Corte IV D-3295/2015
Sentenza d e l 2 9 maggio 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nato il (…), Tunisia, alias B._______, nato il (..), Libia, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 13 maggio 2015 / N (…).
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Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 16 aprile 2015; i verbali d'audizione del 27 aprile 2015 (di seguito: verbale 1) e del 13 maggio 2015 (di seguito: verbale 2); il verbale della decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 13 maggio 2015, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A 13/1), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera; il ricorso del 20 maggio 2015 (timbro del plico: 21 maggio 2015; data d'entrata: 26 maggio 2015), nel quale il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una decisione nel merito e, in subordine qualora non gli fosse riconosciuta la qualità di rifugiato, la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; gli atti della SEM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 26 maggio 2015; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA); che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
D-3295/2015 Pagina 3 non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla relativa concessione dell'asilo è inammissibile; che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino nato e cresciuto a C._______ (Tunisia) (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4); che sarebbe espatriato per motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D9, pag. 2); che invero, il padre avrebbe il diabete, sarebbe inabile al lavoro e non percepirebbe una pensione (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D9, D30, pag. 2 segg.); che il fratello maggiore, laureato, non avrebbe trovato un lavoro (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D31, pag. 4); che il richiedente non sarebbe neppure riuscito ad aiutare la famiglia poiché il suo stipendio era insufficiente (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D9, pag. 2); che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, la SEM ha ritenuto che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni; che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente fa valere che quand'anche non avesse chiesto asilo per persecuzioni motivate politicamente, la sua fuga sarebbe dettata dalla mancanza di prospettive, dalla drammaticità delle condizioni econo-
D-3295/2015 Pagina 4 miche; che questa situazione sarebbe conseguente alla mancanza di libertà che tormenterebbe il suo paese; che, infatti sarebbe stato incarcerato proprio per questa mancanza di libertà; che sarebbe stato detenuto in condizioni vergognose unicamente perché avrebbe tentato di espatriare e malgrado fosse ancora minorenne; che tutto ciò imporrebbe una valutazione materiale della sua domanda d'asilo; che, altresì l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile ed illecita per il rischio concreto di torture e trattamenti inumani in ragione della drammatica situazione in Tunisia; che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici; che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma anche gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3 seg. LStr (RS 142.20) (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti); che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata;
D-3295/2015 Pagina 5 che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi); che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico, ovvero alla mancanza di un lavoro sufficientemente retribuito e alla condizione di povertà della sua famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 6-7; verbale 2, D9, pag, 2); che circa l'incarcerazione subita, allegata unicamente nel corso della seconda audizione, oltre che ad essere un'allegazione tardiva è pure contraria a quanto dichiarato in sede d'audizione sulle generalità (cfr. verbale 1, pag. 7); che sia come sia, tale episodio costituisce semplicemente un episodio isolato, terminato con una multa di 50 dinari e senza ulteriori conseguenze (cfr. verbale 2, D11-D14, pag. 3); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi; che nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Tunisia possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, per di più, la situazione in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che, da quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
D-3295/2015 Pagina 6 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, oltre la situazione generale vigente in Tunisia, neppure dalla situazione personale dell'insorgente risultano indizi che permettano di ritenere che in caso di ritorno in tale Paese egli verrà a trovarsi, per motivi personali di natura economica, sociale o medica, in una situazione che metta in pericolo la sua esistenza; che egli si trova nella situazione favorevole di essere giovane, scolarizzato, con una formazione e un'esperienza professionale nella fabbricazione e montaggio di finestre e con una buona rete sociale in Tunisia (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5); che altresì non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti); che, a titolo abbondanziale, va rilevato che ci si può poi attendere un certo sforzo da parte del ricorrente per superare le eventuali difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5); che visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
D-3295/2015 Pagina 7 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3295/2015 Pagina 8 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: