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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2010 D-3242/2010

11 mai 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,366 mots·~12 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-3242/2010/cac {T 0/2} Sentenza dell ' 1 1 maggio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Bruno Huber, giudice; cancelliere Jean-Marie Meraldi. A._______, B._______, C._______, D._______, Serbia, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 aprile 2010 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3242/2010 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (…) in Svizzera, i verbali d'audizione del (…) e del (...), la decisione dell'UFM del 28 aprile 2010, notificata personalmente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 5 maggio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuto via fax a codesto Tribunale in data 6 maggio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, Pagina 2

D-3242/2010 che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere sia cittadini serbi che kosovari, di essere di etnia rom, di aver vissuto in Kosovo fino al (...) ed in seguito a E._______, Serbia, fino al loro espatrio avvenuto il (...), che i ricorrenti hanno affermato di essere espatriati per timore di dover subire ulteriori persecuzioni in seguito alle minacce ricevute da parte della polizia serba il giorno di detto espatrio; che, peraltro, dal (...) in poi sarebbero stati vittime di molteplici persecuzioni, sia da parte delle autorità che di cittadini serbi; che il marito ha affermato di essere stato trattenuto e maltrattato a più riprese dalla polizia serba; che la moglie ha allegato di avere subito minacce da parte del personale ospedaliero serbo in occasione del suo primo parto, motivo per cui avrebbe partorito il suo secondogenito a casa, che, nella decisione del 28 aprile 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sono inverosimili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in Serbia, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 3

D-3242/2010 che, peraltro, detta esecuzione è stata pronunciata solo a destinazione della Serbia e che un ritorno dei ricorrenti in Kosovo non è stato contemplato nella decisione dell'UFM, che, nel ricorso, i richiedenti hanno ribadito di essere sia cittadini serbi che kosovari; che, in merito ai loro motivi d'asilo, hanno contestato la decisione dell'UFM rimandando in sostanza alle allegazioni rese durante le audizioni; che hanno affermato, inoltre, di essere in pericolo di morte in caso di ritorno in Kosovo; che a prova di detto pericolo hanno depositato le dichiarazioni di due cittadini kosovari risiedenti in Italia; che, in aggiunta, hanno allegato che anche l'allontanamento verso la Serbia sarebbe impossibile, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), Pagina 4

D-3242/2010 che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 6 marzo 2009, la Repubblica della Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto, che, in particolare, gli insorgenti si sono gravemente contraddetti a riguardo del fatto all'origine del loro espatrio in quanto, dal canto suo, il ricorrente ha affermato che l'incursione dei poliziotti sarebbe avvenuta il giorno che hanno lasciato la casa, mentre la ricorrente ha affermato che i poliziotti si sarebbero presentati al loro domicilio già nei due giorni precedenti (cfr. audizione del ricorrente del [...], audizione della ricorrente del [...]); che le spiegazioni fornite in merito non convincono (cfr. Complemento d'audizione del ricorrente del [...]); che il ricorrente, dopo aver ribadito di essere fuggito in modo improvviso, si è contraddetto dichiarando di aver informato il proprio datore di lavoro di detto espatrio già il giorno stesso, quindi prima dell'ultima, in tale senso decisiva, persecuzione (cfr. audizione del ricorrente del [...]); che entrambi i ricorrenti non sono stati in grado di esporre in modo coerente la prima persecuzione, subita presumibilmente nel (...), affermando che il loro primogenito, nato in verità nel (...), era presente al momento dei fatti (cfr. audizione del ricorrente del [...], audizione della ricorrente del [...] nonché Complemento di audizione del ricorrente del [...]); che, infine, non soccorrono gli insorgenti neppure gli articoli di giornale presentati come mezzi di prova, in quanto il ricorrente non ha saputo determinare in maniera convincente né gli autori (polizia o giornalisti) né la funzione del F._______; che, peraltro, come rettamente rilevato dall'UFM, data la scarsa plausibilità delle spiegazioni in merito a tali articoli, la loro reale forza probatoria è così inficiata; che, infine le due dichiarazioni di cittadini kosovari, depositate Pagina 5

D-3242/2010 in sede di ricorso, in merito alla situazione in Kosovo non sono di alcuna rilevanza nella fattispecie, ritenuto che un rinvio in tale Paese non è oggetto della decisione impugnata, che, pertanto, alla luce delle sovraesposte considerazioni che toccano gli elementi essenziali del racconto dei ricorrenti, v'è ragione di ritenere che sono manifestamente inverosimili le allegazioni dei ricorrenti circa le asserite persecuzioni di cui sarebbero stati oggetto in Serbia, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inattendibili della loro vicenda oppure la pertinenza delle contraddizioni rilevate dall'UFM, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 6

D-3242/2010 che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti, i medesimi sono giovani; che il ricorrente ha avuto modo di lavorare nel settore dell'edilizia e che intratteneva un ottimo rapporto con il suo datore di lavoro (cfr. audizione del ricorrente del [...]); che, peraltro, il padre del ricorrente e la sorella vivono in Serbia; che, pertanto, i ricorrenti dispongono in Patria di una rete familiare in grado di aiutarli per il loro reinserimento; che, per di più, secondo il ricorrente, sua sorella avrebbe una buona situazione finanziaria, ritenuto che suo marito sarebbe attivo nel commercio (cfr. audizione del ricorrente [...]); che, infine, avendo vissuto loro stessi per (...) anni non vi è motivo di ritenere che non dispongano di una rete sociale più ampia, che, peraltro, i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti in causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, i problemi di salute allegati dal ricorrente non sono corroborati da nessun certificato medico (cfr. audizione del ricorrente del [...]), mentre quelli riscontrati da sua moglie e dai suoi figli sono risultati essere delle bagatelle (cfr. segnalazioni di casi medici ORS service AG), che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, sono in possesso delle loro carte d'identità; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, Pagina 7

D-3242/2010 che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-3242/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) - G._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi Data di spedizione: Pagina 9

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