Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 15.06.2009 D-3207/2009

15 juin 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,146 mots·~16 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-3207/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 5 giugno 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nata il (...), Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 maggio 2009 / N[...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3207/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data (...) in Svizzera, i verbali d'audizione dell'interessata del 6 e del 19 agosto 2008, la decisione dell'UFM del 12 maggio 2009, notificata all'interessata il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 18 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 25 maggio 2009, con la quale il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria, invitando quindi la ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di CHF 600.- entro il 4 giugno 2009, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento, lo scritto della ricorrente del 2 giugno 2009 con cui ha prodotto - quale nuovo mezzo di prova - un documento presentato come la fotocopia di un avviso di ricerca nei suoi confronti pubblicato su un giornale il 9 maggio 2005 ed ha ribadito la richiesta d'accoglimento del suo ricorso del 18 maggio 2009 contro la decisione dell'UFM, il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data 3 giugno 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 Pagina 2

D-3207/2009 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di essere di etnia [...] (mongola) e di essere nata a B._______ (Mongolia); che, dal 2001 fino al 2004, essa ha dichiarato di aver risieduto ad C._______ (Mongolia) e, successivamente fino al suo espatrio sostanzialemente, di aver vissuto nella provincia di D._______ (Mongolia), e saltuariamente ancora ad C._______ (Mongolia), che l'interessata ha affermato di essere espatriata per il timore di essere arrestata e uccisa dalle autorità le quali la starebbero cercando; che la stessa - dopo aver lavorato dal 1999 in un'azienda di (...) che avrebbe lei stessa creato - ha iniziato l'attività di vendita di (...) nel 2002 per cui avrebbe chiesto un prestito bancario di 10 millioni di tugrug; che, nel corso del 2004, essa avrebbe perso durante un viaggio d'affari 25 millioni di tugrug; che, di conseguenza, l'interessata avrebbe informato la banca di non poter più far fronte ai suoi pagamenti e quest'ultima le avrebbe sequestrato la sua casa nel novembre 2004; che, il mese successivo sarebbero apparsi dei volantini e poi, nel maggio 2005, un articolo sul giornale, sui quali sarebbe stato indicato che l'interessata era ricercata perché avrebbe preso tanti soldi dalla banca e sarebbe scappata; che, spaventata, Pagina 3

D-3207/2009 essa avrebbe vissuto nascosta gli anni successivi e nel maggio 2008 avrebbe decisio di espatriare, che l'interessata avrebbe lasciato la Mongolia in auto; che sarebbe entrata in Russia con il foglio d'uscita di un'altra persona, senza mostrare il suo passaporto, ed avrebbe poi proseguito in treno fino a E._______ (Russia), dove asarebbe rimasta per circa due mesi; che, da lì, avrebbe proseguito il viaggio in Tir, successivamente in auto, e infine in treno fino a F._______ (Svizzera) senza subire controlli, che, nella decisione del 12 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla richiedente non sono verosimili siccome contraddittorie e illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera entro l'11 giugno 2009, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, la ricorrente ha contestato che non emergerebbero indizi di persecuzioni per procedere ad una decisione materiale nel suo caso; che, in particolare, ha sottolineato che il suo racconto sarebbe vero e verosimile, riassumendo le sue vicende e riesponendo i suoi motivi d'asilo per cui non avrebbe avuto altra scelta che lasciare il suo Paese; che, inoltre, l'insorgente ha aggiunto in questa sede che l'uomo - con cui avrebbe avuto una relazione e che avrebbe lasciato nel luglio 2004 a causa dei maltrattamenti subiti dal medesimo - non l'avrebbe più lasciata in pace e l'avrebbe anche minacciata di morte; che la ricorrente ha contestato altresì la motivazione stringata della decisione dell'UFM, giunta solo un anno dopo la sua domanda d'asilo; che in particolare, la stessa fa valere che non si sarebbe rivolta alla Polizia, perché sapeva di essere ricercata e temeva quindi di essere arrestata e uccisa, come nel caso di suo nonno, ciò che giustificherebbe per cui si sarebbe rivolta invece alle autorità per i maltrattamenti del marito e la perdita dei soldi; che, ad ogni modo, non avrebbe avuto fiducia nelle autorità, visto che suo marito sarebbe stato rilasciato subito e avrebbe ricominciato a picchiarla; che, inoltre, la Pagina 4

D-3207/2009 ricorrente ha addotto che - contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM i suoi problemi non si sarebbero risolti dopo il sequestro dei suoi beni, poiché le ricerche nei suoi confronti tramite i volantini e l'articolo di giornale del 9 maggio 2005 - di cui segnala non sapere come recuperarne una copia - sarebbero posteriori al sequestro; che, ad ogni modo - anche se la banca si ritenesse soddisfatta - l'insorgente sarebbe perseguitata dalle autorità statali per essere stata accusata ingiustamente di aver sottratto una notevole somma di denaro; che la ricorrente fa valere, non da ultimo, che il denaro le serviva per pagare in contanti come è d'uso nella sua regione, e che non avrebbe mai immaginato che le sarebbe stato portato via durante quel viaggio; che essa adduce di aver fornito elementi dettagliati e che - in merito alle contraddizioni rilevate dall'UFM - essa sostiene che sarebbero marginali e che, comunque, essa avrebbe fornito risposte sintetiche e semplici; che, infine, la ricorrente fa valere di essere espatriata dopo tre anni dall'apparizione dell'articolo di giornale, dopo aver cercato invano di risolvere i suoi problemi in Patria, dove la giustizia - in caso di rientro - non potrebbe difenderla, non saprebbe a cui appoggiarsi per non creare problemoi ai suoi figli e non avrebbe denaro, che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenzia giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, Pagina 5

D-3207/2009 imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, oltre alle allegazioni illogiche e contradditorie rese dalla ricorrente e già sostanzialmente rilevate dall'UFM nella decisione impugnata basti ancora rilevare che le asserite ricerche e persecuzioni da parte delle autorità statali - per la questione legata al prestito bancario - non trovano alcun fondamento in relazione ai fatti esposti dalla stessa; che, infatti, l'insorgente ha affermato che i volantini secondo cui sarebbe ricercata e accusata risalirebbero al novembre 2004; che ciò nonostante essa avrebbe continuato la sua attività di compravendita del (...) fino al giugno 2005 (cfr. verbali d'audizione del 6 agosto 2008 pag. 5 e del 19 agosto 2008 D11 pag. 4); che l'articolo di giornale risalirebbe al maggio 2005; che essa ha affermato che dal giugno 2005 si sarebbe nascosta (cfr. verbale d'audizione del 19 agosto 2008 D13 pag. 4); che la ricorrente si sarebbe contraddetta in parte affermando di non aver più venduto (...), ma di andare fuori città per concludere affari con le famiglie (cfr. ibidem D72 pag. 10); che, se l'insorgente fosse stata effettivamente ricercata e il suo viso sarebbe stato esposto su dei volanti, essa non avrebbe continuato a Pagina 6

D-3207/2009 fare affari e quindi ad esporsi; che la medesima ha dichiarato tra l'altro che, tra la primavera del 2004 e il 9 maggio 2005, non le sarebbe successo niente di rilevante (cfr. verbale d'audizione del 19 agosto 2008 D58 pag. 8), che, ad ogni modo, non v'è alcun nesso di causalità tra l'asserito prestito bancario e il mancato rimborso dello stesso con le accuse e le conseguenti ricerche mosse nei confronti della ricorrente per l'addotta sottrazione della somma di denaro prestata dalla banca; che, infatti, essa stessa ha affermato che la banca è stata informata che non poteva più far fronte ai suoi pagamenti ed ha di conseguenza sequestrato il suo appartamento, con il quale quindi il debito doveva essere stato saldato (cfr. verbale d'audizione dell'8 agosto 2008 pag. 5), che, in siffatte circostanze, è assolutamente illogica e priva di senso l'allegazione della ricorrente secondo cui sarebbe tutt'ora aperta la vertenza con le autorità statali e non con la banca (cfr. ricorso pag. 4), che, d'altronde, le ricerche di cui sarebbe oggetto la ricorrente e risalenti al mese di maggio 2005 come essa pretenderebbe dimostrare con il documento prodotto non hanno alcun legame temporale con il suo espatrio avvenuto nel maggio 2008, che, aggiungasi che il documento prodotto dalla ricorrente il 2 giugno 2009 in corso di procedura e presentato come avviso di ricerca nei suoi confronti del 9 maggio 2005 costituisce solo una copia, e tra l'altro di dubbia autenticità; che infatti vi sono indizi, a semplice prima vista, per cui esso sia stato verosimilmente oggetto di modifiche; che, inoltre, il presunto articolo che, a dire della ricorrente sarebbe un avviso di ricerca, si trova circondato da altri annunci che si riferiscono ad oggetti immobiliari, e pertanto in netta contraddizione con il suo asserito contenuto, che, non da ultimo, le asserite violenze subite dalla ricorrente da parte del marito - fatte valere in sede di ricorso - si limitano a mere affermazioni di parte (cfr. ricorso pag. 3) che non trovano alcun fondamento e che non hanno nessun legame con la vicenda resa dall'insorgente a sostegno del suo espatrio e della sua domanda d'asilo, Pagina 7

D-3207/2009 che, ad ogni modo, delle ricerche di polizia o una condanna, secondo le leggi nazionali, per reati commessi o presunti tali, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi, che, già solo alla luce di tali considerazioni, le contestazioni ricorsuali della ricorrente, che tra l'altro si limitano mere affermazioni di parte (cfr. ricorso pag. 2-3), nulla cambiano all'inverosimiglianza della vicenda resa dall'insorgente e agli innumerevoli altri aspetti che potrebbero ancora essere rilevati, che, in virtù dell'evocata inverosimiglianza della vicenda asserita, non v'è altresì motivo di ritenere che la ricorrente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in tal senso, l'insorgente non ha fatto valere alcunché, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, Pagina 8

D-3207/2009 che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente; che essa ha una formazione scolastica superiore quale (...) nonché un'esperienza professionale di molti anni (cfr. verbale d'audizione del 6 agosto 2008 pag. 2); che la medesima dispone, inoltre, di un'importante rete sociale in patria, ritenuto che vivono ancora in loco i suoi figli, i suoi fratelli nonché parenti e amici (cfr. ibidem pag. 3); che la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, l'insorgente si è limitata di affermare di aver avuto problemi di salute e di non poter andare in ospedale, senza tuttavia fornire alcuna precisazione o mezzo di prova in merito (cfr. verbale d'audizione del 19 agosto 2008 D66 pag. 9), che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente dispone già del suo passaporto, quale documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, Pagina 9

D-3207/2009 che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 3 giugno 2009. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-3207/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 3 giugno 2009. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - G._______(in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11

D-3207/2009 — Bundesverwaltungsgericht 15.06.2009 D-3207/2009 — Swissrulings