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Bundesverwaltungsgericht 13.11.2020 D-3157/2019

13 novembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·7,114 mots·~36 min·3

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 maggio 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3157/2019

Sentenza d e l 1 3 novembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nato l’(…), Sri Lanka, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 maggio 2019 / N (…).

D-3157/2019 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, asserito cittadino srilankese, di etnia tamil e religione induista, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) luglio 2017 (cfr. atto A1/2). B. Il succitato è stato sentito segnatamente in merito alle sue generalità, al suo viaggio intrapreso e brevemente sui motivi d’asilo il (…) agosto 2017 (cfr. atto A5/10; di seguito: verbale 1). A seguito di ricerche svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), a causa di alcune sue dichiarazioni rese nel precitato contesto, con decisione del (…) settembre 2017, la stessa autorità ha comunicato al richiedente che la procedura Dublino era conclusa e che la sua domanda d’asilo sarebbe stata analizzata in Svizzera (cfr. atto A15/2). Il (…) maggio 2018, si è pertanto svolta con il medesimo un’audizione più approfondita riguardo in particolare i suoi motivi d’asilo (cfr. atto A19/23; di seguito: verbale 2). Durante le suddette audizioni, e per quanto qui di rilievo, l’interessato ha dichiarato di essere originario del villaggio di B._______, nel distretto di C._______ (Provincia nell’[…] dello Sri Lanka). Egli avrebbe avuto un fratello, deceduto nell’anno (…) che avrebbe fatto parte delle LTTE (abbreviazione in inglese per “Liberation Tigers of Tamil Eelam”), come pure nell’organizzazione predetta sarebbe stato attivo uno zio quale (…), il quale avrebbe esercitato una funzione d’alto rango all’interno delle stesse. Nel mese di (…) del (…), egli sarebbe espatriato verso il D._______. Tale sua decisione, sarebbe scaturita dal contesto che si sarebbe creato nel suo villaggio. Invero egli, su richiesta dello zio implicato nelle LTTE, avrebbe impartito delle lezioni di (…) e di “(…)” in uno (…) vicino a casa loro a delle donne che venivano formate in un campo delle LTTE. In tale mansione, egli avrebbe pure scattato delle fotografie con le medesime abbigliato con la divisa militare. Inoltre, egli ha addotto che, sempre su richiesta dello zio succitato, egli assieme ad altri giovani avrebbero avvisato la gente del villaggio di quando si tenevano delle riunioni delle LTTE. Per questo motivo, alcune persone della sua località, lo avrebbero indicato come responsabile del fatto che i loro figli avrebbero raggiunto le fila delle LTTE. A causa di tale situazione, egli avrebbe chiesto l’aiuto dello zio, e sarebbe espatriato alla volta del D._______, munito del suo passaporto ottenuto nell’(…) del (…), dove avrebbe lavorato sino all’(…) del 2016, con dei ritorni saltuari in Sri Lanka. Difatti, nel (…) del 2009 avrebbe fatto rientro una prima volta in patria, a B._______, dove tra il (...) ed il (…) 2009 sarebbe stato controllato

D-3157/2019 Pagina 3 presso il domicilio dei genitori da due militari che gli avrebbero chiesto perché non avesse intrapreso alcun passo per ottenere una nuova carta d’identità, visto che si trovava nel Paese già da due mesi. Pochi giorni dopo, rientrando verso il suo villaggio, sarebbe stato controllato ad un posto di blocco delle “(…)” (acronimo per “[…]”; cfr. verbale 2, D78, pag. 12). Queste ultime lo avrebbero fatto entrare nel loro ufficio, e lo avrebbero questionato in particolare chiedendogli se egli avesse un fratello maggiore facente parte delle LTTE, consultando discretamente un dossier in loro possesso, come pure domandandogli copia del suo passaporto, che egli avrebbe consegnato loro. Dopo aver raccontato tale evento al capo villaggio E._______, che gli avrebbe consigliato di nascondersi, egli si sarebbe rifugiato presso un amico a F._______. Il (…) 2009 sarebbe rientrato in D._______, via aerea. Delle ricerche continue dell’interessato sarebbero avvenute da parte delle (…) nel periodo successivo, presso il domicilio dei genitori, che per questo motivo avrebbero deciso di trasferirsi a G._______. L’interessato ha narrato di aver fatto ritorno nuovamente in patria, a H._______, in occasione del suo matrimonio civile con la moglie, avvenuto il (…), ed ivi essersi intrattenuto ancora sino al (…) del 2010. Poi vi avrebbe soggiornato nuovamente per il suo matrimonio tradizionale, avvenuto il (…), intrattenendosi per ancora un mese. Di uguale durata, sarebbe stata pure la sua permanenza nell’anno 2013. Poi non vi avrebbe più potuto fare ritorno, malgrado la nascita del figlio nel (…), sino all’(…) del 2016. In tale occasione si sarebbe recato a I._______, suo ultimo domicilio, ed ove vivrebbero tutt’ora la moglie ed il figlio. Durante tale soggiorno, nel (…) del 2016, si sarebbero presentate presso casa sua delle persone sconosciute che lo ricercavano. Tuttavia egli, sarebbe riuscito a fuggire alle loro ricerche, grazie all’avviso della (…), che le avrebbe viste sopraggiungere. Dopo aver consultato l’ “(…)”, avrebbe riparato presso i genitori che si erano nel frattempo trasferiti a G._______, dove avrebbe atteso sino al suo espatrio avvenuto nel (…) del 2017, transitando da J._______, verso la K._______, poi la L._______ ed il M._______, per entrare infine in Europa dalla N._______. Anche dopo la sua partenza egli sarebbe stato ricercato al suo domicilio, in presenza dei suoi (…), sino all’(…) del 2017, e per questo motivo la moglie si sarebbe assentata per un periodo dallo stesso, rifugiandosi presso diversi parenti. In caso di un suo ritorno in Sri Lanka egli teme di essere incarcerato od ucciso (cfr. verbale 2, D156, pag. 20). A supporto delle sue dichiarazioni, il richiedente ha presentato segnatamente: copia della sua carta d’identità del (…) (cfr. verbale 2, D4, pag. 2 e D31 seg., pag. 6), copia del passaporto rilasciato il (…) (cfr. verbale 2, D9 segg., pag. 3), copia del passaporto emesso il (…) (cfr. verbale 2, D15 segg., pag. 4), gli atti di nascita suo (rilasciato il […];

D-3157/2019 Pagina 4 cfr. verbale 2, D3, pag. 2 e D7 segg., pag. 3) e del figlio (cfr. verbale 2, D3, pag. 2 e D30, pag. 5), come pure il suo certificato di matrimonio del (…) (cfr. verbale 2, D3, pag. 2 e D29 seg., pag. 5), nonché fotocopia di due articoli dell’(…) in lingua straniera (cfr. atto A20). C. Con decisione del 22 maggio 2019, notificata il 23 maggio 2019 (cfr. risultanze processuali), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Il 21 giugno 2019 (cfr. risultanze processuali), l’interessato è insorto con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo in via principale all’annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell’asilo in Svizzera; ed in via subordinata alla concessione dell’ammissione provvisoria, per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Altresì, egli ha presentato istanza d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo; il tutto con protesta di spese e ripetibili. Con il ricorso, l’insorgente ha prodotto quale nuova documentazione: una stampa di un articolo online tratto da “(…)”, riguardante O._______ (anche conosciuto quale “[…]”), in lingua inglese (di seguito: doc. 1); e copia di una lettera manoscritta del (…), in lingua straniera (di seguito: doc. 2). E. Per il tramite della decisione incidentale del 25 ottobre 2019, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura ed ha respinto la sua istanza di assistenza giudiziaria, invitando parimenti l’insorgente a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali entro l’11 novembre 2019. L’anticipo richiesto è stato versato tempestivamente l’8 novembre 2019 (cfr. risultanze processuali). F. Con scritto dell’8 novembre 2019 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha trasmesso un’ulteriore lettera manoscritta datata (…) in lingua straniera e con traduzione in inglese (di seguito: doc. 3).

D-3157/2019 Pagina 5 G. Per mezzo della missiva dell’8 agosto 2020 (recte: 13 agosto 2020; cfr. risultanze processuali), l’insorgente ha prodotto copie di tre fotografie che sarebbero state scattate al suo domicilio, nonché copia della carta d’identità della madre. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1–4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà dappresso la nuova denominazione. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vLAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

D-3157/2019 Pagina 6 3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore ritiene innanzitutto che le dichiarazioni del ricorrente sia riguardo al fermo che all’interrogatorio che sarebbe avvenuto nell’(…) del 2009, sarebbero incoerenti e fumose. Anche in merito a chi effettivamente lo avrebbe ricercato ed ai motivi di tale ricerca egli avrebbe reso delle allegazioni discrepanti. Inoltre alcune sue asserzioni sarebbero incompatibili con l’esperienza generale di vita ed illogiche. A mente della SEM, se invero l’insorgente avesse realmente temuto di essere ricercato dalle autorità srilankesi, non sarebbe ritornato in patria ben quattro volte a seguito del suo primo espatrio avvenuto in D._______ nel (…), e soprattutto avrebbe evitato ogni contatto con le medesime, come invece, al contrario, sarebbe dimostrato dai documenti d’identità da lui consegnati. Del resto, le sue allegazioni riguardanti il fatto che egli avrebbe ottenuto questi ultimi documenti tramite un passatore sarebbero inverosimili ed incompatibili con la logica dell’agire. Durante tale periodo, egli sarebbe inoltre tornato in Sri Lanka sia per sposarsi, sia avrebbe avuto un figlio. Le sue spiegazioni in merito a come egli avrebbe evitato di essere fermato dalle autorità del suo Paese d’origine, in particolare durante i suoi transiti all’aeroporto, non sarebbero credibili. Infine, neppure il mezzo di prova da lui consegnato avrebbe una qualche rilevanza a sostegno delle sue allegazioni, in quanto l’articolo presentato descriverebbe dei fatti successi nella sua regione nel (…), allorché egli era già espatriato. L’autorità di prime cure ha quindi concluso all’inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente ai sensi dell’art. 7 LAsi. 4.2 Nel suo memoriale ricorsuale, il ricorrente avversa le conclusioni esposte nel provvedimento sindacato. Egli rammenta e precisa in primo luogo alcuni fatti a lui successi nel suo Paese d’origine, ed asserisce che le sue problematiche in patria sarebbero da ricondurre ai suoi legami con l’organizzazione LTTE. In secondo luogo i suoi timori di future persecuzioni non sarebbero infondati, visto quanto succederebbe nel suo Paese d’origine, sia a fronte di quanto annunciato dalla (…) rispetto al comportamento delle autorità srilankesi, sia per la sua situazione personale a I._______ che sarebbe provata dalla lettera prodotta con il ricorso. Quest’ultima missiva, sottoscritta dalla moglie e dal capo villaggio, riporterebbe che la causa del

D-3157/2019 Pagina 7 suo espatrio dallo Sri Lanka, sarebbero state le gravi minacce da lui ricevute. Il capo villaggio medesimo, avrebbe per di più fatto un’inchiesta tra i vicini di casa, che avrebbero confermato quanto da lui narrato, ovvero che l’insorgente sarebbe ricercato. Proseguendo nell’analisi, il ricorrente passa in rassegna alcune contraddizioni ed illogicità presenti nella decisione avversata, contestandole, ritenendo che la verosimiglianza e la coerenza delle allegazioni rese, andrebbero considerate dal punto di vista globale, prendendo in esame il complesso della situazione nella quale lui si sarebbe ritrovato nel Paese d’origine, ovvero di timore per la sua vita e per la sua incolumità fisica. Peraltro, i progressi dello Sri Lanka nel fornire giustizia e verità circa i crimini di diritto internazionale, nonostante gli impegni presi, sarebbero notoriamente lenti. Segnatamente, non sarebbe stata abolita la legge per la prevenzione del terrorismo, che permetterebbe di arrestare e detenere persone sospettate, ed in tal senso le autorità srilankesi avrebbero continuato ad arrestare tamil sospettati di avere un legame con le LTTE. Inoltre, la detenzione arbitraria e senza condanna sarebbe molto diffusa, e fonti ufficiali, così come organizzazioni internazionali e non governative, confermerebbero che l’uso della tortura continuerebbe ad essere prassi comune da parte delle forze di polizia del suo Paese d’origine. In tale contesto, egli rischierebbe pertanto di essere trattenuto e torturato. In conclusione, egli ritiene che la decisione dell’autorità inferiore, si fonderebbe su un accertamento inesatto ed incompleto delle sue asserzioni, senza che le stesse siano state analizzate nella loro globalità ed in rapporto alla situazione politica dello Sri Lanka, in particolare in ordine al suo fondato timore di persecuzione. 4.3 Nello scritto dell’8 novembre 2019, per il tramite della lettera che produce e che sarebbe stata sottoscritta dalla moglie (cfr. sub doc. 3), il ricorrente ribadisce che la sua vita in Sri Lanka sarebbe in pericolo. Parimenti in pericolo risulterebbe la vita della moglie e del figlio, che sarebbero spesso costretti a cambiare casa, per non farsi trovare dagli agenti del (…) (abbreviazione in inglese per: “[…]”). 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni

D-3157/2019 Pagina 8 politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. Il Tribunale ritiene che a ragione l’autorità resistente ha considerato le dichiarazioni rese dall’insorgente come nel complesso inverosimili giusta l’art. 7 LAsi, a causa della loro incoerenza, indeterminatezza nonché illogicità. 6.1 Per quanto concerne le asserzioni discrepanti rilasciate dall’interessato, a titolo meramente esemplificativo, egli ha ricondotto i motivi della sua prima partenza dallo Sri Lanka nel (…) del (…), dapprima ai suoi legami famigliari con lo zio facente parte delle LTTE, nonché a causa delle fotografie che egli avrebbe scattato assieme a delle donne in uniforme appartenenti all’organizzazione LTTE, alle quali avrebbe impartito delle conoscenze (…) e di (…) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6; verbale 2, D10, pag. 3). In seguito, e senza alcuna spiegazione giustificante tale contrarietà, ha invece collegato la stessa evenienza a delle problematiche che avrebbe avuto con dei compaesani, che lo avrebbero ritenuto responsabile per il fatto che una persona della loro famiglia avrebbe dovuto raggiungere le LTTE (cfr. verbale 2, D63, pag. 9 e D72, pag. 11). Tuttavia, si desume dai documenti da lui presentati, che già prima di tali asserite circostanze, egli avesse l’intenzione di espatriare verso il D._______ avendone ottenuto un visto ed un permesso di lavoro, nonché avendo richiesto ed ottenuto presso le preposte autorità del suo Paese d’origine, in vista di tale partenza, sia il suo certificato di nascita alla fine dell’anno (…) come pure il passaporto rilasciato il (…) (cfr. verbale 1, p.to 2.05, pag. 4 e p.to 7.01 segg., pag. 6 seg.; verbale 2, D11 segg., pag. 3). Anche le sue dichiarazioni riguardo l’episodio avvenuto con delle persone appartenenti alle (...) nell’(…), non sarebbero più coerenti. Egli avrebbe difatti in primo luogo sostenuto di essere stato fermato ad un punto di controllo delle (...), ove in seguito sarebbe stato interrogato se egli avesse un fratello maggiore che

D-3157/2019 Pagina 9 facesse parte delle LTTE e da dove egli provenisse, chiedendogli pure una copia del suo passaporto. Poco dopo tale evento, egli avrebbe compreso che le (...) volevano confrontare la sua fotografia, con le foto in loro possesso che sarebbero state recuperate presso lo (…) delle LTTE andato distrutto (cfr. verbale 2, D69, pag. 10). Tuttavia, poco più tardi nella medesima audizione, egli ha d’un canto dichiarato che non sapevano se si trattasse di lui o del fratello maggiore ritratto nelle fotografie in loro possesso (cfr. verbale 2, D70, pag. 11 e D81, pag. 13). Ma, d’altro canto ha invece in modo contrastante con quanto precede, riferito che le fotografie che sarebbero state recuperate dalle (...) erano abbastanza grandi e che egli sarebbe stato facilmente identificabile, anche chiedendo in merito a dei compaesani (cfr. verbale 2, D94 segg., pag. 14). Neppure gli autori delle ricerche ed il loro movente sarebbero maggiormente coerenti nelle allegazioni del ricorrente. Questo in quanto, in primo luogo ha affermato si trattasse di appartenenti alle (...) che lo avrebbero ricercato proprio a causa dei suoi legami con l’organizzazione LTTE e delle fotografie che avrebbero recuperato (cfr. verbale 2, D97 segg., pag. 14), allorché invece in secondo luogo, ha sostenuto che non sapesse né chi lo stesse ricercando, se appartenenti alle (...) o affiliati del (...), né perché fossero alla sua ricerca, ovvero se intendessero arrestarlo oppure chiedergli del denaro (cfr. verbale 2, D70, pag. 11 e D120 seg., pag. 16). Anche riguardo al domicilio dei genitori, le allegazioni dell’insorgente non risultano maggiormente congruenti, avendo egli sostenuto nella prima audizione del (…) agosto 2017, che i medesimi abitassero a B._______ (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 4), mentre che nella seconda audizione ha sostanzialmente mutato tale asserto, riferendo che gli stessi si sarebbero trasferiti a G._______ già a partire dal (…), a causa delle varie ricerche svolte nei suoi confronti (cfr. verbale 2, D50, pag. 8; D58 seg., pag. 8 e D159, pag. 20). Inoltre egli d’un canto riferisce che nessuno fosse a conoscenza del fatto che i suoi genitori abitassero nella località precitata, e quindi non avrebbero riscontrato alcuna problematica con le autorità locali (cfr. verbale 2, D102, pag. 15), allorché subito dopo egli smentisce i predetti asserti, riferendo che i suoi genitori avrebbero regolarmente notificato il loro arrivo (cfr. verbale 2, D103, pag. 15), e quindi implicitamente le autorità srilankesi erano ben a conoscenza del loro indirizzo. 6.2 Proseguendo nell’analisi, le dichiarazioni rese dal ricorrente riguardo le visite che delle persone sconosciute avrebbero fatto al suo domicilio a I._______ nel (…) 2016 e successivamente, risultano essere quantomeno vaghe. Egli infatti non ha saputo in concreto fornire alcuna identità delle persone che lo avrebbero ricercato durante i vari controlli né il loro scopo (cfr. verbale 2, D57, pag. 8; D70, pag. 11; D120 seg., pag. 16 e D140 segg., pag. 19), e questo malgrado le asserite visite fossero avvenute in presenza

D-3157/2019 Pagina 10 dei (…), e la moglie del ricorrente sarebbe nel frattempo rientrata al suo domicilio ove vivrebbe con i (…) (cfr. verbale 2, D144 segg., pag. 19). 6.3 Appare inoltre poco plausibile che se le autorità srilankesi fossero effettivamente state interessate al ricorrente, non l’abbiano fermato nel corso delle varie occasioni che l’insorgente è entrato in contatto con loro, sia ai suoi vari passaggi all’aeroporto, così come allorché dei militari sarebbero passati da casa sua nell’(…) del 2009 chiedendogli il perché non avesse rinnovato la sua carta d’identità (cfr. verbale 2, D69, pag. 9 seg. e D75 segg., pag. 12). O ancora, quando egli sarebbe stato fermato al posto di blocco da parte delle (...) pochi giorni dopo, oppure in occasione del rinnovo della sua carta d’identità nel (…) del 2009 presso il suo villaggio, allorché si sarebbe rivolto ad un (…) (cfr. verbale 2, D73 seg., pag. 12), od in occasione sia del suo matrimonio civile che di quello religioso. La giustificazione da egli fornita (cfr. verbale 2, D111, pag. 15), anche con il gravame, del fatto che sarebbe potuto rientrare in Sri Lanka diverse volte senza essere arrestato, poiché si sarebbe rivolto a dei passatori, come pure che il suo Paese d’origine sarebbe stato all’epoca arretrato in materia di banche dati elettroniche, non può essere seguita dal Tribunale. Questo in quanto, già dalle stesse affermazioni del ricorrente, si desume che egli in realtà, ed a differenza di quanto asserito dallo stesso in modo contraddittorio, che sarebbe stato ricercato soltanto al suo villaggio d’origine poiché le problematiche sarebbero state ascritte soltanto al medesimo (cfr. verbale 2, D66, pag. 9 e D111 segg., pag. 15), avrebbe mutato spesso abitazione durante i suoi diversi soggiorni in Sri Lanka, proprio per evitare di doversi registrare e di essere così reperito dalle autorità srilankesi (cfr. verbale 2, D69, pag. 10; D113, pag. 16 e D134, pag. 18). Quanto poi risulta ancora più illogico nelle affermazioni del ricorrente, è che i genitori domiciliati a G._______, non avrebbero mai riscontrato alcuna problematica con le autorità srilankesi, dal momento del loro trasferimento, né che egli non sia mai stato ricercato presso di loro, in particolare a partire dal (…) del 2016, e questo malgrado essi fossero regolarmente registrati presso le autorità (cfr. verbale 2, D102 seg., pag. 15). 6.4 Per quanto poi attiene i mezzi di prova presentati dal ricorrente in corso di procedura dinanzi all’autorità resistente, il Tribunale giunge a medesima conclusione rispetto a quella di cui all’avversata decisione. Non avendo l’insorgente né contestato la stessa valutazione della SEM in proposito, come neppure presentato degli elementi nuovi e concreti a supporto delle sue allegazioni, onde evitare argomentazioni ridondanti, si rimanda a quanto concluso su tali punti al provvedimento querelato (cfr. art. 109 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110] su rinvio

D-3157/2019 Pagina 11 dell’art. 4 PA), il quale risulta in merito sufficientemente esplicito e motivato (cfr. p.to II/2, pag. 4). Circa quanto invece prodotto in sede ricorsuale dall’interessato, il documento sub doc. 1, dà unicamente atto dell’esistenza del “(…)”, ma non sostiene né dimostra in alcun modo che le circostanze che avrebbero condotto il ricorrente al suo espatrio siano realmente accadute. Concernente invece le due lettere manoscritte sub doc. 2 e doc. 3, ed a differenza di quanto da egli addotto, tali documenti rafforzano semmai ancora maggiormente la convinzione del Tribunale circa l’incredibilità dell’intera sua narrazione. A parte che le predette missive risultano contenere delle mere allegazioni di parte, in quanto non sono supportate da alcun elemento concreto, il loro contenuto appare pure oltremodo tardivo e per quanto attiene il doc. 3 anche in parte incoerente con le stesse asserzioni dell’insorgente. Non si comprende difatti come il ricorrente abbia prodotto soltanto con il ricorso, e quindi successivamente all’emanazione della decisione della SEM del 22 maggio 2019, lo scritto datato (…), senza peraltro mai far pervenire la traduzione certificata dello stesso al Tribunale malgrado quanto sostenuto nel gravame, quando avrebbe avuto il tempo sufficiente per produrlo già dinnanzi all’autorità inferiore. In riferimento invece alla missiva dell’(…), che sarebbe stata sottoscritta dalla moglie dell’interessato, si rimarca come le ricerche ed il fatto che la prima ed il figlio siano in pericolo come pure costretti spesso a cambiare casa, siano delle allegazioni nuove, non presentate in precedenza con il ricorso del 21 giugno 2019, malgrado l’insorgente ne avesse avuto la possibilità e risulti essere stato spesso in contatto con la moglie. Del resto, anche il contenuto della dichiarazione, presenta delle incongruenze con quanto affermato dal ricorrente stesso durante le audizioni. Nello scritto si riferisce difatti, ed in particolare, di una visita che (…) persone sconosciute avrebbero fatto al domicilio della moglie dell’interessato nel (…) del (…), una delle quali sarebbe poi stata riconosciuta al posto di polizia dalla stessa, allorché avrebbe voluto depositare una denuncia in merito a tale fatto. Da allora ella con il figlio continuerebbero a mutare casa, e quest’ultimo non potrebbe neppure frequentare la scuola a causa della situazione creatasi. Tuttavia, di tale evento che avrebbe in particolare modificato la vita dei congiunti dell’interessato, non v’è alcun accenno da parte del medesimo, né nel verbale d’audizione del (…), né nel suo ricorso. Inoltre, contrariamente a quanto affermato in tale scritto, il ricorrente ha asserito che la moglie ed il figlio avrebbero fatto ritorno al loro domicilio già a partire dall’(…) del (…), in quanto le ricerche nei confronti della moglie a causa sua sarebbero cessate (cfr. verbale 2, D57, pag. 8 e D141 segg., pag. 19). Il Tribunale ritiene quindi che tali scritti

D-3157/2019 Pagina 12 (sub doc. 2 e doc. 3), siano stati confezionati ai meri fini di causa, per ottenere, da parte del ricorrente, una valutazione più favorevole circa la sua domanda d’asilo, ma non sono atti a sostenere in alcun modo le sue dichiarazioni già sopra considerate incoerenti, fumose ed illogiche. Per quanto infine attiene le tre copie di fotografie che il ricorrente ha presentato con il suo scritto del 13 agosto 2020, le stesse non provano né le circostanze in cui il presunto agente si sarebbe recato al domicilio dei genitori a G._______, né su cosa vertesse la discussione con la madre dell’interessato in tale frangente. Appare inoltre piuttosto dubbio che un membro di un’autorità srilankese si lasci fotografare – in casu dal vicino di casa dei genitori dell’insorgente come asserito dallo stesso nel suo scritto del 13 agosto 2020 – durante l’espletamento della sua funzione. Pertanto, anche tali mezzi di prova non risultano in alcun modo a sostegno della verosimiglianza dei suoi asserti. 6.5 Visto quanto precede, le dichiarazioni del ricorrente, anche valutate nel loro insieme come pure richiesto esplicitamente nel gravame dall’insorgente, non risultano adempiere le condizioni di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi. Per il che, il ricorso in materia di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata. 7. Proseguendo nell’analisi, l’insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all’esclusione della concessione dell’asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi), in ragione della sua partenza dal paese d’origine (“Republikflucht”). Invero, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, a fronte delle inverosimiglianze sopra rilevate, il ricorrente non risulta aver mai interessato le autorità srilankesi (cfr. verbale 2, D71, pag. 11) da dover essere registrato nella “Stop List” dalle autorità del suo Paese (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento], consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2), avendo peraltro potuto spesso fare ritorno e ripartire legalmente via aerea dallo stesso. A differenza inoltre di quanto da egli sostenuto nel gravame, lui non appare neppure essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità del suo Paese, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenza di riferimento precitata, in particolare consid. 8.5.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-488/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, E-6653/2018 del 20 marzo 2020 consid. 4). Egli difatti non era membro delle LTTE (cfr. verbale 2, D48, pag. 7), e visto quanto già ritenuto

D-3157/2019 Pagina 13 inverosimile, il ricorrente non è mai stato ricercato per le sue presunte attività partecipative alle LTTE, né per i suoi legami famigliari (lo zio ed un fratello entrambi deceduti), che sarebbero invece stati membri attivi per l’organizzazione precitata, potendo invece in particolare continuare senza particolari problematiche i suoi viaggi da e per il D._______, sposarsi in Sri Lanka, come pure ottenere diversi documenti ufficiali per viaggiare. Neppure i suoi famigliari presenti nel Paese d’origine avrebbero mai avuto alcun problema con le autorità srilankesi, a causa dei loro legami parentali con i predetti due componenti facenti parte delle LTTE (cfr. verbale 2, D159, pag. 20). A fronte di tali evenienze concrete, il presunto trascorso di alcuni suoi famigliari nelle LTTE, non risulta essere un elemento sufficiente per riconoscergli un profilo di rischio particolare ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 8.5.3). L’interessato non si può pertanto prevalere di una persecuzione riflessa a causa dei predetti famigliari, in quanto egli non è riuscito a rendere credibile di essere entrato in modo specifico nel mirino delle autorità srilankesi in ragione dell’appartenenza degli stessi parenti alle LTTE. Altresì, il solo fatto, in quanto tamil, di aver depositato una domanda d’asilo in Svizzera, preso a sé stante, non espone il ricorrente a dei trattamenti proscritti dalle disposizioni internazionali in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza della CorteEDU, R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, 10466/11, §§ 37 e 39; cfr. anche sentenza di riferimento succitata, consid. 8 e 9; DTAF 2011/24 consid. 8.4 e 10.4). Neppure le sole evenienze di aver lasciato il suo paese d’origine, come pure della durata del suo soggiorno all’estero, della provenienza dalla Provincia dell’Est e di avere 33 anni d’età (cfr. sentenza di riferimento succitata, consid. 8.1.1, consid. 8.3, consid. 8.4.6 e consid. 9.2.4), non costituiscono degli elementi sufficienti, presi a sé stanti o sommati – anche con l’elemento di rischio succitato – per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori, confermano tutt’al più che egli possa essere interrogato dalle autorità srilankesi al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 9.2.2 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5). Per quanto concerne poi il fatto che egli non sia più munito di un passaporto nazionale (cfr. verbale 2, D15 segg., pag. 4), egli potrebbe essere sanzionato dalle autorità del suo Paese d’origine con una multa da 50’000 a 100’000 rupie, ma tale sanzione non può essere considerata come un serio pregiudizio ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.4).

D-3157/2019 Pagina 14 Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all’incarto che rendano verosimile che il ricorrente possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Segnatamente, non v’è all’ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone. Per il resto, la situazione conflittuale tra l’(…) e le autorità srilankesi si è nel frattempo normalizzata. Nel contempo hanno inoltre fatto ritorno in patria liberamente o coattivamente, dei richiedenti l’asilo, senza che fossero interrogati all’aeroporto di P._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5 e E- 1156/2020 del 20 marzo 2020 consid. 6.2). Per il resto, le allegazioni contrarie contenute nel gravame, per la loro genericità ed inconsistenza, non sono atte a mutare le considerazioni predette. 8. Visto quanto precede, il ricorrente non può prevalersi di alcun timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un’alta probabilità, per dei motivi pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, anche circa il diniego del riconoscimento della qualità di rifugiato all’interessato, v’è da confermare la decisione dell’autorità inferiore mentre che il ricorso è conseguentemente da respingere. 9. 9.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

D-3157/2019 Pagina 15 10. 10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 Nella decisione querelata, la SEM ha ritenuto in sunto l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d’origine sia non vi sarebbero degli ostacoli personali ostativi all’esigibilità di tale misura, come pure possibile. Il ricorrente, nel proprio memoriale ricorsuale, avversa tale valutazione, ritenendo sostanzialmente inammissibile ed inesigibile il provvedimento d’esecuzione dell’allontanamento pronunciato. Invero, la situazione presente nel suo Paese d’origine, non militerebbe per un suo rientro in patria nella dignità e nella sicurezza. Inoltre, nel suo caso specifico, egli rischierebbe di essere sottoposto a dei trattamenti inumani e degradanti ed a causa della legge antiterrorismo tutt’ora vigente in Sri Lanka, potrebbe essere detenuto per anni senza alcun processo. Infine, nelle conclusioni esposte nella decisione avversata, la SEM non avrebbe preso in considerazione la recente crisi istituzionale avvenuta in Sri Lanka tra la fine di ottobre e la metà del dicembre 2018, oltreché l’apertura dello stato di emergenza decretata nell’aprile del 2019 a seguito degli attentati avvenuti nel suo Paese. 10.3 Nel caso di specie, stante il fatto che l’insorgente non è riuscito né a rendere verosimili le sue dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione e l’ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi pacifico. Per di più, per i motivi già sopra enucleati – ed a differenza di quanto sostenuto in modo generico nel gravame dall’interessato – non sono ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, come neppure dell’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti precitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi

D-3157/2019 Pagina 16 riferimenti). Ne consegue pertanto che, l’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 in relazione con l’art. 44 LAsi. 10.4 10.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.4.2 Risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra le forze armate del governo di P._______ e le LTTE, nel (…) del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). Malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti più recentemente (cfr. supra consid. 7 con riferimenti citati), anche rispetto al quesito inerente l’esigibilità dell’esecuzione di richiedenti l’asilo respinti, segnatamente di etnia tamil, l’analisi già effettuata dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 succitata (cfr. ibidem, consid. 13.2– 13.4), risulta tutt’ora attuale (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-5829/2018 del 7 maggio 2020 consid. 5.4). Le censure ricorsuali generiche e prive di qualsivoglia ulteriore elemento concreto inerenti la situazione in Sri Lanka, non sono atte a mutare tale conclusione. A fronte inoltre di quanto sopra esposto, non si ravvede nelle conclusioni della SEM alcun accertamento inesatto od incompleto dei fatti rilevanti inerenti la situazione vigente nel Paese d’origine dell’insorgente (art. 106 cpv. 1 LAsi), come da egli sollevato nel gravame. Avendo peraltro egli potuto esprimere le sue considerazioni in merito con il ricorso, impugnando la decisione avversata con piena cognizione di causa dinanzi al Tribunale, che in merito all’esecuzione dell’allontanamento dispone di pieno potere d’apprezzamento, la presunta violazione implicita dell’obbligo di motivazione (corollario del diritto di essere sentito, previsto espressamente all’art. 35 PA), risulterebbe comunque,essere stata sanata in questa sede (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229, DTF 129 I 232 consid. 3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5, GICRA 2004 n° 38; e per la sanatoria in fase ricorsuale cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, DTF 133 I 201 consid. 2.2, DTF 124 II 132 consid. 2d; cfr. anche WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119).

D-3157/2019 Pagina 17 10.4.3 Sempre nella sentenza di riferimento E-1866/2015 succitata, il Tribunale ha ritenuto in generale, che l’esecuzione dell’allontanamento di un richiedente che proviene dalla Provincia dell’(…) dello Sri Lanka (distretti di F._______, C._______ ed Q._______), risulta essere esigibile, se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità, segnatamente l’esistenza di una sufficiente rete familiare o sociale che possa supportare il richiedente così come di prospettive sicure circa le entrate finanziarie ed un alloggio (cfr. consid. 13.4). 10.4.4 Nella presente disamina, l’insorgente aveva quale ultimo domicilio in patria I._______ (in tamil: villaggio di R._______), nel distretto di Q._______, situato nella Provincia dell’(…) dello Sri Lanka (cfr. verbale 1, p.to 2.02, pag. 4; verbale 2, D34, pag. 6). Quivi vivrebbero tutt’ora la moglie ed il figlio, nonché i suoi (…) (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 4; verbale 2, D40, pag. 7 e D146 segg., pag. 19), in una casa in proprietà (cfr. verbale 2, D155, pag. 20). Inoltre l’insorgente e la sua famiglia sarebbero pure proprietari terrieri (cfr. verbale 2, D154 seg., pag. 20). Il ricorrente dispone in patria di ulteriori membri famigliari, viventi nel suo villaggio d’origine a B._______ (nel distretto di C._______) – come la sorella e la sua famiglia – come pure i suoi genitori a G._______ (nell’omonimo distretto, situato nella Provincia del […]) – che risultano avere entrate sufficienti per la loro sussistenza (cfr. verbale 2, D50 segg., pag. 8) e con alcuni dei quali egli intrattiene tutt’ora dei contatti regolari (cfr. verbale 2, D54, pag. 8). Egli potrà quindi contare su una rete famigliare e sociale intatta al suo ritorno in Sri Lanka, che potranno supportarlo, in caso di necessità, sia per la sua sussistenza che per reintegrarsi senza particolari difficoltà nel suo Paese d’origine. Il ricorrente, risulta poi giovane ed in buona salute, non essendo ravvisabili dei problemi valetudinari né agli atti all’inserto, né avendone allegati il ricorrente in corso di procedura, che possano risultare ostativi all’esecuzione del suo allontanamento. Egli dispone vieppiù di una buona formazione e di una solida esperienza in patria nell’(…) ed all’estero quale (…) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 seg., pag. 4; verbale 2, D43 seg., pag. 7 e D64, pag. 9). 10.4.5 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi). 10.5 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Inoltre, l’attuale situazione dal

D-3157/2019 Pagina 18 punto di vista sanitario dovuta alla propagazione nel Mondo del Coronavirus, non risulta essere ostativa all’esecuzione dell’allontanamento, in quanto di carattere temporaneo. Se nel caso di specie, dovesse ritardare momentaneamente l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. nello stesso senso a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-1730/2018 del 14 luglio 2020 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati). 10.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità va confermata e la conclusione esposta in via subordinata dal ricorrente respinta. 11. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese, di uguale importo, versato dall’insorgente l’8 novembre 2019. 13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-3157/2019 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato l’8 novembre 2019. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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