Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D3151/2011 Sen tenza d e l 2 0 sett emb r e 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (…), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 maggio 2011 / N […].
D3151/2011 Pagina 2 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato – allora minorenne – ha presentato in data 29 settembre 2008; i verbali d'audizione del 17 ottobre 2008 (di seguito: verbale 1), del 12 novembre 2008 (di seguito: verbale 2) e del 13 aprile 2010 (di seguito: verbale 3); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 3 maggio 2011, notificata all'interessato in data 6 maggio 2011 (cfr. avviso di ricevimento); il ricorso del 1° giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 giugno 2011); l'ordinanza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 9 giugno 2011 con la quale il Tribunale ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura; la decisione incidentale del Tribunale del 22 giugno 2011 con la quale ha respinto la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, ed ha invitato il ricorrente a versare entro il 7 luglio 2011 un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali effettuato dal ricorrente il 30 giugno 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
D3151/2011 Pagina 3 RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5); che va in limine osservato che il ricorrente già nel corso del procedimento dinnanzi all'autorità inferiore è divenuto maggiorenne in data (…);
D3151/2011 Pagina 4 che, non di meno, nella prima audizione federale sui motivi d'asilo (verbale 2) l'autorità inferiore riteneva il richiedente come maggiorenne; che l'interessato ha inviato solo al seguito di detta audizione la copia della sua carta d'identità attestante la sua minore età; che, detto Ufficio ha dunque proceduto ad una nuova e conforme audizione (verbale 3) alla quale però il rappresentante legale assegnatogli dal Canton Ticino non vi avrebbe presenziato nonostante la sua convocazione; che, di seguito, nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha fatto riferimento al verbale 1 ed al verbale 3, anziché al verbale 2 non incorrendo così in nessuna irregolarità formale dal punto di vista del rispetto del diritto di essere sentito, peraltro non essendo la decisione impugnata fondata su dichiarazioni fondate emerse durante l'audizione consegnata nel verbale 2; che, ciò posto, anche per questo Tribunale non v'è motivo di procedere diversamente; che dalle audizioni si evince che l'interessato, che, come detto, dal momento del deposito della domanda di asilo è diventato maggiorenne, è cittadino iracheno, di etnia curda, nato a B._______, con ultimo domicilio a C._______ (cfr. verbale 1, pag. 1); che il richiedente ha dichiarato di essere espatriato in quanto, come curdo residente a C._______, la sua vita sarebbe in pericolo e che a B._______ non potrebbe far ritorno per vivere temendo di cadere vittima di persecuzioni o minacce di privati; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, circa l'incidente stradale nel quale sua nonna ha perso la vita ed il susseguente omicidio per vendetta commesso dal padre a B._______ ai danni dell'autore dell'omicidio, il ricorrente non avrebbe saputo collocarlo nel tempo in un modo preciso indicando una prima volta l'anno 2003 per poi indicare l'anno 2005; che, inoltre, il suo timore di eventuali ripercussioni si fonderebbe su mere dichiarazioni non sapendo, per esempio se la famiglia dell'uomo che ha ucciso sua nonna sia effettivamente al corrente dell'identità dell'assassino del loro parente; che sarebbe altrettanto illogico che il richiedente, temendo per la propria vita, si sia recato e abbia risieduto per lunghi periodi a B._______ per lavoro;
D3151/2011 Pagina 5 che pure sulle minacce che avrebbe ricevuto a C._______ nel 2008 sul posto di lavoro, egli avrebbe fornito versioni divergenti degli eventi, dichiarando di volta in volta che il suo nome figurava o non figurava nella lettera di minacce; che, per giunta, all'audizione sulla persona l'interessato avrebbe indicato con precisione la data di ricezione delle lettere di minacce, spiegando di aver smesso di lavorare subito dopo mentre nell'audizione sui motivi d'asilo non sarebbe stato in grado di dire quando si sarebbero verificati tali eventi; che, di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che il racconto del richiedente non soddisfa le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq – segnatamente verso una delle tre province nordirachene (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) – siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM, sostenendo che, le varie incongruenze dei suoi racconti deriverebbero dalla sua mancata scolarizzazione e dall'allora sua giovane età; che in detto atto ha dunque confermato che sua nonna sarebbe stata investita e uccisa nel 2005; che, inoltre, non nega di aver asserito che il padre avrebbe ucciso il responsabile della morte della nonna dopo qualche giorno dall'incidente, omettendo in un primo tempo – siccome durante la prima audizione gli era stato detto di essere breve – di dire che il responsabile dell'incidente sarebbe stato incarcerato e solo una volta liberato, il padre l'avrebbe ucciso; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio e la concessione dell'asilo, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
D3151/2011 Pagina 6 pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21); che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995 n. 23); che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni, non corroborate da elementi consistenti; che, inoltre, l'insorgente, con riferimento ai fatti evocati, si è limitato a pure congetture non fondate su alcuno indizio oggettivo; che, a titolo d'esempio, il ricorrente è stato impreciso nel datare il suo racconto poiché nelle prime due audizioni afferma che la morte di sua nonna, la successiva vendetta da parte di suo padre ed il relativo rifugio
D3151/2011 Pagina 7 interno a C._______ sarebbero avvenuti nel 2003, mentre solo in ultima audizione asserisce che i citati avvenimenti si sarebbero verificati in maggio o giugno 2005 (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 3, pagg. 3 e 9); che, in prima audizione, egli ha giustificato il rifugio interno a C._______ in quanto la famiglia della persona che il padre del ricorrente aveva ucciso avrebbe accusato suo padre di detto omicidio e avrebbe giurato vendetta (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.); che, per contro, in ultima audizione ha asserito di non aver mai riscontrato personalmente dei problemi a B._______ (cfr. verbale 3, pag. 5) e che, di fatto, egli ha indicato che quo all'uccisione del conducente da parte del padre, la sua famiglia non avrebbe mai ricevuto delle minacce (cfr. verbale 3, pag. 8); che, di conseguenza, non è riuscito a rendere plausibile un fondato timore che avrebbe spinto la sua famiglia ad un rifugio interno, a tal punto da rendere inverosimile detto rifugio interno; che, oltre a ciò, egli si è contraddetto sulla data della conclusione della sua attività lavorativa prima dell'espatrio; che, infatti, in un primo tempo, asserisce di aver ricevuto la lettera di minaccia tra la fine di maggio ed inizio giugno 2008 e di aver smesso di lavorare alla fine di giugno (verbale 1, pag. 5) per poi indicare di aver continuato a lavorare fino a 10 giorni prima dell'espatrio avvenuto il 22 agosto 2008 (verbale 3, pagg. 4 seg.); che, quo alla portata delle minacce da parte dei terroristi – non specificando di che gruppo si trattasse –, egli ha asserito che queste ultime erano rivolte direttamente al suo capo ma anche ai suoi operai, incluso il medesimo, le quali chiedevano come mai lavorassero a B._______ e non a C._______ senza apparentemente aggiungere altro (cfr. verbale 3, pag. 5); che, altresì, alla domanda di come poteva sapere che le minacce provenissero da terroristi egli ha risposto che il suo superiore, che abita a C._______ da molto tempo ed è curdo, pensava che si trattasse di minacce di terroristi aggiungendo inoltre che la metà degli abitanti di C._______ sono terroristi (cfr. verbale 3, pag. 5); che, per giunta, il suo datore di lavoro avrebbe ricevuto una sola minaccia scritta ma che ne avrebbe ricevute diverse verbalmente (cfr. verbale 3, pag. 5); che, come ha sostenuto l'insorgente nell'ultima audizione, egli sarebbe effettivamente espatriato a causa di dette minacce ricevute sul cantiere (cfr. verbale 3, pag. 9); che, per contro, non è stato in grado di rendere verosimile dette minacce ed il susseguente timore non corroborando detto elemento con alcunché limitandosi ad esprimersi in maniera vaga e stereotipata come appena illustrato; che, pertanto, la mancanza di
D3151/2011 Pagina 8 dettagli conduce quindi a desumere che le asserite minacce non siano altro che un pretesto costruito dall'insorgente per fondare la sua domanda d'asilo; che anche ammettendo il timore di vivere a B._______, mal si comprende, per essere poco logico, il fatto di essersi ivi recato più volte, ancorché per lavoro, rischiando quindi minacce da terzi; che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che, alla luce di quanto sopra, il racconto dell'insorgente si distingue per il suo carattere vago, non circostanziato, nonché illogico da rendere i fatti addotti e le dichiarazioni essenziali della sua domanda d'asilo come manifestamente inverosimili; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi); che, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che per gli stessi motivi sopra elencati non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione
D3151/2011 Pagina 9 dell'allontanamento dell'insorgente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, nel Nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata ed il contesto politico non è talmente teso da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato di sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti dell'uomo la quale è migliore rispetto alle zone nel Sud e nel centro dell'Iraq; che, inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8); che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, nel frattempo maggiorenne, egli è giovane, celibe, senza figli o obblighi familiari ed ha una minima formazione scolastica di base, nonché un'esperienza professionale quale carpentiere (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente disponga di una densa rete familiare e sociale a B._______, dove peraltro egli è nato, ha trascorso la maggior parte della sua vita e vi ha lavorato (cfr. verbale 1, pag. 1 e verbale 3, pag. 4); che, segnatamente, lo zio paterno ed i suoi 5 figli risiedono a tutt'ora a B._______ (cfr. verbale 3, pag. 6); che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
D3151/2011 Pagina 10 che, peraltro, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine e segnatamente a B._______ è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, ne consegue, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che le spese processuali sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 30 giugno 2011; che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
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D3151/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 30 giugno 2011. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: