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Bundesverwaltungsgericht 06.02.2023 D-314/2023

6 février 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,105 mots·~21 min·1

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 20 dicembre 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-314/2023

Sentenza d e l 6 febbraio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, rappresentato dalla MLaw Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 20 dicembre 2022 / N (…).

D-314/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il (…) luglio 2022 l’interessato, dichiaratosi minorenne, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. A.b Da ricerche effettuate dall’autorità inferiore in data 20 luglio 2022, è risultato che il medesimo aveva presentato una pregressa domanda d’asilo in B._______ il (…). Pertanto, sulla base di tali informazioni, l’autorità svizzera competente ha richiesto, il 16 settembre 2022, all’omologa autorità (…), la presa in carico del richiedente sulla base dell’art. 13 par. 1 RD III, oppure, se ritenuto in B._______ quale minorenne, ha chiesto di informare la Svizzera in base a quali elementi si è giunti a tale conclusione. Qualora invece fosse stato registrato quale maggiorenne in B._______, la SEM ha domandato di indicare con quale identità il medesimo è conosciuto nel predetto Paese. A.c L’interessato è stato sentito nell’ambito di una prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: verbale RMNA) il (…) novembre 2022. In tale contesto, egli ha segnatamente affermato di aver vissuto, quale ultimo domicilio ed indirizzo ufficiale nel Paese d’origine, nella città di C._______, distretto di D._______, nella provincia di E._______. Egli sarebbe orfano di madre e di padre, e dopo la morte dei genitori si sarebbe occupato di lui il fratello F._______ (di seguito: G._______). Durante la prima resistenza in Afghanistan, il padre sarebbe stato uno degli uomini di H._______. Alla morte di quest’ultimo, il padre sarebbe stato “(…)”, in quanto persona molto conosciuta, “(…)” (cfr. verbale RMNA, p.to 1.17.04, pag. 4). Inoltre il fratello avrebbe lavorato per la (…). Temendo di subire delle ripercussioni a causa del fratello, l’interessato sarebbe quindi espatriato con la famiglia del primo nel periodo (…), dopo che si sarebbe procurato legalmente il passaporto e la taskara nel suo Paese d’origine, viaggiando legalmente via terra fino in I._______ con un visto (…). Da lì, con un visto (…), sarebbe dapprima giunto in B._______ ed in seguito in Svizzera. A.d In data 15 novembre 2022, le autorità (…) hanno risposto negativamente alla domanda di presa in carico dell’interessato, in quanto si tratterebbe di un RMNA. A.e Il (…) dicembre 2022, il richiedente è stato sentito nell’ambito di un’audizione in particolare riguardo ai suoi motivi d’asilo. In tale contesto egli ha in sostanza affermato che il fratello G._______ avrebbe lavorato negli anni per diverse organizzazioni internazionali in diversi posti e a J._______ con

D-314/2023 Pagina 3 gli (…). Quest’ultimo avrebbe abbandonato l’Afghanistan via aerea, tramite l’aiuto degli (…), il giorno della presa del potere del suo Paese da parte dei talebani. Il richiedente ha asserito di aver lasciato l’Afghanistan, poiché teme per la sua incolumità a causa dei talebani che ricercherebbero il fratello G._______ in ragione del suo lavoro per gli stranieri. Prima dell’ascesa dei talebani al potere, questi ultimi avrebbero minacciato il fratello, e dopo la fuga di quest’ultimo, si sarebbero presentati in due occasioni a casa sua. In queste circostanze, il richiedente non avrebbe avuto contatti diretti con i talebani, in quanto si trovava in una stanza con i suoi nipoti, ma sarebbe stata la cognata a discutere con i talebani che cercavano il marito, e non li avrebbe fatti entrare in casa. In seguito, in un’occasione, sarebbe stato fermato da due persone, a mente sua dei talebani, mentre stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa. Lo avrebbero interrogato circa dove si trovasse il fratello, uno di loro lo avrebbe schiaffeggiato, ma l’altro lo avrebbe fermato, dicendogli che il richiedente non capiva nulla. Dopo circa (…) da questo incontro, egli sarebbe espatriato. A sostegno delle sue allegazioni, egli ha presentato: la sua taskara originale, copia del suo passaporto afghano, nonché sei certificati professionali relativi al fratello G._______. A.f Il 19 dicembre 2022, l’interessato ha potuto presentare il suo parere relativo al progetto di decisione negativo emanato dalla SEM in medesima data. B. Con decisione del 20 dicembre 2022, notificata lo stesso giorno (cfr. atto della SEM n. [{…}]-45/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l’ammissione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, attribuendolo al K._______. C. Il 19 gennaio 2023 (cfr. risultanze processuali), il richiedente si è aggravato con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il summenzionato provvedimento della SEM, concludendo, a titolo principale, all’annullamento della decisione impugnata, nonché che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e gli sia concesso l’asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha chiesto che gli atti di causa siano restituiti alla SEM, perché proceda ad un nuovo esame delle sue allegazioni ed al complemento dell’istruttoria. Contestualmente, egli ha presentato istanza

D-314/2023 Pagina 4 di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, l’insorgente ha annesso, quale nuova documentazione in copia: la taskara del fratello G._______ nonché un certificato di partecipazione del fratello G._______ ad un corso nel (…) da parte del (…) con le relative schede descrittive/di traduzione dei predetti documenti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

D-314/2023 Pagina 5 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione avversata del 20 dicembre 2022, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo (cfr. KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298). 5. 5.1 Il ricorrente ha proposto quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. A tal proposito, egli ritiene nel ricorso, come l’autorità inferiore nel suo giudizio, si sia basata soltanto sulla circostanza di richiesta ed ottenimento dei documenti d’espatrio da parte del ricorrente per sostenere l’inverosimiglianza dei suoi asserti, senza tuttavia tenere in debita considerazione gli altri elementi esposti dal ricorrente. Inoltre, a mente dell’insorgente, l’autorità inferiore non avrebbe tenuto conto della sua minore età al momento dei fatti narrati, nell’apprezzamento della verosimiglianza delle sue allegazioni. Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. per l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191; sentenza del Tribunale D-5668/2021 del 20 gennaio 2022 con ulteriori riferimenti citati). 5.2 Ora, le suddette argomentazioni ricorsuali non possono essere seguite. Invero, appare chiaramente evincibile dalla decisione impugnata, come la SEM si sia fondata per l’esame della verosimiglianza sui diversi elementi esposti dall’insorgente durante le audizioni (cfr. p.to II/1, pag. 4 della decisione avversata), e non soltanto sulla richiesta e l’ottenimento dei documenti da parte sua, prendendo in debita considerazione sia gli indizi a favore che a sfavore della veridicità dei suoi asserti. Dipoi la SEM non appare essersi espressa nella decisione avversata in dispregio alle esigenze procedurali imposte nell’ambito della trattazione della domanda d’asilo di un richiedente l’asilo minore non accompagnato (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; 2014/30) – fra l’altro questione non sollevata nel ricorso, essendo peraltro sottolineato in tale contesto come il Tribunale, alla stessa stregua della SEM, non intenda porre in questione la verosimiglianza della minorità del ricorrente – e non tenendo conto debitamente

D-314/2023 Pagina 6 dell’età dell’insorgente al momento dei fatti che l’avrebbero condotto all’espatrio dal suo Paese d’origine. La circostanza che l’autorità precitata abbia ritenuto le allegazioni dell’insorgente inverosimili, non rappresenta in alcun modo una violazione del principio inquisitorio da parte della SEM, ma discende da un apprezzamento di tali evenienze da parte dell’autorità inferiore, quindi da una questione di merito. 5.3 Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, risultano pertanto infondate e vanno conseguentemente respinte. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.3 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. 7. 7.1 Preliminarmente il Tribunale osserva come, pur non mettendo in dubbio che il fratello dell’insorgente G._______ possa avere effettivamente lavorato per delle (…) e per gli (…), visti in particolare i mezzi di prova da lui prodotti (cfr. infra consid. 7.5). Tuttavia, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, ed al contrario di quanto addotto dall’insorgente nel suo gravame, il Tribunale osserva come alcune delle dichiarazioni rese dal medesimo nel

D-314/2023 Pagina 7 corso delle audizioni, risultino essere incoerenti ed illogiche, tanto da minare la verosimiglianza dei suoi asserti circa il timore di subire dei pregiudizi da parte dei talebani che lo avrebbe condotto all’espatrio. 7.2 In primo luogo, per quanto possa essere comprensibile – vista la minore età dell’insorgente e quanto da lui narrato in proposito all’agire dei suoi parenti nei suoi confronti – che egli non conoscesse esattamente le mansioni svolte dal fratello G._______ nell’ambito della sua attività lavorativa, ciò che a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame, non risulta essergli stato neppure richiesto durante i verbali d’audizione, né presente quale motivazione nella decisione avversata. Tuttavia, le circostanze sopra riportate, non spiegano in alcun modo come egli, il quale ha riferito che tutti avrebbero saputo che lavoro svolgesse il fratello nella loro zona (cfr. verbale RMNA, p.to 7.01, pag. 8), non ne fosse invece a conoscenza con certezza. Anzi, in merito ha rilasciato delle dichiarazioni che, al contrario di quanto affermato nel ricorso, risultano essere discrepanti. Difatti, nel corso della prima audizione RMNA, egli ha asserito in modo inequivocabile che il fratello avrebbe lavorato per la (…) (cfr. verbale RMNA, p.to 7.01, pag. 8); allorché invece interrogato in merito a quale attività lavorativa avrebbe svolto il fratello G._______ all’inizio dell’audizione sui motivi d’asilo, egli ha soltanto affermato che il medesimo avrebbe lavorato “per gli stranieri” (cfr. n. 40/14, D24, pag. 3) o ancora a “J._______ con (…)” (cfr. n. 40/14, D26, pag. 4); o “per diverse (…)” (cfr. n. 40/14, D32, pag. 4), senza tuttavia riuscire a specificare con quale funzione (cfr. n. 40/14, D25 segg., pag. 4). Sorprendentemente però, dopo essere stato confrontato nuovamente con il quesito a sapere quale lavoro svolgesse il fratello ed aver riferito che egli non avrebbe chiesto alla cognata spiegazioni sullo stesso in quanto a lui chiaro (cfr. n. 40/14, D99 seg., pag. 10); egli ha dapprima asserito che G._______ svolgesse dei (…) a J._______ (cfr. n. 40/14, D101, pag. 10), per poi invece affermare che facesse (…) (cfr. n. 40/14, D102, pag. 11); attività lavorativa quest’ultima che invece poco prima non aveva riportato (cfr. n. 40/14, D24 segg., pag. 3 seg.). Anzi, dicendo di non esserne sicuro, allorché gli era stato rivolto direttamente il quesito in proposito (cfr. n. 40/14, D29, pag. 4). Queste dichiarazioni tra loro dissonanti, risultano ancora meno spiegabili, dal momento che l’insorgente ha affermato di temere per la sua incolumità in particolare a causa del lavoro che avrebbe svolto il fratello in passato e ciò malgrado di non avere, neppure dopo l’espatrio, chiesto maggiori spiegazioni al fratello, anche alla luce dei mezzi di prova che egli stesso ha prodotto e che ha riferito di avere letto (cfr. n. 40/14, D21, pag. 3).

D-314/2023 Pagina 8 7.3 In secondo luogo, anche diversi comportamenti narrati dal ricorrente circa il suo agire – e quello della cognata – come pure dei talebani, appaiono essere illogici e non combacianti con l’esperienza generale di vita, tenuto conto del contesto specifico afghano, di modo che non sembrano essere stati realmente vissuti dall’insorgente così come da lui dichiarato. 7.3.1 Dapprima sorprende che se veramente l’insorgente avesse temuto ripercussioni da parte dei talebani a causa del fratello G._______, il quale d’un canto avrebbe avuto da quest’ultimo una proibizione di uscire di casa (cfr. n. 40/14, D68 seg., pag. 7; D81, pag. 8), d’altro canto si sarebbe recato con la cognata a richiedere sia la sua taskara che il suo passaporto, allorché i talebani erano già al potere (cfr. n. 40/14, D7 segg., pag. 2 seg.; D89 segg., pag. 9 seg.). E ciò malgrado egli stesso abbia asserito che la sua famiglia era conosciuta da tutti nella sua zona (cfr. verbale RMNA, p.to 7.01, pag. 8). Inoltre, sia l’insorgente che la cognata ed i cugini, sarebbero riusciti ad espatriare legalmente dall’Afghanistan, effettuando i controlli di rito verso l’I._______ (cfr. verbale RMNA, p.to 5.01, pag. 7), diversi mesi dopo l’instaurazione del regime da parte dei talebani. Le circostanze ricordate anche nel gravame, del fatto che il ricorrente ed i suoi famigliari avrebbero adottato degli accorgimenti per espatriare – ovvero di non uscire di casa che per ragioni strettamente necessarie come pure che la cognata avrebbe indossato un burqa – non sono atti in alcun modo a spiegare come essi avrebbero potuto ottenere sia dei documenti sia espatriare legalmente, ed in tutta tranquillità, malgrado gli stessi talebani fossero alla ricerca del fratello del ricorrente e fossero già venuti una o due volte anche al domicilio (cfr. n. 40/14, D87, pag. 9). Le predette conclusioni non mutano neppure prendendo in considerazione quanto asserito in merito nel ricorso, che non apporta alcuna argomentazione maggiormente sensata di quanto presentato dall’insorgente nel corso delle due audizioni. 7.3.2 Risulta inoltre illogico che, se i talebani avessero realmente ricercato il fratello del ricorrente, si sarebbero meramente accontentati delle risposte fornite dalla cognata dell’insorgente sull’uscio di casa, senza cercarlo attivamente per lo meno all’interno della stessa abitazione. Per di più, se fossero stati veramente interessati a trovare G._______, dalle informazioni che dispone questo Tribunale in merito alle persecuzioni in cui possono incorrere i famigliari di persone ricercate da parte dei talebani (cfr. infra consid. 8.2), non appare credibile che l’insorgente e la cognata con i di lei figli, abbiano potuto continuare a vivere praticamente indisturbati per circa ancora (…) prima dell’espatrio, senza subire alcuna ripercussione diretta da parte dei talebani. E ciò ancor più se fossero stati interessati all’insorgente ed alla sua famiglia, anche a causa dell’attività lavorativa che il padre

D-314/2023 Pagina 9 dell’insorgente avrebbe esercitato, e di cui i talebani sarebbero stati a conoscenza (cfr. n. 40/14, D49, pag. 6). 7.4 Ne discende quindi che l’insorgente, in una valutazione complessiva, non ha reso verosimili le allegazioni dei motivi d’asilo che l’avrebbero condotto all’espatrio, ovvero le conseguenze alla sua incolumità che egli avrebbe potuto subire o subirebbe in futuro dai talebani, nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, a causa dell’attività lavorativa del fratello G._______ o ancora del padre. 7.5 La predetta conclusione non muta neppure alla luce della documentazione presentata dall’insorgente dinnanzi all’autorità inferiore ed in fase ricorsuale. La taskara e la copia del suo passaporto, non sono difatti idonei a provare la verosimiglianza delle persecuzioni addotte. Mutatis mutandis, tale valutazione vale anche per quanto concerne i certificati di lavoro del fratello G._______ e la copia della taskara di quest’ultimo (prodotta con il ricorso). Difatti, anche se le attività lavorative attestate da questi ultimi certificati fossero ritenute credibili dal Tribunale, non verrebbe comunque provato con essi la veridicità delle asserzioni dell’insorgente circa il suo timore di persecuzioni da parte dei talebani per le circostanze da egli addotte. 8. 8.1 Per buona pace del ricorrente, anche se le sue dichiarazioni inerenti le attività del padre e del fratello G._______, fossero ritenute verosimili; tuttavia non risulterebbero rilevanti, in specie, ai sensi dell’art. 3 LAsi. 8.2 A tal proposito, il Tribunale ricorda che se delle persecuzioni si estendono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia o parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Questa è rilevante ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato, allorché la persona toccata dalla persecuzione riflessa è esposta a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi oppure se ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5; sentenza del Tribunale E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2). Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5).

D-314/2023 Pagina 10 Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale l’appartenenza famigliare ad una persona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecuzione riflessa. Ciò è in particolare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di sicurezza, di autorità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sentenza del Tribunale E-5120/2021 del 21 luglio 2022 consid. 6.3.4 con rif. cit.). V’è luogo di apprezzare l’intensità del rischio di persecuzione riflessa in funzione delle circostanze del caso specifico (cfr. sentenze del Tribunale E-5184/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 3.3; E-5725/2022 succitata consid. 7.2). 8.3 Nel caso in parola, il padre dell’insorgente è deceduto da lunga data. Non v’è quindi alcuna ragione ravvisabile perché i talebani possano prendersela con il ricorrente per l’attività lavorativa esercitata in passato dal genitore. Per quanto attiene al fratello, il quale avrebbe lasciato l’Afghanistan, il solo impiego dello stesso presso delle forze straniere e (…) – anche ammessone la verosimiglianza (cfr. supra consid. 7.1 e 7.5) – non significa già di per sé solo che il ricorrente sarebbe identificato e ricercato a titolo personale dai talebani per uno dei motivi rilevanti ai sensi dell’asilo (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale E-5242/2022 del 6 dicembre 2022 con ulteriori rif. cit.). Difatti, nel suo caso specifico, non avendo reso verosimili le ricerche del fratello da parte dei talebani alloché l’insorgente si trovava ancora in Afghanistan, si constata come non appaia neppure credibile che il ricorrente, nel caso dovesse fare rientro nel suo Paese d’origine, possa subire una persecuzione riflessa a causa delle attività lavorative esercitate dal fratello in passato. Una sola remota possibilità di una persecuzione futura, derivante dalla familiarità dell’insorgente con il fratello, non è invero sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell’asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-894/2022 del 29 aprile 2022 consid. 7.1 con rif. cit.), in assenza di qualsivoglia elemento concreto che il ricorrente, e prima ancora il fratello G._______, siano caduti nel mirino dei talebani. Il rapporto citato nel memoriale ricorsuale, d’ordine generale e senza relazione con il caso concreto, non permette di modificare tale conclusione. 9. In virtù di quanto sopra, non potendo l’insorgente prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l’art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.

D-314/2023 Pagina 11 10. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto. 12. 12.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 12.2 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero quindi da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, essendo la parte in causa minorenne, non appare essere equo addossarle le spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF). Pertanto, per questo motivo, il Tribunale rinuncia eccezionalmente a prelevare delle spese processuali. 13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-314/2023 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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