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Corte IV D-3139/2016
Sentenza d e l 2 4 maggio 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger, cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), Bosnia e Erzegovina, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 7 aprile 2016 / N (…).
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Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 16 marzo 2016, la decisione della SEM del 7 aprile 2016 (notificata l’11 maggio 2016), mediante la quale la Segreteria di stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Germania, il ricorso del 18 maggio 2016 (timbro del plico raccomandato: 19 maggio 2016; data d’entrata: 20 maggio 2016) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale la ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'effetto sospensivo, nonché presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 23 maggio 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
D-3139/2016 Pagina 3 terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione, che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
D-3139/2016 Pagina 4 come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), che le disposizioni del Regolamento Dublino III, rappresentano in primo luogo una regolamentazione tra Stati membri; che conseguentemente l’individuo può appellarsi a tali normative, solo nella misura in cui esse siano volte alla protezione «self-executing» dell’individuo; che l’art. 19 par. 3 Regolamento Dublino III non può essere considerato «self-exeuting» (cfr. su questa nozione DTAF 2015/19 consid. 4.5 e riferimenti ivi citati; sentenza del TAF E-2483/2015 del 30 aprile 2015 consid. 5), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che la ricorrente ha inoltrato una domanda d’asilo in Germania il 3 febbraio 2016 ed in Svizzera il 21 novembre 2011,
D-3139/2016 Pagina 5 che la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, di ripresa in carico, che il 29 marzo 2016, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento della ricorrente verso la Germania, in applicazione della stessa disposizione, che nella fattispecie, l'insorgente non ha contestato di aver depositato una domanda di asilo in Germania, che la ricorrente ha sì precedentemente fatto domanda d’asilo in Svizzera in data 21 novembre 2011; che essendosi tuttavia allontanata – conformemente alla decisione della SEM – in data 29 ottobre 2012 dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, gli obblighi di cui l’art 18 par. 1 Regolamento Dublino III decadono (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), che, di conseguenza, la competenza della Germania è data, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
D-3139/2016 Pagina 6 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) – che la legislazione in materia d'asilo in Germania non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderla in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che, inoltre, la ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese, che nulla permette di concludere che la domanda sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione non ha rispettato il principio del divieto di respingimento, che, in tutta evidenza, il trasferimento del ricorrente in Germania non la espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate,
D-3139/2016 Pagina 7 che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, essa non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che la ricorrente non invoca il proprio stato di salute per opporsi al trasferimento; che tuttavia, secondo gli atti, la ricorrente è in possesso di un certificato medico datato (…) 2016, che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che all'occorrenza tale non è il caso della ricorrente, la quale stando ai rapporti medici agli atti soffre di attacchi di panico, sindrome da stress posttraumatico, emicrania, disturbo del sonno, claustrofobia, dolori alle cervicali, incubi e di disturbi d’ansia, che, inoltre, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti, che, senza voler minimizzare lo stato di salute, questa situazione non rappresenta quindi un ostacolo ad un trasferimento verso la Germania, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che
D-3139/2016 Pagina 8 pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Germania è competente dell'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
D-3139/2016 Pagina 9 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3139/2016 Pagina 10 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
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